| 1. Le regioni, sulla base dei propri piani sanitari, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono tenute a trasferire alle unità sanitarie locali, ai
Pag. 21
policlinici universitari ed agli istituti pubblici di ricovero
e cura a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti
per convenzione dalle associazioni di volontariato o da
strutture private.
2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasferisce, con
proprio decreto, i centri trasfusionali della Croce rossa
italiana, ivi compreso il Centro nazionale per la trasfusione
del sangue, alle strutture sanitarie indicate dalla regione di
competenza.
3. Il trasferimento dei beni delle strutture di cui al
comma 1 e l'indicazione delle strutture di cui al comma 2,
sono effettuati con provvedimento del presidente della giunta
regionale competente in conformità alle disposizioni di cui
agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Il trasferimento del personale dipendente o
convenzionato, in servizio alla data del 31 dicembre 1988
presso le strutture di cui al comma 1, con l'osservanza di un
orario non inferiore alle ventotto ore settimanali, è
effettuato, su domanda dell'interessato, con decreto del
presidente della giunta regionale competente, emanato in
conformità dei seguenti criteri:
a) il personale da trasferire deve essere in
possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi ai limiti di
età, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nei relativi
profili professionali e posizione funzionale risultanti dalla
tabella di equiparazione, approvata dal Ministro della sanità
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in conformità alle disposizioni di cui
all'allegato 2 annesso al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; il trasferimento è
subordinato al superamento di un concorso riservato, per
titoli ed esami, da espletare secondo le modalità stabilite
dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 51, del 22 febbraio 1982, e successive
modifiche;
b) i vincitori del concorso di cui alla lettera
a) del presente comma, sono collocati nei ruoli
nominativi regionali utilizzando le vacanze del relativo
Pag. 22
profilo e, ove occorra, anche in soprannumero, in attuazione
dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1988, n. 109, e del regolamento emanato con
decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1993, n. 590.
| |