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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


957
DDL0071-0021
Progetto di legge Camera n. 71 - testo presentato - (DDL13-71)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C71. TESTIPDL
...C71.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC71 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Le regioni, sulla base dei propri piani sanitari, entro
  due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sono tenute a trasferire alle unità sanitarie locali, ai
 
                              Pag. 21
 
  policlinici universitari ed agli istituti pubblici di ricovero
  e cura a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti
  per convenzione dalle associazioni di volontariato o da
  strutture private.
     2.  Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, trasferisce, con
  proprio decreto, i centri trasfusionali della Croce rossa
  italiana, ivi compreso il Centro nazionale per la trasfusione
  del sangue, alle strutture sanitarie indicate dalla regione di
  competenza.
     3.  Il trasferimento dei beni delle strutture di cui al
  comma 1 e l'indicazione delle strutture di cui al comma 2,
  sono effettuati con provvedimento del presidente della giunta
  regionale competente in conformità alle disposizioni di cui
  agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
     4.  Il trasferimento del personale dipendente o
  convenzionato, in servizio alla data del 31 dicembre 1988
  presso le strutture di cui al comma 1, con l'osservanza di un
  orario non inferiore alle ventotto ore settimanali, è
  effettuato, su domanda dell'interessato, con decreto del
  presidente della giunta regionale competente, emanato in
  conformità dei seguenti criteri:
         a)  il personale da trasferire deve essere in
  possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi ai limiti di
  età, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nei relativi
  profili professionali e posizione funzionale risultanti dalla
  tabella di equiparazione, approvata dal Ministro della sanità
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, in conformità alle disposizioni di cui
  all'allegato 2 annesso al decreto del Presidente della
  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; il trasferimento è
  subordinato al superamento di un concorso riservato, per
  titoli ed esami, da espletare secondo le modalità stabilite
  dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982,
  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 51, del 22 febbraio 1982, e successive
  modifiche;
         b)  i vincitori del concorso di cui alla lettera
  a)  del presente comma, sono collocati nei ruoli
  nominativi regionali utilizzando le vacanze del relativo
 
                              Pag. 22
 
  profilo e, ove occorra, anche in soprannumero, in attuazione
  dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
  8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 8 aprile 1988, n. 109, e del regolamento emanato con
  decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1993, n. 590.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-71 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0071 TOTPAG=0025 TOTDOC=0026 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=033 PAGFIN=0022 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=007100 00 FASCIDC=13DDL0071 SORTNAV=0007100 000 00000 ZZDDLC71 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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