Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


958
DDL0071-0022
Progetto di legge Camera n. 71 - testo presentato - (DDL13-71)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C71. TESTIPDL
...C71.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC71 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio
  trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le
  competenze di cui alla presente legge, anche in convenzione
  con le strutture sanitarie e farmaceutiche aventi sede sul
  territorio nazionale, al fine primario di raggiungere
  l'autosufficienza per le scorte strategiche e contribuire al
  raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di plasma.
     2.  Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria
  impartita ai giovani in servizio di leva, l'autorità militare
  favorisce la donazione volontaria di sangue e di sue frazioni
  da parte dei militari di leva, previo accertamento della
  idoneità alla donazione degli stessi ai sensi dell'articolo 3,
  presso le strutture trasfusionali militari e civili,
  organizzando la vigilanza sulle donazioni.  Tale vigilanza è
  esercitata sul plasma utilizzando il sistema
  dell'accantonamento in quarantena presso magazzini refrigerati
  intermedi e sugli emocomponenti, utilizzando le metodiche di
  diagnosi più avanzate.  Data la mobilità dei donatori
  all'interno delle Forze armate si provvede ad organizzare un
  monitoraggio computerizzato dei donatori e delle donazioni.
     3.  Il servizio trasfusionale militare coopera con le
  strutture del Servizio sanitario nazionale, della Croce rossa
  italiana, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della
  protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri, al
  fine di costituire, in relazione alle previsioni delle
  necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il
  mantenimento di adeguate scorte di plasma e plasmaderivati.
  Tali scorte sono custodite presso le industrie convenzionate e
 
                              Pag. 23
 
  sono rese disponibili semestralmente a favore delle strutture
  convenzionate che hanno collaborato al prelievo del plasma o
  del sangue.
     4.  Le regioni possono organizzare proprie banche di emazie
  congelate da utilizzare per le situazioni di urgenza ed
  emergenza sanitaria.
     5.  Per la realizzazione degli scopi di cui ai commi 1, 2 e
  3 è stipulata apposita convenzione tra il Ministero della
  sanità ed il Ministero della difesa, che definisce:
       a)  le modalità della donazione di sangue da parte
  dei militari di leva presso le caserme e le strutture del
  Servizio sanitario nazionale;
       b)  le modalità di scambio del plasma e dei
  plasmaderivati tra il Servizio sanitario nazionale ed il
  Servizio trasfusionale militare con riferimento all'articolo
  11, comma 3, lettera  g),  anche attraverso la
  partecipazione alle convenzioni con le aziende produttrici di
  cui all'articolo 10.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-71 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0071 TOTPAG=0025 TOTDOC=0026 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=007 PAGFIN=0023 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=007100 00 FASCIDC=13DDL0071 SORTNAV=0007100 000 00000 ZZDDLC71 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati