| 1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio
trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le
competenze di cui alla presente legge, anche in convenzione
con le strutture sanitarie e farmaceutiche aventi sede sul
territorio nazionale, al fine primario di raggiungere
l'autosufficienza per le scorte strategiche e contribuire al
raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di plasma.
2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria
impartita ai giovani in servizio di leva, l'autorità militare
favorisce la donazione volontaria di sangue e di sue frazioni
da parte dei militari di leva, previo accertamento della
idoneità alla donazione degli stessi ai sensi dell'articolo 3,
presso le strutture trasfusionali militari e civili,
organizzando la vigilanza sulle donazioni. Tale vigilanza è
esercitata sul plasma utilizzando il sistema
dell'accantonamento in quarantena presso magazzini refrigerati
intermedi e sugli emocomponenti, utilizzando le metodiche di
diagnosi più avanzate. Data la mobilità dei donatori
all'interno delle Forze armate si provvede ad organizzare un
monitoraggio computerizzato dei donatori e delle donazioni.
3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le
strutture del Servizio sanitario nazionale, della Croce rossa
italiana, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della
protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di costituire, in relazione alle previsioni delle
necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il
mantenimento di adeguate scorte di plasma e plasmaderivati.
Tali scorte sono custodite presso le industrie convenzionate e
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sono rese disponibili semestralmente a favore delle strutture
convenzionate che hanno collaborato al prelievo del plasma o
del sangue.
4. Le regioni possono organizzare proprie banche di emazie
congelate da utilizzare per le situazioni di urgenza ed
emergenza sanitaria.
5. Per la realizzazione degli scopi di cui ai commi 1, 2 e
3 è stipulata apposita convenzione tra il Ministero della
sanità ed il Ministero della difesa, che definisce:
a) le modalità della donazione di sangue da parte
dei militari di leva presso le caserme e le strutture del
Servizio sanitario nazionale;
b) le modalità di scambio del plasma e dei
plasmaderivati tra il Servizio sanitario nazionale ed il
Servizio trasfusionale militare con riferimento all'articolo
11, comma 3, lettera g), anche attraverso la
partecipazione alle convenzioni con le aziende produttrici di
cui all'articolo 10.
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