| 1. Non sono soggette ad imposizione tributaria le attività
che le associazioni di volontariato e le federazioni di cui
all'articolo 1, comma 8, svolgono in attuazione delle finalità
della presente legge. Le industrie convenzionate possono
usufruire di sgravi fiscali sull'attività del conto
lavorazione al fine di defiscalizzare gli oneri ricadenti,
attraverso il conto lavorazione, sul Servizio sanitario
nazionale.
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