| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per le attività ordinarie si provvede mediante
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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro relativo al Fondo sanitario nazionale di
parte corrente per il triennio 1996-1998, rientrando le spese
per tali attività già tra le spese indistinte.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge relativamente alla razionalizzazione ed al potenziamento
delle strutture preposte alle attività trasfusionali, laddove
le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello
stanziamento di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1996,
1997 e 1998. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Ai soggetti donatori e riceventi di sangue e di
emoderivati ai sensi della presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in
quanto compatibili.
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