| 1. E' abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, e
successive modificazioni. Sono fatte salve le posizioni
giuridiche soggettive già sorte alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. I seguenti provvedimenti continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili con le disposizioni della presente
legge:
a) decreto del Ministro della sanità 17 febbraio
1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3
marzo 1972;
b) decreto del Ministro della sanità 27 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24
gennaio 1991;
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c) decreto del Ministro della sanità 15 gennaio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24
gennaio 1991;
d) decreto del Ministro della sanità 7 giugno
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26
giugno 1991;
e) decreto del Ministro della sanità 12 giugno
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26
giugno 1991;
f) decreto del Ministro della sanità 18 giugno
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18
luglio 1991;
g) decreto del Ministro della sanità 18 settembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3
ottobre 1991;
h) decreto del Ministro della sanità 18 settembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3
ottobre 1991;
i) decreto del Ministro della sanità 12 febbraio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1993;
l) regolamento emanato con decreto del Ministro
della sanità 8 ottobre 1993, n. 590;
m) decreto del Ministro della sanità 22 novembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16
dicembre 1993;
n) decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93
del 22 aprile 1994.
2. Si applicano, in quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni di cui al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n.
1256.
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