Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


964
DDL0071-0002
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! -Il progetto di legge che la XII
  Commissione propone all'Assemblea detta una nuova disciplina
  organica delle attività trasfusionali e della produzione dei
  derivati del sangue, la cui necessità è avvertita per
  garantire l'autosufficienza regionale e nazionale e la
  sicurezza in questo delicato settore della sanità.
     D'altronde, tutti i Paesi aderenti all'Unione europea ed
  al Consiglio d'Europa considerano ormai il problema del sangue
  e degli emoderivati come critico e strategico nell'ambito
  delle politiche socio-sanitarie.  Si tratta di una presa di
  posizione forte, conseguente sia alle difficoltà nel
  reperimento della materia prima (che soprattutto nel campo
  degli emoderivati ha creato una pericolosa dipendenza dai
  mercati internazionali), sia al grosso impatto sociale che ha
  avuto nel mondo, nel corso degli anni Ottanta, il fenomeno
  dell'AIDS ed alla definitiva presa di coscienza collettiva
  della gravità e diffusione delle malattie virali,
  trasmissibili attraverso il sangue e gli emoderivati.  Per tali
  motivi, gli organismi comunitari hanno dato impulso con
  decisione allo sviluppo delle politiche in campo trasfusionale
  attraverso l'emanazione di direttive, regolamenti e
  raccomandazioni, ed ogni Stato membro si è dotato di un
  programma specifico di intervento nel settore.
  La normativa vigente e la situazione attuale del sistema
  trasfusionale in Italia.
     Le attività trasfusionali sono attualmente disciplinate
  dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, e dai relativi decreti di
  attuazione, che definiscono il modello organizzativo generale
  del sistema trasfusionale, individuando le principali
  istituzioni coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi
  programmati e stabilendo i ruoli e le competenze di ciascuna
  di esse.  L'attuazione degli obiettivi è perseguita tramite la
  previsione di specifici strumenti programmatori, sia a livello
  nazionale sia a livello regionale.
     Tale modello organizzativo avrebbe dovuto consentire un
  processo di diffusione capillare della specialità, inducendo
  le regioni ad investire in questa direzione in termini di
  personale, tecnologia e strutture.  Nel corso della XII
  legislatura la Commissione Affari sociali della Camera dei
  deputati ha svolto un'indagine conoscitiva sull'attuazione
  della citata legge 107 del 1990, da cui è emerso con chiarezza
  che, nonostante alcuni primi positivi risultati, il
  raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza e della
  sicurezza del sangue non poteva considerarsi conseguito.
  Purtroppo, a diversi anni di distanza e nonostante i
  successivi progressi, il problema non è stato ancora risolto,
  e molte delle previsioni della legge 107 del 1990 non hanno
  ancora trovato completa applicazione.
     Tra i principali ostacoli, va segnalato in primo luogo il
  permanere di una situazione di estrema frammentazione del
  sistema trasfusionale, articolato in circa 380 strutture
  sparse sul territorio nazionale, mentre risultano assenti o
  scarsamente funzionanti i necessari meccanismi di
  coordinamento e compensazione, e carenti le attività di
  programmazione.  Si avverte la mancanza, inoltre, di uno
  specifico programma nazionale per la promozione della
  donazione di sangue e per il rafforzamento delle
 
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  organizzazioni di volontariato, necessari per valorizzare
  l'impegno quotidiano di circa un milione e 250 mila donatori
  periodici italiani, che assicurano al paese la disponibilità
  del "bene" sangue.
     La riforma del Servizio sanitario nazionale operata dal
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
  modificazioni e integrazioni, introducendo significativi
  elementi di decentramento organizzativo e di autonomia delle
  aziende sanitarie e nuovi criteri di finanziamento, ha in
  qualche misura contribuito a rendere ancora più complessa la
  situazione.  Infatti, le regioni e le aziende sanitarie sono
  state indotte a dimensionarsi sempre di più sulla propria
  autosufficienza locale, piuttosto che a contribuire in maniera
  significativa agli obiettivi di autosufficienza regionale e
  nazionale.  I compiti di indirizzo politico, supporto
  scientifico e coordinamento operativo risultano pertanto ancor
  più frazionati tra le istituzioni di livello nazionale e
  periferico, generando di fatto significative difficoltà
  nell'adempimento dei compiti istituzionali loro assegnati.
     Dal punto di vista dell'attuale dotazione di sangue
  rispetto alle esigenze del sistema trasfusionale, va rilevato
  che, in linea generale, il numero dei donatori risulta
  consistente a livello nazionale, ma con distribuzione
  fortemente disomogenea, registrandosi una maggiore presenza al
  nord e una elevata quota di donatori occasionali specialmente
  al sud.  Attualmente, infatti, sono dodici le regioni
  autosufficienti rispetto al proprio fabbisogno di sangue ed
  emoderivati (il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, le
  province autonome di Trento e Bolzano, il Veneto, il Friuli
  Venezia Giulia, la Liguria, l'Emilia Romagna, la Toscana, le
  Marche, l'Abruzzo e il Molise).  Non sono autosufficienti le
  restanti regioni, concentrate soprattutto nel Mezzogiorno
  (Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
  Sicilia e Sardegna).
     Per coprire il fabbisogno teorico di sangue mancano circa
  400.000 unità di sangue intero.  Nel 1998, infatti, ne sono
  state raccolte 1.913.299 (fonte:  Istituto superiore di sanità
  1999), a fronte di un fabbisogno di circa 2.300.000 unità di
  sangue intero, calcolato in base ai parametri europei, che lo
  individuano nella misura di 40.000 unità per ogni milione di
  abitanti.
     Va altresì rilevato che il numero dei nuovi donatori,
  invece di aumentare, ha conosciuto una riduzione del 2 tra il
  1997 e il 1998.  La diminuzione interessa soprattutto le
  regioni del Nord (in particolare, in Piemonte, in Lombardia,
  nel Veneto e in Emilia Romagna), che tradizionalmente hanno un
  alto numero di donatori.  Permane, inoltre, in particolare
  nelle zone più carenti e soprattutto in periodi critici come
  quello estivo, il ricorso a donazioni occasionali, che
  ammontano a circa 500.000 unità di sangue intero.  Le donazioni
  occasionali, evidentemente, a causa del minore controllo cui è
  sottoposto il donatore, accentuano i rischi per i
  riceventi.
     Per quanto riguarda il plasma, la situazione appare ancora
  più grave.  La raccolta di plasma risulta infatti in pieno
  stallo: nel 1998 sono stati raccolti 446.387 litri, con un
  incremento minimo, dell'uno per cento, rispetto ai 430.992
  litri del 1997, a fronte di un fabbisogno annuo di circa
  800.000 litri (fonte:  Istituto superiore di sanità 1999).
     Questa situazione sta determinando effetti negativi anche
  sulle associazioni di volontariato.  Si registra, infatti, un
  inadeguato utilizzo dei donatori in alcune aree del paese che
  presentano eccedenze di plasma donato, un ritorno alle
  donazioni occasionali e alla mobilità dei donatori,
  un'eccessiva frammentazione delle stesse organizzazioni dei
  donatori; d'altra parte, si assiste anche a un dibattito,
  alimentato dalle aziende sanitarie e dalle regioni,
  sull'effettivo ruolo, sulle competenze e sulle esigenze di
  finanziamento delle associazioni di volontariato.
     Le difficoltà che si registrano nel settore trasfusionale
  sono riconosciute anche dal Piano sanitario nazionale per il
  triennio 1998-2000, che individua tra i propri obiettivi
  prioritari quello dell'autosufficienza del sangue e degli
 
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  emoderivati, del raggiungimento di condizioni uniformi di
  assistenza trasfusionale e della massima riduzione del rischio
  trasfusionale.
     Le azioni necessarie per il raggiungimento di tali
  obiettivi sono specificate in maggior dettaglio dal Piano
  nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001, adottato
  con decreto del Ministro della sanità 1^ marzo 2000.  Accanto e
  ai fini del raggiungimento degli obiettivi
  dell'autosufficienza e della sicurezza, il Piano sangue
  evidenzia in primo luogo l'esigenza di una razionalizzazione
  dell'attuale modello organizzativo, volto innanzitutto al
  rafforzamento delle strutture di coordinamento
  organizzativo-gestionale e di coordinamento
  tecnico-scientifico a livello nazionale.  La riorganizzazione
  dovrebbe portare anche a un potenziamento delle strutture
  dell'Istituto superiore di sanità, a una organizzazione delle
  strutture trasfusionali secondo un modello dipartimentale e
  alla ridefinizione dei rapporti e del coordinamento tra le
  strutture del servizio trasfusionale e le organizzazioni del
  volontariato.  Tra gli altri obiettivi individuati dal Piano
  sangue si ricordano altresì quelli di aumentare l'efficienza e
  l'economicità della gestione delle strutture trasfusionali,
  del potenziamento del sostegno allo sviluppo scientifico e
  tecnologico nel settore e dell'attuazione di una coerente
  politica sociale in campo trasfusionale, garantendo la
  gratuità dell'accesso al sistema.
     Per affrontare e risolvere i problemi che affliggono
  questo importante settore della sanità occorre pertanto
  introdurre le opportune innovazioni normative, che inquadrino
  e accompagnino gli interventi che il Governo può autonomamente
  adottare a livello normativo secondario.  La nuova legge deve
  garantire l'inserimento del sistema trasfusionale all'interno
  del complessivo meccanismo di funzionamento del Servizio
  sanitario nazionale, nel rispetto dei modelli istituzionali da
  esso previsti, ma anche rispettandone le specifiche e
  differenziate esigenze.  Il sistema trasfusionale è infatti
  caratterizzato da peculiari esigenze e meccanismi, che
  suggeriscono l'adozione di logiche programmatorie e di
  finanziamento ad esso specifiche, e, in ipotesi, anche
  differenti da quelle definite per il Sistema sanitario
  nazionale nel suo complesso.
     Il tipo di servizi che devono essere offerti in questo
  settore; la natura dei processi produttivi che lo
  caratterizzano; la peculiarità della materia prima in essi
  impiegata (il sangue); la particolare rilevanza che in tale
  settore assume l'obiettivo dell'autosufficienza nazionale e
  regionale; il ruolo di primo piano che all'interno del sistema
  trasfusionale giocano le associazioni e le federazioni di
  volontariato: si tratta di una serie di fattori complessi che
  giustificano e spiegano l'esigenza di prevedere una disciplina
  speciale per questo settore.
     Dalla consapevolezza di tale esigenza di regolamentazione
  specifica è nata a suo tempo la legge 107 del 1990, ed oggi
  questa proposta volta alla sua organica revisione e
  superamento.
  I contenuti del progetto di legge.
     Il progetto di legge si compone di 29 articoli, suddivisi
  in sette capi.
     Il capo I reca le disposizioni di carattere generale.  In
  primo luogo, all'articolo 1, sono individuate le finalità
  generali della legge, in coerenza con le raccomandazioni
  dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.  La legge mira a
  raggiungere l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue
  e dei suoi derivati e a ridurre al minimo i rischi connessi
  all'attività trasfusionale.  Altrettanto importanti sono
  l'obiettivo di promuovere condizioni uniformi di terapia
  trasfusionale su tutto il territorio nazionale, e
  l'individuazione dei principi che caratterizzano l'attività di
  donazione di sangue: volontarietà, periodicità,
  responsabilità, anonimato e gratuità.
     Dopo la definizione, all'articolo 2, di alcune delle
  espressioni e dei concetti di impiego più comune nel resto
  della legge - quali quelli di "attività trasfusionali",
  "sangue", "emocomponenti", "emoderivati", "prodotti del
  sangue" -, il capo prosegue disciplinando il prelievo di
  cellule staminali emopoietiche, che, ai sensi dell'articolo 3,
  è consentito sia per l'autotrapianto che per l'allotrapianto,
 
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  all'interno di strutture autorizzate dalle regioni, secondo le
  linee guida determinate dal Ministro della sanità.  Le medesime
  norme valgono anche per il prelievo di cellule staminali
  emopoietiche da cordone ombelicale.
     L'articolo 4 disciplina in dettaglio le modalità di
  applicazione del principio della gratuità del sangue umano e
  dei suoi prodotti.  Dopo aver statuito che il sangue umano non
  è fonte di profitti, si demanda a un decreto del Ministro
  della sanità la determinazione delle tariffe massime relative
  ai costi di produzione degli emoderivati.  Si stabilisce che,
  in ogni caso, tutte le spese sostenute per
  l'approvvigionamento e la distribuzione del sangue non sono
  addebitabili in alcuna forma al ricevente.  I costi per la
  raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue e per
  la produzione dei suoi derivati sono a carico del Fondo
  sanitario nazionale, mentre con atto di intesa tra lo Stato e
  le regioni sono definite le azioni per incentivare
  l'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della
  medesima regione e tra le diverse regioni.  Il Ministro della
  sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce,
  di anno in anno e uniformemente su tutto il territorio
  nazionale, il prezzo di cessione del sangue e le tariffe delle
  prestazioni di medicina trasfusionale.
     L'articolo 5 istituisce il sistema informativo dei servizi
  trasfusionali, all'interno del sistema informativo sanitario
  nazionale, ai fini dello scambio di informazioni tra le
  regioni, l'Istituto superiore di sanità e i centri regionali
  di coordinamento e compensazione.  Con la sua istituzione ci si
  propone anche di rendere possibile una più compiuta
  valutazione sull'efficacia e sull'efficienza della
  programmazione nazionale e regionale nel settore e sulla
  conformità delle prestazioni di medicina trasfusionale rese ai
  cittadini.  L'attivazione di un nuovo ed efficace flusso
  informativo a livello nazionale, che superi l'attuale
  situazione di frammentazione, è d'altronde uno degli obiettivi
  prioritari individuati dal Piano nazionale sangue e plasma
  1999-2001, sopra ricordato.
     Gli articoli 6 e 7 definiscono, quindi, il ruolo svolto
  dalle associazioni e dalle federazioni di donatori all'interno
  del sistema trasfusionale e dettano le norme fondamentali in
  materia di donazioni.
     Come già accennato, in questo settore il volontariato
  svolge un ruolo essenziale per il raggiungimento degli
  interessi collettivi coinvolti.  Il contributo delle
  associazioni di donatori all'autosufficienza nazionale deve
  pertanto avvenire sulla base di una disciplina che ne
  garantisca, uniformemente su tutto il territorio nazionale, la
  piena integrazione tecnico-funzionale nel sistema
  trasfusionale.  A tali fini, l'articolo 6, nel riconoscere la
  funzione civica e sociale svolta dalle associazioni e
  federazioni di donatori, e il loro concorso ai fini
  istituzionali del Servizio sanitario nazionale in questo
  settore, prevede che la loro partecipazione alle attività
  trasfusionali sia regolata da apposite convenzioni regionali,
  modellate sullo schema tipo definito dal Ministero della
  sanità.  Lo schema tipo definisce, accanto a tariffe uniformi
  su tutto il territorio nazionale per il rimborso dovuto per
  l'attività svolta, modalità di finanziamento aggiuntivo che le
  regioni sono tenute ad erogare in situazioni di carenza di
  donazioni.  Con tale precisazione si vuole superare l'attuale
  sistema di finanziamento delle associazioni che, strettamente
  legato al numero delle donazioni effettuate, finisce con il
  penalizzare proprio le realtà in cui i donatori sono carenti,
  nelle quali dovrebbe essere effettuato il massimo sforzo,
  anche finanziario, per raggiungere l'obiettivo
  dell'autosufficienza.  In caso di inadempienza della regione
  nella stipula delle convenzioni, è prevista la possibilità che
  il Consiglio dei Ministri attivi i necessari poteri
  sostitutivi.
     L'articolo 7 disciplina le condizioni e le modalità della
  donazione del sangue, che è consentita ai maggiorenni e, col
  consenso degli esercenti la potestà, ai minorenni.  Con decreti
  del Ministro della sanità sono stabilite le caratteristiche e
  le modalità dei diversi tipi di donazione e le misure per
  l'accertamento dell'idoneità fisica del donatore.  Si
  stabilisce, inoltre, che il prelievo possa essere effettuato,
  oltre che da un medico, anche da un infermiere professionale,
 
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  sia pure sotto la responsabilità del medico stesso.  Nuove
  norme sono quindi dettate in materia di donazione di sangue
  iperimmune, individuando le cautele necessarie a garantire la
  riduzione del rischio per il donatore e la sua piena
  informazione.
     Con il capo II del progetto di legge si passa a
  disciplinare l'organizzazione del servizio trasfusionale.
  L'articolo 8 attribuisce alle regioni il compito di
  determinare la rete trasfusionale, allo scopo di garantire
  condizioni uniformi di terapia trasfusionale sull'intero
  territorio nazionale, ed individua nei servizi di
  immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) e nelle unità
  di raccolta le strutture trasfusionali di base, che vanno a
  costituire i dipartimenti di medicina trasfusionale.  A livello
  regionale opera il centro regionale di coordinamento e
  compensazione.
     I servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale
  (SIMT) sono strutture ospedaliere istituite nell'ambito della
  programmazione regionale, e svolgono i compiti definiti
  dall'articolo 9.  In particolare, essi si occupano sia delle
  attività attinenti alla produzione del sangue (nelle varie
  fasi di raccolta, lavorazione, conservazione, trasporto e
  cessione) sia delle attività di vera e propria medicina
  trasfusionale.  Ai sensi dell'articolo 10, qualora un presidio
  ospedaliero pubblico o privato non disponga di un SIMT, esso
  deve essere comunque dotato di "frigoemoteca" collegata con il
  SIMT competente per territorio, secondo le modalità stabilite
  da apposite convenzioni.  Su base convenzionale sono regolate
  anche le modalità per l'erogazione di prestazioni di terapia
  trasfusionale in strutture sanitarie private non
  accreditate.
     Le unità di raccolta sono definite come strutture fisse o
  mobili che svolgono attività finalizzate alla raccolta di
  sangue e di emocomponenti.  Esse possono essere organizzate e
  gestite direttamente da associazioni o federazioni di
  donatori, ma dipendono in ogni caso, dal punto di vista
  tecnico e organizzativo, dal SIMT competente per territorio
  (articolo 11).
     L'articolo 12 disciplina quindi i centri regionali di
  coordinamento e compensazione (CRCC), istituiti dalle regioni
  per assicurare l'autosufficienza regionale e nazionale del
  sangue.  I CRCC, tra l'altro, coordinano l'attività dei
  dipartimenti di medicina trasfusionale, rilevano il fabbisogno
  di sangue determinando conseguentemente gli obiettivi di
  produzione delle singole aziende sanitarie, e definiscono le
  misure necessarie per l'invio delle eccedenze di sangue verso
  aree carenti della medesima o di altre regioni.  Tra i numerosi
  altri compiti dei centri di coordinamento e compensazione
  vanno per lo meno ricordati quelli relativi alla costituzione
  di scorte per le emergenze, alla definizione delle
  disposizioni per l'invio del plasma alle aziende produttrici
  di emoderivati, al controllo sull'attuazione e sull'efficacia
  dell'organizzazione trasfusionale e sui relativi costi.
     Ulteriori norme di carattere organizzatorio sono quindi
  introdotte dagli articoli 13 e 14.  Il primo stabilisce che le
  regioni individuino una struttura trasfusionale che svolga la
  funzione di banca degli emocomponenti congelati appartenenti a
  donatori di gruppo raro, mentre il secondo prevede
  l'istituzione di appositi Comitati ospedalieri per il buon uso
  del sangue, con il compito di effettuare programmi di
  controllo sull'utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti,
  al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche di
  utilizzazione del sangue, quali quella dell'autotrasfusione
  sotto forma di predeposito o recupero perioperatorio.
     Il capo III del progetto definisce partitamente le
  competenze dei diversi soggetti pubblici che collaborano nella
  programmazione e nella gestione del sistema trasfusionale.
     I compiti del Ministero della sanità, come individuati
  dall'articolo 15, sono riconducibili a funzioni di
  programmazione, coordinamento e controllo.  Per l'esercizio di
  tali funzioni è prevista la costituzione di un'apposita
  struttura ministeriale per l'autosufficienza nazionale del
  sangue, dotata di idonee risorse di personale, finanziarie e
  organizzative.  Oltre ai compiti riconducibili alle funzioni di
 
                               Pag. 9
 
  programmazione, coordinamento e controllo, il Ministero
  provvede a concedere le autorizzazioni per la produzione e
  l'immissione in commercio e per l'importazione e
  l'esportazione del sangue e degli emoderivati.  Esso, infine,
  interviene in via sostitutiva qualora la regione non provveda
  ad istituire il centro regionale di coordinamento e di
  compensazione, e partecipa all'elaborazione delle normative
  comunitarie in materia di sangue.
     L'articolo 16 definisce invece i compiti di coordinamento
  e di controllo tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di
  sanità, che provvede anche ai controlli sulle aziende
  produttrici di emoderivati, mentre l'articolo 17 disciplina la
  composizione della Commissione nazionale per il servizio
  trasfusionale.  Tale organismo, che coadiuva il Ministero della
  sanità nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, è
  presieduto dal Ministro della sanità stesso, e composto da 22
  membri, in rappresentanza delle regioni, del Ministero della
  sanità, delle associazioni e federazioni dei donatori di
  sangue e dei pazienti affetti da emofilia, leucemia e
  thalassemia, nonché del Ministero della difesa.
     Infine, le competenze delle regioni sono definite
  all'articolo 18.  Tra gli interventi regionali di particolare
  rilievo, si possono ricordare quelli relativi
  all'individuazione delle strutture cui affidare la raccolta e
  la distribuzione delle cellule staminali emopoietiche, alla
  possibilità di stipulare, anche consorziandosi, convenzioni
  con le aziende produttrici di emoderivati, all'emanazione di
  direttive per l'invio delle eccedenze di sangue verso le aree
  o le regioni carenti, regolamentando le modalità di
  compensazione.  Le regioni dovranno inoltre elaborare specifici
  programmi per la promozione delle donazioni periodiche di
  sangue e predisporre i piani sangue regionali.
     Con il capo IV si passa alla regolamentazione della
  produzione, importazione ed esportazione del sangue e degli
  emoderivati.  In particolare, l'articolo 19 dispone che il
  Ministro della sanità predisponga uno schema tipo di
  convenzione per disciplinare i rapporti tra regioni ed aziende
  produttrici in relazione alla lavorazione del plasma raccolto
  in Italia.  L'articolo stabilisce i requisiti delle aziende e
  dei centri di frazionamento e di produzione di emoderivati,
  che devono essere dotati di dimensioni adeguate e di
  tecnologie avanzate.  Per essere ammessi alla stipula delle
  convenzioni, le aziende devono, inoltre, avere stabilimenti
  idonei ad effettuare l'intero ciclo di frazionamento per tutti
  gli emoderivati ubicati sul territorio nazionale; le altre
  fasi produttive potranno essere svolte in stabilimenti ubicati
  in qualsiasi paese dell'Unione europea.  Si prevede altresì che
  gli emoderivati destinati al soddisfacimento del fabbisogno
  nazionale debbano derivare esclusivamente da plasma italiano,
  sia come materia prima sia come derivati intermedi, e che
  presso i centri produttivi debba essere conservata la
  documentazione necessaria a risalire dal prodotto finito ai
  singoli donatori.  L'articolo prosegue individuando i contenuti
  necessari delle convenzioni e prevedendo gli obblighi di
  documentazione relativi agli emoderivati prodotti e i
  controlli cui essi sono sottoposti.
     L'articolo 20 disciplina l'importazione e l'esportazione
  del sangue e dei suoi derivati, che sono subordinate ad
  autorizzazione del Ministero della sanità.  Si stabilisce che
  le eccedenze nazionali possano essere esportate per
  contribuire al raggiungimento degli obiettivi
  dell'autosufficienza europea o nell'ambito di progetti di
  cooperazione internazionale e per fini umanitari.  Quanto alle
  importazioni, si prevede che esse possano interessare prodotti
  pronti per l'impiego, a condizione che gli stessi siano dotati
  dell'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente e siano
  stati sottoposti ai controlli previsti dalla vigente
  disciplina comunitaria in un laboratorio della rete europea.
  Per le importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione
  europea si prevede un apposito controllo di Stato, effettuato
  dall'Istituto superiore di sanità.
     Il capo V, costituito dal solo articolo 21, reca
  disposizioni in materia di astensione dal lavoro dei donatori,
  prevedendo che essi abbiano diritto alla normale retribuzione
 
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  e ai contributi previdenziali, accreditati figurativamente.  Un
  apposito contributo è previsto in caso di inidoneità alla
  donazione, per coprire la retribuzione che in tal caso è
  dovuta limitatamente al tempo necessario all'accertamento
  dell'inidoneità.
     Le sanzioni nei confronti di chi raccoglie, conserva,
  distribuisce o produce prodotti del sangue senza le
  autorizzazioni previste dalla legge o comunque a scopo di
  lucro sono fissate dall'articolo 22, che costituisce il capo
  VI del progetto di legge.  Esse consistono nella reclusione da
  uno a tre anni e nella multa da quattrocentomila a venti
  milioni di lire, oltre, che gli esercenti professioni
  sanitarie, nell'interdizione dall'esercizio della professione
  per uguale periodo.
     Infine, il capo VII reca le disposizioni transitorie e
  finali.  Dopo aver meglio precisato, con l'articolo 23,
  l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, e aver
  individuato le modalità per il trasferimento alle aziende
  sanitarie locali delle strutture trasfusionali gestite per
  convenzione dalle associazioni di donatori volontari o dalle
  strutture private (articolo 24), viene dettata una disciplina
  speciale per il servizio trasfusionale delle Forze armate, che
  lo organizzano autonomamente secondo i principi individuati
  dall'articolo 25.  L'articolo 26 prevede inoltre che le
  attività e gli atti delle associazioni di donatori siano
  esenti da imposizione tributaria, mentre l'articolo 27 dispone
  che il Ministro della sanità riferisca al Parlamento
  sull'attuazione data alla nuova legge entro dodici mesi dalla
  sue entrata in vigore.  Gli ultimi due articoli, infine, recano
  la copertura finanziaria e le abrogazioni.
  L'esame parlamentare delle proposte di legge: la fase
  istruttoria.
     L'esame in sede referente delle proposte di legge in
  oggetto è stato particolarmente lungo ed approfondito.
     La Commissione si è potuta avvalere, come punto di
  partenza per i successivi approfondimenti, delle conclusioni
  dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 4 maggio
  1990, n. 107, condotta nel corso della XII Legislatura, cui si
  è già fatto riferimento.  Come già accennato, d'altronde,
  proprio la constatazione dell'incompleto raggiungimento degli
  obiettivi perseguiti dalla legge 107, emersa con chiarezza nel
  corso dell'indagine, ha spinto la Commissione ad avviare il
  confronto sulla possibilità di un organico intervento
  riformatore, che ha condotto all'elaborazione del testo in
  esame.
     Le audizioni informali svolte dal Comitato ristretto
  nominato dalla Commissione hanno permesso di acquisire il
  punto di vista e le esigenze dei soggetti interessati alle
  diverse questioni relative alle attività trasfusionali.  Per le
  ragioni sopra esposte, particolare attenzione è stata prestata
  alle richieste delle associazioni di donatori e alle loro
  federazioni, in primo luogo la Croce rossa, l'AVIS,
  l'associazione FRATRES e la FIDAS.  Tra gli altri soggetti
  auditi occorre ricordare anche il Coordinamento nazionale dei
  centri trasfusionali e alcune delle associazioni dei pazienti
  affetti da malattie particolarmente legate alle attività
  trasfusionali.  D'altra parte, anche con particolare
  riferimento alla delicata materia dei rapporti convenzionali
  tra le regioni e le aziende produttrici di emoderivati, si è
  ritenuto opportuno dare adeguato spazio ai rappresentanti di
  tale settore produttivo.
     La complessità e l'articolazione delle tematiche a vario
  titolo implicate dalla nuova disciplina ha giustificato la
  particolare attenzione che al provvedimento è stata prestata
  dalle Commissioni permanenti competenti in sede consultiva,
  che hanno espresso pareri con diverse condizioni ed
  osservazioni.  L' iter  del provvedimento è stato
  d'altronde rallentato da difficoltà nell'individuazione delle
  risorse da destinare al finanziamento delle nuove misure;
  durante l'esame in sede consultiva da parte della Commissione
  bilancio, quest'ultima ha infatti richiesto al Governo una
  relazione tecnica per la cui trasmissione sono occorsi alcuni
  mesi.  Conseguentemente, la Commissione bilancio ha espresso
  parere favorevole con alcune condizioni volte a garantire il
  rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
 
                              Pag. 11
 
  che sono state tutte recepite dalla Commissione Affari sociali
  a conclusione dell' iter  in sede referente.  Sono state
  così, tra l'altro, riviste o introdotte specifiche risorse,
  con le relative norme di copertura, per l'istituzione del
  sistema informativo dei servizi trasfusionali, per le attività
  di razionalizzazione e per il funzionamento dei centri
  regionali di coordinamento e compensazione, per i nuovi
  compiti attribuiti all'Istituto superiore di sanità.
     Contestualmente, sono state recepite anche le condizioni
  cui era subordinato il parere favorevole delle altre
  Commissioni permanenti: si tratta delle condizioni poste dalla
  Commissione Giustizia, volte a meglio specificare la
  formulazione delle norme in materia di sanzioni, dalla
  Commissione Difesa, relativamente alle norme sulla sanità
  militare, dalla Commissione Finanze, che ha richiesto di
  sopprimere parte delle agevolazioni fiscali originariamente
  previste, e, infine, dalla Commissione Lavoro pubblico e
  privato, con particolare riferimento al riconoscimento dei
  contributi previdenziali figurativi ai lavoratori che si
  assentano per donare il sangue.  Al proposito, va segnalato che
  non è invece stata recepita la seconda delle condizioni poste
  dalla Commissione Lavoro, che chiedeva di sopprimere le
  previsioni dell'articolo 24, comma 5, in materia di
  trasferimento presso le aziende sanitarie locali del personale
  di centri trasfusionali gestiti da associazioni di
  volontariato o dalla Croce rossa.  Sul punto, la Commissione
  Affari sociali ha infatti preferito adeguarsi al diverso
  parere reso dalla Commissione Bilancio, che ha richiesto una
  serie di puntuali modifiche al testo.
     La Commissione ha invece ritenuto opportuno, anche al fine
  di giungere alla definizione di un testo condiviso prima
  dell'avvio della sessione di bilancio, rinviare alle
  successive fasi di esame ogni approfondimento sulle
  osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni già
  ricordate e in quelli delle altre Commissioni permanenti
  competenti in sede consultiva.  Analogamente, si è convenuto
  sulla necessità di un ulteriore approfondimento per definire
  le modalità per l'eventuale recepimento delle incisive
  condizioni e osservazioni formulate dal Comitato per la
  legislazione nel parere di competenza.
     Va infine ricordato che, quando si era ormai prossimi alla
  conclusione dell'esame, è stata assegnata alla Commissione, ed
  abbinata alle altre, la proposta di legge De Simone C. 7230,
  in materia di banche di sangue da cordone ombelicale.  Tale
  importante materia, che si collega alla possibilità di
  utilizzare a scopo terapeutico cellule staminali senza
  sollevare le implicazioni etiche ed economiche di altre
  metodologie manipolative, potrà essere sviluppata nel seguito
  dell' iter  del provvedimento.
  Conclusioni.
     Il progetto di legge che la XII Commissione porta
  all'esame dell'Assemblea mira a una revisione complessiva ed
  organica della disciplina vigente in materia di attività
  trasfusionali, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti
  necessari per il raggiungimento di quegli obiettivi di
  autosufficienza nazionale e regionale e di sicurezza delle
  trasfusioni che la legge n. 107 del 1990 non è riuscita a
  conseguire pienamente, e la cui centralità è sottolineata con
  forza dalle autorità europee e dagli operatori del settore.
     Il potenziamento delle strutture e delle attività di
  coordinamento a livello nazionale, la valorizzazione
  dell'apporto delle associazioni di volontariato e le altre
  misure previste dal provvedimento in esame possono contribuire
  in maniera determinante al superamento delle difficoltà di
  varia natura che hanno fin qui impedito al sistema
  trasfusionale del nostro Paese di compiere quel salto di
  qualità necessario per garantire e tutelare il diritto alla
  salute dei cittadini, donatori e riceventi, su tutto il
  territorio nazionale.
     Raccomando, pertanto, una rapida approvazione del
  provvedimento in esame da parte dell'Assemblea.
  Vasco GIANNOTTI,  Relatore.
 
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