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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


965
DDL0071-0003
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
Pag. 12 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPP ZZRM
                      PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni:
        sotto il profilo dell'efficacia per il riordino e la
  semplificazione della legislazione vigente:
        1. considerando che il provvedimento in esame
  sostituisce integralmente la legge n. 107 del 1990, siano
  opportunamente definiti i necessari profili di coordinamento e
  riordino della legislazione, con particolare riguardo ai
  seguenti aspetti: sia in primo luogo chiarito se anche le
  disposizioni attuative della citata legge n. 107 debbano
  ritenersi abrogate a seguito dell'abrogazione della legge
  medesima; sia inoltre definito il regime giuridico vigente
  nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni attuative;
  siano infine definiti i termini previsti per l'adozione di
  tali atti, che potrebbero non essere congruenti con quelli
  necessari per l'istituzione della Commissione nazionale per il
  servizio trasfusionale, chiamata ad esprimere il parere sugli
  atti medesimi;
        2. sia garantito il rispetto del riparto di competenze
  previsto dal complesso delle disposizioni delle proposta di
  legge - in particolare, di quelle del Capo III che innovano
  rispetto alla legge n. 107/90 - con il quadro definito dal
  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale
  all'articolo 112, comma 3, lettera  f),  prevede che resti
  invariato il riparto di competenze fra Stato e regioni
  stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le
  funzioni concernenti il sangue umano e i suoi componenti
  nonché per la produzione di plasmaderivati.  Occorre altresì
  valutare il rispetto delle competenze regionali in relazione
  all'ampia e dettagliata disciplina del Centro di coordinamento
  e compensazione che rappresenta, per esplicita previsione
  dell'articolo 12, comma 1, una "struttura
  tecnico-amministrativa" della regione;
        e con le seguenti osservazioni:
        sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
  vigente:
          a)  andrebbe valutata l'opportunità di prevedere
  adeguate forme di semplificazione della disciplina di rango
  secondario, prevedendo in tal senso la possibilità di adozione
  di un unico corpo normativo che unifichi tutte le disposizioni
  regolamentari ed attuative previste dal provvedimento;
          b)  all'articolo 5, consideri la Commissione
  l'opportunità di garantire la coerenza tra l'istituzione di un
  apposito sistema informativo dei servizi trasfusionali ed il
  sistema informativo della sanità già istituito in base alla
  normativa vigente;
 
                              Pag. 13
 
          c)  sembra opportuno evitare che si creino
  sovrapposizioni con l'autonomia organizzativa delle regioni in
  relazione alla previsione, contenuta nell'articolo 8 comma 3,
  dell'articolazione in dipartimenti delle strutture della rete
  trasfusionale;
          d)  l'articolo 15, comma 1, che prevede la
  creazione di un'apposita struttura nell'ambito del Ministero
  della sanità per assicurare l'autosufficienza nazionale del
  sangue, dotata di idonee risorse di personale, finanziarie ed
  organizzative, andrebbe valutato anche alla luce delle
  disposizioni che prevedono il riordino complessivo del
  Ministero della sanità (legge n. 59/97 e legge n. 419/98);
          e)  all'articolo 19, comma 2, appare opportuno
  valutare la compatibilità del regime di favore previsto per la
  produzione degli emoderivati nazionali nei confronti dei
  principi e della normativa dell'Unione europea: ciò sia in
  relazione all'obbligo di stabilimento in Italia, sia
  all'obbligo di utilizzo del plasma italiano, sia infine
  all'obbligo di rispetto da parte degli Stati membri degli
  stessi requisiti di sicurezza previsti dalla proposta di
  legge;
          f)  all'articolo 26, andrebbe valutata la coerenza
  delle disposizioni ivi previste con la disciplina generale in
  materia fiscale e tributaria;
          sotto il profilo della chiarezza e proprietà di
  formulazione del testo:
          g)  in linea generale, appare opportuno eliminare
  tutte le espressioni ed i termini, frequentemente ricorrenti
  nel testo, che hanno carattere generico e non tassativo e che
  possono implicare una valutazione discrezionale in sede
  applicativa, con particolare riferimento agli ampi poteri
  attribuiti al Ministro della Sanità, soprattutto in un settore
  nel quale sono previste nuove fattispecie di reato la cui
  individuazione andrebbe rimessa al legislatore ordinario.
  Andrebbe in particolare precisata la locuzione "adeguate
  dimensioni" di cui all'articolo 19, comma 2, necessaria ad
  individuare i soggetti destinatari della disposizione in
  esame;
          h)  all'articolo 1, comma 1, la dizione "sangue e
  suoi derivati", in assenza di ulteriori specificazioni,
  potrebbe presentare difficoltà di applicazione in connessione
  alle diverse definizioni contenute nel testo come, ad esempio,
  nell'articolo 2, comma 1, ovvero nell'articolo 4, comma 3, o
  nell'articolo 18, comma 1, lettera  h);
          i)  all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  la
  Commissione di merito dovrebbe valutare se l'utilizzo
  dell'espressione "cellule staminali emopoietiche cordonali",
  alla luce delle locuzioni utilizzate negli articoli
  successivi, possa provocare dubbi interpretativi ai fini
  dell'esegesi normativa;
          j)  all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione
  l'opportunità di chiarire la disposizione che prevede la
  definizione di "tariffe massime" relative ai costi di
  produzione degli emoderivati: tale disposizione non appare
  chiaramente definita, in relazione a quella che stabilisce
  invece la fissazione di un "prezzo unitario" per la cessione
  di unità di sangue e dei suoi componenti (articolo 4, comma
  6), con l'altra che impone la definizione di "tariffe di
  rimborso" delle attività delle associazioni dei donatori di
  sangue (articolo 6, comma 3) o, infine, con quella che demanda
 
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  allo schema di convenzione la determinazione dei meccanismi
  per l'aggiornamento dei prezzi (articolo 19, comma 4, lettera
  o);
          k)  appare opportuno coordinare l'articolo 4,
  comma 3, che prevede la gratuità per i pazienti di tutte le
  spese sostenute per l'approvvigionamento del sangue; con
  l'articolo 10, comma 3, che stabilisce, per i pazienti
  ricoverati nelle strutture sanitarie private, la possibilità
  di vedersi addebitare le spese sostenute dalla struttura
  sanitaria medesima per l'erogazione della terapia
  trasfusionale, ferma restando la possibilità di richiedere il
  rimborso successivamente alla regione;
          l)  valuti la Commissione l'opportunità di
  chiarire la formulazione dell'articolo 12, comma 1, lettera
  e),  che introduce la previsione di prodotti
  "emodiagnostici" la cui definizione non è ricompresa in quelle
  di cui all'articolo 2;
          m)  appare opportuno coordinare l'articolo 12,
  comma 1, lettera  e),  che attribuisce al centro regionale
  di coordinamento e compensazione la funzione di definire
  "disposizioni" per l'invio del plasma alle aziende produttrici
  di emoderivati nonché per la cessione di sangue e di
  emocomponenti alle aziende produttrici di emodiagnostici, con
  l'articolo 18, comma 1, lettera  g),  il quale affida alle
  regioni il compito di emanare direttive per l'invio di plasma
  alle aziende produttrici di emoderivati e per il controllo
  della distribuzione degli emoderivati ottenuti;
          n)  sembra opportuno valutare la portata normativa
  dell'articolo 9, comma 2, lettera  b),  numero 6), che
  rinvia, ai fini della promozione del buon uso del sangue, alle
  linee guida definite dal comitato previsto dall'articolo 14:
  al contrario, tali linee guida risulterebbero in realtà
  predisposte dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo
  15, comma 2, lettera  e);
          o)  valuti la Commissione l'opportunità di
  coordinare l'articolo 15, comma 2, lettera  c),  che
  attribuisce al Ministro della sanità il compito di definire i
  criteri di finanziamento e di compensazione degli scambi
  interregionali di sangue e di emoderivati; con quanto previsto
  dall'articolo 4, comma 5, che rimette tale funzione ad un atto
  di intesa tra lo Stato e le regioni;
          p)  appare opportuno riconsiderare l'articolo 16,
  comma 3, che prevede la rilevazione dei dati periodici
  relativi al settore trasfusionale mediante il registro del
  sangue, strumento quest'ultimo non disciplinato in altra parte
  della proposta di legge, anche in relazione all'istituzione di
  uno specifico sistema informativo dei servizi trasfusionali
  previsto dall'articolo 5;
          q)  all'articolo 19, comma 2, sembra opportuno
  chiarire se gli emoderivati prodotti al di fuori del
  territorio nazionale, e le cellule staminali emopoletiche per
  uso di trapianto importate in Italia, possano essere posti a
 
                              Pag. 15
 
  carico del fondo sanitario nazionale così come è previsto per
  quelli nazionali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, secondo
  periodo;
          r)  all'articolo 19, comma 2, lettera  b),
  valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la portata del
  riferimento alla raccomandazione ivi citata, nel senso di
  prevedere la possibilità di utilizzo di metodi analoghi al PCR
  test, che sembra costituire allo stato la migliore metodologia
  utilizzabile;
          s)  all'articolo 22 valuti la Commissione
  l'opportunità di differenziare le diverse fattispecie
  sanzionabili, dal punto di vista dell'allarme sociale, sia con
  riferimento all'attività materiale concretamente svolta, sia
  con riguardo all'assenza delle prescritte autorizzazioni.
 
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