| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 2, si segnala l'opportunità di
sopprimere la parola "periodica", che allude ad un carattere
di regolarità degli atti di donazione il quale contrasterebbe
con la natura volontaria e non coattiva dei medesimi; in
alternativa, la disposizione in esame potrebbe essere
riformulata nel senso di prevedere la periodicità delle
attività di raccolta, e non di donazione, del sangue e dei
suoi derivati;
all'articolo 3, comma 2, sarebbe necessario specificare
che la definizione delle linee guida per lo svolgimento delle
attività trasfusionali è effettuata dal ministro per la sanità
con proprio decreto;
all'articolo 6, comma 5, sarebbe opportuno valutare,
per esigenze di coerenza ordinamentale, i profili di
coordinamento con la disciplina del trattamento dei dati
personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
all'articolo 7, comma 1, sarebbe opportuno riformulare,
per esigenze di migliore formulazione del testo, il secondo
periodo, nel senso di prevedere che per le persone di età
inferiore ai diciotto anni la donazione può essere effettuata
se vi è il consenso dagli esercenti la potestà, ponendo in
risalto che in tal caso la donazione non è del tutto
volontaria, in quanto essa può essere impedita al minore dagli
esercenti la potestà;
all'articolo 18, sarebbe necessario premettere un comma
con il quale si chiarisca da quali disposizioni del
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provvedimento in esame siano ricavabili i principi
fondamentali quale limite della potestà legislativa
concorrente delle regioni ai sensi dell'articolo 117, primo
comma, della Costituzione, posto che il contenuto estremamente
dettagliato della disciplina non sembra configurare il
provvedimento in esame quale semplice legge-cornice.
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