| Esaminato il testo unificato in oggetto;
rilevato, in riferimento all'articolo 22 concernente le
sanzioni, che risulta opportuno trasformare la ipotesi della
produzione di sangue al di fuori delle strutture e senza le
autorizzazioni prescritte in una fattispecie a dolo specifico,
costituito dalla immissione in commercio;
considerato inoltre che gli illeciti previsti
dall'articolo 22, comma 1, debbono essere riferiti alle
attività svolte al di fuori delle strutture e senza le
autorizzazioni previste dalla legge, e non invece alle
medesime attività svolte in violazione del solo provvedimento
in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 22, comma 1, primo periodo, le parole:
"produce e mette in commercio" siano sostituite dalle
seguenti: "produce al fine di mettere in commercio o mette in
commercio";
all'articolo 22, comma 1, primo periodo, le parole:
"dalla presente legge" siano sostituite dalle seguenti: "dalla
legge".
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