| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 5, sia aggiunta, in fine, un'apposita
disposizione che, ai fini dell'istituzione del sistema
informativo dei servizi trasfusionali e per il suo
funzionamento, autorizzi una spesa nella misura massima di
lire 8.500 milioni per l'anno 2000, lire 6.300 milioni per
l'anno 2001 e lire 2.300 milioni a decorrere dall'anno
2002;
all'articolo 12, sia introdotta un'apposita
disposizione che, a fronte delle attività di razionalizzazione
e per il funzionamento dei centri regionali di coordinamento e
compensazione e per il rafforzamento del sistema dei controlli
di cui al medesimo articolo ed all'articolo 8, comma 5, del
provvedimento, autorizzi una spesa nella misura massima di
lire 6.300 milioni per l'anno 2000 e di lire 12.600 milioni a
decorrere dall'anno 2001;
all'articolo 16, sia altresì introdotta una apposita
disposizione che assegni all'Istituto superiore di sanità, per
lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal
provvedimento, compresa la promozione di attività di ricerca a
livello nazionale, un contributo aggiuntivo di lire 6.000
milioni per l'anno 2000 e di lire 7.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, prevedendo che al relativo onere si
provveda a valere sulle disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
all'articolo 21, il comma 1 sia sostituito da apposita
novella dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584,
che ne sostituisca l'attuale formulazione prevedendo che i
donatori di sangue e di emocomponenti con rapporti di lavoro
dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera
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giornata in cui effettuano la donazione, conservando la
normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa, e
disponendo che i relativi contributi previdenziali siano
accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155;
all'articolo 21, comma 3, sia prevista l'erogazione, a
carico del bilancio dello Stato, di una spesa massima di lire
785 milioni a decorrere dal 2000 riferita agli oneri derivanti
dalla disposizione medesima, e sia altresì valutata
l'opportunità di precisare espressamente che tale erogazione
abbia natura di contributo;
all'articolo 24, comma 5, primo periodo, sia soppresso
il riferimento alla possibilità di trasferire il personale ivi
previsto anche in soprannumero, sia limitato il transito al
solo personale con rapporto di lavoro subordinato e sia
precisato che il mantenimento dell'eventuale maggiorazione del
trattamento economico in godimento all'atto del transito è
condizionato alla legittima acquisizione della maggiorazione
medesima;
nel presupposto che la Commissione di merito intenda
recepire le precedenti condizioni formulate, l'articolo 28 sia
sostituito dal seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, ad esclusione di quelli derivanti delle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5, 12 e 21, comma
3, si provvede nell'ambito della quota capitaria del Piano
sanitario nazionale.
2. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa
di cui agli articoli 5, 12 e 21, comma 3, pari a lire 15.585
milioni per l'anno 2000, lire 19.685 milioni per l'anno 2001 e
lire 15.685 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della sanità per l'anno 2000 e l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per gli anni 2001 e 2002.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
e con la seguente ulteriore condizione:
all'articolo 21, comma 3, sia introdotta una
disposizione che rinvii ad apposito provvedimento di
attuazione il compito di individuare la disciplina dei
procedimenti per l'erogazione da parte dello Stato del
contributo indicato dalla condizione formulata, ai sensi
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con
riferimento al medesimo articolo 21, comma 3.
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