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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


969
DDL0071-0007
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPP ZZRM
                      PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni, volte a garantire il
  rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
  Costituzione:
        all'articolo 5, sia aggiunta, in fine, un'apposita
  disposizione che, ai fini dell'istituzione del sistema
  informativo dei servizi trasfusionali e per il suo
  funzionamento, autorizzi una spesa nella misura massima di
  lire 8.500 milioni per l'anno 2000, lire 6.300 milioni per
  l'anno 2001 e lire 2.300 milioni a decorrere dall'anno
  2002;
        all'articolo 12, sia introdotta un'apposita
  disposizione che, a fronte delle attività di razionalizzazione
  e per il funzionamento dei centri regionali di coordinamento e
  compensazione e per il rafforzamento del sistema dei controlli
  di cui al medesimo articolo ed all'articolo 8, comma 5, del
  provvedimento, autorizzi una spesa nella misura massima di
  lire 6.300 milioni per l'anno 2000 e di lire 12.600 milioni a
  decorrere dall'anno 2001;
        all'articolo 16, sia altresì introdotta una apposita
  disposizione che assegni all'Istituto superiore di sanità, per
  lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal
  provvedimento, compresa la promozione di attività di ricerca a
  livello nazionale, un contributo aggiuntivo di lire 6.000
  milioni per l'anno 2000 e di lire 7.000 milioni per ciascuno
  degli anni 2001 e 2002, prevedendo che al relativo onere si
  provveda a valere sulle disponibilità finanziarie di cui
  all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
        all'articolo 21, il comma 1 sia sostituito da apposita
  novella dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584,
  che ne sostituisca l'attuale formulazione prevedendo che i
  donatori di sangue e di emocomponenti con rapporti di lavoro
  dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera
 
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  giornata in cui effettuano la donazione, conservando la
  normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa, e
  disponendo che i relativi contributi previdenziali siano
  accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile
  1981, n. 155;
        all'articolo 21, comma 3, sia prevista l'erogazione, a
  carico del bilancio dello Stato, di una spesa massima di lire
  785 milioni a decorrere dal 2000 riferita agli oneri derivanti
  dalla disposizione medesima, e sia altresì valutata
  l'opportunità di precisare espressamente che tale erogazione
  abbia natura di contributo;
        all'articolo 24, comma 5, primo periodo, sia soppresso
  il riferimento alla possibilità di trasferire il personale ivi
  previsto anche in soprannumero, sia limitato il transito al
  solo personale con rapporto di lavoro subordinato e sia
  precisato che il mantenimento dell'eventuale maggiorazione del
  trattamento economico in godimento all'atto del transito è
  condizionato alla legittima acquisizione della maggiorazione
  medesima;
        nel presupposto che la Commissione di merito intenda
  recepire le precedenti condizioni formulate, l'articolo 28 sia
  sostituito dal seguente:
          1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della
  presente legge, ad esclusione di quelli derivanti delle
  autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5, 12 e 21, comma
  3, si provvede nell'ambito della quota capitaria del Piano
  sanitario nazionale.
          2.  Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa
  di cui agli articoli 5, 12 e 21, comma 3, pari a lire 15.585
  milioni per l'anno 2000, lire 19.685 milioni per l'anno 2001 e
  lire 15.685 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede
  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
  ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
  dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
  speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
  al Ministero della sanità per l'anno 2000 e l'accantonamento
  relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica per gli anni 2001 e 2002.
        3.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
        e con la seguente ulteriore condizione:
        all'articolo 21, comma 3, sia introdotta una
  disposizione che rinvii ad apposito provvedimento di
  attuazione il compito di individuare la disciplina dei
  procedimenti per l'erogazione da parte dello Stato del
  contributo indicato dalla condizione formulata, ai sensi
  dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con
  riferimento al medesimo articolo 21, comma 3.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0007 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0017 RIGINIZ=012 PAGFIN=0018 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0007 TIPDOCL DOCTIT0007 NDOC0007



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