| (Gratuità del sangue e dei suoi prodotti).
1. Il sangue umano non è fonte di profitto.
2. Le tariffe massime relative ai costi di produzione
degli emoderivati sono definite con decreto del Ministro della
sanità, sentito il parere della Commissione di cui
all'articolo 17, e sono comprensive degli oneri fiscali, delle
partite di giro e delle spese per i controlli di Stato.
3. Le spese sostenute per l'approvvigionamento e la
distribuzione del sangue e deisuoi prodotti, comprese le
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cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al
ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri
fiscali, compresa la partecipazione alla spesa
sanitaria.
4. I costi di promozione, raccolta, frazionamento con
mezzi fisici semplici, validazione, conservazione e
distribuzione del sangue e dei suoi componenti sono a carico
del Fondo sanitario nazionale. Gli emoderivati prodotti con le
modalità di cui all'articolo 19 sono a carico del Fondo
sanitario nazionale.
5. Con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le
azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende
sanitarie all'interno della regione e tra le regioni, secondo
principi che garantiscano un'adeguata copertura dei costi di
produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in
coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione
sanitaria nazionale.
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sulla
base delle rilevazioni fornite dall'agenzia per i servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentita la Commissione di cui
all'articolo 17, stabilisce annualmente il prezzo unitario di
cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti e le
tariffe delle prestazioni di medicina trasfusionale uniformi
su tutto il territorio nazionale.
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