Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


978
DDL0071-0016
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
          (Gratuità del sangue e dei suoi prodotti).
     1.  Il sangue umano non è fonte di profitto.
     2.  Le tariffe massime relative ai costi di produzione
  degli emoderivati sono definite con decreto del Ministro della
  sanità, sentito il parere della Commissione di cui
  all'articolo 17, e sono comprensive degli oneri fiscali, delle
  partite di giro e delle spese per i controlli di Stato.
     3.  Le spese sostenute per l'approvvigionamento e la
  distribuzione del sangue e deisuoi prodotti, comprese le
 
                              Pag. 23
 
  cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al
  ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri
  fiscali, compresa la partecipazione alla spesa
  sanitaria.
     4.  I costi di promozione, raccolta, frazionamento con
  mezzi fisici semplici, validazione, conservazione e
  distribuzione del sangue e dei suoi componenti sono a carico
  del Fondo sanitario nazionale.  Gli emoderivati prodotti con le
  modalità di cui all'articolo 19 sono a carico del Fondo
  sanitario nazionale.
     5.  Con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le
  azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende
  sanitarie all'interno della regione e tra le regioni, secondo
  principi che garantiscano un'adeguata copertura dei costi di
  produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in
  coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione
  sanitaria nazionale.
      6.  Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sulla
  base delle rilevazioni fornite dall'agenzia per i servizi
  sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per
  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, sentita la Commissione di cui
  all'articolo 17, stabilisce annualmente il prezzo unitario di
  cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti e le
  tariffe delle prestazioni di medicina trasfusionale uniformi
  su tutto il territorio nazionale.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=025 PAGFIN=0023 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



Ritorna al menu della banca dati