| (Associazioni e federazioni di donatori).
1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i
valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione
volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
sangue e dei suoi componenti.
2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le
relative federazioni, il cui statuto corrisponde alle finalità
della presente legge, secondo i criteri stabiliti con decreto
del Ministro della sanità da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario
nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della
donazione di sangue e la tutela dei donatori. La chiamata alla
donazione è attuata dalle associazioni di donatori volontari
di sangue e dalle relative federazioni convenzionate ai sensi
del comma 3 secondo una programmazione definita di intesa con
la struttura trasfusionale competente.
3. La partecipazione delle associazioni di donatori
volontari di sangue e delle relative federazioni alle attività
trasfusionali è regolata da apposite convenzioni regionali
adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto
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del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo
schema tipo definisce le tariffe di rimborso delle attività
associative uniformi per tutto il territorio nazionale, in
misura idonea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di
progresso della promozione della donazione, e le modalità di
finanziamento aggiuntivo che le regioni, in situazioni di
carenza, sono tenute ad erogare per il raggiungimento degli
obiettivi di autosufficienza nazionale e regionale.
4. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla
stipulazione delle convenzioni di cui al comma 3 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui ai commi 2 e 3, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, previa diffida alle regioni
inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i
poteri sostitutivi.
5. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le
relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture
trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori
iscritti.
6. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta
tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori
afferenti.
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