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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


980
DDL0071-0018
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
          (Associazioni e federazioni di donatori).
     1.  Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i
  valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione
  volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
  sangue e dei suoi componenti.
     2.  Le associazioni di donatori volontari di sangue e le
  relative federazioni, il cui statuto corrisponde alle finalità
  della presente legge, secondo i criteri stabiliti con decreto
  del Ministro della sanità da emanare entro centottanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario
  nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della
  donazione di sangue e la tutela dei donatori.  La chiamata alla
  donazione è attuata dalle associazioni di donatori volontari
  di sangue e dalle relative federazioni convenzionate ai sensi
  del comma 3 secondo una programmazione definita di intesa con
  la struttura trasfusionale competente.
     3.  La partecipazione delle associazioni di donatori
  volontari di sangue e delle relative federazioni alle attività
  trasfusionali è regolata da apposite convenzioni regionali
  adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto
 
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  del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Lo
  schema tipo definisce le tariffe di rimborso delle attività
  associative uniformi per tutto il territorio nazionale, in
  misura idonea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di
  progresso della promozione della donazione, e le modalità di
  finanziamento aggiuntivo che le regioni, in situazioni di
  carenza, sono tenute ad erogare per il raggiungimento degli
  obiettivi di autosufficienza nazionale e regionale.
     4.  Qualora le regioni non abbiano provveduto alla
  stipulazione delle convenzioni di cui al comma 3 entro
  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
  di cui ai commi 2 e 3, il Consiglio dei ministri, su proposta
  del Ministro della sanità, previa diffida alle regioni
  inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i
  poteri sostitutivi.
     5.  Le associazioni di donatori volontari di sangue e le
  relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture
  trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori
  iscritti.
     6.  Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta
  tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori
  afferenti.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=016 PAGFIN=0025 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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