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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


981
DDL0071-0019
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
                (Disciplina delle donazioni).
     1.  La donazione di sangue o di emocomponenti, volontaria e
  gratuita, può essere effettuata dalle persone di almeno
  diciotto anni di età, previa espressione del consenso e
  verifica della loro idoneità fisica, ai sensi del comma 3.  Per
  le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è
  espresso dagli esercenti la potestà.  Il donatore può
  consentire ad essere sottoposto indifferentemente ai diversi
  tipi di donazione sulla base delle esigenze trasfusionali ed
  organizzative.
 
                              Pag. 26
 
     2.  Le caratteristiche e le modalità delle donazioni
  indicate dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro
  della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 17,
  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
     3.  L'accertamento della idoneità fisica del donatore è
  eseguito sulla base di protocolli emanati con decreto del
  Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui
  all'articolo 17, entro sessanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.
     4.  Il prelievo di sangue intero e dei suoi componenti,
  comprese le cellule staminali emopoietiche, è eseguito da un
  medico o, sotto la sua responsabilità, da un infermiere
  professionale.
      5.  La donazione di sangue iperimmune è autorizzata allo
  scopo di soddisfare il fabbisogno nazionale di immunoglobuline
  specifiche.  Il programma di immunizzazione può essere
  effettuato soltanto quando il rischio per il donatore è minimo
  e giustificato dalle conoscenze scientifiche.  La donazione è
  effettuata previo consenso scritto del donatore, espresso dopo
  un'idonea informazione.  Con decreto del Ministro della sanità
  sono definiti i protocolli attuativi del presente comma e gli
  organi di controllo tecnico, scientifico ed etico sulle
  donazioni di sangue iperimmune.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=027 PAGFIN=0026 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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