| (Disciplina delle donazioni).
1. La donazione di sangue o di emocomponenti, volontaria e
gratuita, può essere effettuata dalle persone di almeno
diciotto anni di età, previa espressione del consenso e
verifica della loro idoneità fisica, ai sensi del comma 3. Per
le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è
espresso dagli esercenti la potestà. Il donatore può
consentire ad essere sottoposto indifferentemente ai diversi
tipi di donazione sulla base delle esigenze trasfusionali ed
organizzative.
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2. Le caratteristiche e le modalità delle donazioni
indicate dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro
della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 17,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. L'accertamento della idoneità fisica del donatore è
eseguito sulla base di protocolli emanati con decreto del
Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui
all'articolo 17, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Il prelievo di sangue intero e dei suoi componenti,
comprese le cellule staminali emopoietiche, è eseguito da un
medico o, sotto la sua responsabilità, da un infermiere
professionale.
5. La donazione di sangue iperimmune è autorizzata allo
scopo di soddisfare il fabbisogno nazionale di immunoglobuline
specifiche. Il programma di immunizzazione può essere
effettuato soltanto quando il rischio per il donatore è minimo
e giustificato dalle conoscenze scientifiche. La donazione è
effettuata previo consenso scritto del donatore, espresso dopo
un'idonea informazione. Con decreto del Ministro della sanità
sono definiti i protocolli attuativi del presente comma e gli
organi di controllo tecnico, scientifico ed etico sulle
donazioni di sangue iperimmune.
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