| (Servizi di immunoematologia
e medicina trasfusionale).
1. I SIMT sono strutture ospedaliere istituite secondo le
previsioni della programmazione regionale, che può prevederne
l'articolazione in strutture decentrate al fine di meglio
garantire le attività trasfusionali in relazione alla rete
ospedaliera esistente.
2. I SIMT sono autorizzati allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
a) attività di produzione, volte a garantire la
costante disponibilità del sanguee dei suoi prodotti per
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l'ambito di competenza, nonché il raggiungimento
dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale,
consistenti in:
1) garanzia dello svolgimento delle verifiche sulla
idoneità alla donazione, secondo i protocolli di cui
all'articolo 7, comma 3;
2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti,
comprese le cellule staminali emopoietiche;
3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti,
compreso il plasma per le finalità di cui all'articolo 19, e
invio del plasma stesso alle aziende produttrici di
emoderivati, secondo quanto stabilito dal citato articolo
19;
4) tipizzazione e svolgimento diretto delle analisi
finalizzate alla certificazione dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente sull'unità di emocomponente, comprese le
analisi di laboratorio mirate alla prevenzione delle malattie
trasmissibili con la trasfusione;
5) conservazione e trasporto del sangue e degli
emocomponenti;
6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di
altre aziende o di altre regioni;
b) attività di medicina trasfusionale, organizzate
in relazione alla complessità della rete ospedaliera aziendale
e del territorio di competenza, comprese le strutture private,
e comprendenti:
1) assegnazione e distribuzione del sangue e degli
emocomponenti;
2) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei
servizi di urgenza e di emergenza;
3) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;
4) coordinamento ed organizzazione delle attività di
recupero perioperatorio e della emodiluizione;
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5) svolgimento di attività di medicina trasfusionale e
di emaferesi terapeutica con la garanzia di una adeguata
assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in
regime ambulatoriale;
6) promozione dell'attuazione del buon uso del sangue
secondo le linee guida definite dal Comitato di cui
all'articolo 14, comma 1;
7) funzione di osservatorio epidemiologico per il
territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;
8) tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre ad
una profilassi della malattia emolitica del neonato;
9) collaborazione con le strutture trasfusionali
militari e con la Croce rossa italiana (CRI) per le scorte del
sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie, nonché
per gli interventi in caso di calamità;
10) trasmissione al centro regionale di coordinamento e
compensazione dei dati relativi all'attività trasfusionale
effettuata, come previsto dai flussi informativi di cui
all'articolo 5;
11) partecipazione ai programmi nazionali e regionali di
educazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, di
ricerca e di controllo epidemiologico, nonché di formazione
del personale;
12) svolgimento dei compiti di diagnosi ematologica di
laboratorio, di patologia dell'emostasi, di immunopatologia ed
immunoematologia forense, in relazione alle strutture di
laboratorio esistenti ed agli obiettivi dei piani sanitari
regionali;
13) tipizzazione ed esame della compatibilità
tissutale;
14) ulteriori attività di diagnosi e di cura individuate
dalla programmazione regionale.
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