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| DDL0071-0025 | |
| Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
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| (suddiviso in 47 Unità Documento)
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Unità Documento n.25 (che inizia a pag.30 dello stampato)
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| ...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
TESTIPDL
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| ...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
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| ...TESTO
unificato della Commissione
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati.
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| Art. 12.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Centro regionale di coordinamento
e compensazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioniistituiscono il centro regionale di
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coordinamento e compensazione (CRCC). Il centro è una
struttura tecnico - amministrativa che assicura il
raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e
nazionale del sangue e dei suoi prodotti attraverso lo
svolgimento delle seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attività dei dipartimenti
di cui all'articolo 8, comma 3, della regione, favorendo la
collaborazione delle associazioni di donatori volontari di
sangue e delle relative federazioni;
b) rilevazione del fabbisogno regionale annuale di
sangue e dei suoi prodotti e determinazione degli obiettivi di
produzione per le singole aziende sanitarie;
c) definizione delle disposizioni necessarie per
l'invio o la cessione delle eccedenze di sangue e dei suoi
componenti verso aree carenti della regione o di altre
regioni;
d) collaborazione con le strutture della rete
trasfusionale per disporre di una scorta del sangue e dei suoi
prodotti per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonché per
gli interventi in caso di calamità;
e) definizione delle disposizioni necessarie per
l'invio del plasma alle aziende produttrici di emoderivati
convenzionate con la regione ai sensi dell'articolo 19, nonché
per la cessione di sangue e di emocomponenti alle aziende
produttrici di emodiagnostici, ed organizzazione del sistema
di distribuzione degli emoderivati alle aziende sanitarie;
f) controllo sull'attuazione delle direttive
formulate a livello regionale e nazionale e valutazione della
efficienza e della efficacia dell'organizzazione trasfusionale
e dei relativi costi, nonché monitoraggio sul consumo e sulla
spesa complessivamente sostenuta dai soggetti pubblici e
privati per gli emoderivati, compresa quella registrata dalle
farmacie aperte al pubblico.
2. Per le attività di razionalizzazione e per il
funzionamento dei centri regionali dicoordinamento e
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compensazione e per il rafforzamento del sistema dei controlli
di cui al presente articolo ed all'articolo 8, comma 5, della
presente legge è autorizzata la spesa massima di lire 6.300
milioni per l'anno 2000 e di 12.600 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
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| DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071
TOTPAG=0049 TOTDOC=0047
NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD
PAGINIZ=0030 RIGINIZ=034 PAGFIN=0032 RIGFIN=006 UPAG=NO
PAGEIN=30 PAGEFIN=32
SORTRES= SORTDDL=007100A00
FASCIDC=13DDL0071 A
SORTNAV=0007100A000 00000
ZZDDLC71A NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0012
NDOC0012
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