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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


987
DDL0071-0025
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
              (Centro regionale di coordinamento
                       e compensazione).
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, le regioniistituiscono il centro regionale di
 
                              Pag. 31
 
  coordinamento e compensazione (CRCC).  Il centro è una
  struttura tecnico - amministrativa che assicura il
  raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e
  nazionale del sangue e dei suoi prodotti attraverso lo
  svolgimento delle seguenti funzioni:
         a)  coordinamento delle attività dei dipartimenti
  di cui all'articolo 8, comma 3, della regione, favorendo la
  collaborazione delle associazioni di donatori volontari di
  sangue e delle relative federazioni;
         b)  rilevazione del fabbisogno regionale annuale di
  sangue e dei suoi prodotti e determinazione degli obiettivi di
  produzione per le singole aziende sanitarie;
         c)  definizione delle disposizioni necessarie per
  l'invio o la cessione delle eccedenze di sangue e dei suoi
  componenti verso aree carenti della regione o di altre
  regioni;
         d)  collaborazione con le strutture della rete
  trasfusionale per disporre di una scorta del sangue e dei suoi
  prodotti per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonché per
  gli interventi in caso di calamità;
         e)  definizione delle disposizioni necessarie per
  l'invio del plasma alle aziende produttrici di emoderivati
  convenzionate con la regione ai sensi dell'articolo 19, nonché
  per la cessione di sangue e di emocomponenti alle aziende
  produttrici di emodiagnostici, ed organizzazione del sistema
  di distribuzione degli emoderivati alle aziende sanitarie;
         f)  controllo sull'attuazione delle direttive
  formulate a livello regionale e nazionale e valutazione della
  efficienza e della efficacia dell'organizzazione trasfusionale
  e dei relativi costi, nonché monitoraggio sul consumo e sulla
  spesa complessivamente sostenuta dai soggetti pubblici e
  privati per gli emoderivati, compresa quella registrata dalle
  farmacie aperte al pubblico.
     2.  Per le attività di razionalizzazione e per il
  funzionamento dei centri regionali dicoordinamento e
 
                              Pag. 32
 
  compensazione e per il rafforzamento del sistema dei controlli
  di cui al presente articolo ed all'articolo 8, comma 5, della
  presente legge è autorizzata la spesa massima di lire 6.300
  milioni per l'anno 2000 e di 12.600 milioni a decorrere
  dall'anno 2001.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=034 PAGFIN=0032 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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