| (Compiti del Ministero della sanità).
1. Il Ministero della sanità svolge le funzioni di
programmazione, di coordinamento e di controllo del
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge,
avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza,
dell'Istituto superiore di sanità e dell'agenzia per i servizi
sanitari regionali. Per lo svolgimento delle funzioni indicate
dal presente articolo si provvede, nell'ambito del riordino
del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 15 maggio 1997, n. 59, e successive modificazioni,
all'istituzione di un'apposita struttura per l'autosufficienza
nazionale del sangue, dotata delle idonee risorse di
personale, finanziarie ed organizzative.
2. Il Ministro della sanità, per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1:
a) promuove il coordinamento dei CRCC;
b) definisce, sentita la Commissione di cui
all'articolo 17, il fabbisogno annuale e triennale di sangue,
di emocomponenti e di emoderivati;
c) concorda, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, la quota di partecipazione al
programma di autosufficienza, la individuazione delle risorse
ed i criteri di finanziamento e di compensazione, le modalità
di rilevazione dei dati inerenti gli scambi di sangue e di
emoderivati tra le regioni e le province autonome;
d) definisce, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le
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province autonome di Trento e di Bolzano, il piano annuale di
produzione e di distribuzione degli emoderivati eccedenti il
fabbisogno regionale alle strutture sanitarie del territorio
nazionale;
e) emana linee guida, ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, relative alle attività trasfusionali ed alla
buona pratica trasfusionale;
f) adotta, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, il programma di emovigilanza;
g) definisce, in accordo con le associazioni di
donatori volontari di sangue e con le relative federazioni, un
programma di iniziative per la razionalizzazione ed il
rafforzamento delle attività di promozione alla donazione.
3. Il Ministero della sanità provvede altresì a:
a) concedere le autorizzazioni alla produzione ed
alla immissione in commercio degli emoderivati ed esercitare
le funzioni di controllo e di farmacovigilanza;
b) concedere le autorizzazioni alla importazione
ed alla esportazione e per la lavorazione per conto terzi
affidata da committenti esteri del sangue e dei suoi prodotti,
sulla base delle disposizioni definite con proprio decreto da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
c) registrare i prodotti diagnostici.
4. Il Ministro della sanità, qualora le regioni non
provvedano alla istituzione dei CRCC entro il termine indicato
dall'articolo 12, comma 1, fissa un termine perentorio per
l'adozione dei relativi provvedimenti. Decorso inutilmente
tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, nomina un commissario ad acta.
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5. Il Ministro della sanità partecipa alla elaborazione
delle normative dell'Unione europea in materia di sangue e di
emoderivati curandone l'attuazione sul territorio
nazionale.
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