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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


991
DDL0071-0029
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
            (Compiti del Ministero della sanità).
     1.  Il Ministero della sanità svolge le funzioni di
  programmazione, di coordinamento e di controllo del
  raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge,
  avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza,
  dell'Istituto superiore di sanità e dell'agenzia per i servizi
  sanitari regionali.  Per lo svolgimento delle funzioni indicate
  dal presente articolo si provvede, nell'ambito del riordino
  del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 11 della
  legge 15 maggio 1997, n. 59, e successive modificazioni,
  all'istituzione di un'apposita struttura per l'autosufficienza
  nazionale del sangue, dotata delle idonee risorse di
  personale, finanziarie ed organizzative.
     2.  Il Ministro della sanità, per l'esercizio delle
  funzioni di cui al comma 1:
         a)  promuove il coordinamento dei CRCC;
         b)  definisce, sentita la Commissione di cui
  all'articolo 17, il fabbisogno annuale e triennale di sangue,
  di emocomponenti e di emoderivati;
         c)  concorda, d'intesa con la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano, la quota di partecipazione al
  programma di autosufficienza, la individuazione delle risorse
  ed i criteri di finanziamento e di compensazione, le modalità
  di rilevazione dei dati inerenti gli scambi di sangue e di
  emoderivati tra le regioni e le province autonome;
         d)  definisce, d'intesa con la Conferenza
  permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le
 
                              Pag. 34
 
  province autonome di Trento e di Bolzano, il piano annuale di
  produzione e di distribuzione degli emoderivati eccedenti il
  fabbisogno regionale alle strutture sanitarie del territorio
  nazionale;
         e)  emana linee guida, ai sensi del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
  modificazioni, relative alle attività trasfusionali ed alla
  buona pratica trasfusionale;
         f)  adotta, d'intesa con la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano, il programma di emovigilanza;
         g)  definisce, in accordo con le associazioni di
  donatori volontari di sangue e con le relative federazioni, un
  programma di iniziative per la razionalizzazione ed il
  rafforzamento delle attività di promozione alla donazione.
     3.  Il Ministero della sanità provvede altresì a:
         a)  concedere le autorizzazioni alla produzione ed
  alla immissione in commercio degli emoderivati ed esercitare
  le funzioni di controllo e di farmacovigilanza;
         b)  concedere le autorizzazioni alla importazione
  ed alla esportazione e per la lavorazione per conto terzi
  affidata da committenti esteri del sangue e dei suoi prodotti,
  sulla base delle disposizioni definite con proprio decreto da
  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge;
         c)  registrare i prodotti diagnostici.
     4.  Il Ministro della sanità, qualora le regioni non
  provvedano alla istituzione dei CRCC entro il termine indicato
  dall'articolo 12, comma 1, fissa un termine perentorio per
  l'adozione dei relativi provvedimenti.  Decorso inutilmente
  tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro della sanità, nomina un commissario  ad acta.
 
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     5.  Il Ministro della sanità partecipa alla elaborazione
  delle normative dell'Unione europea in materia di sangue e di
  emoderivati curandone l'attuazione sul territorio
  nazionale.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0029 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=005 PAGFIN=0035 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0029 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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