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| DDL0071-0030 | |
| Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
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| (suddiviso in 47 Unità Documento)
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Unità Documento n.30 (che inizia a pag.35 dello stampato)
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| ...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
TESTIPDL
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| ...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
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| ...TESTO
unificato della Commissione
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati.
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| Art. 16.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Compiti dell'Istituto superiore di sanità).
1. L'Istituto superiore di sanità nelle materie
disciplinate dalla presente legge svolge le funzioni di
coordinamento e di controllo tecnico-scientifico e, in
particolare:
a) promuove la ricerca scientifica nel campo
immunotrasfusionale, con particolare riguardo alla prevenzione
delle malattie trasmissibili;
b) esercita il controllo sulle specialità
farmaceutiche emoderivate, secondo i criteri e le modalità
definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione
europea;
c) collabora con il Ministero della sanità per la
definizione di un programma nazionale di emovigilanza e ne
cura l'attuazione;
d) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche
riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla
sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità della
regolamentazione vigente in materia, e formula proposte di
periodico aggiornamento della regolamentazione medesima in
relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;
e) promuove programmi di formazione per
l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo di
competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano nei confronti delle strutture trasfusionali;
f) promuove ed organizza il controllo di qualità
esterno riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche
in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture
esterne e dell'apporto di un Comitato di esperti appositamente
istituito.
Pag. 36
2. L'Istituto superiore di sanità provvede inoltre alle
ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di
emoderivati anche su richiesta delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. La rilevazione dei dati periodici relativi al settore
trasfusionale mediante il registro del sangue è effettuata
dall'Istituto superiore di sanità per gli aspetti tecnico -
scientifici e dal Ministero della sanità per gli aspetti
concernenti l'organizzazione dei servizi.
4. All'Istituto superiore di sanità è assegnato un
contributo aggiuntivo di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e
di 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per lo
svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente
legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello
nazionale. Al relativo onere si provvede a valere sulle
disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni.
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| DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071
TOTPAG=0049 TOTDOC=0047
NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD
PAGINIZ=0035 RIGINIZ=006 PAGFIN=0036 RIGFIN=019 UPAG=NO
PAGEIN=35 PAGEFIN=36
SORTRES= SORTDDL=007100A00
FASCIDC=13DDL0071 A
SORTNAV=0007100A000 00000
ZZDDLC71A NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0012
NDOC0012
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