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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


992
DDL0071-0030
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
         (Compiti dell'Istituto superiore di sanità).
     1.  L'Istituto superiore di sanità nelle materie
  disciplinate dalla presente legge svolge le funzioni di
  coordinamento e di controllo tecnico-scientifico e, in
  particolare:
         a)  promuove la ricerca scientifica nel campo
  immunotrasfusionale, con particolare riguardo alla prevenzione
  delle malattie trasmissibili;
         b)  esercita il controllo sulle specialità
  farmaceutiche emoderivate, secondo i criteri e le modalità
  definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione
  europea;
         c)  collabora con il Ministero della sanità per la
  definizione di un programma nazionale di emovigilanza e ne
  cura l'attuazione;
         d)  esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche
  riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla
  sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità della
  regolamentazione vigente in materia, e formula proposte di
  periodico aggiornamento della regolamentazione medesima in
  relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;
         e)  promuove programmi di formazione per
  l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo di
  competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
  di Bolzano nei confronti delle strutture trasfusionali;
         f)  promuove ed organizza il controllo di qualità
  esterno riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche
  in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture
  esterne e dell'apporto di un Comitato di esperti appositamente
  istituito.
 
                              Pag. 36
 
     2.  L'Istituto superiore di sanità provvede inoltre alle
  ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di
  emoderivati anche su richiesta delle regioni e delle province
  autonome di Trento e di Bolzano.
     3.  La rilevazione dei dati periodici relativi al settore
  trasfusionale mediante il registro del sangue è effettuata
  dall'Istituto superiore di sanità per gli aspetti tecnico -
  scientifici e dal Ministero della sanità per gli aspetti
  concernenti l'organizzazione dei servizi.
     4.  All'Istituto superiore di sanità è assegnato un
  contributo aggiuntivo di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e
  di 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per lo
  svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente
  legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello
  nazionale.  Al relativo onere si provvede a valere sulle
  disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 2, del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
  modificazioni ed integrazioni.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=006 PAGFIN=0036 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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