| (Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale).
1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla
presente legge il Ministro della sanità si avvale del parere
della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.
2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro
della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono
disciplinati le modalità di funzionamento della Commissione e
l'ambito delle sue competenze.
3. La Commissione è composta da quattro esperti in
rappresentanza delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; da nove esperti designati dal Ministro
della sanità, di cui due scelti tra i dirigenti del Ministero
della sanità, uno tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto
superiore di sanità, tre scelti tra i dirigenti ospedalieri di
Pag. 37
secondo livello dei SIMT, tre indicati dalle società
scientifiche operanti nel settore delle trasfusioni; da cinque
rappresentanti delle associazioni di donatori volontari di
sangue e delle relative federazioni rappresentative sul piano
nazionale, e in particolare dell'Associazione volontari
italiani sangue (AVIS), della Croce rossa italiana (CRI),
della Federazione italiana associazioni donatori di sangue
(FIDAS) e del Gruppo donatori sangue FRATRES; da tre
rappresentanti designati, rispettivamente, dalle associazioni
nazionali dei pazienti affetti da emofilia, leucemia,
thalassemia; da un ufficiale medico della sanità militare
designato dal Ministro della difesa. Un funzionario scelto tra
i dirigenti medici del Ministero della sanità svolge funzioni
di segretario della Commissione. I membri della Commissione
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una
sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni, per quanto riguarda la
corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.
513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, per quanto riguarda
il trattamento economico di missione e di trasferimento.
| |