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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


993
DDL0071-0031
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Commissione nazionale per il servizio
                       trasfusionale).
     1.  Nello svolgimento delle funzioni previste dalla
  presente legge il Ministro della sanità si avvale del parere
  della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.
      2.  La Commissione è nominata con decreto del Ministro
  della sanità, che la presiede.  Con lo stesso decreto sono
  disciplinati le modalità di funzionamento della Commissione e
  l'ambito delle sue competenze.
     3.  La Commissione è composta da quattro esperti in
  rappresentanza delle regioni e delle province autonome di
  Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano; da nove esperti designati dal Ministro
  della sanità, di cui due scelti tra i dirigenti del Ministero
  della sanità, uno tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto
  superiore di sanità, tre scelti tra i dirigenti ospedalieri di
 
                              Pag. 37
 
  secondo livello dei SIMT, tre indicati dalle società
  scientifiche operanti nel settore delle trasfusioni; da cinque
  rappresentanti delle associazioni di donatori volontari di
  sangue e delle relative federazioni rappresentative sul piano
  nazionale, e in particolare dell'Associazione volontari
  italiani sangue (AVIS), della Croce rossa italiana (CRI),
  della Federazione italiana associazioni donatori di sangue
  (FIDAS) e del Gruppo donatori sangue FRATRES; da tre
  rappresentanti designati, rispettivamente, dalle associazioni
  nazionali dei pazienti affetti da emofilia, leucemia,
  thalassemia; da un ufficiale medico della sanità militare
  designato dal Ministro della difesa.  Un funzionario scelto tra
  i dirigenti medici del Ministero della sanità svolge funzioni
  di segretario della Commissione.  I membri della Commissione
  durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una
  sola volta.  Ad essi si applicano le disposizioni del decreto
  del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e
  successive modificazioni, per quanto riguarda la
  corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del
  decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.
  513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, per quanto riguarda
  il trattamento economico di missione e di trasferimento.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0036 RIGINIZ=020 PAGFIN=0037 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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