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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


994
DDL0071-0032
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Competenze delle regioni).
     1.  Nelle materia disciplinate dalla presente legge le
  regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria,
  esercitano le seguenti funzioni:
         a)  assicurano che le strutture trasfusionali
  rispettino i requisiti minimi definiti dal Ministero della
  sanità, nonché quelli previsti per l'accreditamento, e siano
  dotate di risorse adeguate ai compiti istituzionali
  previsti;
         b)  assicurano la partecipazione dei donatori
  volontari di sangue attraverso le relative associazioni e
  federazioni alle fasi della programmazione delle attività
  trasfusionali;
 
                              Pag. 38
 
         c)  trasmettono i dati del sistema informativo dei
  servizi trasfusionali al Ministero della sanità;
         d)  definiscono le modalità di convenzionamento tra
  le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative
  federazioni e le aziende sanitarie alle quali afferiscono,
  conformemente allo schema tipo nazionale;
         e)  definiscono l'ambito territoriale di competenza
  dei dipartimenti trasfusionali;
         f)  individuano i SIMT cui affidare la raccolta, la
  conservazione e la distribuzione delle cellule staminali
  emopoietiche;
         g)  provvedono, singolarmente o consorziandosi con
  altre regioni, alla stipula della convenzione con le aziende
  produttrici di emoderivati secondo quanto disposto
  dall'articolo 19, comma 1, emanando anche direttive per
  l'invio di plasma alle aziende produttrici di emoderivati e
  per il controllo della distribuzione degli emoderivati
  ottenuti;
         h)  curano, attraverso i CRCC, i rapporti con la
  sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle
  frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui
  all'articolo 25, comma 4;
         i)  promuovono la donazione di sangue e di
  emocomponenti, donati singolarmente o come multicomponenti, e
  provvedono all'aggiornamento del personale medico, tecnico e
  di assistenza sia operante nelle strutture trasfusionali sia
  nei reparti di diagnosi e cura, mediante corsi di medicina
  trasfusionale anche dedicati ai temi della sicurezza e del
  buon uso del sangue;
         l)  effettuano il controllo delle strutture
  trasfusionali;
 
                              Pag. 39
 
         m)  rilevano il fabbisogno annuale del sangue e dei
  suoi prodotti nel territorio di competenza, la quantità di
  plasma da avviare ai centri di frazionamento, ed emanano
  direttive per l'invio delle eccedenze verso le aree carenti o
  altre regioni, regolamentando la compensazione anche sotto il
  profilo contabile dei flussi di scambio del sangue e dei suoi
  prodotti;
         n)  controllano la spesa farmaceutica al fine di
  controllare i consumi dei prodotti derivati dal sangue nei
  presidi pubblici o privati e nelle farmacie esterne.
     2.  Le regioni elaborano specifici progetti per la
  promozione delle donazioni periodiche di sangue e di
  emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo
  dell'autosufficienza regionale e nazionale.  Per il
  finanziamento dei progetti di cui al presente comma si
  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
  34- bis,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
  dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
     3.  Le regioni predispongono, entro sei mesi
  dall'approvazione del piano sanitario nazionale di cui
  all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  502, e successive modificazioni, nell'ambito dei rispettivi
  piani sanitari regionali, i piani sangue regionali.  Tali piani
  indicano gli obiettivi per l'autosufficienza sia regionale sia
  nazionale e per l'assistenza in materia trasfusionale, gli
  aspetti economici, organizzativi e gestionali, nonché gli
  indicatori di verifica.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0037 RIGINIZ=024 PAGFIN=0039 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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