| (Competenze delle regioni).
1. Nelle materia disciplinate dalla presente legge le
regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria,
esercitano le seguenti funzioni:
a) assicurano che le strutture trasfusionali
rispettino i requisiti minimi definiti dal Ministero della
sanità, nonché quelli previsti per l'accreditamento, e siano
dotate di risorse adeguate ai compiti istituzionali
previsti;
b) assicurano la partecipazione dei donatori
volontari di sangue attraverso le relative associazioni e
federazioni alle fasi della programmazione delle attività
trasfusionali;
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c) trasmettono i dati del sistema informativo dei
servizi trasfusionali al Ministero della sanità;
d) definiscono le modalità di convenzionamento tra
le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative
federazioni e le aziende sanitarie alle quali afferiscono,
conformemente allo schema tipo nazionale;
e) definiscono l'ambito territoriale di competenza
dei dipartimenti trasfusionali;
f) individuano i SIMT cui affidare la raccolta, la
conservazione e la distribuzione delle cellule staminali
emopoietiche;
g) provvedono, singolarmente o consorziandosi con
altre regioni, alla stipula della convenzione con le aziende
produttrici di emoderivati secondo quanto disposto
dall'articolo 19, comma 1, emanando anche direttive per
l'invio di plasma alle aziende produttrici di emoderivati e
per il controllo della distribuzione degli emoderivati
ottenuti;
h) curano, attraverso i CRCC, i rapporti con la
sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle
frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui
all'articolo 25, comma 4;
i) promuovono la donazione di sangue e di
emocomponenti, donati singolarmente o come multicomponenti, e
provvedono all'aggiornamento del personale medico, tecnico e
di assistenza sia operante nelle strutture trasfusionali sia
nei reparti di diagnosi e cura, mediante corsi di medicina
trasfusionale anche dedicati ai temi della sicurezza e del
buon uso del sangue;
l) effettuano il controllo delle strutture
trasfusionali;
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m) rilevano il fabbisogno annuale del sangue e dei
suoi prodotti nel territorio di competenza, la quantità di
plasma da avviare ai centri di frazionamento, ed emanano
direttive per l'invio delle eccedenze verso le aree carenti o
altre regioni, regolamentando la compensazione anche sotto il
profilo contabile dei flussi di scambio del sangue e dei suoi
prodotti;
n) controllano la spesa farmaceutica al fine di
controllare i consumi dei prodotti derivati dal sangue nei
presidi pubblici o privati e nelle farmacie esterne.
2. Le regioni elaborano specifici progetti per la
promozione delle donazioni periodiche di sangue e di
emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo
dell'autosufficienza regionale e nazionale. Per il
finanziamento dei progetti di cui al presente comma si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
34- bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le regioni predispongono, entro sei mesi
dall'approvazione del piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nell'ambito dei rispettivi
piani sanitari regionali, i piani sangue regionali. Tali piani
indicano gli obiettivi per l'autosufficienza sia regionale sia
nazionale e per l'assistenza in materia trasfusionale, gli
aspetti economici, organizzativi e gestionali, nonché gli
indicatori di verifica.
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