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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


996
DDL0071-0034
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
                        (Convenzioni).
     1.  Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, sentito il parere
 
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  della Commissione di cui all'articolo 17 e della Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, nel
  rispetto dei principi di cui al comma 4, uno schema tipo di
  convenzione, in conformità del quale le regioni singolarmente
  o consorziandosi fra loro stipulano la convenzione con le
  aziende di cui al comma 2 per la lavorazione del plasma
  raccolto in Italia.
     2.  Ai fini della stipula della convenzioni di cui al comma
  1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di
  emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni,
  essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei
  ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli
  emoderivati oggetto della convenzione ubicati sul territorio
  nazionale e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione
  alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul
  territorio dell'Unione europea.  Tali stabilimenti devono
  risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto
  dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito
  di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali
  responsabili ai sensi dei propri ordinamenti o dall'autorità
  nazionale italiana.  Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla
  commercializzazione e destinati al soddisfacimento del
  fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma
  italiano, sia come materia prima sia come semilavorati
  intermedi.  Presso i centri di produzione deve essere
  conservata specifica documentazione atta a risalire dal
  prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta
  dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.  Il Ministro
  della sanità, con proprio decreto, sentite la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione di
  cui all'articolo 17, individua tra i centri e le aziende di
  frazionamento e di produzione di emoderivati di cui al
  presente comma quelli autorizzati alla stipula delle
  convenzioni, sulla base dei seguenti criteri:
         a)  rispetto da parte degli Stati membri
  dell'Unione europea degli stessi requisiti di sicurezza
  indicati dalla presente legge;
 
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         b)  recepimento della raccomandazione CPMP
  (Committee for proprietary medicinal products) BWP
  (Biotechnology working party) 390/97, quanto alla
  determinazione dei  minipools  da testare con PCR test.
     3.  In sede di prima applicazione della presente legge il
  decreto di cui al comma 2 è adottato entro un anno dalla data
  della sua entrata in vigore.
     4.  Lo schema di convenzione di cui al comma 1 deve
  prevedere:
         a)  la identificazione dei contraenti;
         b)  l'oggetto della convenzione;
         c)  il periodo di convenzionamento;
         d)  le modalità di produzione del plasma e le
  relative categorie;
         e)  le modalità di ritiro del plasma;
         f)  le modalità di lavorazione dei lotti;
         g)  le rese in termini di plasmaderivati;
         h)  il controllo ispettivo reciproco;
         i)  le modalità di restituzione degli
  emoderivati;
         l)  le modalità di pagamento;
         m)  le penalità in caso di inadempienza;
         n)  le assicurazioni in caso di incidenti;
         o)  le modalità di risoluzione e rinnovo della
  convenzione;
         p)  il valore economico delle prestazioni;
         q)  i meccanismi di aggiornamento dei prezzi.
     5.  I centri e le aziende di frazionamento documentano, per
  ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del
  plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle buone
  pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme
 
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  stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di
  Stato.
     6.  Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei
  singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo
  le direttive emanate con decreto del Ministro della sanità.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0039 RIGINIZ=031 PAGFIN=0042 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=42 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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