Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


997
DDL0071-0035
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.42 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
               (Importazione ed esportazione).
     1.  L'importazione, l'esportazione e la lavorazione per
  conto terzi affidata da committenti esteri del sangue e dei
  suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico
  sono autorizzate dal Ministero della sanità secondo le
  modalità stabilite con apposito decreto.  Tale previsione non
  si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo.
  L'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere
  esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi
  dell'autosufficienza europea, o nell'ambito del progetto della
  cooperazione internazionale, o per fini umanitari.
     2.  L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è
  consentita a condizione che tali prodotti, nel Paese di
  provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità
  sanitaria competente, alla commercializzazione per uso
  terapeutico umano e siano stati sottoposti al controllo di
  Stato secondo la procedura europea, con esito favorevole, in
  un laboratorio della rete europea  (Official medicines
  control laboratories -  OMCL).
     3.  Gli emoderivati importati da Paesi non appartenenti
  all'Unione europea prima della loro immissione in commercio
  devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli
  di Stato previsti dai decreti del Ministro della sanità del 22
  aprile 1996, pubblicati nel supplemento ordinario alla
  Gazzetta Ufficiale  n. 199 del 26 agosto 1996, da parte
  dell'Istituto superiore di sanità, per assicurare la
  provenienza dei donatori e dei riceventi.
     4.  L'importazione e l'esportazione di cellule staminali
  emopoietiche per uso di trapianto è regolata dalla normativa
  vigente in materia di trapianti.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= FPD PAGINIZ=0042 RIGINIZ=007 PAGFIN=0042 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=42 PAGEFIN=42 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



Ritorna al menu della banca dati