| (Astensione dal lavoro).
1. L'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. I donatori di sangue e di
emocomponenti con rapporti di lavoro dipendente hanno diritto
ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui
effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione
per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi
previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155". 2. Le prestazioni sanitarie
connesse all'accertamento della idoneità, all'atto della
donazione ed ai successivi controlli, sono a totale carico del
Fondo sanitario nazionale e sono esenti dalla partecipazione
alla spesa sanitaria.
3. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la
retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente
al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità ed alle
relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di
contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima
di lire 785 milioni a decorrere dal 2000. Con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della sanità, sono
disciplinate le modalità di erogazione del contributo.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i
certificati sono rilasciati al donatore dalla struttura
trasfusionale.
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