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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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51
DOC4T-0029
DOC IV ter n. 29 Legisl. XIII
11-06-96 [ DOC13-4TER-29 DO C134TER0029 13DOC4TER 00029 DOC13-4TER-29A 13DOC4TER 00029 A 000300022 DOC4TER 00029 000004T002900000101000309SI1 3 000101000244SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 341, primo e quarto
                   comma, del codice penale
         (oltraggio a pubblico ufficiale, aggravato).
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
          PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI MANTOVA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       l'11 giugno 1996
 
                              Pag.2
 
               PRETURA CIRCONDARIALE DI MANTOVA
       UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  N. 7477/95 R.N. notizie di reato
  N. 2158/96 N.R. GIP
                          IL GIUDICE
      Visti gli atti relativi al procedimento penale a carico
  di Sgarbi Vittorio indagato per il reato previsto
  dall'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale,
  perché offendeva l'onore e il prestigio del brigadiere
  Franceschini Giuseppe e dei carabinieri Papa Michelangelo e
  Battista Pietro (componenti la sua scorta), nell'esercizio
  delle loro funzioni ed in presenza degli stessi, dicendo loro:
  "vi avevo detto che qui c'erano i giornalisti ed io non volevo
  venire, siete degli incapaci" (fatto aggravato perché commesso
  in presenza di più persone; in Mantova il 10 dicembre 1995) e
  per il reato previsto dall'articolo 341, primo e quarto comma,
  del codice penale, perché offendeva l'onore e il prestigio del
  brigadiere Melia Giuseppe e dei carabinieri Sussi Pietro e
  Simion Sergio nell'esercizio delle loro funzioni ed in
  presenza degli stessi dicendo loro: "se vi ho detto che io qui
  non volevo venire bensì al palazzo Sordi, perché cazzo siamo
  venuti qui?  Ho capito, come al solito non siete capaci di fare
  un cazzo" (fatto aggravato perché commesso in presenza di più
  persone; in Mantova il 10 dicembre 1995).
      Letta l'istanza 15 maggio 1996 (depositata in data 20
  maggio 1996) con la quale l'indagato, quale membro del
  Parlamento italiano e presidente della Commissione cultura
  della Camera dei deputati, invoca a suo favore il disposto di
  cui all'articolo 68 della Costituzione.
      Letta la nota 27 maggio 1996 del pubblico ministero;
         ritenuto che le frasi pronunciate dall'indagato
  all'indirizzo dei carabinieri suindicati non possono ritenersi
  in alcun modo rientranti nella previsione dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione (invero, la ricostruzione dei
  fatti ad opera dei pubblici funzionari interessati e di altri
  testimoni esclude nel modo più categorico che la condotta
  dell'indagato possa inquadrarsi nella sua specifica funzione
  di parlamentare o in quelle "attività divulgative connesse,
  pur se svolte fuori dal Parlamento" di cui al terzo comma,
  dell'articolo 2, del decreto-legge n. 253 del 1996);
         che, pertanto, prescindendo evidentemente allo stato
  da ogni valutazione circa la sussistenza dei reati ipotizzati,
  non può essere pronunciato decreto di archiviazione del
  procedimento ai sensi del citato decreto-legge;
         che, di conseguenza, va disposta la trasmissione di
  copia degli atti alla Camera dei deputati per la deliberazione
  di competenza;
         visto l'articolo 2, del decreto-legge del 10 maggio
  1996, n. 253;
 
                              Pag.3
 
                           RESPINGE
  l'eccezione concernente l'applicabilità nel caso in esame
  dell'articolo 68 della Costituzione e
                           DISPONE
  la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei
  deputati.
      Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
      Mantova, li 29 maggio 1996.
                        Il Giudice per le indagini preliminari
                                            Gianfranco Villani
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  ABBATE) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 341, primo e quarto
                   comma, del codice penale
         (oltraggio al pubblico ufficiale, aggravato)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
          PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI MANTOVA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       l'11 giugno 1996
        Presentata alla Presidenza il 24 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - il 10 dicembre 1995 l'onorevole
  Vittorio Sgarbi, in visita ad alcuni monumenti della città di
  Mantova, infastidito per averlo, i componenti della sua scorta
  personale (brigadiere Giuseppe Franceschini e carabinieri
  Michelangelo Papa e Pietro Battista) e gli altri costituenti,
  per così dire, l'equipaggio di guida nella città nella quale
  prestavano servizio (brigadiere Giuseppe Melia e carabinieri
  Pietro Sussi e Sergio Simion), condotto a palazzo Te -
  precisato nell'itinerario di visita - e non già al Palazzo
  Sordi, da Lui indicato - peraltro neppure noto agli
  accompagnatori -, in presenza di più persone insolentì i
  militari, gridando all'indirizzo della sua scorta "Vi avevo
  detto che qui c'erano i giornalisti ed io non volevo venire,
  siete degli incapaci" e, scuotendo addirittura per le braccia
  i carabinieri Sussi e Simion, urlando disse loro "Se vi ho
  detto che io qui non volevo venire bensì a palazzo Sordi,
  perché cazzo siamo venuti qui?  Ho capito, come al solito non
  siete capaci di fare un cazzo".
     I fatti formarono oggetto di informativa di reato e nel
  procedimento che ne seguì, innanzi la Procura circondariale di
  Mantova, a carico del parlamentare per violazione
  dell'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale, lo
  stesso eccepì la insindacabilità del suo operato ai sensi del
  primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
     Sul tema il giudice per le indagini preliminari della
  Pretura circondariale di Mantova, sollecitato dal pubblico
  ministero, ritenne non fondata l'eccezione di insindacabilità
  e, con ordinanza del 29 maggio 1996, trasmise gli atti alla
  Camera dei deputati per le valutazioni di competenza.
     Della questione è stata investita questa Giunta, la quale,
  all'esito di approfondito dibattito, è pervenuta al
  convincimento che la condotta dell'indagato, per le
  circostanze di tempo e di luogo in cui si svolse e per le
  motivazioni ad essa sottese, non possa inquadrarsi in una
  tipica funzione parlamentare o essere comunque ricondotta
  nell'ambito di una attività connessa con la funzione
  medesima.
     Le espressioni di intollerante dileggio appaiono, invece,
  animate da un non controllato ed eccessivo risentimento del
  deputato indagato; onde questa Giunta esprime, in relazione
  alla condotta in valutazione, la proposta di dichiarare che i
  fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono
  opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
  parlamentari.
                                   Michele ABBATE,  Relatore.
 
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