| DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
A PROCEDERE ALL'ARRESTO
nei confronti del deputato
CITO
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato
di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO
il 9 dicembre 1997
All'Onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Taranto, 9 dicembre 1997.
Il giudice, dottor L. La Marca,
vista la richiesta di applicazione della misura
cautelare della custodia cautelare in carcere avanzata in data
19.11.97 dalla Procura della Repubblica di Taranto nei
confronti di CITO Giancarlo, deputato della Repubblica, nel
procedimento a carico dello stesso Cito e di Campo Michele,
per il reato di concussione (articolo 317 c.p.) commesso sino
al dicembre del 1996;
esaminati gli atti del procedimento in esito ai quali
questo GIP ha ritenuto sussistere le condizioni per
l'applicazione nei confronti degli indagati della richiesta
misura cautelare, la cui esecuzione è stata sospesa e
differita nei confronti del Cito Giancarlo, in quanto membro
in carica del
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Parlamento, alla eventuale autorizzazione da parte della
Camera di appartenenza:
CHIEDE
al Presidente della Camera dei Deputati di avviare la
procedura prescritta dall'articolo 68 della Costituzione per
l'autorizzazione all'arresto del deputato onorevole CITO
GIANCARLO, nato a Taranto il 12 agosto 1945.
Trasmette a corredo della richiesta:
1) ordinanza di custodia cautelare in carcere;
2) copia degli atti del fascicolo processuale trasmessi
dal PM a questo giudice a sostegno della richiesta della
misura.
Il giudice
per le indagini preliminari
dott. L. La Marca
Proc. pen. n. 72/97 notizie di reato
Proc. pen. n. 3268/97 R.G G.I.P.
TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE
(articolo 272 e seguenti 285 del codice di procedura
penale)
Il Giudice per le indagini preliminari dottor L. LA
MARCA
esaminata la richiesta in data 19.11.97 del Pubblico
Ministero nel procedimento n. 72/97 per l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere nei confronti
di:
CITO Giancarlo nato a Taranto il 12.8.1945 residente in
Taranto alla via Elio n. 7;
CAMPO Michele nato a Monteparano (TA) l'8.11.1940
residente in Taranto alla via Cauri n. 2.
In relazione al seguente reato:
artt. 110-317 c.p. perché, in concorso tra loro e con
altre persone in corso di identificazione o nei confronti
delle quali sono in corso indagini, il Cito abusando delle
qualità e dei poteri derivantigli dalla carica di sindaco di
Taranto, inducevano Ildebrando De Franco e Gerard de Cervens
dapprima a promettere loro una dazione di danaro per un
importo di lire 240 milioni annui da versare in tre anni per
complessivi 720 milioni, e successivamente a dare loro la
somma di L. 120 milioni che veniva consegnata materialmente al
Campo il quale, mediante la stipula di un contratto
pubblicitario con l'emittente televisiva SUPER 7, faceva
pervenire la suddetta somma al Cito, amministratore di fatto
della citata emittente, ciò al fine di consentire
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la approvazione da parte del comune di un progetto relativo
alla realizzazione di un porto turistico in località San Vito
di Taranto;
in Taranto sino al dicembre del 1996
ritenuto che a carico dei predetti sussistono i gravi
indizi di colpevolezza di seguito specificati in ordine ai
reati anzidetti:
I fatti delittuosi enucleati nell'imputazione
antescritta si riferiscono all'iter concernente la
progettazione e realizzazione nella città di Taranto di un
porto turistico. In merito a tale vicenda si è articolata una
complessa ed approfondita indagine condotta dalla Procura
della Repubblica richiedente, originata dalla denunzia di
Ildebrando De Franco, un uomo d'affari di origine tarantina
che agiva per conto di una società multinazionale liberiana,
la DIRAV INTERNATIONAL, con sedi anche in Israele, Ungheria e
Polonia, alla quale era stata proposta la realizzazione
dell'ambizioso progetto.
1) La denunzia di Ildebrando De Franco.
Per la comprensione della vicenda l'atto, in sintesi,
viene analizzato per la parte che concerne soprattutto i
rapporti intrattenuti con i pubblici amministratori, ancorché
l'indagine riguardi anche quelli con la componente tecnica
presso il Comune di Taranto. A tale riguardo il denunziante
evidenziava che:
nel settembre del 1994 in relazione alla possibilità ed
al progetto della DIRAV INTERNATIONAL di realizzare un porto
turistico nell'Italia meridionale pensò che l'iniziativa
potesse concretarsi in Taranto e di ciò parlò con i vertici
della multinazionale, vice presidente Lahav e presidente
Diamant acquisendo da costoro la disponibilità di massima.
Sorse quindi la necessità di partecipare l'iniziativa
all'amministrazione comunale di Taranto. I primi contatti li
ebbe, tramite tale Fago Angelo, con l'avv. Basile, assessore
al comune, che gli procurò un incontro con l'architetto De
Palma, il quale gli parlò della esistenza di un progetto, a
firma dell'arch. Adamo e già pronto, che riguardava la
realizzazione del porto turistico. La DIRAV esaminato tale
progetto non lo ritenne idoneo e manifestò la volontà di farne
redigere uno dai propri tecnici da sottoporre agli
amministratori di Taranto;
sorse così la necessità di contattare direttamente il
sindaco Cito Giancarlo, responsabile del movimento politico
AT6 - Lega di Azione Meridionale - che governava
l'amministrazione comunale della città. Tali contatti furono
tentati dapprima per il tramite di Mimmo Monfredi, ex uomo
della Democrazia Cristiana passato nelle file di AT6
rivelandosi, tuttavia, non proficui. Intuendo, pertanto, che
la propria persona non fosse gradita pensò di presentare il
progetto a nome di altri e contattò un vecchio amico,
l'ingegnere francese Gerard De Cervens che raggiunse a Parigi
nel marzo del 1995, il quale accettò la proposta. D'intesa con
la DIRAV venne costituita, al fine di concretamente operare,
una apposita società la M.D.M. Srl della quale amministratore
unico era il De Cervens. I finanziamenti sarebbero stati
assicurati a detta società a mezzo della Budeco, società
finanziaria della DIRAV con sede in Panama. Ritornato a
Taranto per concretamente operare ed acquisite ulteriori
notizie e consigli contattò gli
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architetti Chianura e Gagliardi della Proin Srl, i quali si
dimostrarono molto vicini e collegati all'architetto De Palma
del comune facendogli intendere che senza di questo l'opera
non avrebbe potuto essere realizzata in quanto "i politici
vanno e vengono, De Palma sta sempre lì", ed inoltre che
sarebbe stato necesario fornire al De Palma una quota di
compenso in denaro.
ciò posto e consapevole di dover seguire detto percorso
ritenne comunque necessario il contatto diretto con il sindaco
Cito. A tale riguardo riuscì ad ottenere un incontro tramite
un uomo di AT6, tale Golino Adriano, nel maggio del 1995 a
palazzo Latagliata. Qui il sindaco appreso del progetto del
porto turistico gli assicurò che si poteva fissare un
appuntamento per parlarne ufficialmente. L'incontro avvenne in
seguito con la presenza di Cito, Monfredi, De Cervens, gli
architetti Gagliardi, Chianura e De Palma e altri componenti
la giunta comunale. Ma, esaurite le presentazioni, il sindaco
passò ad insultarlo alla presenza di tutti. Evidentemente
detto comportamento era ispirato dalla intenzione di
estrometterlo dalla vicenda per gestirla esclusivamente con il
De Cervens, in quanto la sua presenza era inconciliabile con
la possibilità di gestire in maniera non trasparente la
trattativa. Ed infatti successivamente il De Cervens scrisse
al sindaco una lettera con la quale gli partecipava che il De
Franco si era messo da parte, dichiarandosi però disposto a
proseguire la trattativa con i finanziamenti già dallo stesso
procurati; il 28 luglio il Cito assentiva a tale richiesta;
nel mese di agosto, tuttavia, veniva in contatto
tramite il proprio amico Michele Laguardia con un imprenditore
di Taranto, Campo Michele, titolare della CeC impresa operante
nel settore degli impianti di sicurezza il quale, avendo
appreso della realizzazione nella città di un porto turistico,
gli chiese se la propria impresa poteva aspirare ad effettuare
lavori nel realizzando progetto. Successivamente il Campo gli
prospettò la possibilità di riallacciare i rapporti interrotti
con il sindaco Cito in quanto il primo cittadino gli doveva
dei favori avendogli chiesto, tempo addietro, di realizzare un
sistema di allarme nell'abitazione di un grosso pregiudicato
di Statte; peraltro poiché il beneficiano di tali lavori si
era reso insolvente lo stesso Sindaco aveva provveduto a
saldare il debito non in danaro ma mediante la programmazione
su una rete televisiva da lui controllata di spots
pubblicitari in favore della CeC. In effetti l'intercessione
del Campo risultava fruttuosa in quanto lo stesso riusciva a
fissare un appuntamento con il Sindaco. L'incontro avvenne
presso il ristorante "Al Caffè" gestito dal fratello del
Campo, Gianfranco, dove i due si appartarono per discutere. Al
termine del colloquio Campo Michele gli assicurò che per il
seguito non sarebbe stato più ostacolato dal Cito e che quanto
prima si sarebbe organizzata una riunione ufficiale per
presentare il progetto del porto turistico; poi la stipula di
un contratto pubblicitario con Super Sette - antenna
televisiva controllate dal Cito - sarebbe stata "una ciliegina
sulla torta" in quanto così funzionavano le cose;
si recava in Israele per partecipare ai vertici della
DIRAV l'evolversi della trattativa e con il vice presidente
Lahav si convenne
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che l'unico modo per realizzare il progetto era quello di
accettare le condizioni richieste con l'intermediazione del
Campo Michele. Ed infatti il giorno 30.10.95 vi fu la riunione
a palazzo di città nella quale erano presenti Lahav,
l'ingegnere De Cervens, gli architetti Chianura, Gagliardi e
De Palma, la traduttrice, l'assessore all'urbanistica Imperio,
il vicesindaco De Cosmo, l'assessore Loredana Nobile,
Francesco Cavallari, funzionario del Mediocredito BNL, in
qualità di consulente finanziario della DIRAV. Il Campo
nell'occasione era seduto accanto alla scrivania del sindaco
Cito, che si mostrò nei riguardi di esso De Franco molto
gentile come se nulla fosse successo in passato. La riunione
proseguì al ristorante Il Caffè, all'uscita del quale il Campo
rammentò la faccenda del contratto pubblicitario.
Successivamente lo stesso chiari che la cifra da corrispondere
per detto contratto era di lire 20 milioni mensili per tre
anni ed esibì un contratto per l'importo complessivo di lire
290 milioni della qual cosa egli avrebbe informato, mostrando
il documento, il vicepresidente Lahav. Questi, nel corso di un
incontro avvenuto in Roma, dopo avergli fatto presente che
l'ing. De Cervens doveva essere estromesso dall'affare perché
ormai era venuto meno il motivo del suo intervento, vale a
dire il contatto con l'amministrazione comunale, gli disse che
era inevitabile accettare sia le richieste degli architetti
per il rilascio della concessione edilizia, sia le condizioni
imposte dal Campo, essendo evidente l'importanza del suo ruolo
nel mutato atteggiamento favorevole del sindaco Cito. Pertanto
autorizzò il pagamento di venti milioni al mese per tre anni
da corrispondere nei mesi di dicembre 95, gennaio e febbraio
96, in corrispondenza con le varie fasi della emanazione della
delibera della concessione edilizia del progetto.
peraltro al momento della esibizione del contratto
pubblicitario di L. 290 milioni il Campo chiese un anticipo di
lire 120 milioni. Nelle more degli accrediti da parte della
DIRAV il De Franco si dichiarò disposto a fornire la somma non
appena la finanziaria Budeco gli avesse accreditato una
semestralità del proprio stipendio. Ed infatti il 27 o 28
novembre, ricevuto tale accredito, si recò presso gli
sportelli della Banca Nazionale del lavoro con il Campo e
l'architettto Gagliardi che, nel contempo, avrebbe dovuto
incassare un accredito di lire 192 milioni disposto dalla
M.D.M. a favore della Proin. In banca il funzionario Russo
preparò assegni circolari per 100 milioni che furono
consegnati e girati, oltre alla corresponsione di contanti, al
Campo il quale gli rilasciò ricevuta per 120 milioni. Nel
contempo si provvedeva a soddisfare anche le richieste
economiche della componente tecnica dell'operazione, cioè gli
architetti Chianura e Gagliardi, nonchè l'architetto del
Comune De Palma.
conclusi i rapporti con la componente tecnica e
politica della vicenda si operò per preparare le referenze
bancarie e finanziarie dell'operazione. Attraverso la
finanziaria Budeco furono trasferiti, a mezzo BNL di Roma
agenzia di piazza dell'agricoltura, in favore della M.D.M. 192
milioni e 120 milioni a suo favore. Successivi contatti a
Budapest e a Tel Aviv con i vertici della DIRAV perfezionarono
le referenze bancarie della società mediante la Banca di
Haopalim di Ginevra.
Pag.6
A questo punto il De Franco evidenzia come tra la fine
del 1995 e gli inizi del 1996, per incomprensioni con il De
Cervens ed altro si registrò una fase di stallo del progetto,
in particolare i vertici della DIRAV lamentarono che il comune
di Taranto dopo i primi contatti non aveva mai risposto
ufficialmente in ordine alla sua realizzazione. Narrava quindi
delle sue iniziative rivolte al recupero, anche in via
giudiziaria, dei 120 milioni anticipati personalmente con la
intermediazione del Campo Michele.
2) L'esito delle indagini.
I fatti esposti dal denunziante Ildebrando De Franco, di
per sè attendibili perché estremamente circostanziati hanno
costituito oggetto di una laboriosa attività di indagine,
volta al riscontro sia fattuale che della logicità e coerenza
della loro esposizione. Detta indagine è consistita
nell'acquisizione di ponderosa documentazione, deposizioni di
persone informate dei fatti, consulenze volte alla
interpretazione del materiale probatorio esaminato. Si passa,
sempre in sintesi, a dettagliare i risultati dell'attività
investigativa dettagliata negli allegati al fascicolo
processuale:
la documentazione acquisita, concernente il progetto
per la realizzazione del porto turistico in zona S. Vito di
Taranto, in parte anche fornita dal denunziante, quella
relativa alla costituzione della società M.D.M. presso la sede
di via Prestinari in Roma, ha confermato la ricostruzione
fatta dal denunziante dell'iter procedimentale del progetto e
dei rapporti intrattenuti con i protagonisti della vicenda;
seguiva attività di sequestro dei lavori di
progettazione del porto effettuati dalla Proin, società
facente capo agli architetti Gagliardi e Chianura, nonchè di
perquisizione presso la CeC di Campo Michele e la emittente
televisiva Super Sette presso le quali veniva sottoposta a
sequestro documentazione contabile a partire dal 1994.
In relazione a tale documentazione sono state disposte
consulenze tecniche da parte del PM volte a verificare quanto
riferito dal De Franco, e cioè che i contratti pubblicitari
tra le dette aziende servivano a mascherare il passaggio di
denaro tra il Campo e Cito (la ciliegina sulla torta in quanto
così funzionavano le cose), denaro che il De Franco e il De
Cervens avevano erogato quale tangente al fine di consentire
lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte del
Comune ai fini dell'approvazione del progetto. Ebbene i
risultati dell'indagine tecnica (consulenza del commercialista
Dr. Carlo Bianco) hanno evidenziato la concomitanza temporale
tra i fatti denunziati e ingenti contratti pubblicitari
stipulati dal Campo con Super Sette, del tutto esorbitanti
rispetto ai volumi di affari intrattenuti con altri clienti
dalla emittente televisiva. In particolare veniva sollecitata
l'attenzione degli inquirenti su due contratti pubblicitari
per lire 120 milioni del 26.10.95 e 26.10.96, ritenuti
sproporzionati sia rispetto all'entità media dei contratti
normalmente stipulati da Super Sette con altre ditte, sia con
quelli stessi di consueto stipulati con la CeC di Campo
Michele (in dettaglio l'analisi tecnica è esposta in apposite
tabelle comparative della consulenza). Peraltro la data
apposta sul contratto del 26 ottobre
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1996, appare fortemente in contrasto con passaggi
pubblicitari da mandare in onda dal 3.11.95 al 31.12.96,
inoltre apposta utilizzando una penna di colore diverso
rispetto a quella usata per compilare le altre parti del
contratto.
Sempre mediante la detta consulenza si è accertato che
Super Sette utilizza le strumentazioni tecniche ed i locali di
AT6, emittente televisiva non più attiva, appartenente
all'on.le Cito Giancarlo, e ciò con un contratto di locazione
con canone variabile in funzione dei volumi di fatturato di
Super Sette. Tale pattuizione, anomala rispetto al costo che
per sua natura dovrebbe essere stabilito in misura fissa, ha
l'evidente scopo di far fruire ad AT6 ogni aumento di
fatturato realizzato da Super Sette, consentendo in
particolare all'on.le Cito di riscuotere i proventi dei
contratti pubblicitari della emittente notoriamente da lui
gestita.
Altra consulenza svolta dall'ing. Civino ha evidenziato
la assoluta incongruenza tra gli importi fatturati da Super
Sette alla CeC di Campo Michele e gli effettivi servizi
pubblicitari effettuati e fruiti, inoltre che le fatture
emesse e quietanzate per lire 120 milioni non risultano
inserite nelle scritture contabili della CeC, che il flusso
degli incrementi del fatturato pubblicitario è successivo
proprio all'operazione bancaria di prelievo per 120 milioni
del 26.11.95, ed infine che i contratti pubblicitari oggetto
di indagine sono del tutto generici quanto ad erogazione della
prestazione in rapporto al notevole costo in essi portato, il
tutto ad ulteriore conferma della fittizietà dell'operazione
commerciale.
Sono state interrogate numerose persone informate dei
fatti per i quali si procede e anche detta attività
investigativa ha confortato l'accusa del denunziante. Il
funzionario della Banca Nazionale del Lavoro di Taranto, Russo
Francesco, ha confermato che alla fine del novembre del 1995
il De Franco, ricevuto un accredito di oltre 100 milioni,
prelevò la somma con assegni circolari ed era accompagnato da
due persone. A tale riguardo il De Franco ha dichiarato che la
somma elargita al Campo era portata da assegni circolari per 5
milioni ciascuno, sicché già tale forma di prelievo è
indicativa della volontà di occultare la portata
dell'operazione e la identificazione del destinatario della
somma, per scopi evidentemente non limpidi. Carpignoli Maria
Antonietta, addetta al settore pubblicitario di Super Sette,
ha convenuto non essere possibile che il contratto
pubblicitario datato 26.10.96 fosse stato stipulato dopo la
messa in onda della pubblicità alla quale lo stesso si
riferiva, indicando, invece, il 26.10.95 quale possibile data
esatta della stipula, epoca quindi coeva all'introito
dell'anticipo della tangente corrisposta dal De Franco.
Ovviamente particolarmente illuminante sulla vicenda
doveva risultare la deposizione dell'ing. Gerard De Cervens.
Questi escusso dal PM confermava in linea di massima i
dettagli del rapporto DIRAV-Amministrazione comunale di
Taranto con la intermediazione del De Franco. Ma, nel corso
della deposizione, veniva colto da malore e dopo alcuni giorni
decedeva. Tuttavia è stata acquisita la dettagliatissima
documentazione che il De Cervens aveva portato con sè per
l'espletamento dell'interrogatorio, nella quale in maniera
scrupolosissima era annotata anche la più insignificante spesa
sostenuta per il progetto del porto di Taranto. Ebbene nella
scheda contabile attinente al De
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Franco, indicato con la sigla IDF, alla data del 26.11.95 vi
è l'indicazione IDF - CAMPO 400.000,00, ed in una scheda
globale la causale di detta spesa al 26.11.95 IDF-CAMPO-Safety
Study/Pub -L.120.000.000 quale controvalore di 400.000 F.F a
carico della MDM. Appare, quindi, sin troppo chiaro che la
somma fu stanziata perché venisse stipulato da parte del Campo
un contratto pubblicitario il cui costo veniva sostenuto dalla
società che trattava l'affare del porticciolo turistico in
Taranto.
Alla stregua di quanto esposto gravi sono gli indizi a
sostegno dell'imputazione come formulata dal PM richiedente.
La dazione di danaro richiesta all'avvio delle trattative per
la realizzazione dell'ambito progetto, e scadenzata per tre
anni in dipendenza evidentemente dell'iter procedimentale
della concreta effettuazione dell'opera, fu articolata secondo
il noto e collaudato sistema della intermediazione di impresa
che da un canto aveva il compito di mascherare la destinazione
al pubblico ufficiale richiedente le somme di danaro,
dall'altro di figurare come controparte contabile di una
partita che non poteva essere elargita sottobanco ma doveva
trovare necessariamente collocazione contabile nella società
che doveva erogare la tangente.
Il fatto come configurazione giuridica non può che
ritenersi concussivo. Ed infatti va innanzi tutto rilevato
come il De Franco riuscì ad interloquire con il Sindaco Cito
attraverso laboriosissimi tentativi, ottenendo ciò infine con
l'intervento di Campo Michele in virtù degli inquietanti
riferiti rapporti dallo stesso intrattenuti con il sindaco,
vano essendo risultato ogni precedente tentativo di avviare
una sia pur preliminare e trasparente trattativa con la
pubblica amministrazione. Nè può sostenersi che si trattò di
iniziative corruttive provenienti dalla società che aveva
l'interesse a realizzare l'opera, in quanto la percezione di
tangenti avvenne addirittura in sede di inizio delle
trattative ed anche perché il De Franco era portatore delle
istanze della DIRAV, società internazionale che era tra le
poche a poter assicurare il sostegno finanziario dell'opera da
realizzare, non bisognosa quindi di temere gli aspetti
concorrenziali dell'iniziativa e che, nonostante ciò, dovette
evidentemente subire la forza d'imperio e la prepotenza dei
pubblici poteri.
Così pure non può sostenersi che il Campo, in una vicenda
dagli aspetti cosi eclatantemente all'attenzione degli
interessi pubblici, abbia potuto millantare credito in danno
dei pubblici amministratori, e ciò sia perché in punto di
fatto è emerso con estrema chiarezza che la prima tranche di
120.000.000 non restò nella disponibilità della CeC ma fu
destinata al Cito per il tramite di Super Sette, sia e
soprattutto perché il Campo ottenne il gradimento del De
Franco da parte di Cito e, nelle successive fasi della
trattativa, appare come soggetto ad ampio titolo legittimato a
gestire la vicenda. A tal proposito si evidenzia che il Campo
nella conferenza ufficiale organizzata per la presentazione
del progetto al Comune di Taranto era seduto accanto al
sindaco e distribuì ai presenti delle medagliette d'oro
commemorative dell'evento, sicché non avendo egli alcun titolo
per ambire a tale collocazione evidentemente non poteva che
essere il referente/intermediario dell'azione delittuosa
ipotizzata nell'imputazione.
Considerato che ricorrono le esigenze cautelari
prescritte dall'articolo 274 c.p.p. ed in particolare:
Pag.9
Le esigenze probatorie individuate dal PM in una
vicenda così complessa sono di tutta evidenza, atteso che
altro troncone dell'indagine, strettamente collegato alla
imputazione a carico del Campo e del Cito, è volta ad
individuare analoghi reati commessi dalla componente tecnica
che doveva esaminare il progetto del porto turistico, la cui
attività era indispensabile per il concreto decollo
dell'operazione. Ma a parte ciò gli stessi fatti oggetto
dell'imputazione presuppongono la correità di quanti abbiano
permesso la copertura delle illecite dazioni di danaro sinora
accertate. Le indagini potrebbero irrimediabilmente essere
ostacolate dalla permanenza in libertà degli indagati in
quanto di ciò vi è traccia nell'attività investigativa sinora
espletata. Nel corso di attività di perquisizione della
emittente Super Sette l'on.le Cito era onnipresente, cercando
di ostacolare le operazioni di PG, dimostrando così da un
canto di essere pienamente cointeressato ai fatti oggetto
dell'inchiesta e dall'altro di esercitare le prerogative del
suo status per tutelare la struttura della emittente
televisiva. E' evidente, pertanto, che ogni ulteriore attività
di indagine in tal senso sarebbe gravemente condizionata nella
sua genuinità dalla interferenza dell'uomo politico cui fa
capo l'intera struttura di AT6 e quella di Super Sette (valga
per tutti la figura di Nobile Loredana, formale amministratore
unico di Super Sette e attualmente assessore al comune di
Taranto della compagine politica anzidetta). Per quanto
concerne il Campo basti riferirsi a quanto esposto dal PM
nella richiesta a proposito dei tentativi di inquinare la
prova della dazione illegale dei 120 milioni presso il De
Cervens.
Peraltro ogni ulteriore attività di indagine presso
l'amministrazione comunale di Taranto e delle persone che
parteciparono alle trattative per la realizzazione del porto
turistico sarebbero ostacolate dalla influenza che lo stesso
on.le Cito è in grado di esercitare presso la detta
amministrazione, pur non ricoprendo ivi cariche pubbliche. E'
proprio di questi giorni l'attività svolta dal Cito nel
procedimento che lo vede indagato con richiesta di
autorizzazione all'arresto al Parlamento, in concorso con
l'attuale sindaco arrestato per analogo titolo di reato,
estrinsecatasi in attività, oltre che di solidarietà con il
sindaco De Cosmo, di allarmante condizionamento nei confronti
degli inquirenti che indagano su quei fatti.
Ancora più pregnante è l'esigenza di evitare la
commissione di ulteriori delitti di concussione o comunque
contro la pubblica amministrazione. Per quanto già detto e
tenuto conto che l'attività concussiva in esame fu programmata
in maniera continuativa e realizzata già nella preliminare
fase delle trattative, è di tutta evidenza che trattasi di
condotta delittuosa eretta a sistema di diffusa illiceità che
vide interessato all'epoca il sindaco di Taranto Cito, e di
ciò si ha allarmante conferma nella coeva pendenza di altri
fatti concussivi realizzati in seno all'amministrazione
comunale di Taranto, evidenziati nell'ordinanza di custodia
cautelare in data 6.11.97 nel procedimento a carico di Cito
Giancarlo, del sindaco De Cosmo Gaetano ed altri. Il Cito,
inoltre, è gravato da una serie impressionante di procedimenti
per reati contro la pubblica amministrazione, nonchè dalla
pendenza del noto procedimento per art 416 bis che gli
inibisce il concreto esercizio di pubbliche funzioni
amministrative, circostanza questa che desta serio allarme se
rapportato alle vicende, evidenziate nella denunzia del
Pag.10
De Franco, che permisero al Campo Michele di convincere il
sindaco a riattivare i rapporti con lo stesso Ildebrando De
Franco.
In relazione a ciò il Campo Michele è persona del tutto
influente nell'ambito dei poteri che gravitano intorno
all'on.le Cito, capace pertanto di poter ancora operare per la
realizzazione di attività illecite secondo gli schemi, già
collaudati e venuti alla luce in questa indagine, ed ulteriori
connessi alla sua qualifica di imprenditore commerciale.
In definitiva, stante l'enorme ascendente che il Cito
esercita sulla compagine che attualmente amministra il Comune
di Taranto, sussiste il grave, attuale pericolo che le
attività imprenditoriali che vengano in contatto con quella
pubblica amministrazione possano essere destinatarie di azioni
concussive.
Ritenuta la rilevanza delle anzidette esigenze cautelari
anche in relazione alla data del commesso reato in quanto
trattasi di fatti recenti e rilevato che non sono stati
forniti elementi a discarico e che quelli forniti non appaiono
rilevanti atteso che:
Ancorché la dazione di denaro accertata risalga alla
fine del 1995 è evidente che tale fatto concussivo per la sua
gravità nell'inserimento della più vasta indagine in corso
riverbera i suoi allarmati effetti di gravità a tutt'oggi. Si
è visto come, peraltro, l'attuale compagine amministrativa del
comune di Taranto non è immune dalla commissione di reati
contro la pubblica amministrazione che non vanno sminuiti
nella loro rilevanza, ed anzi appaiono tanto più allarmanti in
quanto provenienti da soggetti che hanno incentrato la
peculiare ragione della loro legittimazione nella
diversificazione dalle corruttele del passato.
Sia il Campo che il Cito sono stati interrogati dal PM,
ma le loro dichiarazioni non sembrano idonee a scalfire
l'impianto accusatorio. Entrambi si sono limitati a dare
diverse interpretazioni dei fatti oggetto di indagine che,
tuttavia, restano gravemente collimanti con l'ipotesi
accusatoria. In particolare è davvero contraddittorio
l'atteggiamento avuto dal Cito a proposito dei rapporti con il
De Franco; se davvero il sindaco avesse voluto prendere le
distanze dal denunziante, perché soggetto implicato in storie
di tangenti, non si comprende poi come e perché mutò opinione
allorché il Campo interpose nella vicenda la propria
intermediazione. Logica vuole che proprio tale presenza
dell'imprenditore e le soluzioni delittuose che lo stesso era
in grado di assicurare gratificarono le aspettative concussive
del Sindaco.
Nè diversa soluzione può darsi alle tesi prospettate da
Campo Michele nel suo interrogatorio. Ferma restando la
interpretazione dei fatti sin qui analizzati, è davvero
incredibile ritenere che l'imprenditore potesse diventare
fulcro essenziale delle trattative connesse all'ambizioso
progetto del porto turistico di Taranto; che ancor prima
dell'approvazione delle pratiche amministrative potesse essere
considerato quale imprenditore al quale affidare i lavori di
sicurezza delle opere (si badi prescindendo da ogni procedura
legale di aggiudicazione dei relativi appalti), tanto da poter
fruire di anticipazioni a fronte di tali ipotetici lavori da
effettuare. Ecco perché veramente risibile appare tale
interpretazione fornita della dazione della somma di lire
120.000.000 alla fine del novembre del 1995, peraltro
anticipata a titolo personale del De Franco. Del tutto
ininfluente, sotto tale profilo, è l'allegazione delle
procedure civilistiche avviate dal De Franco Ildebrando
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per rientrare in possesso della detta somma. Ed infatti
corrispondendo ad un logico comportamento quello di chi,
essendo poi fallite le trattative tra la DIRAV e
l'amministrazione comunale di Taranto in ordine al progetto
del porto, per i motivi ancora non chiari e che andranno ad
approfondirsi nel prosieguo delle indagini, cerchi di
rientrare in possesso delle somme anticipate per conto della
DIRAV e da questa non più corrisposte, è davvero difficile
comprendere la opposta tesi, e cioè i motivi per cui se
davvero il De Franco avesse erogato al Campo un mutuo a titolo
di amicizia questi resista alla restituzione di un prestito
legittimamemnte operato. Il detto comportamento dell'indagato
è, quindi ulteriormente sintomatico della diversa, illegale
destinazione del danaro introitato.
Ritenuto che non è ipotizzabile la sospensione
condizionale della pena e le predette esigenze non possono
essere salvaguardate con misura cautelare diversa da quella
carceraria ritenuta inconciliabile con la gravità, le modalità
dei fatti e la personalità degli indagati in quanto in detto
tipo di indagini l'acquisizione e il perfezionamento delle
prove sarebbero gravemente minate dalla sostanziale libertà
degli indagati, in regime di arresti domiciliari, per i
collegamenti e la influenza che ciascuno è capace di
esercitare nei confronti di quanti siano a conoscenza di
particolari utili alle indagini, sicché la custodia in
carcere, anche sotto il profilo della tutela della
reiterazione di analoghe condotte delittuose è, purtroppo, il
sacrificio che necessariamente deve imporsi a fronte dei gravi
delitti oggetto dell'inchiesta.
visti gli articoli 291 e seguenti del codice di
procedura penale;
applica a: CITO GIANCARLO e a CAMPO MICHELE la misura
della custodia cautelare in carcere.
ordina agli ufficiali ed agli agenti di polizia
giudiziaria di procedere alla cattura di CAMPO MICHELE, come
innanzi generalizzato, e di condurre lo stesso in un istituto
di custodia con le modalità dettate dall'articolo 285 c.2
c.p.p. per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio;
sospende la esecuzione della misura disposta nei
confronti di Cito Giancarlo in quanto membro del Parlamento
della Repubblica e differisce la stessa alla eventuale
concessione dell'autorizzazione all'arresto la cui richiesta
in pari data viene inoltrata alla Camera dei Deputati in
applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.
manda alla cancelleria di: - trasmettere immediatamente
la presente ordinanza al PM che ha richiesto la misura per
l'esecuzione come innanzi articolata; - di depositarla,
unitamente alla richiesta del pubblico ministero ed agli atti
presentati con la stessa, con contestuale avviso al difensore
all'atto dell'avvenuta esecuzione o del pervenimento del
verbale di vane ricerche; - di comunicarla al Servizio
Informativo ai sensi dell'articolo 97 disp. att. al c.p.p. -
di trasmetterla al direttore dell'istituto penitenziario ai
sensi degli artt. 1-bis/1-ter dell'articolo 94 disp. att. al
c.p.p.
Il giudice per le indagini preliminari
Dr. L. La Marca
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: SAPONARA)
sulla
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'ARRESTO
nei confronti del deputato
CITO
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato
di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO
il 9 dicembre 1997
Presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1998
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
domanda di autorizzazione all'arresto nei confronti del
deputato Cito.
Occorre premettere, in primo luogo, che si tratta di un
procedimento diverso e distinto da quello di cui l'Assemblea
si è occupata nella precedente seduta del 14 gennaio scorso
(l'atto parlamentare al quale si riferiva tale dibattito era
il doc. IV n. 9; la presente relazione riguarda il doc. IV n.
10). Anche questo procedimento proviene dall'ufficio del
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Taranto e riguarda un'ipotesi di reato di concussione.
Il fatto di reato, così come si può leggere nell'ordinanza
che dispone la misura cautelare (cfr. il citato doc. IV n.
10), consisterebbe, secondo la prospettazione del giudice per
le indagini preliminari, in una richiesta ed in una parziale
dazione concussiva asseritamente effettuate con riferimento al
progetto di costruzione del porto turistico di Taranto. In
estrema sintesi, secondo l'ipotesi accusatoria, attraverso
l'intermediazione di tale Ildebrando De Franco, faccendiere
internazionale che peraltro, con apposita denuncia, ha dato
origine alle indagini e che a sua volta si è avvalso della
mediazione di tal Campo Michele, titolare di un'impresa di
impianti di sicurezza, coimputato e codestinatario
dell'ordinanza di custodia cautelare, l'onorevole Cito avrebbe
ottenuto la promessa di una dazione di denaro da Gerard de
Cervens amministratore delegato della MDM s.r.l. e
rappresentante della DIRAV International, multinazionale
liberiana interessata alla costruzione del porto turistico di
Taranto.
A tale promessa avrebbe peraltro fatto seguito la dazione
di 120 milioni ottenuti, sempre secondo la prospettazione
dell'accusa, dall'onorevole Cito, attraverso false (o quanto
meno abnormi) fatturazioni pubblicitarie effettuate alla ditta
del Campo dalla emittente televisiva Super 7, asseritamente
controllata dall'onorevole Cito.
Tra gli elementi a sostegno dell'accusa, il giudice
allega, oltre che la denuncia del De Franco, anche alcune
risultanze delle indagini riguardanti i trasferimenti di
denaro dalla MDM (o più esattamente dalla BUDECO, società
finanziaria della DIRAV) al De Franco e da questi al Campo,
nonché copia dei contratti pubblicitari e delle relative
fatture tra la società del Campo e l'emittente Super 7. Va
detto subito, peraltro, che, prima di sporgere denuncia, il De
Franco ha avviato le necessarie procedure civilistiche per
recuperare tali somme dal Campo, sostenendo egli stesso che la
causa del trasferimento delle medesime era costituita da un
mutuo a titolo gratuito, erogato in virtù dei pregressi
rapporti di amicizia tra i due. Il giudice per le indagini
preliminari considera che i fatti che emergono dalle indagini
costituiscono gravi indizi di reato ai sensi dell'articolo 273
del codice di procedura penale ed enuncia, altresì, gli
elementi a sostegno della misura disposta, ai sensi
dell'articolo 274 dello stesso codice, che consistono
essenzialmente, ai fini di un asserito inquinamento delle
prove, " nell'influenza che lo stesso onorevole Cito è in
grado di esercitare presso la detta amministrazione
<comunale di Taranto>, pur non ricoprendovi cariche
pubbliche ". " E' proprio di questi giorni - continua
l'ordinanza del giudice - l'attività svolta dal Cito nel
procedimento che lo vede indagato con richiesta di
autorizzazione all'arresto al Parlamento, in concorso con
l'attuale sindaco arrestato con analogo titolo di reato,
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estrinsecatasi in attività, oltre che di solidarietà con il
sindaco De Cosmo, di allarmante condizionamento nei confronti
degli inquirenti che indagano su quei fatti". Il GIP
adduce, inoltre, " l'esigenza di evitare la commissione di
ulteriori delitti di concussione o comunque contro la pubblica
amministrazione " ed afferma conclusivamente che " stante
l'enorme ascendente che il Cito esercita sulla compagine che
attualmente amministra il comune di Taranto, sussiste il
grave, attuale pericolo che le attività imprenditoriali che
vengano in contatto con quella pubblica amministrazione
possano essere destinatarie di azioni concussive ".
* * *
La Giunta ha ascoltato il deputato Cito nella seduta del
15 gennaio scorso. Quest'ultimo ha messo in evidenza da un
lato il fatto che egli stesso - come peraltro risulta agli
atti del giudice - in una delle prime riunioni che
riguardavano il progetto della costruzione del porto turistico
di Taranto aveva brutalmente allontanato il De Franco dal
tavolo della riunione stessa, proprio in virtù della sua ben
nota attività di faccendiere internazionale; l'onorevole Cito
ha inoltre messo in evidenza che egli non riveste alcuna
carica sociale nella società cui fa capo l'emittente
televisiva Super 7; ha inoltre riferito di un costante
atteggiamento persecutorio dell'autorità giudiziaria di
Taranto che si sarebbe estrinsecato anche in alcune
perquisizioni in violazione dell'articolo 68, secondo comma,
della Costituzione, effettuate presso il suo domicilio; ha
inoltre informato la Giunta che, nei confronti del coindagato
Campo Michele (e codestinatario dell'ordinanza di custodia
cautelare de quo agitur), è da tempo intervenuto un
provvedimento di scarcerazione.
* * *
Gli elementi di perplessità che emergono dalla lettura
dell'ordinanza di custodia cautelare e dalla ponderosa
documentazione allegata non sembrano privi di rilevanza. In
primo luogo, dalla stessa ordinanza, non sembra emergere alcun
elemento che sostenga l'ipotesi del reato di concussione. Al
più, ove pure gli elementi illustrati dal giudice risultassero
compiutamente fondati (del che vi è motivo di dubitare) ci si
troverebbe in presenza di un'ipotesi di reato di corruzione.
Dalle carte processuali emerge, infatti, con tutta evidenza,
che l'iniziativa per la costruzione del porto fu assunta in
via esclusiva dalla DIRAV e che l'amministrazione di Taranto
si limitò, semmai, a dimostrare una disponibilità a prendere
in considerazione la proposta proveniente dalla suddetta
società, per il tramite degli intermediari di cui si è detto.
Non vi sono inoltre in atti non solo prove, ma neanche indizi
di una richiesta concussiva avanzata dal Cito.
Detto ciò, ulteriori perplessità derivano sia dalla figura
del denunziante, personaggio implicato in precedenti attività
illecite, sia dalla qualificazione da questi espressamente
fatta del trasferimento di denaro al Campo, ritenuto illecito
dal giudice, di prestito a titolo gratuito, per la
restituzione del quale egli ha addirittura avviato le
procedure civilistiche per il recupero del credito.
Infine, un ulteriore elemento di fatto che risulta
particolarmente fuorviante, è l'enunciazione generica, sia
nell'ordinanza, sia negli atti, di un coinvolgimento
nell'attività asseritamente concussiva della "componente
tecnica" dell'amministrazione comunale, e cioè nella specie,
di alcuni ingegneri del comune, senza che tuttavia vengano in
alcun modo chiariti i rapporti tra l'asserita concussione
"tecnica" e quella "politica" ed in particolare i rapporti tra
detti tecnici e l'onorevole Cito. Tale ulteriore "troncone"
dell'attività concussiva, che sembrerebbe essersi realizzato
in modo distinto e indipendente dalla vicenda descritta
nell'ordinanza, contribuisce a rendere indefinite e confuse le
circostanze nelle quali si sarebbe compiuta l'asserita
attività concussiva dell'onorevole Cito.
Uguali perplessità derivano dalle motivazioni addotte dal
giudice con riferimento alle esigenze cautelari. E' del tutto
evidente che nessun elemento concreto è contenuto in tali
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motivazioni con riferimento a "situazioni di concreto ed
attuale pericolo (...) fondate su circostanze di fatto
espressamente indicate", così come testualmente richiede la
lettera a) dell'articolo 274 del codice di procedura
penale. Il giudice si limita a fare riferimento alla posizione
di "influenza" che il Cito ricoprirebbe con riferimento
all'amministrazione comunale di Taranto. Sullo stesso
presupposto è fondata altresì la motivazione circa la
possibilità di compiere ulteriori reati.
Appare del tutto evidente la genericità e
l'indeterminatezza di tale riferimento, soprattutto
considerando il fatto che l'onorevole Cito non ricopre alcuna
carica nel comune di Taranto e che la sua posizione rispetto
agli attuali amministratori è soltanto quella di leader
del raggruppamento politico al quale una parte di essi
appartengono.
Chiunque può valutare come sia ben strano addebitare al
leader di un raggruppamento politico, solo per tale sua
qualità, sia pure in un contesto territoriale limitato, la
responsabilità per il pericolo che degli amministratori
comunali commettano reati!
Infine, ammesso e non concesso che il complesso castello
accusatorio costruito dall'accusa avesse un qualche remoto
fondamento, appare assolutamente dirimente, ai fini della
irrogazione della misura cautelare, il fatto che il coindagato
dell'onorevole Cito, al pari di questi destinatario della
misura cautelare della custodia in carcere, sia stato
scarcerato proprio per il venir meno dei motivi alla base
dell'ordinanza.
* * *
Il complesso di tali elementi ha indotto la Giunta a
ritenere la sussistenza di un fumus persecutionis nei
confronti del deputato indagato. A tale considerazione la
Giunta è arrivata senza neppure prendere in considerazione la
circostanza, che pure è stata segnalata dall'onorevole Cito,
anche in sede autorevole, dinanzi al Presidente della Camera e
dinanzi al ministro di grazia e giustizia, dell'effettuazione
di alcune perquisizioni nei suoi confronti sul filo (e forse
al di là) della legittimità costituzionale.
Si deve parlare, in questo caso, di un fumus
persecutionis "oggettivo", che non deriva da un accanimento
fazioso e parziale da parte del giudice procedente, ma
piuttosto da una serie di circostanze processuali che, in
modo, appunto, oggettivo, si sarebbe potuto (o dovuto)
valutare diversamente.
La Giunta, in base a tali elementi, ha ritenuto, peraltro,
nell'ambito di una valutazione di bilanciamento di valori
costituzionali, che è alla base della stessa ratio
dell'articolo 68, che le esigenze di tutela del plenum
dell'Assemblea e di permanenza in attività del deputato Cito,
eletto al Parlamento in virtù di mandato popolare, debbano
risultare prevalenti rispetto alle esigenze, pur di elevato
valore costituzionale, proprie del procedimento penale.
Ciò non toglie, ovviamente, conformemente alla ratio
del nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione, che le
eventuali responsabilità dell'onorevole Cito potranno essere
legittimamente valutate dal giudice competente nell'ambito del
dibattimento, che anzi è auspicabile si tenga al più
presto.
Per queste ragioni la Giunta ha ritenuto, a maggioranza,
di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a
procedere all'arresto nei confronti dell'onorevole Cito.
Michele SAPONARA, Relatore
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