| DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
AD ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE
DELLA CUSTODIA IN CARCERE
nei confronti del deputato
PREVITI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 81 e 321, in relazione
all'articolo 319 dello stesso codice (corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio, continuata); per concorso - ai
sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui
agli articoli 81, 112 n. 1 e 321, in relazione agli articoli
319 e 319- ter, dello stesso codice (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio in atti giudiziari,
continuata e aggravata)
TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)
il 12 dicembre 1997
All'Onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma, 12 dicembre 1997.
Oggetto: Richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 68
della Costituzione nei confronti di un membro del Parlamento
della Repubblica (onorevole Cesare Previti).
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Milano ha inviato l'allegata richiesta di "misura cautelare
della custodia in carcere" (rectius: di autorizzazione
ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere) nei
confronti di un membro del Parlamento della Repubblica (v.
richiesta 11 dicembre 1997, pervenuta il 12 dicembre 1997 ore
09.38).
Pag.2
Per quanto di competenza, trasmetto pertanto sia la
predetta richiesta sia l'ordinanza, in duplice esemplare, 11
dicembre 1997 del Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Milano, con indice in unico originale degli
allegati e gli allegati stessi costituiti da numero 12 faldoni
sigillati dall'ufficio richiedente.
L'ordinanza risulta emessa nei confronti dell'onorevole
Cesare Previti (nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934) e
contenuta, insieme all'indice degli allegati, in apposito
plico a me diretto (v. fax 11 dicembre 1997 pervenuto il 12
dicembre 1997 ore 09.37).
Il Ministro
Flick
Pag.3
N. 9520/95/21 R.G. notizie di reato
N. 1029/96 R.G G.I.P.
TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
(articoli 272 e seguenti, 282 del codice di procedura
penale)
Il Giudice, Dottor Alessandro Rossato
esaminata la richiesta depositata in data 29 settembre 1997
dai Pubblici Ministeri Dott.ri Piercamillo Davigo, Ilda
Boccassini, Gherardo Colombo, Francesco Greco, per
l'applicazione della misura cautelare personale della custodia
in carcere nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti
di:
Cesare PREVITI, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934,
in ordine:
A) al reato di cui agli articoli 81, 110, 321, in
relazione all'articolo 319 c.p., perché agendo in concorso con
altri, intermediando la promessa ed il versamento di denaro a
Renato Squillante - e per il tramite di questi - ad altri
pubblici ufficiali, unitamente ad Attilio Pacifico o comunque
in concorso con lui, consegnava ingenti somme di denaro in
contanti per conto di società aventi sede in Milano, perché
Renato Squillante, nella sua qualità di pubblico ufficiale in
quanto Consigliere Istruttore aggiunto presso il Tribunale di
Roma, compisse una indeterminata serie di atti contrari ai
doveri d'ufficio in quanto stabilmente retribuito perché
ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi
degli erogatori violando i doveri di imparzialità, probità e
indipendenza tipici della funzione giudiziaria, in tutti i
procedimenti e in ogni altra attività di cui fosse richiesto,
e violando altresì il segreto d'ufficio fornendo le
informazioni a lui richieste, ed impegnandosi altresì ad
intervenire su altri appartenenti agli uffici giudiziari al
fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro
ufficio in modo da favorire le società predette o comunque gli
erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità,
probità e indipendenza.
In Milano e altrove sino al 1989.
B) del reato previsto e punito dagli articoli
81-110, 112 n. 1, 321 in relazione agli articoli 319 e
319- ter c.p. perché, agendo in concorso con ACAMPORA
Giovanni, PACIFICO Attilio, SQUILLANTE Renato (nella sua
qualità indicata al capo precedente), VERDE Filippo - nella
Pag.4
sua qualità prima di magistrato con funzioni giudicanti
presso le sezioni civili del Tribunale di Roma, poi di Capo di
Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia - ROVELLI Nino e
con i suoi eredi BATTISTELLA Primarosa e ROVELLI Felice,
nonché in concorso con altri magistrati appartenenti al
distretto di Corte d'Appello di Roma e pubblici ufficiali od
incaricati di pubblico servizio appartenenti
all'amministrazione giudiziaria, intermediando - in accordo
con ACAMPORA, PACIFICO e SQUILLANTE - tra ROVELLI Nino ed i
suoi eredi da un lato ed i pubblici ufficiali dall'altro,
perché costoro violassero i loro doveri di imparzialità,
segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento delle
loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire ROVELLI Nino
ed i suoi eredi nei vari gradi di giudizio del procedimento
civile fra costoro e l'I.M.I. - procedimento trattato nel
merito prima dal Tribunale poi dalla Corte d'Appello di Roma
(cause riunite 3176/89 e 3250/89) e passato in giudicato a
seguito della dichiarazione d'improcedibilità del ricorso
dell'IMI da parte della Corte di Cassazione - riceveva dagli
eredi di ROVELLI le somme di seguito indicate, direttamente ed
attraverso ACAMPORA e PACIFICO, destinate in parte a
retribuire la mediazione, in parte ai citati pubblici
ufficiali che le ricevevano.
In particolare, tra gli altri:
VERDE nella sua qualità di Presidente di sezione del
Tribunale Civile di Roma, nel giudizio di primo grado della
controversia IMI/Rovelli, in data 31 ottobre 1986, decideva ed
induceva a decidere la causa favorevolmente ai ROVELLI;
VERDE nella sua qualità di Capo di Gabinetto del
Ministro di Grazia e Giustizia, al fine di impedire al dr.
MINNITI - Presidente di sezione del Tribunale civile di Roma,
componente del collegio giudicante che avrebbe dovuto
occuparsi del giudizio civile di determinazione del quantum di
risarcimento del danno, che, avendo studiato l'incarto
processuale, aveva reso nota la sua determinazione di disporre
una nuova perizia per la quantificazione dell'entità del danno
- di partecipare al predetto giudizio ed in particolare
all'udienza del 4 aprile 1989, organizzava per lo stesso
giorno pretestuosamente una inutile riunione presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, avente ad oggetto questioni
di edilizia giudiziaria, convocando il dr. MINNITI alla
predetta riunione ed imponendogli di parteciparvi
inderogabilmente;
Pubblici ufficiali o comunque incaricati di pubblico
servizio, appartenenti agli uffici della Corte di Cassazione,
violavano il segreto d'ufficio rendendo noto a terzi - diversi
dai componenti del Collegio che in Cassazione avrebbe dovuto
occuparsi della questione della improcedibilità - che il
Presidente del Collegio dr. CORDA aveva predisposto un
appunto, indirizzandolo ai colleghi del Collegio giudicante, e
che nell'appunto si prospettava la possibilità di una modifica
dell'orientamento giurisprudenziale, idonea a consentire
l'ammissibilità del ricorso presentato dall'IMI presso la
Suprema Corte, così creando le condizioni di fatto per
l'astensione del magistrato dal giudizio sulla ammissibilità
del ricorso IMI;
Pag.5
SQUILLANTE, in violazione dei doveri di imparzialità,
probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria,
metteva in contatto Felice ROVELLI, con l'avv. Francesco
BERLINGUER, perché costui, a fronte di una promessa di
retribuzione per ingenti somme di denaro non inferiori a
500.000.000 di lire, avvicinasse un membro del collegio
giudicante della Corte di Cassazione, per indurlo a violare
l'obbligo del segreto e fornire agli eredi ROVELLI notizie
attinenti al giudizio IMI/ROVELLI.
Ricevendo ai fini sopra indicati, tramite bonifici
effettuati dai predetti eredi ROVELLI rispettivamente:
a) Pacifico FRS 28.850.000 presso:
1. quanto a FRS 10.000.000 (pari a lire
11.677.300.000), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a
favore di Alvaneu Anstalt, valuta 21 marzo 1994;
2. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire
6.854.100.000), S.B.S. Lugano, a favore di EMCO AG, valuta 31
marzo 1994;
3. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire
6.812.040.000), S.B.S. Lugano, a favore di Veteri Anstalt,
valuta 07 aprile 1994;
4. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire
6.724.740.000), Verwaltungs und PrivatBank Vaduz, a favore di
CODAVA Est., valuta 13 maggio 1994;
5. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500),
Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore del conto
Pavone, valuta del 24 giugno 1994;
b) Previti, FRS 18.000.000 (pari a lire
21.019.140.000), SBS Ginevra, a favore del conto 136183, rif.
Filippo, valuta del 21 marzo 1994;
c) Acampora FRS 10.850.000:
1. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500),
B.I.L. Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, valuta
24 giugno 1994;
2. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire
2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del
conto SWLAMA, valuta 24 giugno 1994;
3. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire
2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del
conto BLAWOR, valuta 24 giugno 1994;
4. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire
2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore
del conto 396.085.04, valuta 24 giugno 1994;
5. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire
2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore
del conto 396.088.09, valuta 24 giugno 1994;
e così complessivamente la somma di FRS 57.700.000 pari - al
cambio di valuta nel giorno degli accrediti - a lire
66.789.541.000.
Pag.6
Reato aggravato dal numero delle persone superiore a
cinque.
Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal
1986 e pagamenti avvenuti su banche in Lussemburgo,
Confederazione Elvetica, Liechtenstein, Regno Unito almeno
fino al 1994.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano chiede l'emissione di provvedimento applicativo della
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
PREVITI CESARE, per le ipotesi di reato contestate in rubrica
(concorso in corruzione e concorso in corruzione in atti
giudiziari).
In precedenza lo stesso Ufficio aveva chiesto al
Parlamento l'autorizzazione a procedere contro PREVITI,
parlamentare eletto alla Camera dei Deputati del Parlamento
della Repubblica.
Sulla richiesta la Camera dei Deputati aveva deliberato
l'inammissibilità di un ricorso diretto da parte del Pubblico
ministero e restituito gli atti all'ufficio richiedente.
La richiesta ulteriore del Pubblico Ministero che qui si
esamina è solo in parte la ripetizione della richiesta inviata
al Parlamento: contiene, infatti, nuovi elementi di
valutazione, essendo stata nel frattempo compiuta ulteriore
attività processuale.
Particolarmente significativa l'audizione dello stesso
on.le PREVITI il giorno 23 settembre 1997 davanti al Pubblico
Ministero.
Anche dopo il deposito in cancelleria della richiesta è
stata compiuta attività d'indagine ed il Pubblico Ministero ha
prodotto la documentazione dei risultati delle proprie
attività.
Si possono anticipare, in maniera sintetica, ai fini di
una più agevole lettura del provvedimento, gli esiti della
valutazione compiuta sulla richiesta del Pubblico Ministero,
sulla documentazione allegata e sui contenuti delle difese di
PREVITI.
A carico di CESARE PREVITI, ad avviso di questo giudice,
vi sono gravi indizi di colpevolezza della commissione di
entrambe le fattispecie di reato contestate.
Vi sono anche due specifiche esigenze cautelari: primaria
è l'esigenza di tutela dalla concreta ed elevata probabilità
di alterazione delle fonti di prova; vi è anche, con un
livello di probabilità minore ma pur sempre significativo, il
pericolo di reiterazione di condotte criminose. E', invece,
altamente improbabile il pericolo di fuga.
Gli indici di colpevolezza sono ricavabili dai seguenti
elementi:
per la prima vicenda in esame:
dalle dichiarazioni della teste ARIOSTO STEFANIA;
dagli elementi di riscontro da lei stessa provenienti
e provenienti da altre fonti;
dalla non sostenibilità processuale di un quadro
calunniatorio in danno di PREVITI costruito dalla donna o
orchestrato da altri;
Pag.7
dagli accertamenti compiuti dallo S.C.O. (Servizio
centrale Operativo della Polizia di Stato), confermativi del
complesso di dichiarazioni rese dalla donna;
dalle indagini compiute dall'ufficio del Pubblico
Ministero;
dagli esiti (ancora parziali) delle rogatorie
esperite all'estero;
dalla non contraddizione con gli esiti del
procedimento nei riguardi di altri magistrati
(archiviazioni);
per la seconda vicenda in esame:
dalle dichiarazioni degli eredi di Nino Rovelli;
dal pagamento da parte di costoro di una rilevante
somma di denaro priva di un sottostante rapporto negoziale
lecito e verificabile;
dalla descrizione della vicenda processuale in sede
civile nella causa IMI-ROVELLI (SIR);
dagli elementi di interferenza sulla regolarità della
vicenda processuale emersi nel corso delle indagini;
dalla verifica dell'anomala frequenza di rapporti tra
gli indagati in coincidenza con le fasi determinanti della
vicenda processuale;
dagli esiti (ancora parziali) delle rogatorie
esperite all'estero;
dalla verifica delle dichiarazioni di PREVITI con
esiti contrari a quelli prospettati dallo stesso indagato con
l'emergere di ulteriori elementi a carico.
Le esigenze cautelari sono ricavabili dai seguenti
indici:
attività volta a scoprire l'esistenza del presente
procedimento;
accertamento negativo sulle dichiarazioni di PREVITI in
merito alla persona che lo informò dell'esistenza del
procedimento;
condotte volte a eliminare ab origine le tracce della
propria attività (intestazione di telefoni a terze persone;
utilizzazione di terze persone per operazioni bancarie e per
fittizie intestazioni di quote azionarie; ritiro totale di
documentazione bancaria nel periodo delle indagini);
modalità commissive dei fatti addebitati;
natura dei fatti addebitati e protrazione nel tempo
delle condotte;
rilevanza delle vicende in esame.
Si svolgeranno di seguito le valutazioni analitiche delle
prospettazioni del pubblico ministero e della difesa di
PREVITI.
Pag.8
A) PRIMO CAPO D'IMPUTAZIONE PRELIMINARE.
A) al reato di cui agli articoli 81, 110, 321, in
relazione all'articolo 319 c.p., perché agendo in concorso con
altri, intermediando la promessa ed il versamento di denaro a
Renato Squillante - e per il tramite di questi - ad altri
pubblici ufficiali unitamente ad Attilio Pacifico o comunque
in concorso con lui, consegnava ingenti somme di denaro in
contanti per conto di società aventi sede in Milano, perché
Renato Squillante, nella sua qualità di pubblico ufficiale in
quanto Consigliere Istruttore aggiunto presso il Tribunale di
Roma, compisse una indeterminata serie di atti contrari ai
doveri d'ufficio in quanto stabilmente retribuito perché
ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi
degli erogatori violando i doveri di imparzialità, probità e
indipendenza tipici della funzione giudiziaria, in tutti i
procedimenti e in ogni altra attività di cui fosse richiesto,
e violando altresì il segreto d'ufficio fornendo le
informazioni a lui richieste, ed impegnandosi altresì ad
intervenire su altri appartenenti agli uffici giudiziari al
fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro
ufficio in modo da favorire le società predette o comunque gli
erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità,
probità e indipendenza.
In Milano e altrove sino al 1989.
a) l'ipotesi d'accusa.
La notizia di reato ha origine dalle dichiarazioni resa
da ARIOSTO STEFANIA al Pubblico Ministero nel corso di
numerose audizioni e sottoposte a verifica - e sostanzialmente
confermate dalla teste - nel corso dell'incidente probatorio
effettuato davanti a questo stesso Giudice per le Indagini
Preliminari nei giorni 24, 25, 30, 31 maggio e 1^ giugno
l996.
In sintesi la donna ha raccontato quanto segue.
Aveva appreso da CESARE PREVITI che, a metà degli anni
'80, Silvio BERLUSCONI, avvalendosi della collaborazione di
PREVITI e dell'avvocato PACIFICO, aveva a "libro paga" una
serie di magistrati romani per ottenerne favori di vario
genere attinenti le loro funzioni.
Tra questi, in particolare il dottor Renato SQUILLANTE
(all'epoca dei fatti Consigliere Istruttore Aggiunto presso
l'Ufficio Istruzione di Roma) fungeva da "collettore" (e cioè
era colui il quale riceveva per sé e per altri denaro che poi
ridistribuiva); la donna indicava, poi, nell'avvocato ATTILIO
PACIFICO la persona che, sempre su incarico di PREVITI e
BERLUSCONI, manteneva i contatti con i pubblici ufficiali.
Precisava di aver assistito personalmente, in due
occasioni (negli anni 1988-1989) a dazioni di denaro a Renato
SQUILLANTE.
La prima, nel corso di una cena organizzata a casa
PREVITI, quando questi abitava in Roma in via Cicerone (con la
cena si festeggiava un'importante vittoria giudiziaria e nel
corso della riunione conviviale vi fu una conversazione
telefonica per rallegrarsi con Berlusconi - si veda il verbale
di informazioni in data 28 luglio 1995).
Pag.9
La seconda volta in occasione di una partita di calcetto
svoltasi al Circolo Canottieri Lazio.
La Ariosto precisava che era abitudine di PREVITI, per
mantenere e consolidare i rapporti con i magistrati,
organizzare dei ricevimenti a casa sua, ai quali partecipavano
assiduamente sia Renato Squillante che Attilio Pacifico.
Sempre a proposito dei contatti con magistrati, riferiva
di un viaggio organizzato in America dalla NIAF per la
premiazione di Bettino Craxi come "uomo dell'anno 1988". I
magistrati che vi parteciparono viaggiarono e soggiornarono
gratuitamente, nel senso che le spese di viaggio aereo furono
sostenute da PREVITI e quelle dell'albergo dalla NIAF. A
riscontro di ciò la ARIOSTO esibiva le fotografie fatte il 21
e 22 ottobre 1988 durante la permanenza in America: a New
York, la sera del 21, in occasione della cena di compleanno
organizzata a casa PREVITI e il giorno dopo a Washington nel
corso della premiazione.
Ricordava, ancora, la ARIOSTO che presso EFIBANCA PREVITI
aveva a disposizione un fondo illimitato per la sua opera
corruttiva.
b) la difesa di PREVITI.
Va subito detto che PREVITI e i suoi difensori hanno
fermamente contestato le dichiarazioni della ARIOSTO, fin dai
primi momenti dello svolgimento dell'incidente probatorio e da
ultimo con memoria depositata il 3 ottobre 1997.
PREVITI in proposito sostiene di essere vittima di una
calunnia, a suo dire dimostrata documentalmente; altri
difensori, nel corso dell'incidente probatorio hanno fatto
balenare la prospettiva di un'operazione orchestrata da
altri.
Afferma, in particolare, l'indagato che la donna non ha
mai neppure messo piede nei luoghi (appartamento di via
Cicerone e Circolo Canottieri Lazio) nei quali sarebbero
avvenute le dazioni di denaro a Squillante.
Per questo egli può far leva su alcune vistose incertezze
della teste nella parte finale dell'incidente probatorio. Su
specifica domanda di questo stesso giudice, infatti, la donna
non ha saputo descrivere l'appartamento di via Cicerone
(eppure, a detta di PREVITI, vi era esposta in bella mostra
una statua di Venere di particolare pregio, cosa che non
sarebbe dovuta sfuggire ad una persona dalla memoria iconica
come l'Ariosto che per di più ha gestito un negozio di
antiquariato); PREVITI ha poi prodotto documentazione per
dimostrare che negli anni in cui sarebbe avvenuta la dazione
di denaro egli aveva già trasferito il proprio appartamento in
via Farnese.
In merito alle presenze al Circolo Canottieri Lazio la
donna ha ammesso di esservi stata solo due volte (e
ciononostante ha affermato che molti magistrati frequentavano
il circolo, affermazione che presupporrebbe una più intensa
frequentazione da parte della signora, come è stato contestato
nell'incidente probatorio).
L'indagato nega radicalmente anche questa frequentazione
e con pari vigore nega che la moglie possa mai aver tenuto tra
le mani la busta che secondo il racconto della Ariosto
conteneva il denaro.
Pag.10
PREVITI contesta inoltre l'esistenza del fondo presso
EFIBANCA di cui ha parlato la donna, essendo incompatibile
l'esistenza di un tale fondo con la natura dell'Istituto.
c) le valutazioni sul complesso degli elementi
indiziari.
Vi è da prendere atto delle contestazioni di PREVITI e
delle incertezze della ARIOSTO.
Vi è però anche da osservare che le indagini svolte hanno
portato ad autonome verifiche della veridicità delle
affermazioni della donna.
In primo luogo è da tener presente che la stessa ARIOSTO
ha depositato numerose fotografie e documentazione che
attestano l'esistenza di rapporti di amicizia tra lei e
PREVITI (e che spiegano come la donna possa aver ricevuto
delle confidenze come quelle riferite) ed altre fotografie che
rappresentano, in particolare, la cena negli USA in occasione
della premiazione di Craxi e che riprendono PREVITI,
SQUILLANTE, PACIFICO ed altri magistrati.
Per il viaggio in America in occasione della premiazione
di Bettino Craxi quale "uomo dell'anno 1988", specifici
accertamenti venivano richiesti, dal P.M. procedente, al
CUSTOM SERVICE (servizio doganale USA), per accertare la
presenze sul suolo americano per quei giorni delle persone
sottoposte ad indagini.
L'esito è stato positivo, essendo risultata la presenza
di PREVITI, di PACIFICO e di SQUILLANTE e di numerosi altri
soggetti, fra cui magistrati.
Lo stesso Cesare PREVITI ha fornito un indiretto
riscontro della veridicità delle dichiarazioni della ARIOSTO:
la donna ha infatti ricordato che era intenzione dell'On.le
Craxi "creare una lobby di magistrati"; circostanza fermamente
contestata.
Nel corso dell'interrogatorio in data 23 settembre 1997
PREVITI ha dichiarato: "mi sono occupato dell'organizzazione
di questo viaggio, io credo che il... l'onere della spesa lo
abbia in principio sostenuto per molti di questi magistrati il
Partito Socialista... l'ho pagato io ma con denaro del partito
socialista".
A domanda del P.M. se avesse staccato un assegno da un
suo conto corrente, e alla precisazione dell'altro P.M.
interrogante che tutto ciò era ricostruito documentalmente,
PREVITI risponde: "è probabile che ho avuto il contante dal
partito socialista... sostanzialmente queste persone erano
invitate dal Partito Socialista, perché in questa occasione
NIAF veniva festeggiato CRAXI, e della cosa si è occupato
prevalentemente Squillante... essendo io in dimestichezza con
gli Stati Uniti... ho organizzato io questo viaggio e il
denaro per l'operazione è venuto dal partito socialista, in
parte poi alcuni hanno ritenuto di rimborsare, altri invece
non hanno rimborsato".
Se si verificano queste dichiarazioni di PREVITI con
quelle rese dalla ARIOSTO si nota una piena coincidenza sul
piano sostanziale, posto che effettivamente pagò PREVITI, ma
le spese rimasero a carico del partito dell'On.le Craxi. Non
ha importanza, ai fini di questo provvedimento, la ragione per
la quale il partito dell'on.le Craxi ritenne di dover pagare
un viaggio a dei magistrati, né vi è nulla da osservare in
questa sede sull'intenzione dell'on.le Craxi riferita dalla
Ariosto.
Pag.11
Quel che rileva in questo momento è che sul viaggio NIAF
la ARIOSTO ha raccontato quello di cui era a conoscenza e che
corrispondeva alla realtà degli accadimenti. La ARIOSTO non
conosceva la realtà sottostante (rimborsi a PREVITI) e non
l'ha quindi narrata.
Il suo racconto è quindi veritiero e riscontrato dallo
stesso avv. PREVITI e ciò non può non essere preso in
considerazione per valutare la complessiva attendibilità della
donna.
Sulle cene a casa PREVITI, riscontri indiretti al
racconto della ARIOSTO sono venuti dalle deposizioni di
Giorgio Casoli (già sindaco di Perugia, Senatore della
Repubblica, sottosegretario, oltre che, in precedenza,
magistrato).
Sentito quale persona informata sui fatti (le sue
generalità venivano indicate come DELTA nella richiesta di
custodia cautelare nei riguardi di Squillante e Pacifico), in
data 10 febbraio 1996, innanzitutto confermava di essere stato
uno dei magistrati presenti in America alla manifestazione più
volte citata, di non aver pagato la trasferta aerea così come
pure di non aver pagato il soggiorno, di non ricordare a
distanza di tempo chi si fosse fatto carico delle relative
spese, che nel suo caso sarebbero state comunque pagate dalla
NIAF.
Ammetteva, inoltre, di aver frequentato casa PREVITI,
partecipando a cocktail serali.
Ricordava la presenza di altri magistrati tra cui
indicava SQUILLANTE, e alla richiesta di confermare le
dichiarazioni della ARIOSTO circa le due dazioni di denaro
fatte a SQUILLANTE, circostanze che la teste gli aveva
confidato in tempi non sospetti, escludeva inizialmente di
essere stato messo a parte di simili confidenze.
In data 5 marzo 1996, alla contestazione, non solo
ammetteva di essere stato informato dalla Ariosto della
collaborazione con l'Autorità Giudiziaria milanese con
particolare riferimento ai rapporti tra Cesare Previti ed
alcuni magistrati romani ed in particolare con Renato
Squillante, ma aggiungeva anche:
"La Ariosto effettivamente mi accennò ad una o più
dazioni di denaro effettuate da Previti a Squillante. Ciò
accadde in epoca che ho difficoltà a collocare con precisione,
alcuni anni fa...".
Ma v'è di più: lo stesso Casoli ha dichiarato di aver
conosciuto PREVITI nel 1983-1984 e di essere stato ospite
della sua casa di via Cicerone constatando in più occasioni
che era frequentata da magistrati, tra i quali citava
SQUILLANTE e VERDE, ed altri; di aver avuto frequentazioni più
intense nel periodo in cui era stato eletto senatore (e
quindi, ricostruendo le dichiarazioni, dopo il 1987) e di aver
diradato le sue frequentazioni intorno al 1989-1990. Proprio
nell'epoca in cui era senatore, la Ariosto gli aveva riferito
di più dazioni di denaro effettuate da PREVITI a
SQUILLANTE.
Nuovamente sentito di recente (25 settembre 1997), Casoli
ricorda di essere stato contattato dai difensori di CESARE
PREVITI dopo l'arresto di Renato Squillante (i difensori gli
chiesero se era disposto a rilasciare una dichiarazione ex
articolo 38 sul numero delle volte che, insieme a lui, la
ARIOSTO era andata a casa PREVITI) e di aver riferito che
aveva memoria di almeno due occasioni in cui insieme a
STEFANIA ARIOSTO era stato a casa di PREVITI (in una delle due
occasioni erano stati poi a cena in un ristorante).
Pag.12
Ulteriore riscontro delle affermazioni rese dalla signora
ARIOSTO è stato fornito da altra persona informata sui fatti
indicata come SIGMA nella richiesta di misura cautelare del 9
marzo 1996 e poi svelata essere l'avvocato VITTORIO DOTTI.
Egli ha affermato di essere stato informato dalla signora
alcuni anni orsono (e quindi in epoca assolutamente non
sospetta) di corresponsione di denaro da PREVITI a SQUILLANTE
e che la ARIOSTO (con la quale a partire dal settembre 1988
iniziò una frequentazione intensa) lo aveva altresì informato
della sua decisione di rendere noti i fatti all'autorità
giudiziaria. Precisava anche che i fatti segnalatigli erano
comunque precedenti alla frequentazione con la donna (e quindi
sono da ascrivere ad epoca antecedente al settembre 1988).
In tale occasione egli la ammoni sulla responsabilità che
si assumeva, ma essa gli ribadì che quei fatti erano veri.
Sull'episodio riguardante la dazione di denaro
nell'appartamento di via Cicerone, posto che una prova
assolutamente inconfutabile è confinata nell'ambito personale
delle posizioni PREVITI-SQUILLANTE-PACIFICO-ARIOSTO, e delle
dichiarazioni da questi rese (non essendovi stati altri
testimoni alla scena), non si può che prendere atto che a
livello indiziario le affermazioni della ARIOSTO (la quale
porta ben altra responsabilità delle proprie affermazioni
rispetto alla responsabilità degli indagati per affermazioni
contrarie) non sono contraddette dal quadro indiziario
accertato nel corso delle indagini ed anzi una sua presenza a
casa PREVITI è attestata, in almeno due occasioni, da
Casoli.
Questo non rende spiegabile il motivo per cui la donna
non riesca a ricordare alcun particolare di casa Previti, ma
non conferma neppure l'affermazione radicalmente contraria
secondo cui la signora non avrebbe mai messo piede nella
casa.
Che casa PREVITI fosse frequentata da magistrati, tra i
quali Squillante, è poi attestato da Casoli.
Altro punto in contestazione sono i rapporti con
EFIBANCA.
Secondo la ARIOSTO nell'istituto di credito PREVITI aveva
a disposizione somme illimitate per alimentare la corruzione
di cui si parla.
La circostanza è contestata, facendosi rilevare che
EFIBANCA è un istituto di credito a medio termine presso cui
non esistono gli ordinari rapporti negoziali con privati,
d'uso nelle altre banche.
Una frequentazione di EFIBANCA da parte di PREVITI non è
contestata, ed anzi è lo stesso PREVITI a ricordare che egli
era legale dell'istituto e quindi ben introdotto con la
dirigenza: i rapporti con la dirigenza (dott. Lai, Bertini,
Nardi) vengono confermati anche da dipendenti dell'istituto
(si vedano le informazioni assunte il 22 maggio 1996) oltre
che dagli stessi Lai, Bertini e Nardi, i quali ricordano anche
che PREVITI presentò loro la ARIOSTO caldeggiando un
finanziamento per la costruzione di un campo da golf,
finanziamento che non venne accordato.
Dalle dichiarazioni del dott. Gigante si apprende che,
per quanto a sua conoscenza, tra i sottoscrittori di
certificati di deposito e di obbligazioni dell'istituto non vi
erano magistrati.
Tutte le persone dell'ambiente di EFIBANCA hanno negato
di aver conosciuto l'avv. Pacifico, o Squillante, o l'avv.
Acampora.
Pag.13
Sono, per contro, accertati, rapporti negoziali tra
EFIBANCA e società del gruppo imprenditoriale-finanziario
milanese citato nel capo d'imputazione preliminare, risalenti
nel tempo (anno 1982).
Conclusivamente sul punto non vi è né una totale conferma
delle dichiarazioni della ARIOSTO, (non confermata è
l'esistenza di un fondo presso EFIBANCA destinato alla
corruzione di magistrati), né però una totale smentita.
In merito alla vicenda svoltasi alla Canottieri Lazio
PREVITI si dice sicuro di poter dimostrare che la ARIOSTO non
frequentò mai il circolo, neppure in una singola occasione, ed
ha prodotto copiosissima documentazione con numerose
dichiarazioni di persone legate al circolo a dimostrazione
della sua affermazione.
La signora PREVITI nega altrettanto radicalmente di
essere stata protagonista dell'episodio citato dalla Ariosto
(lei stessa avrebbe tenuto tra le mani una busta contenente
denaro destinato a magistrati).
Sul punto non rimane che registrare il divario tra le
affermazioni dell'Ariosto e le tesi difensive.
Non si può però sottacere che le indagini hanno portato a
trovare conferme del complessivo quadro descritto dalla
donna.
In particolare va considerato di notevole significato
l'introduzione nella vicenda di un personaggio del tutto
sconosciuto alle cronache, l'avvocato ATTILIO PACIFICO.
Si può dire che il contributo più significativo recato
dalla ARIOSTO, dopo lo svelamento della natura dei rapporti
PREVITI-SQUILLANTE sia stato proprio il far emergere il ruolo
dell'avvocato PACIFICO e la natura dei rapporti
PACIFICO-SQUILLANTE-PREVITI.
Le indagini svolte dal Servizio Centrale Operativo della
Polizia di Stato hanno permesso di accertare una quotidiana
frequentazione tra Renato Squillante e Attilio Pacifico.
Numerosi servizi di pedinamento e di intercettazione
(documentati in atti) hanno dimostrato la frequenza e il
contenuto dei rapporti tra i due.
Se all'inizio delle indagini poteva ipotizzarsi una
chiave di lettura di tali rapporti nella direzione di una
lecita e non censurabile frequentazione (si rilevava anche che
l'avv. Pacifico era un civilista, mentre il dott. Squillante
si occupava esclusivamente del settore penale prima
all'Ufficio Istruzione e poi all'Ufficio G.I.P. di Roma), così
che la chiave privilegiata di lettura alternativa era
costituita dalle dichiarazioni della Ariosto, le successive
indagini hanno portato ad una lettura tutt'altro che lecita
dei rapporti tra Pacifico e Squillante e quindi ad una
conferma integrale del quadro delineato dalla ARIOSTO.
Vengono in particolare rilievo gli esiti delle rogatorie
estere sui conti correnti (conti dei quali Squillante ha
significativamente negato di aver la disponibilità nel corso
del suo primo interrogatorio).
Per ciò che riguarda l'ipotesi di reato in contestazione,
sarà sufficiente osservare che nel periodo in considerazione
SQUILLANTE ha ricevuto, tramite bonifici, quasi 200.000
franchi svizzeri (tutti provenienti da conti di PACIFICO) e
150.000 dollari sui conti accesi presso la Società Bancaria
Ticinese, per un totale in controvalore di circa 380 milioni
di lire.
Pag.14
Le affermazioni della ARIOSTO riguardanti PACIFICO sono
state tutte riscontrate: frequentazioni con PREVITI,
frequentazioni con SQUILLANTE, frequentazioni dei casinò,
presenza al viaggio NIAF.
Ciò che la ARIOSTO non poteva sapere: esistenza,
consistenza, e movimentazione dei conti esteri di PACIFICO non
ha raccontato e questo rende da una parte credibile il suo
racconto, dall'altra porta ad escludere un quadro
calunniatorio architettato da lei stessa o da terzi.
Gli autonomi accertamenti compiuti dal Pubblico Ministero
su SQUILLANTE RENATO hanno portato ad accertare ingenti
disponibilità finanziarie all'estero ammontanti a circa 9
miliardi di lire come disponibilità liquide alla data del 7
febbraio 1996 presso la Società Bancaria Ticinese di
Bellinzona (Resinelli): somma precipitosamente liquidata ed
asseritamente prelevata dalla banca dopo la scoperta di una
miscrospia al bar Tombini di Roma il 21 gennaio 1996 (fatto
notorio).
A tali disponibilità liquide (al momento sono note solo
quelle esistenti presso la S.B.T. di Bellinzona) vanno
aggiunti gli investimenti immobiliari e le disponibilità
liquide in Italia (si richiamano, sul punto, il provvedimento
di custodia cautelare nei confronti di Squillante Mariano,
Squillante Fabio e Olga Savtchenko e il provvedimento di
sequestro preventivo in atti).
E' accertato che vi sono stati degli accrediti diretti di
CESARE PREVITI a SQUILLANTE (il 6 marzo 1991 poco più di
434.000 dollari) e che altro denaro è affluito sui conti
correnti di Squillante proveniente da CESARE PREVITI,
attraverso Attilio Pacifico.
Tutto ciò, se non costituisce diretto riscontro delle
dichiarazioni della ARIOSTO (i dati riferiti, infatti,
riguardano un'epoca successiva a quella nella quale si sono
svolti i fatti in contestazione) è tuttavia confermativo del
quadro indiziario emergente dalle dichiarazioni della
signora.
Per il periodo in contestazione (che, va ricordato, si
arresta temporalmente all'anno 1989) gli accertamenti compiuti
su SQUILLANTE hanno fatto emergere una serie di episodi che
sul piano indiziario aggiungono elementi a sostegno
dell'ipotesi di accusa.
(Accertamenti svolti presso ALOISIO DE GASPARI
Giorgio).
Immediatamente dopo l'esecuzione dell'ordinanza emessa
nei confronti di SQUILLANTE è stata compiuta ulteriore
attività investigativa, anche sulla scorta delle dichiarazioni
rese dagli indagati in sede di interrogatorio, tra cui
l'assunzione di informazioni dell'agente di borsa ALOISIO DE
GASPARI Giorgio. A carico di quest'ultimo è stata disposta
altresì una perquisizione locale.
Tra i documenti sequestrati vi sono annotazioni nelle
quali comparivano, tra l'altro, riferimenti alla famiglia
SQUILLANTE e a tale "DIDI", identificato poi in Dionigi
RESINELLI.
Risentito in ordine ai predetti documenti, ALOISIO DE
GASPARI Giorgio, rendeva dichiarazioni.
In sintesi ALOISIO DE GASPARI Giorgio ha dichiarato:
(Verbale del 18 marzo 1996).
Pag.15
"Come ho già detto, ho conosciuto il giudice
SQUILLANTE alla fine degli anni 70, quando quest'ultimo era
membro della CONSOB. Mi diede da amministrare dei fondi
nell'ordine di poche decine di milioni che investii in borsa.
Faccio presente che in quel periodo, soprattutto nel 1981,
grazie al buon andamento della borsa e alle buone notizie che
riusciva ad ottenere SQUILLANTE, in virtù del suo lavoro
presso la CONSOB, quest'ultimo riuscì ad aumentare
sensibilmente il suo patrimonio, ritengo, per quello che posso
ricordare, nell'ordine di due trecento milioni. Intorno agli
anni 1984/85, sulla data non riesco ad essere più preciso,
SQUILLANTE mi disse che voleva aprire un conto estero, in
particolare in Svizzera, chiedendomi se potevo indicargli una
banca. Poiché il mio studio era in rapporto da anni con la
SOCIETA' BANCARIA TICINESE di Bellinzona gli consigliai tale
istituto, precisando che avrei potuto parlare personalmente
con il dr. RESINELLI, uno dei dirigenti della citata banca. In
occasione dei miei frequenti incontri con il dr. RESINELLI, in
quanto la SOCIETA' BANCARIA TICINESE era nostra cliente, gli
parlai del giudice SQUILLANTE e del fatto che quest'ultimo
aveva intenzione di aprire un conto estero.
<omissis>
RISPOSTA: Intorno agli anni 86/87 il giudice
SQUILLANTE mi chiese come poteva fare per avere delle
disponibilità in lire prelevandole dal suo conto in Svizzera.
Mi spiego meglio: il problema del giudice SQUILLANTE era
quello di giustificare l'afflusso di denaro sul conto della
moglie e/o del figlio MAURIZIO, nel senso che mi chiese delle
operazioni di copertura, pertanto misi in atto delle
operazioni fittizie di borsa finalizzate a far guadagnare i
conti di SQUILLANTE; mentre la perdita che risultava a carico
del mio studio mi veniva rimborsata dal dr. RESINELLI mediante
lire italiane o con franchi svizzeri che mi consegnava brevi
manu di solito in Svizzera. Faccio presente che in quel
periodo mi recavo ogni fine settimana in Svizzera perché avevo
una casa a Gordola, vicino a Bellinzona. Le operazioni di
copertura poste in essere dal mio studio consistevano in
compravendita di azioni".
<omissis>
(Verbale del 19 marzo 1996).
"DOMANDA: Può riferire come e da chi è stata
costituita la provvista per acquistare 175 milioni in CCT nel
novembre del 1989 a favore di uno dei figli di SQUILLANTE?
RISPOSTA: La provvista è stata fornita senz'altro dal
padre perché i figli mi risulta avessero modeste disponibilità
finanziarie.
RISPOSTA: Non ricordo se tale provvista lo SQUILLANTE la
conservasse nel suo conto presso di me (cosa che ritengo più
probabile) ovvero me l'abbia fatta avere in altro modo.
Escludo comunque di aver ricevuto il denaro dalla
Svizzera".
(Verbale del 13 maggio 1996).
Pag.16
"Devo premettere che il mio conto (omissis)
presso la Società bancaria Ticinese è stato interessato ad
operazioni con Squillante in due modi:
da un lato, ha ricevuto delle rimesse direttamente da
un conto in essere presso la Società Bancaria Ticinese;
dall'altro, ha ricevuto delle rimesse da conti bancari
in essere presso altri istituti svizzeri.
In alcuni casi, soprattutto nel momento iniziale di
questo rapporto di compensazione che ho già descritto nel
corso dei miei precedenti interrogatori, si è trattato di
accrediti disposti da Squillante sul mio conto, affinché, poi,
io gli riconoscessi in Italia il relativo controvalore.
Successivamente, io gli anticipavo delle somme, anche a
mezzo di consegna di titoli di stato, e, poi, lui provvedeva
alla copertura degli anticipi, recandosi in Svizzera, ed
operando direttamente con il Resinelli. In questi casi, poteva
anche capitare che lo Squillante, oltre a coprire
l'esposizione nei miei confronti, disponeva ulteriori
accrediti sul mio conto (...) affinché io provvedessi,
successivamente, ad ulteriori riconoscimenti in Italia.
Esaminando la documentazione bancaria del mio conto
svizzero, ho rilevato che lo Squillante ha provveduto alla
citata copertura ovvero anche ai successivi bonifici, con
versamenti da conti svizzeri in essere presso altre banche
della confederazione. In particolare, ho rilevato che del
denaro è pervenuto dalla Società di Banche Svizzere sia di
Ginevra che di Lugano.
omissis
ADR: quando Squillante disponeva degli accrediti sul
mio conto (...), mi contattava il Resinelli il quale mi
diceva: "Il Giudice ti ha versato tot" con ciò volendo dire
che lo Squillante aveva rimesso del denaro che rivoleva in
Italia.
Invece, quando lo Squillante copriva, in Svizzera, le sue
esposizioni e magari trasferiva ulteriori importi che rivoleva
in Italia, mi chiamava dicendo: "Sono andato da Didi ed ho
sistemato le cose".
Al riguardo, faccio presente che di solito Squillante
chiedeva degli accreditamenti in Italia in conto anticipo ed
andava a debito del mio studio. Di tanto in tanto, poi, dopo
il rendiconto che gli trasmettevo, si recava in Svizzera per
effettuare la copertura".
Sul conto dell'attività svolta da ALOISIO DE GASPARI
Giorgio, nell'interesse di SQUILLANTE, venivano disposti
specifici accertamenti eseguiti dal Nucleo Regionale di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza che confermavano
l'esistenza di operazioni di borsa nelle quali "guadagnava" il
cliente SQUILLANTE (ivi compresi i familiari) e "perdeva"
l'agente di borsa. L'utile delle predette operazioni è stato
in molti casi bonificato da ALOISIO DE GASPARI Giorgio su
conti correnti della famiglia SQUILLANTE (ivi compresi i
figli). Nel corso dell'ultimo interrogatorio l'agente di borsa
ha altresì fornito documenti bancari della Società Bancaria
Ticinese e di altre banche elvetiche con le quali venivano
rimesse somme di denaro a favore dei suoi conti correnti per
compensare le "perdite" subite.
Pag.17
Queste dichiarazioni, che non riguardano direttamente
CESARE PREVITI, sono tuttavia utili poiché dimostrano che nel
periodo in cui secondo la ARIOSTO, Squillante svolgeva la
funzione di "collettore" sopra descritta egli aveva
disponibilità finanziarie delle quali era preoccupato di
occultare la provenienza e che non derivavano da favorevoli
investimenti di borsa.
Per ciò che invece riguarda direttamente CESARE PREVITI,
si deve osservare che nei periodi indicati dalla ARIOSTO -
come poi in altri periodi - risultano numerose operazioni
bancarie: Rileva sul punto il Pubblico Ministero:
- nei periodi indicati dall'ARIOSTO - come in altri
periodi - risultano numerose operazioni bancarie da cui è
possibile evidenziare rilevanti disponibilità di contanti in
capo a Cesare PREVITI: in particolare su conti correnti presso
B.N.L., Banca Commerciale Italiana e Rolo Banca di Roma
intestati a Cesare PREVITI nel periodo 1^ gennaio 1986-13
maggio 1992 risultano versamenti per contanti per complessive
lire 17.804.030.500 (1), e prelevamenti mediante assegni a
favore di se stesso per vari miliardi (per l'esattezza, oltre
quattro miliardi e mezzo, con punte di quasi un miliardo e
duecento milioni nel 1988 e quasi due miliardi e trecento
milioni nel 1989) - (cfr. allegato nr. 7);
- per numerose operazioni risulta aver operato Marco
JANNILLI, impiegato, assistente addetto alla segreteria dello
studio dell'on. Cesare PREVITI dal 1977, menzionato
frequentemente nelle agende di Attilio PACIFICO in periodi nei
quali si verificano altri fatti di rilievo per la vicenda di
cui al capo successivo (cfr. allegato nr. 8).
Infine, sulla conferma a livello indiziario di un
collegamento tra SQUILLANTE e il gruppo imprenditoriale
milanese di cui si parla nel capo d'imputazione preliminare si
deve ricordare - a conferma dell'esistenza di una continuità
di rapporti - che dal contesto delle telefonate effettuate
dall'utenza nella disponibilità di Squillante risulta che in
data 31 dicembre 1995 (ore 23.42) venivano composti numeri
telefonici riconducibili alle persone indagate o a persone ad
esse vicine (ancorché per nulla coinvolte nelle indagini), (si
veda elenco nella richiesta del P.M.): è significativo che
tali telefonate avvengano in un momento in cui solitamente si
fanno auguri alle persone con cui si è in maggiore confidenza
(familiari, amici stretti).
Concludendo sinteticamente in merito al primo capo
d'imputazione si deve rilevare che gravi indizi di
colpevolezza a carico di CESARE PREVITI per le ipotesi di
corruzione in contestazione si ricavano in parte dalle
dichiarazioni di ARIOSTO STEFANIA che ha inizialmente
descritto il quadro corruttivo.
Successive autonome indagini hanno portato ad una
conferma degli originari elementi indiziari, come sopra
descritto.
(1) Complessivamente sui conti correnti in questione, nel
periodo considerato, affluiscono versamenti provenienti da
terzi per 31 miliardi 996.000.616. Di questi, 17 miliardi
804.030.500 sono in contanti, gli altri in assegni bancari o
circolari e in bonifici.
Pag.18
Gli elementi non direttamente riscontrati del racconto
della ARIOSTO e contestati da PREVITI (materiali dazioni di
denaro al Circolo Canottieri Lazio e in via Cicerone,
esistenza di fondi presso EFIBANCA) hanno trovato (con
l'eccezione del Circolo canottieri Lazio) indiretti elementi
indizianti di conferma, ed allo stato attuale non eliminano la
valenza indiziaria degli altri elementi autonomamente raccolti
dal pubblico ministero direttamente o attraverso la polizia
giudiziaria.
Una verifica della validità delle tesi accusatorie è
stata compiuta sia dal Tribunale del Riesame di Milano, sia
dalla Corte di Cassazione nei confronti di SQUILLANTE RENATO e
PACIFICO ATTILIO, pienamente confermativi dei provvedimenti
cautelari adottati (si vedano i provvedimenti collegiali in
atti).
Sul piano generale, la vicenda di cui si parlerà in
seguito, contestata al capo B) è una verifica ulteriore
del quadro delineato dalla ARIOSTO.
B) SECONDO CAPO D'IMPUTAZIONE PRELIMINARE
B) reato previsto e punito dagli articoli 81-110,
112 n. 1, 321 in relazione agli articoli 319 e 319- ter
c.p. perché, agendo in concorso con ACAMPORA Giovanni,
PACIFICO Attilio, SQUILLANTE Renato (nella sua qualità
indicata al capo precedente), VERDE Filippo - nella sua
qualità prima di magistrato con funzioni giudicanti presso le
sezioni civili del Tribunale di Roma, poi di Capo di Gabinetto
del Ministro di Grazia e Giustizia - ROVELLI Nino e con i suoi
eredi BATTISTELLA Primarosa e ROVELLI Felice nonché in
concorso con altri magistrati appartenenti al distretto di
Corte d'Appello di Roma e pubblici ufficiali od incaricati di
pubblico servizio appartenenti all'amministrazione
giudiziaria, intermediando - in accordo con ACAMPORA, PACIFICO
e SQUILLANTE - tra ROVELLI Nino ed i suoi eredi da un lato ed
i pubblici ufficiali dall'altro, perché costoro violassero i
loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e
probità nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo
scopo di favorire ROVELLI Nino ed i suoi eredi nei vari gradi
di giudizio del procedimento civile fra costoro e l'I.M.I. -
procedimento trattato nel merito prima dal Tribunale poi dalla
Corte d'Appello di Roma (cause riunite 3176/89 e 3250/89) e
passato in giudicato a seguito della dichiarazione
d'improcedibilità del ricorso dell'IMI da parte della Corte di
Cassazione - riceveva dagli eredi di ROVELLI le somme di
seguito indicate, direttamente ed attraverso ACAMPORA e
PACIFICO, destinate in parte a retribuire la mediazione, in
parte ai citati pubblici ufficiali che le ricevevano.
In particolare, tra gli altri:
VERDE nella sua qualità di Presidente di sezione del
Tribunale Civile di Roma, nel giudizio di primo grado della
controversia IMI/Rovelli, in data 31 ottobre 1986, decideva ed
induceva a decidere la causa favorevolmente ai ROVELLI;
VERDE nella sua qualità di Capo di Gabinetto del
Ministro di Grazia e Giustizia, al fine di impedire al dr.
MINNITI - Presidente di sezione del Tribunale civile di Roma,
componente del collegio giudicante
Pag.19
che avrebbe dovuto occuparsi del giudizio civile di
determinazione del quantum di risarcimento del danno, che,
avendo studiato l'incarto processuale, aveva reso nota la sua
determinazione di disporre una nuova perizia per la
quantificazione dell'entità del danno - di partecipare al
predetto giudizio ed in particolare all'udienza del 4 aprile
1989, organizzava per lo stesso giorno pretestuosamente una
inutile riunione presso il Ministero di Grazia e Giustizia,
avente ad oggetto questioni di edilizia giudiziaria,
convocando il dr. MINNITI alla predetta riunione ed
imponendogli di parteciparvi inderogabilmente;
Pubblici ufficiali o comunque incaricati di pubblico
servizio, appartenenti agli uffici della Corte di Cassazione,
violavano il segreto d'ufficio rendendo noto a terzi - diversi
dai componenti del Collegio che in Cassazione avrebbe dovuto
occuparsi della questione della improcedibilità - che il
Presidente del Collegio dr. CORDA aveva predisposto un
appunto, indirizzandolo ai colleghi del Collegio giudicante, e
che nell'appunto si prospettava la possibilità di una modifica
dell'orientamento giurisprudenziale, idonea a consentire
l'ammissibilità del ricorso presentato dall'IMI presso la
Suprema Corte, così creando le condizioni di fatto per
l'astensione del magistrato dal giudizio sulla ammissibilità
del ricorso IMI;
SQUILLANTE, in violazione dei doveri di imparzialità,
probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria,
metteva in contatto Felice ROVELLI, con l'avv. Francesco
BERLINGUER, perché costui, a fronte di una promessa di
retribuzione per ingenti somme di denaro non inferiori a
500.000.000 di lire, avvicinasse un membro del collegio
giudicante della Corte di Cassazione, per indurlo a violare
l'obbligo del segreto e fornire agli eredi ROVELLI notizie
attinenti al giudizio IMI/ROVELLI.
Ricevendo ai fini sopra indicati, tramite bonifici
effettuati dai predetti eredi ROVELLI rispettivamente:
a) Pacifico FRS 28.850.000 presso:
1. quanto a FRS 10.000.000 (pari a lire
11.677.300.000), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a
favore di Alvaneu Anstalt, valuta 21 marzo 1994;
2. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire
6.854.100.000), S.B.S. Lugano, a favore di EMCO AG, valuta 31
marzo 1994;
3. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire
6.812.040.000), S.B.S. Lugano; a favore di Veteri Anstalt,
valuta 7 aprile 1994;
4. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire
6.724.740.000), Verwaltungs und Privat-Bank Vaduz, a favore di
CODAVA Est., valuta 13 maggio 1994;
5. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500),
Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore del conto
Pavone, valuta del 24 giugno 1994;
Pag.20
b) Previti, FRS 18.000.000 (pari a lire
21.019.140.000), SBS Ginevra, a favore del conto 136183, rif.
Filippo, valuta del 21 marzo 1994;
c) Acampora FRS 10.850.000:
1. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500),
B.IL. Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, valuta
24 giugno 1994;
2. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire
2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del
conto SWLAMA, valuta 24 giugno 1994;
3. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire
2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del
conto BLAWOR, valuta 24 giugno 1994;
4. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire
2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore
del conto 396.085.04, valuta 24 giugno 1994;
5. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire
2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vadur, a favore
del conto 396.088.09, valuta 24 maggio 1994;
e così complessivamente la somma di FRS 57.700.000 pari - al
cambio di valuta nel giorno degli accrediti - a lire
66.789.541.000.
Reato aggravato dal numero delle persone superiore a
cinque.
Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal
1986 e pagamenti avvenuti su banche in Lussemburgo,
Confederazione Elvetica, Liechtenstein, Regno Unito almeno
fino al 1994.
* * *
Il secondo reato addebitato a CESARE PREVITI è la
corruzione in atti giudiziari contestata al capo B) ed attiene
alla controversia civilistica tra l'I.M.I., Istituto Mobiliare
Italiano e NINO ROVELLI e la FIND dapprima e gli eredi ROVELLI
dopo la morte di quello.
La vicenda è stata descritta nelle ordinanze di custodia
cautelare del 15 maggio 1996 nei confronti di Giovanni
ACAMPORA e ATTILIO PACIFICO e del 13 febbraio 1997 nei
confronti di ROVELLI FELICE e BATTISTELLA PRIMAROSA vedova
ROVELLI.
Un richiamo di tali ordinanze si impone, poiché la
posizione di PREVITI è identica a quella di ACAMPORA e
PACIFICO.
* * *
a) la notitia criminis.
1. Pagamento della somma di frs. 57.700.000 agli avvocati
Pacifico- Acampora-Previti.
Il procedimento ha origine il giorno 8 maggio 1996.
Pag.21
In quella data, il Procuratore Generale della
Confederazione Elvetica avv. Carla Del Ponte procede, in
Berna, all'interrogatorio di BATTISTELLA PRIMAROSA ROVELLI e
di ROVELLI FELICE, eredi dell'ing. Nino ROVELLI, e
all'interrogatorio dell'avvocato MENSCH RUBINO, legale
dell'ing. Rovelli e della Famiglia Rovelli e, in tale veste,
amministratore fiduciario di una Stiftung a Vaduz
(Liechtenstein) denominata PITARA TRUST.
L'interrogatorio viene eseguito nello svolgimento di una
commissione rogatoria del Procuratore della Repubblica di
Milano, richiesta nel procedimento a carico, tra gli altri,
dell'avv. Attilio PACIFICO, dell'avv. Cesare PREVITI e del
dottor SQUILLANTE (commissioni rogatorie 14 e 19 marzo
1996).
La signora PRIMAROSA BATTISTELLA è stata chiamata come
testimone solo per spiegare la causale di un versamento, da
lei effettuato, di lire 241.600.530.
L'importo risulta bonificato in data 29 marzo 1994 dalla
Banca Commerciale di Lugano sul conto corrente n. 34131/0
acceso dall'avv. PACIFICO presso la filiale 25 della Rolo
Banca 1473 spa succursale di Roma, su richiesta dello stesso
avv. Pacifico (lettera 8 marzo 1994 e fattura n. 1/1994 in
pari data).
Una traccia documentale del versamento era stata trovata
in precedenza, nel corso della perquisizione domiciliare
eseguita nei confronti dell'avv. Attilio Pacifico dopo il suo
arresto, avvenuto il 12 marzo 1996, per il reato di corruzione
esaminato al capo a).
Nel chiarire il motivo del pagamento, la donna dichiara
che l'importo non è stato l'unico bonificato all'avv.
Pacifico, ma corrisponde ad uno dei tanti pagamenti effettuati
in favore di lui, e ricostruisce la vicenda nei termini che
seguono.
Il 28 dicembre 1990 il marito, ing. Nino Rovelli era
stato sottoposto a Zurigo ad un operazione chirurgica
particolarmente delicata: egli era stato informato dai medici
sui gravi rischi connessi all'intervento.
Il giorno prima dell'operazione le aveva detto di avere
un debito con l'avv. PACIFICO e l'aveva pregata - nel caso in
cui non fosse sopravvissuto - di provvedere al suo pagamento,
senza precisarle la causale e nemmeno l'importo e limitandosi
a dirle che si sarebbe a lei rivolto l'avv. PACIFICO per avere
il denaro che gli spettava.
Dopo la morte del marito essa aveva dato incarico al
figlio FELICE di adempiere al mandato.
FELICE ROVELLI, presentatosi spontaneamente lo stesso
giorno 8 maggio 1996 rende dichiarazioni dalle quali si
apprende che dopo la morte del padre si era presentato l'avv.
PACIFICO preoccupandosi se la famiglia intendesse o meno
rispettare l'impegno che l'ing. Rovelli aveva preso con
lui.
Aveva quantificato la cifra in circa 30 miliardi di lire,
senza dire nulla sui motivi per i quali tale importo era
dovuto.
I familiari, peraltro, non avevano chiesto spiegazioni
sui motivi del debito perché consapevoli che l'alternativa era
non onorare il debito oppure accettare qualsiasi spiegazione
venisse data dall'avv. Pacifico.
L'avvocato aveva chiesto la disponibilità di un pronto
pagamento, ma poiché gli eredi non avevano la somma
sufficiente, gli chiesero di
Pag.22
attendere la liquidazione dell'importo della causa intentata
contro l'IMI e conclusasi favorevolmente, dopo una lunga e
tormentata vicenda processuale, dagli sviluppi imprevisti.
Pacifico acconsentì.
* * *
Dopo che l'IMI ebbe liquidato gli eredi Rovelli, PACIFICO
si incontrò con Felice Rovelli a Lugano e consegnò un elenco
di conti bancari sui quali far pervenire il denaro.
Per la precisione, nel primo incontro PACIFICO gli aveva
chiesto di accreditare dieci milioni di franchi svizzeri alla
Società Bancaria Ticinese di Bellinzona a favore di
ALVANEU-Anstalt. In momenti successivi, per fax o per telefono
o anche di persona, ma sicuramente non in Italia, PACIFICO
aveva chiesto di provvedere ad altri accrediti:
6 milioni di franchi svizzeri alla SBS di Lugano, a
favore di EMCO AG;
6 milioni di franchi svizzeri ancora alla SBS di Lugano
a favore di VETERI ANSTALT;
6 milioni di franchi svizzeri alla Verwaltungs und
Privatbank Vaduz a favore CODAVA ANSTALT;
850.000 Fr.Sv. alla Società Bancaria Ticinese di
Bellinzona a favore di Pavone.
* * *
2. Mancanza di una legittima causa negoziale
verificabile.
Quanto alla causale dei pretesi pagamenti, così ricorda
Rovelli:
"il Pacifico mi disse che la somma che mi richiedeva
riguardava i suoi rapporti con mio padre, mi aggiunse che mio
padre aveva dei debiti anche nei confronti dell'Acampora e
dell'avv. Cesare Previti.
Aggiunse che lui richiedeva a me il pagamento del suo
credito, mentre Acampora e Previti mi avrebbero contattato
ciascuno per il credito proprio.
In effetti, pochi mesi dopo, anche ACAMPORA e PREVITI si
sono fatti vivi con me, sicuramente separatamente: mi sono
incontrato con ACAMPORA due o tre volte, una volta senz'altro
a Roma nel suo studio, le altre volte forse a Lugano o forse a
Milano, non ricordo esattamente in quali circostanze... Fin
dalla prima volta che l'ho visto, Acampora mi ha chiesto una
somma dell'ordine di una dozzina di miliardi senza specificare
i motivi, ma dicendo che mio padre glie li aveva promessi.
Anche con ACAMPORA ho pattuito un rinvio del pagamento al
momento che mia madre fosse entrata in possesso della
sufficiente liquidità.
Finché, dopo che la sentenza IMI era stata eseguita,
ACAMPORA venne a New York da solo e... mi diede un bigliettino
scritto a macchina sul quale compariva l'indicazione di
bonificare le somme (precisamente tutte le somme indicate nel
capo d'imputazione, n.d.r.)... L'iniziativa
Pag.23
dell'incontro era partita da ACAMPORA che mi ha preannunziato
la sua visita per telefono.
Anche PREVITI l'ho visto qualche mese dopo la morte di
mio padre... Nel primo incontro Previti mi disse che il debito
di mio padre nei suoi confronti era di circa 20 miliardi.
Anche a Previti non ho mai chiesto spiegazioni, perché anche
lì si trattava di pagare tutti gli impegni che mi venivano
prospettati come assunti da mio padre, oppure di
rifiutarli.
Anche PREVITI pochi giorni dopo la disponibilità liquida
del denaro da parte della mia famiglia mi comunicò vedendomi a
Lugano gli estremi del bonifico:
18 Mio di Fr.Sv. alla SBS Ginevra, rif. Filippo.
* * *
In ordine alle modalità di pagamento la famiglia ROVELLI
incaricò l'avvocato MENSCH, fiduciario a Lugano, di costituire
una Stiftung nel Liechtenstein per provvedere a tutti i
pagamenti derivanti dalla vicenda IMI (oneri fiscali italiani
ed elvetici, onorari degli avvocati che avevano patrocinato
nella causa, importi richiesti da Pacifico, Acampora,
Previti). Dal patrimonio della Stiftung l'avv. Mensch diede
istruzione che fossero prelevati gli importi bonificati su
istruzione di Felice Rovelli in esecuzione delle indicazioni
date da Pacifico, Acampora e Previti.
Nello stesso interrogatorio dell'8 maggio, l'avvocato
MENSCH, legale dell'ing. Rovelli prima e della famiglia, poi,
conferma di aver ricevuto mandato da Felice Rovelli di mettere
a disposizione una società attraverso la quale effettuare dei
pagamenti. In esecuzione di istruzioni ricevute egli aveva
effettuato i bonifici richiesti, sul conto della costituita
PITARA TRUST.
Di tutti i pagamenti effettuati l'avv. MENSCH ha fornito
documentazione, allegata al verbale reso davanti all'autorità
giudiziaria elvetica.
Una prima certezza nella ricostruzione del fatto, è
quindi raggiunta: il racconto degli eredi Rovelli e dell'avv.
Mensch è documentalmente riscontrato e documentalmente
verificabile.
La documentazione attesta la formazione della provvista
del conto della PITARA TRUST ad opera della signora
BATTISTELLA PRIMAROSA, i vari bonifici effettuati, gli ordini
ricevuti da Felice Rovelli.
E' da ritenere pertanto incontrovertibile la verifica di
quanto asserito dagli eredi Rovelli in merito alle
movimentazioni dei bonifici bancari della Pitara Trust,
corrispondenti a quanto indicato nel capo d'imputazione (si
veda prospetto riassuntivo depositato dall'avv. MENSCH).
Sotto il profilo indiziario ciò costituisce un
indiscutibile elemento materiale di valutazione ed un dato di
partenza certo.
Battistella Primarosa (la quale è stata nuovamente
interrogata, questa volta nella veste formale di indagata lo
stesso giorno 8 maggio alle ore 19,15) e Felice Rovelli
rendono ulteriori dichiarazioni il giorno 14 settembre 1996
(entrambi nella posizione di indagati), dopo che le indagini
hanno registrato significativi sviluppi.
Pag.24
Le dichiarazioni del 14 settembre sono sostanzialmente
confermative di quelle rese l'8 maggio, in particolare sui
seguenti punti:
le somme richieste furono pagate a PACIFICO, ACAMPORA e
PREVITI "senza chiedere loro i motivi di tale credito che
vantavano a loro dire nei confronti dell'ing. Rovelli"
(Primarosa, 14.9 ore 17,45); "ribadisco che non sono al
corrente della causale dei versamenti" (Primarosa, 8.5, ore
9.55, foglio 4);
l'ing. Rovelli (padre) diede indicazioni alla moglie di
pagare, ma facendo solamente il nome dell'avv. PACIFICO e
senza specificare la causale del debito, e neppure l'importo
dovuto: "mio marito non mi ha precisato la causale del debito
e non mi ha nemmeno indicato l'importo. Si è limitato a dirmi
che si sarebbe rivolto a me l'avv. Pacifico per avere il
denaro che gli spettava" (Battistella, 8.5). "Mio marito non
mi aveva parlato né di ACAMPORA, né di PREVITI. Mio marito non
mi parlò prima della morte dei crediti che vantavano ACAMPORA
e PREVITI" (Battistella, 14.9, foglio 2);
fu l'avvocato PACIFICO ad "introdurre" quali creditori
di Nino Rovelli anche l'avvocato ACAMPORA e l'avvocato
PREVITI, senza comunque indicare i motivi per i quali i soldi
erano dovuti: le dichiarazioni di Felice Rovelli trovano
conferma nella madre ("Felice, dopo aver parlato con Pacifico,
mi ha detto che si sarebbero presentati anche Previti e
Acampora. Io con Previti e Acampora di questo argomento non ne
ho mai parlato e con Pacifico nemmeno", Battistella, 14.9,
foglio 2);
il debito nei confronti di PACIFICO fu pagato per
esaudire le ultime volontà di Nino Rovelli, mentre PREVITI e
ACAMPORA furono pagati, nonostante nessuna indicazione di
queste persone fosse stata data da Nino Rovelli, "perché si
trattava di insigni avvocati di Roma" (Battistella, 14.9,
foglio 3). In ogni caso l'alternativa era quella di dover
accettare qualsiasi spiegazione fosse stata data;
la richiesta di onorare il debito di Nino Rovelli venne
fatta nei primi mesi del 1991, ma data la mancanza di
liquidità da parte dei Rovelli (per lo meno di una liquidità
di tale consistenza) il materiale pagamento delle somme
richieste dai tre professionisti avvenne dopo che l'IMI
provvide a versare le somme dovute a seguito della definizione
della vertenza giudiziaria con gli stessi Rovelli, e cioè dopo
tre anni dal primo contatto con Pacifico.
* * *
Per meglio inquadrare e interpretare queste dichiarazioni
si deve tener presente che gli unici professionisti incaricati
formalmente della difesa degli interessi di parte Rovelli
(ing. Nino e FIND srl, dapprima, FIND srl, Battistella e
Felice Rovelli, in seguito) sono i professori ARE e
GIORGIANNI, oltre al prof. Mezzanotte officiato per il
giudizio davanti alla Corte Costituzionale.
* * *
Pag.25
Si deve ricordare che a seguito dell'esito favorevole
della causa, che consentì agli eredi ROVELLI di ricevere una
somma, detratte le tasse, pari a circa 650 miliardi di lire,
nel 1994 si era proceduto, su indicazione dei beneficiari, ai
seguenti pagamenti:
a) quanto a PACIFICO:
FRS 10.000.000 (pari a lire 11.677.300.000), Società
Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore di ALVANEU ANSTALT,
bonifico con valuta 21 marzo 1994;
FRS 6.000.000 (pari a lire 6.854.100.000), SBS
Lugano, a favore di EMCO AG, bonifico con valuta 31 marzo
1994;
FRS 6.000.000 (pari a lire 6.812.040.000), SBS
Lugano, a favore di Veteri Anstalt, bonifico con valuta 7
aprile 1994;
FRS 6.000.000 (pari a lire 6.724.740.000),
Verwaltungs und Privat-Bank Vaduz, a favore di CODAVA est.,
bonifico con valuta 13 maggio 1994;
FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), Società
Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore del conto Pavone,
bonifico con valuta 24 giugno 94
b) quanto a PREVITI:
FRS 18.000.000 (pari a lire 21.019.140.000), SBS
Ginevra, a favore del conto 136183 rif. FILIPPO, bonifico con
valuta 21 marzo 1994;
c) quanto ad ACAMPORA:
FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), B.I.L.
Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, bonifico con
valuta 24 giugno 1994;
FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank
of Scotland, Londra, a favore del conto SWLAMA, bonifico con
valuta 24 giugno 1994;
FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank
of Scotland. Londra, a favore del conto BLAWOR, bonifico con
valuta 24 giugno 1994;
FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000),
Liechtensteinsche Landesbank, Vaduz, a favore del conto
396.085.04, bonifico con valuta 24 giugno 1994;
FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000),
Liechtensteinsche Landesbank, Vaduz, a favore del conto
396.088.09, bonifico con valuta 24 giugno 94.
* * *
3. Vicende relative all'accreditamento di una parte della
somma e modalità di introduzione in Italia del denaro.
Il valore indiziario del pagamento di un'ingente somma di
denaro a tre professionisti, senza una causale verificabile,
meglio si comprende
Pag.26
se si considerano le vicende relative al trasferimento di una
parte di tali somme.
Si deve ricordare che l'avv. Pacifico, al momento
dell'interrogatorio dopo il suo arresto per il reato di
corruzione negò radicalmente di possedere conti correnti o
depositi bancari in Svizzera.
La circostanza è stata smentita documentalmente, ma è sin
d'ora rilevante considerare il timore che aveva l'avv.
Pacifico che si scoprissero sue disponibilità all'estero.
Le indagini successivamente sviluppate hanno consentito
di accertare, attraverso rogatorie, che una parte delle somme
nella disponibilità di Pacifico sono rientrate in Italia negli
anni 1994 e 1995: nel 1994 lire 4 miliardi e 492 milioni; nel
1995 lire 6 miliardi e 650 milioni.
La vicenda è descritta da BOSSERT ALFREDO, titolare di un
ufficio cambi a Lugano (INTERCAMBI S.A.), nell'audizione del
19 luglio 1996 davanti al Procuratore Generale della
Confederazione Elvetica.
BOSSERT ricorda di aver compiuto con Pacifico delle
operazioni così strutturate.
Pacifico faceva accreditare somme dalla Società Bancaria
Ticinese di Bellinzona (prevalentemente) o dalla Società di
Banca Svizzera in favore di conti correnti di proprietà di
Bossert presso Allgemeine Bank, conto OKAPI, Panama, Chiasso,
oppure presso la SBS di Lugano e due volte sulla Corner Banca
di Lugano, conto Intercambi.
Le somme pervenivano in lira/divisa (sistema di pagamento
da banca a banca tramite telex o swift); Bossert provvedeva al
cambio in lira/contante e tramite corriere consegnava il
denaro direttamente a Pacifico a Roma, esclusivamente a mani
di lui, previ accordi telefonici.
Bossert ha dimostrato documentalmente le operazioni
effettuate: si registrano 18 trasferimenti nel 1994 e 23
trasferimenti nel 1995 (si veda il prospetto consegnato dal
legale di Bossert il 23 settembre 1996).
Dalla rogatoria effettuata nei confronti di Abeltino
Ettore si apprende, poi, dell'urgenza di Pacifico di avere a
disposizione, agli inizi del 1994, una società per far
confluire rilevanti importi, urgenza soddisfatta attraverso
l'acquisizione della EMCO ai primi di marzo 1994 (il 31 marzo
1994 vennero accreditati i 6 milioni provenienti da Pitara
Trust) e la costituzione della CODAVA il 29 marzo 1994.
Questi dati assumono valore indiziario poiché dimostrano,
innanzitutto la volontà di Pacifico di evitare la
riconducibilità alla sua persona di disponibilità patrimoniali
all'estero; in secondo luogo è significativo che dalla Società
Bancaria Ticinese di Bellinzona venga prelevata la quasi
totalità delle somme in contanti (Bossert ricorda che si
trattava sempre di banconote da lire 100.000 già usate che
egli stesso prelevava dalle proprie casse di Intercambi)
rientrate in ITALIA attraverso il meccanismo
Bossert/spalloni.
Per quanto riguarda gli altri coindagati, si rileva che i
fondi accreditati ad Acampora sono rimasti depositati presso
conti correnti di società di comodo all'uopo costituite e fino
al mese di marzo 1996.
Sono, poi, rientrate in Italia a pagamento
dell'operazione di condono tributario chiesto dall'Acampora
per la mancata fatturazione delle prestazioni asseritamente
rese nella causa.
* * *
Pag.27
Cesare PREVITI riceve il bonifico di 18.000.000 Frs. dal
conto corrente Pitara Trust sul conto 136.183 ML - rif.
Filippo con valuta 25 marzo 1994: lo stesso giorno risulta
accreditata sul conto MERCIER presso la Darier Hentsch di
Ginevra, il cui beneficiario economico è lo stesso PREVITI, la
somma di 17.999.000 Frs proveniente dalla S.B.S. di Ginevra,
rif. Filippo (si veda annotazione di P.G. n. 9 del 1^
settembre 1997 sulle movimentazioni successive).
* * *
4. La vicenda negoziale e processuale Rovelli
(SIR)/I.M.I.
Nella prospettazione della Pubblica accusa il pagamento
della complessiva somma di 57.700.000 franchi svizzeri, pari -
al giorno di accreditamento - a 66.789.541.000 di lire
italiane è da collegarsi alla vicenda processuale che nel
corso degli anni ha visto contrapporsi l'IMI-ISTITUTO
MOBILIARE ITALIANO da una parte e l'ing. NINO ROVELLI, e dopo
la sua morte, gli eredi, dall'altra.
Per verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria
occorre descrivere il complesso iter processuale che ha
condotto alle decisioni in favore dei Rovelli.
* * *
Prima, però, di ripercorrere le fasi procedimentali delle
cause IMI/Rovelli si deve far cenno, sulla scorta degli atti
ulteriormente acquisiti nel corso delle indagini, alle
conoscenze della vicenda sostanziale che ha originato la
vicenda processuale.
a) la vicenda negoziale.
I rapporti contrattuali con la SIR e l'ing. Nino Rovelli,
e la loro rilevanza non solo privatistica ma anche
pubblicistica vengono descritti da uno dei protagonisti della
vicenda, il prof. Piero Schlesinger, nelle sommarie
informazioni rese, su delega del P.M., alla sezione di Polizia
giudiziaria della Guardia di Finanza il 28 ottobre 1996.
Così racconta la vicenda il prof. Schlesinger:
"Agli inizi del 1979 il Ministro del tesoro, on.
Pandolfi, convocò una riunione delle banche che erano
maggiormente esposte nei confronti del gruppo Sir, tra cui il
San Paolo di Torino, dr. Arcuti, la Comit, dr. Cingano, il
Crediop, prof. Piga, l'Imi, dott. Cappon, il Banco di Napoli
ed altri. Per la Banca d'Italia erano presenti il Governatore
e il dott. Ciampi, quale Direttore Generale.
In questa riunione il Ministro fece presente
l'opportunità di un intervento a sostegno del gruppo SIR,
sottolineando che la legge 787/1978 aveva previsto la
possibilità di un intervento delle banche tramite la
costituzione di un Consorzio bancario, e che l'Imi aveva già
predisposto un piano per l'attuazione di questo strumento per
la SIR. L'ing. Cappon, in quell'occasione, mise in luce che
era indispensabile, nel
Pag.28
frattempo che si attivava il Consorzio, mettere della finanza
fresca a disposizione delle casse smunte del Gruppo e, quindi,
tutto il dibattito si concentrò subito su questo punto, stante
il fatto che le banche erano restie a rischiare altro denaro.
Si raggiunse un compromesso in base al quale le banche
avrebbero dato qualcosa, ma chiedevano che il piano facesse
rapidamente dei passi avanti e precisamente da un lato
ottenesse l'approvazione formale del Governo (tramite il CIPI)
e, dall'altro, che l'imprenditore mettesse a disposizione le
azioni del Gruppo. Da allora iniziò un lungo periodo di
trattative sul punto con le banche che centellinavano i loro
interventi, mentre si spingeva per avere l'approvazione del
CIPI e il trasferimento delle azioni. Il ministro Pandolfi,
preso atto del mio interessamento alla vicenda e considerato
che la Popolare di Milano, da me rappresentata, era la banca
privata più esposta nei confronti del Gruppo Sir, pregò l'Imi
e la Popolare di Milano - quindi Cappon e me - di coordinare
l'intervento di tutte le banche.
Tra marzo e aprile 1979, l'allora Ministro del Bilancio,
prof. Visentini, nella sua qualità di Presidente del CIPI, ci
comunicò che il piano IMI era stato approvato con alcune
condizioni, tra cui quella, tassativa, che all'imprenditore
(Rovelli) non dovesse essere data neanche una lira.
Tra aprile e luglio 1979, Cappon ed io, ma soprattutto
io, trattammo con l'ing. Rovelli, che era assistito dal Prof.
ARE, il trasferimento, per una lira simbolica, dell'intero
Gruppo. Rovelli insisteva nel dire che la crisi del Gruppo era
dovuta solo ad una carenza di liquidità determinata da colpa
delle banche che avevano ristretto i fidi, mentre dal punto di
vista economico rivendicava un rilevante perdurante valore del
Gruppo, confermato, a suo dire, dalla pregressa stima che su
incarico dell'Imi aveva condotto la Kellog (omissis).
Rappresentai la situazione al Ministro del Tesoro e
con la sua approvazione elaborai un compromesso: il Gruppo
doveva essere trasferito immediatamente senza alcun
corrispettivo, ma si sarebbe fatto luogo successivamente ad
una perizia da affidare ad una società di revisione di
prestigio internazionale, per la valutazione dell'intero
complesso. Il riconoscimento che avrebbe quindi potuto
successivamente avere luogo a favore del cedente non poteva
però essere rappresentato da denaro, per non eludere la
direttiva del CIPI, e perciò sarebbe stato riconosciuto al
cedente, subordinatamente al successo dell'intervento di
risanamento, esclusivamente mediante l'attribuzione di azioni
del Consorzio e in nessun caso in misura superiore al 10 per
cento.
Rovelli non voleva firmare, ma ricordo un drammatico
pomeriggio (17 luglio 1979) in cui da Milano, mentre era in
corso la nostra riunione, i dirigenti gli comunicarono la
decisione di scendere tutto il Gruppo in sciopero e bloccare
completamente l'azienda se non si decideva a firmare.
L'Ing. Rovelli, piangendo, firmò.
Il 18 luglio, Rovelli - o chi per lui - firmò per girata
tutte le azioni della capogruppo, sebbene non si potesse fare
ancora il trasferimento perché il Consorzio non era ancora
costituito. Le azioni erano già, in pegno, presso l'IMI.
Sempre durante il 18 luglio, mi viene prospettato, all'IMI, un
dubbio e cioè che la scrittura firmata potesse esporre a costi
fiscali (di circa 100 miliardi) in quanto conteneva l'impegno
di manlevare l'ing. Rovelli da tutte le fideiussioni che lui
aveva dato alle Banche. Allora, in fretta e furia, si decise
di stralciare dalla convenzione
Pag.29
già firmata la sola clausola relativa alla manleva e di
inserirla in una scrittura unilaterale separata. Richiamammo
Rovelli, e il 19 luglio firmò la seconda convenzione in tutto
identica alla prima con la sola eccezione della manleva che fu
inserita in una dichiarazione separata che firmammo soltanto
Cappon ed io. Anche i firmatari della seconda convenzione
erano gli stessi e, cioè Rovelli, la Findus (FIND, n.d.r.),
Cappon ed io.
A settembre si è costituito il Consorzio, al quale
aderirono quasi tutte le banche creditrici, alle quali
ovviamente era stato ben spiegato quali erano gli accordi con
la SIR. L'intervento del Consorzio si dimostrò rapidamente
insufficiente: il piano SIR per un verso si era basato sui
dati di bilancio delle società del Gruppo che non erano
affidabili e, per altro verso, era stato troppo ottimistico,
anche perché era stato steso qualche mese prima e quindi prima
del peggioramento, che avvenne nel corso del 1979, del mercato
petrolifero.
Io assunsi la presidenza del Consorzio bancario e portai
al Consiglio d'amministrazione del Consorzio la convenzione
con Rovelli per sottoporla a ratifica. In quella sede furono
sollevate molte obiezioni, in quanto in sostanza si disse che
il gruppo ceduto era in condizioni peggiori di quanto appariva
e quindi venne rinviata ogni decisione sulla ratifica. Nel
1980, continuando a peggiorare le condizioni del gruppo,
nonostante gli interventi di finanza fresca fatta dal
Consorzio, sollecitati il ministro Pandolfi a studiare un
ulteriore intervento. Nel corso del 1980, il parlamento
approvò una legge per un intervento straordinario che dotò di
250 miliardi circa un apposito Comitato d'intervento di cui fu
nominato Presidente il Consigliere di Stato, dott. Ruoppolo
che è ancora in funzione. Di fatto, da quella data in poi, il
Comitato sostituì ed assorbì il Consorzio, riuscendo nel
compito di lentamente risanare il Gruppo, sia pure con delle
importanti cessioni all'Eni. Peraltro, questo Comitato stipulò
nel 1985 una transazione con il Rovelli, con la quale mentre
si rinunciava a qualsiasi iniziativa contro gli esponenti del
Gruppo SIR compreso ogni eventuale falso in bilancio, si
lasciò libero Rovelli di proseguire qualsiasi iniziativa
giudiziaria contro l'IMI. Nel frattempo, peraltro, io,
diventato nel gennaio 1980, Presidente dell'IMI nel luglio
dello stesso anno 1980 mi sono dimesso sia dall'IMI che dal
Consorzio e quindi non ho più avuto alcuna posizione ufficiale
in tutta la vicenda".
D. In tali trattative da chi era affiancato?
R. Formalmente l'unico con cui io dovevo concordare le
mosse era l'ing. Cappon, quale presidente dell'IMI.
D. Cappon, in quale veste agiva?
R. Cappon, formalmente, come me, era una persona fisica
che aveva avuto l'incarico di negoziare con Rovelli.
Sostanzialmente, so che sottopose sempre al CdA dell'IMI tutti
i passaggi della trattativa, ricevendone sempre integrale
approvazione (omissis).
D. Quali erano le premesse del piano di
risanamento?
R. Le premesse erano date dai bilanci del Gruppo SIR e
dalla stima della Kellog, eseguita su mandato dell'IMI a
cavallo dei lavori preparatori della legge 787.
D. In queste "premesse" era ricompresa anche la
possibilità di sollevare il Rovelli dalle responsabilità per
le fideiussioni rilasciate?
Pag.30
R. Non se ne parlava proprio. Il piano era semplicemente
l'enunciazione degli interventi finanziari e industriali
necessari per arrivare al risanamento del Gruppo.
D. Quale periodo abbracciava il piano di risanamento?
R. Mi pare di ricordare almeno un quinquennio.
D. A chi si riferisce quando dice che tali premesse erano
note a "tutti" e da "tutti" approvate?
R. Mi riferisco ai soggetti che ho innanzi citato, perché
in questa vicenda, per la parte che mi riguarda, non è mai
esistito alcunché di riservato e non esiste un dato o un
elemento di cui le persone che ho citato non siano state a
perfetta conoscenza.
D. Per quale ragione l'opera di salvataggio non
riuscì?
R. Come ho già ricordato, le cause dell'insuccesso del
Consorzio sono state costituite, a mio avviso, da un lato
dalla sottostima del fabbisogno, con specifico riferimento ai
bilanci, e dall'altro dal peggioramento delle situazioni di
mercato.
D. Una volta che la situazione SIR è emersa in tutta la
sua gravità, quali provvedimenti furono adottati?
R. Sollecitai, sempre verbalmente, al ministro Pandolfi
iniziative per la Sir da un lato e per l'IMI e il Crediop
dall'altro. Il ministro Pandolfi se ne fece carico e riuscì a
fare approvare dal Parlamento le misure necessarie, per
entrambi i versanti, nel corso del 1980.
D. Come era composto questo Comitato di intervento SIR e
quali erano i poteri attribuitigli?
R. Il Comitato d'intervento rispondeva solo al Governo ed
era composto da tre membri, il cui Presidente era ed è il
dott. Ruoppolo.
D. Per quale motivo non fu effettuata la "stima" del
complesso ceduto dal Rovelli, previsto dagli accordi?
R. In un primo tempo, il CdA del Consorzio - in cui erano
rappresentate sostanzialmente tutte le banche - prese tempo
stante l'aggravarsi della situazione. Successivamente mi
dimisi e quindi non so più perché.
D. Chi prese il suo posto al Consorzio?
R. Non me lo ricordo, ma è facile da accertare perché
anche il Consorzio esiste tuttora.
D. Da chi fu accertata la falsità dei bilanci che avevano
ingannato il Consorzio?
R. Da nessuno, perché non fu mai presentata da nessuno
una denuncia per accertare che i bilanci erano falsi e quando
l'IMI si è difesa, in giudizio, sostenendo la falsità dei
bilanci, i giudici hanno risposto che questa falsità non
risultava da nessuna parte.
D. Perché non fu fatta regolare denuncia?
Pag.31
R. Andai via molto presto. Se fossi rimasto certamente
avrei chiesto accertamenti sui bilanci relativi agli anni
precedenti di tutto il Gruppo SIR. Ignoro perché poi la
denuncia non sia stata fatta successivamente.
(omissis)
La convenzione di cui si parla (in realtà si parla di due
convenzioni stipulate in data 17 e 19 luglio 1979) fu
stipulata tra il prof. SCHLESINGER e l'ing. CAPPON, da un
lato, e l'ing. ROVELLI e la PLENIT SpA, dall'altro. Il prof.
SCHLESINGER e l'ing. CAPPON avevano sottoscritto la
convenzione nelle rispettive qualità di presidente del
costituendo Consorzio per la SIR e di presidente dell'IMI,
precisando che entrambi "agiscono per conto e
nell'interesse del costituendo Consorzio per il risanamento
del Gruppo SIR-Rumianca", mentre l'ing. ROVELLI agiva "in
proprio ed in qualità di Amministratore unico della FIND
SpA".
Per la parte che qui interessa, così recita:
"Premesso che il Costituendo Consorzio intende
intervenire nel Gruppo SIR-Rumianca, ai sensi della legge 5
dicembre 1978, n. 787, per l'attuazione del piano già
predisposto per conto del detto Consorzio dall'Istituto
Mobiliare Italiano... si conviene e si stabilisce...:
4) Gli Azionisti (intendendosi per tali l'ing.
Rovelli, la FIND SpA e la PLENIT SpA), unitariamente
rappresentati da FIND SpA o suo designato, cui gli interessati
hanno attribuito il ruolo di unico soggetto legittimato a
rappresentare l'intero Gruppo, concorreranno con la Holding ad
affidare a primaria Società internazionale di revisione, che
sarà designata dalla Società consortile nella rosa dei
seguenti quattro nomi..., un mandato congiunto irrevocabile,
da svolgersi in contraddittorio tra le due parti, che potranno
perciò farsi assistere da tecnici di loro fiducia, con il
compito: a) di provvedere alla revisione dei bilanci di
tutte le società del Gruppo in modo da giungere a determinare
il patrimonio netto contabile positivo o negativo di ciascuna
Società alla data dell'intervento della Società consortile o a
quella più prossima; b) di provvedere alla erezione di
un bilancio consolidato del Gruppo, evidenziando il patrimonio
netto contabile positivo o negativo) dell'intero Gruppo; c)
di accertare... l'esistenza di eventuali plusvalenze,
rispetto ai valori di libro post-revisione, negli immobilizzi
tecnici del Gruppo, esclusi gli impianti che il piano di
risanamento prevede debbano essere sospesi e che tali in
effetti siano rimasti.
L'accertamento dovrà essere condotto tenendo conto non
solo dell'astratto valore patrimoniale degli impianti da
valutare, ma anche delle effettive possibilità di reddito
desumibili dalle prospettive di evoluzione dei mercati e
dell'efficienza (tecnologica, organizzativa e commerciale)
dell'impresa, evitando peraltro di uniformarsi all'attuale
situazione di crisi e riferendosi a situazioni di
normalità...; d) di comunicare alle parti, come momento
finale del suo mandato, il risultato della somma algebrica del
patrimonio netto consolidato contabile e delle plusvalenze o
minusvalenze accertate ai sensi della precedente lettera
c)... Le conclusioni cui perverrà la Società mandataria
Pag.32
saranno vincolanti per le parti ed insuscettibili di
contestazione per qualsivoglia causa o ragione.
5) Qualora il risultato finale dei calcoli di cui sub
4) sia positivo, il relativo valore sarà accreditato agli
"Azionisti" in proporzione al valore nominale dei titoli da
essi rispettivamente ceduti. Tale credito non potrà essere
utilizzato che per sottoscrivere aumenti di capitale della
Holding per corrispondente ammontare, che la Holding sarà
tenuta a deliberare.
Il valore finale di cui sopra non potrà essere
accreditato a favore degli "Azionisti" se non entro il limite
massimo del 10 per cento del capitale della Holding di 700
miliardi maggiorato dell'aumento di cui al comma precedente,
qualora tale capitale fosse diminuito per perdite, il limite
massimo del 10 per cento verrà calcolato sul capitale residuo
maggiorato delle plusvalenze accertate dalla mandataria sempre
fermo il limite massimo di cui sopra. Qualora invece il
capitale di 700 miliardi fosse stato ridotto mediante
rimborsi, il limite massimo del 10 per cento verrà calcolato
ugualmente su un capitale di 700 miliardi con le maggiorazioni
di cui sopra.
6) Nel caso che il risultato di cui al mandato
descritto al precedente articolo 4) fosse superiore al tetto
massimo di cui sopra, il relativo valore sarà riconosciuto
agli "Azionisti" alla condizione e nel momento in cui, a
giudizio della stessa Società mandataria di cui al precedente
articolo 4), l'intervento consortile risulti giunto comunque a
termine senza perdite sul capitale apportato e sui crediti con
i relativi interessi per gli Istituti e per le Aziende di
credito intervenute. In tal caso si procederà,
alternativamente a scelta del Consorzio, mediante aumento di
capitale a norma dell'articolo 5), comma 1, o soluzione in
denaro come previsto all'articolo 8).
7)...
8) Il Consorzio potrà procedere ad alienazione totale
o parziale delle azioni della Holding anche prima che sia
conclusa la valutazione di cui al precedente articolo 4),
senza che agli "Azionisti" competa facoltà alcuna di
intervenire, sia per quanto riguarda l'opportunità della
cessione, che per quanto concerne la congruità del prezzo.
Tuttavia in tal caso il Consorzio sarà obbligato o a far
subentrare l'acquirente negli impegni derivanti dai presenti
accordi, ovvero, a sua insindacabile scelta, a versare in
denaro l'eventuale somma che il mandatario di cui all'articolo
4 dovesse dichiarare dovuta, sempre entro i limiti fissati
dall'articolo 5 e 6.
..........
14) Il Consorzio, una volta costituito, ratificherà
la presente convenzione".
* * *
b) la vicenda processuale.
La vicenda contrattuale ha dato origine ad una lunga e
complessa vicenda processuale, ampiamente ripercorsa nella
nota della sezione di
Pag.33
P.G. della Guardia di Finanza di data 9 dicembre 1996,
allegata in atti, e sinteticamente esposta nella sentenza n.
7802/93 con la quale la Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto
dall'I.M.I.
Si legge in questa sentenza:
"Con atto di citazione notificato il dì 11 marzo
1982 l'Ing. Nino Rovelli conveniva davanti al Tribunale di
Roma l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e, precisato:
che il 17 luglio 1979 era stata stipulata una
convenzione tra le società per azioni Find e Plenit nonché
l'Ing. Nino Rovelli (a titolo personale a seguito di
convenzione ripetitiva e parzialmente integrativa in data 19
luglio 1979), da una parte, e dall'altra parte il prof. Piero
Schlesinger, nella veste dichiarata di presidente designato di
un costituendo consorzio bancario ai sensi della legge n.
787/78, nonché l'Istituto Mobiliare Italiano in persona del
suo presidente Ing. Giorgio Cappon, entrambi agenti per conto
e nell'interesse del costituendo consorzio, con le modalità
previste dalla citata Legge n. 787/78 e per il conseguimento
dello scopo di risanamento delle società del Gruppo
SIR-Rumianca, scopo coerente col fine indicato dalla legge
stessa;
che l'attore e le società Find e Plenit avevano
partecipato all'accordo al fine dichiarato di agevolare
l'attuazione di un piano di risanamento delle società del
Gruppo SIR-Rumianca, piano già predisposto dallo I.M.I. ed
approvato dal C.I.P.I.;
che esso attore e le società Find e Plenit avevano dato
immediata e completa attuazione agli impegni assunti mentre il
consorzio, una volta costituito, non aveva ratificato la
convenzione e si era rifiutato di sollevare l'Ing. Nino
Rovelli dalle iniziative giudiziarie di terzi (a fronte di
fideiussioni che egli aveva dato a favore delle banche
creditrici delle società del Gruppo SIR-Rumianca), ed inoltre
non aveva dato corso all'ulteriore impegno, assunto per il
consorzio in allora non ancora costituito, dallo IMI e dal
Prof. Schlesinger, di accertare con l'ausilio di
organizzazioni di analisi contabili la consistenza
patrimoniale del Gruppo SIR-Rumianca;
tanto premesso, l'attore formulava le seguenti
domande:
I) dichiarare la responsabilità dello IMI ai sensi
dell'articolo 2331 c.c. per le obbligazioni assunte nelle
convenzioni 17 e 19 luglio 1979, come sopra indicate;
II) dichiarare lo IMI tenuto a sollevarlo da ogni
richiesta già proposta, o proponibile in seguito, da un
qualsiasi terzo garantito in conseguenza delle fideiussioni
che l'Ing. Rovelli aveva rilasciato per le esposizioni verso
banche delle società del Gruppo SIR-Rumianca;
III) condannare lo IMI, siccome inadempiente alle
citate convenzioni, al risarcimento dei danni per ciò
provocati;
IV) riconoscere il diritto dell'Ing. Rovelli
all'accertamento dell'eventuale valore positivo delle azioni
cedute, in coerenza con l'articolo 4 della convenzione, e la
condanna conseguente dello IMI al pagamento del valore
accertato in base all'articolo 5 della medesima convenzione,
Pag.34
attesa l'impossibilità di utilizzo delle azioni stesse per la
destinazione prevista nella convenzione o, in via di
subordine, la condanna al pagamento della medesima somma a
titolo di risarcimento, con interessi e rivalutazione
monetaria.
All'atto della precisazione delle conclusioni veniva
chiesto che la liquidazione avvenisse in corso di causa e non
in separato giudizio (come inizialmente domandato).
Instaurato il contraddittorio e contestata la lite,
l'Istituto Mobiliare Italiano chiedeva il rigetto di tutte le
domande proposte nei suoi confronti, previa eccezione della
propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che
l'Ing. Cappon aveva agito a titolo personale e non quale
presidente della IMI (tesi respinta nella sentenza di primo e
di II grado e non più riproposta in prosieguo).
All'udienza del 24 gennaio 1983 interveniva in causa la
s.r.l. (già s.p.a.) Find, assumendo posizione adesiva alle
domande dell'ing. Nino Rovelli e chiedendo l'estensione nei
suoi confronti degli effetti della pronuncia.
Il Tribunale di Roma emetteva in data 31 ottobre 1986
sentenza non definitiva limitatamente allo "an debeatur",
nella quale, ritenuto ammissibile l'intervento della s.r.l.
Find (qualificato intervento adesivo autonomo), e rigettata
l'eccezione di carenza di legittimazione da parte dello
I.M.I., condannava lo I.M.I. stesso al risarcimento dei danni
subiti dall'Ing. Rovelli per l'inadempimento all'impegno della
lettera 19 luglio 1979 (liberazione dalle esecuzioni per
garanzie concesse dal Rovelli), nonché al risarcimento dei
danni subiti e dall'Ing. Rovelli e dalla soc. Find per
l'inadempimento della clausola n. 4 della convenzione (impegno
di accertare la consistenza patrimoniale del Gruppo
Sir-Rumianca, secondo modalità espressamente previste), danni
da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, disposto con
separata ordinanza.
Sull'appello proposto dallo IMI con citazione notificata
il 7 aprile 1987 e nel contraddittorio dell'Ing. Nino Rovelli
e della Find, la Corte d'appello di Roma pronunciava con
sentenza 26 aprile 1988 con cui dava integrale conferma alla
decisione di I grado.
Avverso detta sentenza propose ricorso per Cassazione lo
I.M.I. deducendo sei mezzi; nella resistenza dell'Ing. Nino
Rovelli e della Find, la Corte di Cassazione, pronunciando con
sentenza n. 3228/89, dava accoglimento al primo motivo di
ricorso e dichiarava assorbiti gli altri, cassando l'impugnata
decisione e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello
di Roma.
Contemporaneamente allo svolgersi della vicenda
processuale ora delineata, dopo la sentenza non definitiva di
primo grado il procedimento era continuato sul quantum, avendo
come presupposto la linea logica già tracciata dalla sentenza
non definitiva del Tribunale di Roma, così che, con sentenza
13 maggio 1989, il Tribunale di Roma condannava lo IMI al
pagamento in favore dell'Ing. Nino Rovelli della somma di lire
750 miliardi a titolo di risarcimento dei danni per
inadempimento delle clausole economiche della convenzione
(somma comprensiva della rivalutazione dal luglio 1980), oltre
agli interessi al tasso legale sull'intera somma rivalutata,
con decorrenza dal luglio 1979; condannava, inoltre, lo IMI a
pagare all'Ing. Nino Rovelli la somma ulteriore di lire 21,1
miliardi, con gli interessi legali dal 9 gennaio 1985, quale
risarcimento del danno nella cessione dei titoli
obbligazionari al portatore effettuato
Pag.35
dall'Ing. Rovelli al Comitato di Intervento nella SIR a
seguito di accordo transattivo stipulato nel 1985.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'Ing. Rovelli e
la Find; proponeva anche appello incidentale lo I.M.I. il
quale sosteneva la nullità della sentenza del Tribunale a
seguito e per effetto della cassazione di quella sullo "an
debeatur" da parte di questa Corte; in subordine chiedeva la
riforma della sentenza impugnata ed il rigetto di tutte le
domande proposte dall'Ing. Nino Rovelli; in ogni caso
sosteneva l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ing.
Rovelli e dalla Find.
Le due cause (il giudizio rescissorio e la procedura di
appello contro la sentenza del Tribunale di Roma sul "quantum
debeatur"), assegnate alla stessa sezione della Corte
d'appello di Roma ed allo stesso istruttore, procedevano
separatamente, ma parallelamente, tanto che all'udienza del 30
maggio 1990 venivano precisate separate conclusioni
contestuali.
Con la sentenza 4809/90 (oggetto dell'odierno ricorso) in
data 26 novembre 1990, la Corte d 'Appello di Roma riuniva i
due procedimenti e pronunciando su di essi unica sentenza
sullo "an" e sul "quantum debeatur", rigettava l'appello
contro la sentenza non definitiva del 31 ottobre 1986; dava
accoglimento per quanto di ragione all'appello principale
dell'Ing. Rovelli e della s.r.l. Find avverso la sentenza 13
maggio 1989; dava accoglimento, altresì, per quanto di ragione
all'appello incidentale dello IMI;
inoltre, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condannava lo I.M.I. al pagamento, a favore dello Ing. Rovelli
e della s.r.l. Find, in via tra di loro solidale, della somma
di lire 500 miliardi (già rivalutata), con gli interessi al
tasso legale dal luglio 1980 fino all'effettivo soddisfo,
nonché al pagamento in favore dello stesso Ing. Rovelli
dell'ulteriore somma di lire 28.485.000.000 con gli interessi
al tasso legale dal 9 gennaio 1985 fino all'effettivo
soddisfo; condannava, infine, lo I.M.I. al pagamento delle
spese processuali, confermando nel resto l'impugnata
sentenza.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione
lo I.M.I. deducendo otto motivi, integrati da memoria; si
costituivano con controricorso, integrato da memoria, la s.r.l
(già s.p.a.) FIND, nonché la sig.ra Primarosa Battistella,
quale erede dell'Ing. Nino Rovelli; si costituiva, inoltre,
con autonomo controricorso l'Ing. Felice Rovelli, figlio
dell'Ing. Nino Rovelli.
All'udienza del giorno 29 gennaio 1992, la difesa degli
eredi Rovelli (Avv. Michele Giorgianni, cui si è associato
l'Avv. Mario Are), a discussione aperta, sollevava eccezione
di improcedibilità del ricorso, per essersi verificata
l'ipotesi prevista dall'articolo 3692 n. 3 c.p.c. che sanziona
di improcedibilità il ricorso per cassazione al cui deposito
non acceda nel termine di legge (venti giorni dalla
notificazione del ricorso) quello della procura speciale,
quando sia conferita con atto separato, come nel caso di
specie, secondo le indicazioni esistenti nell'epigrafe del
ricorso per cassazione.
Parte ricorrente, presentava note sottoscritte dai tre
avvocati presenti all'udienza, nelle quali si affermava, tra
l'altro, che la procura indicata nell'epigrafe del ricorso era
stata regolarmente rilasciata per autentica notar Mario Lupi
di Roma in data 6 dicembre 1990 (anteriore alla prima
Pag.36
notifica del ricorso) ed era stata regolarmente depositata
insieme al ricorso, alla copia della sentenza impugnata ed ai
fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.
La Corte, con ordinanza in data 30 gennaio 1992,
depositata il successivo giorno 12 febbraio 1992, sospendeva
il giudizio rimettendo alla Corte Costituzionale la questione
della legittimità dell'articolo 3692 n. 3 c.p.c. in relazione
agli articoli 3 e 24 della Costituzione della Repubblica,
questione che sollevava d'ufficio ritenendola non
manifestamente infondata, dopo avere inoltre ritenuto
rilevante in causa la questione, dipendendo dalla sua
soluzione, alternativamente, l'applicazione della sanzione
dell'improcedibilità per la mancata prova del rituale deposito
della procura speciale, ovvero l'esame del merito del ricorso
previa regolarizzazione della situazione ad opera della parte
spontaneamente ex articolo 372 c.p.c., ovvero previa
concessione di termine ex articolo 182 c.p.c.
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 novembre-24
novembre 1992, dichiarava l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale proposta.
Cessata la causa di sospensione, veniva fissata nuova
udienza per il giorno 25 marzo 1993, poi differita al giorno
27 maggio 1993 in cui si svolgeva trattazione sia sulle
questioni pregiudiziali, sia sul merito del ricorso.
In occasione delle predette udienze entrambe le parti
avevano presentato memorie (due memorie per parte).
Nelle forme dell'articolo 372 c.p.c., inoltre, entrambe
le parti avevano depositato documenti prima dell'udienza del
27 maggio 93.
In particolare, parte ricorrente aveva depositato:
1) procura speciale per autentica Notar Mario Lupi di
Roma, datata 4 dicembre 1990, concernente ricorso per
cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma
tra le stesse parti, sentenza avente la stessa data di quella
oggetto del presente ricorso, ma con un numero diverso;
2) fotocopia di procura speciale con fotocopia di
autentica del Notaio Mario Lupi in data 6 dicembre 1990 in cui
appariva il numero di repertorio 24368 unitamente ad
attestazione in originale del notaio il quale dichiarava di
riconoscere nella fotocopia la propria firma di autentica;
3) fotocopia autenticata del foglio di repertorio del
notaio Mario Lupi contenente il numero 24368;
4) copie della denuncia datata 30 gennaio 1992 alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma proposta
dal presidente dello I.M.I., della richiesta di archiviazione;
della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale datata
31 ottobre 1992; di certificazione relativa alla pronuncia
della Corte di cassazione in sede penale, contro il decreto
del G.I.P.
Per parte eredi Rovelli, sempre nella forme dell'articolo
372 c.p.c., veniva prodotta copia della sentenza di cassazione
in sede penale.
Nelle more della stesura della sentenza, con anonimo
diretto al Presidente della Corte Suprema di Cassazione
(trasmesso tramite il
Pag.37
Presidente di Sezione al presidente del Collegio), era
pervenuta in originale la procura 6 dicembre 1990 per
autentica Notar Mario Lupi. Di detta procura, di cui il
collegio convocato ad hoc prendeva visione (costituita
da due sole facciate, in parte strappate e tagliate ai
margini), veniva disposto l'invio in fotocopia alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, mentre il
collegio con provvedimento in data 8 giugno 1993 non estraneo
all'ordinamento giuridico, ancorché non singolarmente previsto
nel giudizio di cassazione (articolo 197 c.p.c.), ritenuta
l'opportunità che le parte fossero informate della nuova
situazione e potessero dare chiarimenti ed esprimere la loro
opinione, convocava i difensori delle parti stesse in camera
di consiglio per il giorno 8 luglio 1993".
* * *
La vicenda processuale non si è esaurita con la sentenza
n. 7802/93 della Prima Sezione civile della Corte di
Cassazione. Sono stati infatti proposti separati ricorsi
dall'IMI per la sospensione dell'esecuzione della sentenza
della Corte d'Appello, e dal Ministero del Tesoro in sede di
opposizione di terzo per la medesima sospensione con i
seguenti esiti:
con ordinanza del 28 dicembre 1993, la Corte d'Appello
di Roma, Sezione I Civile, ha respinto il ricorso dell'IMI
sulla sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 4809/90
emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 10 ottobre-26
novembre 1990;
con altra ordinanza del 28 dicembre 1993, la Corte
d'Appello di Roma, I Sezione Civile, ha respinto anche
l'opposizione di terzo prospettata dal Ministero del Tesoro
sulla sospensione della sentenza n. 4809/90 emessa dalla Corte
d'Appello di Roma.
L'IMI ha ancora agito nei confronti del Consorzio
Bancario SIR in liquidazione spa "a titolo di rivalsa,
regresso e garanzia":
con sentenza n. 13411 del 22 maggio 1996 (depositata in
cancelleria in data 21 settembre 1996), il Tribunale Civile di
Roma, Sezione Seconda - ha rigettato la domanda.
Da ultimo l'IMI ha proposto ricorso per revocazione
contro la sentenza n. 7802/93 della Corte di Cassazione e per
l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
4809/90 del 26 novembre 1990 (si veda copia del ricorso
trasmesso dall'avv. Chiaraviglio al P.M. e pervenuto a questo
G.I.P. con lettera del 20 gennaio 1997, dal quale ricorso si
apprende che altro ricorso per revocazione è stato presentato
in precedenza e rubricato sotto il numero 11193/93).
Alla vicenda processualcivilistica si è accompagnata,
dopo il 29 gennaio 1992 altra vicenda in sede penale.
Infatti, la mancanza, nel fascicolo di parte dell'I.M.I.,
della procura speciale ad litem, dedotta dalla difesa
ROVELLI nell'udienza del 29 gennaio 1992, originava un
procedimento penale.
La vicenda è compiutamente descritta nell'ordinanza del
G.I.P. Tribunale di Roma 13 maggio 1996, allegata dal P.M. ed
alla quale si rinvia, riportando di seguito solo una breve
sintesi.
Pag.38
In data 30 gennaio 1992, Luigi ARCUTI, presidente
dell'I.M.I., presentava querela contro ignoti, per il reato di
cui all'articolo 490 c.p.
In data 24 aprile 1992, il P.M., all'esito delle
indagini, chiedeva al G.I.P. l'archiviazione del procedimento,
per essere ignoti gli autori del fatto. Il G.I.P., con
ordinanza del 13 luglio 1992, disponeva l'archiviazione per
infondatezza della notizia di reato.
In data 15 gennaio 1994 (1^ aprile 1993), la Corte di
Cassazione, Quinta Sezione Penale, annullava con rinvio il
provvedimento d'archiviazione del G.I.P. Tribunale di Roma.
In data 1^ giugno 1993 perveniva, con anonimo, al Primo
Presidente della Corte di Cassazione, in originale, la procura
speciale IMI. Gli atti venivano trasmessi alla Procura della
Repubblica in data 8 giugno 1993 e, a seguito di altra
denuncia/querela presentata da Luigi ARCUTI, il 10 giugno
1993, venivano riuniti agli atti del procedimento penale già
in corso.
L'1 dicembre 1993 Luigi ARCUTI proponeva al P.M. istanza
per "una azione cautelativa" sulla somma di lire
972.144.103.320 intimata all'I.M.I. con atto di precetto 19
novembre 1993 notificato assieme alla sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 4809/96, divenuta esecutiva. Con
provvedimento del 22 dicembre 1993 l'istanza veniva
respinta.
Quindi, con ordinanza GIP del Tribunale di Roma del 31
gennaio 1994 a seguito di udienza camerale in contraddittorio
con l'I.M.I., opponente, gli atti venivano restituiti al P.M.
per ulteriori indagini.
Il 20 luglio 1994 il PM, all'esito delle indagini,
reiterava la richiesta di archiviazione per essere ignoti gli
autori del fatto in relazione al falso per soppressione
denunciato dall'I.M.I., ed ex articolo 408 c.p.p. nei
confronti dei difensori nel processo civile dell'I.M.I., per
le ipotesi di reato, medio tempore, loro rubricate. Con
ordinanza GIP Tribunale di Roma del 19 gennaio 1995 in
contraddittorio con l'opponente I.M.I., veniva disposta
l'archiviazione delle ipotesi di reato rubricate a carico dei
difensori nella causa civile dell'I.M.I. e restituiti gli atti
al P.M. per il completamento delle indagini già disposte, non
interamente effettuate, in ordine al falso per soppressione a
carico di ignoti.
In data 8 maggio 1995 il PM, all'esito delle indagini,
reiterava la richiesta di archiviazione per l'ipotesi del
falso per soppressione per essere rimasti ignoti gli autori
del fatto.
Il GIP in data 13 maggio 1996, disponeva l'archiviazione
del procedimento relativo al falso per soppressione.
Neppure questa vicenda, però può dirsi conclusa: il 15
gennaio 1997 la Corte di Cassazione, sezione I, pronunciandosi
sul ricorso (n. 23124/96 R.G.) proposto da Arcuti Luigi in
data 21 giugno 1996 avverso il decreto di archiviazione del
G.I.P. del Tribunale di Roma di data 13 maggio 1996 (n.
7267/94) cosi ha deliberato: "annulla l'ordinanza impugnata e
rinvia al G.I.P. del Tribunale di Roma per nuova
deliberazione" (si veda copia del tabulato della Corte di
Cassazione prodotta dall'avv. Chiaraviglio in data 17 gennaio
1997 e trasmessa a questo G.I.P. in data 20 gennaio.
Gli atti relativi a tale vicenda sono stati nel frattempo
trasmessi alla Procura della Repubblica di Milano.
* * *
Pag.39
Si è fornito ampio resoconto della vicenda processuale
per mettere in evidenza la problematica sottostante alle
ipotesi di reato contestate e la progressione nel tempo delle
vicende che hanno portato alla liquidazione del risarcimento a
favore della parte Rovelli.
La cronologia degli avvenimenti assume particolare
rilievo, nella prospettiva accusatoria, se posta in relazione
con la frequenza di contatti tra gli indagati.
5. Rapporti e contatti fra gli indagati.
Le indagini sviluppate dal Pubblico Ministero e dagli
organi di Polizia Giudiziaria mettono, infatti, in evidenza
una serie di contatti telefonici e di incontri che assume
valore indiziario grave in ragione dei seguenti indici:
numero;
frequenza;
coincidenza con gli avvenimenti di causa;
natura dei rapporti tra gli indagati.
In occasione della perquisizione svolta nei confronti di
PACIFICO ATTILIO il 12 marzo 1996 sono state sequestrate
agende e block notes contenenti appunti vari: appuntamenti,
annotazioni riguardanti chiamate per l'avv. Pacifico,
annotazioni varie.
Elaborando tutti questi dati alla luce delle conoscenze
progressivamente acquisite è stato possibile individuare,
attraverso l'identificazione delle utenze telefoniche in uso
agli indagati, una serie di contatti di cui si dà conto nel
prosieguo.
Prima di indicare i dati elaborati nel corso delle
indagini è necessario chiarire la natura dei rapporti tra gli
indagati, cosi da poter procedere ad una lettura critica degli
stessi dati.
Natura dei rapporti tra gli indagati.
I contatti intercorsi tra Felice ROVELLI e gli avvocati
PREVITI, ACAMPORA e PACIFICO, se considerati per sé soli,
sarebbero suscettibili di più spiegazioni, quali per esempio
l'esistenza di rapporti di amicizia ovvero rapporti di tipo
professionale.
Viceversa tali contatti assumono una particolare
connotazione qualora vengano messi in relazione con altri
elementi di fatto quali, ad esempio, i passaggi salienti
relativi allo svolgimento della controversia IMI I SIR.
Esclusione di rapporti di amicizia.
Si può escludere che i rapporti tra Felice ROVELLI e gli
indagati fossero di natura amicale.
Pag.40
Un rapporto di amicizia è escluso dallo stesso ROVELLI
che ha dichiarato di aver conosciuto PREVITI ed ACAMPORA dopo
la morte del padre e solo in relazione al pagamento delle
somme sopra specificate, senza peraltro ricondurle alla
vicenda giudiziaria in esame.
Altrettanto ha dichiarato in relazione al rapporto con
PACIFICO circoscrivendolo, nel primo interrogatorio, ad
incontri finalizzati soltanto a conoscere lo stato della causa
giudiziaria in vista del pagamento delle somme dovute
all'avvocato, attesa la dilazione richiesta dai ROVELLI. Nel
secondo interrogatorio, a seguito delle contestazioni
dell'Ufficio del P.M. ed a giustificazione dei numerosi
contratti con PACIFICO, ROVELLI dichiarava che gli stessi
erano dovuti a mere "consultazioni" per la vicenda IMI/SIR,
escludendo comunque in modo categorico che la somma di trenta
miliardi fosse dovuta a PACIFICO per l'interessamento a
qualsiasi titolo nella controversia giudiziaria né, tanto
meno, di aver corrisposto denaro per la mera attività di
consultazione.
Osservazioni sull'esistenza di un mandato
professionale.
Contatti tra i Rovelli e i coindagati
Pacifico-Acampora-Previti potrebbero trovare ragione in un
mandato professionale conferito dai primi ai secondi. In
merito si osserva quanto segue.
In relazione alla vicenda IMI/SIR gli indagati PACIFICO,
ACAMPORA e PREVITI non hanno mai avuto incarichi formali.
Tale circostanza è fuori discussione con riguardo allo
specifico mandato ad lites, che, se esistente, deve risultare
dalla procura alle liti.
E' certo, invece, che i legali a cui era stato affidato
mandato per la controversia giudiziaria erano i prof. Michele
GIORGIANNI e Mario ARE, affiancati in talune circostanze da
altri professionisti quali il prof. MEZZANOTTE (cfr. verbali
di assunzione di informazioni rese dai proff. ARE e
GIORGIANNI).
Al riguardo, in particolare, possono utilizzarsi i
verbali di assunzione di informazioni resi dal prof. Mario ARE
il 28 ottobre 1996 e il 13 settembre 1996. In quest1ultimo si
legge:
pagina 3:
"Devo categoricamente escludere che altri si siano
occupati della vicenda in sede giudiziale".
pagina 4:
"Domanda: L'ing. ROVELLI le ha mai parlato degli
avvocati ACAMPORA, PACIFICO e PREVITI in relazione alla
vicenda IMI/SIR?
Risposta: Non me ne ha mai parlato.
Domanda: Dopo la morte dell'ing. ROVELLI del dicembre
1991, dalla vedova o dai figli dell'ing. ha mai saputo che
della causa si erano occupati ACAMPORA, PREVITI e PACIFICO?
Risposta: Lo escludo nella maniera più categorica. Ho
appreso dai giornali il coinvolgimento di questi
avvocati".
Si vedano altresì le dichiarazioni rese dal prof. Michele
GIORGIANNI in data 16 giugno 1996 innanzi alla A.G. di
Milano:
Pag.41
pagina 2:
"Per quello che mi consta escludo nella maniera più
assoluta che in tutte le fasi della lunga controversia IMI/SIR
gli avvocati PACIFICO, ACAMPORA, PREVITI, si siano occupati
della controversia.
Domanda: E' mai capitato su richiesta prima dell'Ing.
Nino ROVELLI e poi da parte degli eredi che lei abbia mai
mandato delle memorie o comunque documentazione riguardante la
controversia agli avvocati PREVITI, ACAMPORA, PACIFICO?
Risposta: Mai.
Domanda: E' a conoscenza che Felice ROVELLI o la madre o
gli altri eredi ROVELLI abbiano contattato gli avvocati
ACAMPORA, PREVITI, PACIFICO per la questione IMI-SIR?
Risposta: Mai".
Infine, l'esclusione di ogni rapporto di tipo
professionale tra gli indagati, risulta anche dalle
dichiarazioni rese dalla signora BATTISTELLA:
<interrogatorio 8 maggio 1996 - pagina 4>
"Domanda: L'avv. PACIFICO, per quel che le risulta, si
è mai occupato degli affari legali della sua famiglia?
Risposta: No, per quel che ne so io il PACIFICO aveva nei
confronti di mio marito quel credito di cui ho parlato, ma non
aveva altri rapporti".
Ed inoltre, in relazione alla fattura 1/94 del 9 marzo
1994 di 242 milioni di lire - emessa da PACIFICO per
prestazioni professionali inerenti la vicenda IMI/SIR, la
signora ha precisato:
"In ogni caso io confermo di aver dato al PACIFICO
la somma corrispondente a questa fattura, ma escludo
categoricamente, per quanto a mia conoscenza, che le
prestazioni indicate nella fattura siano state effettuate da
PACIFICO" (pag. 4).
Anche Felice ROVELLI, nell'interrogatorio 14 settembre
1996, ha dichiarato che la famiglia non aveva conferito alcun
mandato agli avvocati PACIFICO, ACAMPORA, PREVITI, per curarne
gli interessi in Italia od all'estero (pag. 2), confermando,
inoltre, di non aver mai affidato a PACIFICO alcun incarico,
nemmeno stragiudiziale per una eventuale transazione con l'IMI
(pag. 3) e che tali colloqui erano tutti posteriori alla
quantificazione del credito fatta dal primo (pag. 3) e quindi
ad esso relativi.
Va però affrontato il problema se gli avvocati
PACIFICO-ACAMPORA-PREVITI abbiano ricevuto un mandato (che non
deve risultare necessariamente da formale procura come accade
per la difesa in giudizio) di seguire la vicenda IMI/SIR o
comunque di curare gli interessi di parte Rovelli, senza una
veste ufficiale visibile all'esterno.
Sul punto ACAMPORA ha affermato di aver svolto attività
professionale per conto di Nino ROVELLI nel periodo settembre
1989 - dicembre 1990 legata alla vicenda IML/SIR e che di
questa attività era informato anche il figlio Felice, tant'è
che la inchiesta della "parcella"
Pag.42
sarebbe stata formulata direttamente dal professionista al
cliente senza la "mediazione" di PACIFICO.
Per quanto riguarda PACIFICO, lo stesso ha asserito di
aver svolto genericamente consulenze per conto di Nino
ROVELLI, senza peraltro precisarne la natura, escludendo di
essersi interessato della vicenda IMI/SIR. Affermazioni queste
in aperto contrasto con il contenuto della fattura 1/94, e dai
documenti sequestrati presso lo studio del professionista tra
i quali figurano altresì appunti riservati predisposti
dall'avvocato ARE e da questi consegnati a Nino ROVELLI (vds.
sommarie inf. prof. avv. Mario ARE).
Gli eredi negano di essere a conoscenza di attività
professionale nella causa IMI/SIR da parte dei tre citati ed
anzi Battistella lo esclude.
La problematica dovrà essere ulteriormente affrontata.
Attese le molteplici e contraddittorie versioni, l'unica
giustificazione dei versamenti eseguiti, in concordanza con
tutti gli elementi di fatto noti, è quella posta a fondamento
della tesi accusatoria.
A conferma della tesi accusatoria, è di notevole
significato che neppure il prof. Schlesinger che seguì la
vicenda contrattuale con Nino Rovelli ha mai sentito nominare
gli avvocati ACAMPORA-PREVITI-PACIFICO.
Esclude di aver mai sentito parlare di altri legali,
oltre al prof. Are e al prof. Giorgianni anche il dottor
Ruoppolo, presidente del Consorzio SIR dopo le dimissioni del
prof. Schlesinger e ciò per tutto il periodo compreso tra il
1982 e le notizie di stampa sull'attuale indagine.
Il prof. Schlesinger:
D. Nelle sue vesti formali di Presidente del
Consorzio e in quelle successive informali, ha mai avuto
sentore di una partecipazione dell'avvocato PACIFICO,
dell'avvocato ACAMPORA o dell'avvocato PREVITI, quali
consulenti del Rovelli o comunque quali interessati alla
vicenda?
R. Assolutamente mai. Sapevo che l'ing. Rovelli era
assistito dai professori Are e Giorgianni che, se non sbaglio,
mi hanno inviato anche formalmente degli atti di messa in mora
rivolgendosi a me come persona fisica firmataria degli accordi
con il Rovelli, ma mai ho avuto sentore che avessero qualche
ruolo gli avvocati da Lei cittadini.
Il dott. Ruoppolo:
Domanda: Ha avuto rapporti con l'ing. Rovelli o con
suoi legali?
Risposta. Ho visto personalmente così l'ing. Rovelli,
come il suo avvocato prof. ARE nel corso del 1984 quando gli
stessi mi prospettarono le conseguenze negative che stavano
subendo per via delle fideiussioni personalmente rilasciate
dal Rovelli a garanzia di debiti di società del gruppo SIR.
Domanda: Ha mai parlato o conosciuto altri legali
dell'ing. Rovelli? In particolare ha mai conosciuto, quali
legali del Rovelli, gli avvocati Acampora, Pacifico e
Previti?
Pag.43
Risposta: L'unico altro legale dell'ing. Rovelli che
ha avuto rapporti con me, e per altro in anni precedenti il
1984, è stato il prof. Michele GIORGIANNI. Non ho conosciuto
altri legali, né ho mai sentito parlare di altri legali
dell'ing. Rovelli nel periodo considerato, cioè dal 1982 al
momento in cui sono state diffuse notizie stampa sull'indagine
in corso. Tanto valga, ovviamente, anche per gli avvocati
sopra citati.
Contatti tra indagati in relazione alle vicende
processuali IMI/SIR.
Tenuto conto della natura dei rapporti tra gli indagati
che non può essere ricondotta a frequentazioni di natura
amicale o professionale ufficiale legata alla vicenda IMI/SIR,
verranno rappresentati di seguito i contatti accertati tra i
medesimi procedendo con lo stesso ordine prospettato dal
Pubblico Ministero e mettendosi in evidenza i passaggi
processuali fondamentali:
ricostruzione generale dei rapporti dal 1991 al
1995;
esame dettagliato del periodo gennaio marzo 1992;
esame dettagliato del periodo aprile luglio 1992.
Va tenuto conto che la ricostruzione dei rapporti, in un
primo momento, poggia sugli appunti rinvenuti nelle agende di
Pacifico e sul traffico telefonico intercorso con un'utenza
cellulare rinvenuta nel corso delle indagini. Infatti, è stata
individuata l'utenza cellulare n. 0337-27.75.19, intestato
alla società LA FULVIA SPA in uso alla famiglia ROVELLI. Circa
l'identificazione del soggetto che aveva la disponibilità di
quest'ultimo cellulare è opportuno precisare che:
1) la società LA FULVIA SPA appartiene alla famiglia
ROVELLI;
2) è stato accertato che l'utenza, nel periodo di tempo
21 gennaio 1992-03 novembre 1993, era utilizzata da Felice
ROVELLI, così come confermato dallo stesso nel corso
dell'interrogatorio del 14 settembre 1996.
Elemento di riscontro è costituito dai diversi "MSC"
impiegati per le telecomunicazioni, prima e dopo il novembre
1993 (MSC = Mobile Switch Center: centro di commutazione
automatico al quale si rivolge il telefono cellulare per poter
effettuare la chiamata, indicato nei tabulati con la sigla
della provincia ove è localizzato, nonché da un numero
progressivo che lo identifica da tutti gli altri MSC posti
nella stessa provincia. Consente di individuare il luogo ove
si trova chi effettua la chiamata).
Nel periodo precedente al novembre 1993, allorquando
venivano impiegati MSC siti in Roma "006", si è accertata +
quasi sempre + la presenza di Felice ROVELLI presso l'Hotel
Hassler di Piazza Trinità De Monti in Roma.
In data successiva al novembre 93 il cellulare "passava
di mano 91, così come risulta dagli MSC impegnati e dai numeri
chiamanti e chiamati; dovendosi concludere che,
verosimilmente, l'apparato cellulare
Pag.44
sia stato utilizzato da dipendenti della società in ragione
dell'attività svolta.
RICOSTRUZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DAL 1991 AL 1995
26 novembre 1990:
sentenza n. 4809 della Corte d'Appello di Roma che
condanna l'IMI al pagamento di 528 miliardi a favore, dei
ROVELLI.
30 dicembre 1990:
decesso dell'ing. Nino Rovelli.
3 gennaio 1991:
L'IMI notifica alla difesa ROVELLI il ricorso per
cassazione avverso la sentenza n. 4809/90.
22 gennaio 1991:
Viene depositato il ricorso IMI avverso sentenza
n.4809/90.
8 marzo 1991:
L'avv. ARE, legale dei Rovelli, si fa rilasciare copia
dell'intero fascicolo IMI, compresa la copertina del fascicolo
da cui risulta la dicitura relativa alla mancanza di procura
speciale ad litem.
Contatti tra gli indagati
16 gennaio 1992
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO è annotato:
"ORE 11,05 ROVELLI RICHIAMA TRA MEZZ'ORA";
"ORE 11,30 ROVELLI";
"ORE 12,15 ROVELLI";
21 gennaio 1992
Ore 22,23: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama
PACIFICO Attilio.
22 gennaio 1992
Ore 08,54: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama SQUILLANTE Renato.
24 gennaio 1992
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:
"ORE 17.30 FELICE (x 1 ORA E' IN UFFICIO)".
Pag.45
25 gennaio 1992
Ore 18,19: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama PACIFICO Attilio.
28 gennaio 1992
Ore 14,31: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama PACIFICO Attilio;
Ore 17,01: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama SQUILLANTE Renato;
Ore 17,34: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama SQUILLANTE Renato.
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"ORE 17,35 FELICE".
29 gennaio 1992
all'udienza, la difesa ROVELLI solleva eccezione di
improcedibilità del ricorso IMI per mancato deposito della
procura speciale.
Ore 08,50: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama ACAMPORA Giovanni;
Ore 21,10: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama ACAMPORA Giovanni;
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"ORDINE CAUSE E PRESUMIBILE ORARIO CAUSA FELICE".
30 gennaio 1992
La Corte di Cassazione solleva d'ufficio questione di
legittimità costituzionale in merito all'articolo 369 n. 3
c.p.c.
ARCUTI presenta querela contro ignoti per la scomparsa
della procura speciale IMI.
Ore 18,39: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama SQUILLANTE Renato.
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:
"ORE 17,35 ROVELLI RICHIAMARE AL TELEFONINO".
31 gennaio 1992
Ore 08,26: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama PACIFICO Attilio.
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:
"ORE 11,15 ROVELLI-RICHIAMARE AL TELEFONINO E'
URGENTE".
Pag.46
Denuncia Arcuti e ordinanza Cassazione.
5 febbraio 1992
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: "ORE 17,35
SEGRETERIA FELICE 00141 (omissis)".
7 febbraio 1992
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: ORE 17,15
ROVELLI (N. YORK) (omissis)".
10 febbraio 1992
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"ORE 10-10 FELICE".
11 febbraio 1992
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: "ORE 11,40
FELICE 0337-723535";
Ore 19,51: l'utenza mobile 0337/723535 intestata a
Mario ARE Mario in uso a Felice ROVELLI viene chiamato
SQUILLANTE Renato.
12 febbraio 1992
La Corte di Cassazione deposita l'ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ore 18,54: l'utenza 0337/(...) intestata a Mario ARE
Mario in uso a ROVELLI viene chiamato SQUILLANTE Renato.
17 febbraio 1992
Ore 12,30: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
ACAMPORA Giovanni
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:
"ORE 16,45 ROVELLI O QUI 0337/277519 OPPURE
ALL'HASSLER".
18 febbraio 1992
Ore 14,35: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
SQUILLANTE Renato.
24 aprile 1992
Il PM chiede al GIP l'archiviazione per essere
ignoti gli autori della soppressione della procura speciale
IMI.
Contatti diversi in pendenza della richiesta di
archiviazione al GIP
7 marzo 1992
Ore 12,46: l'utenza mobile 0337/ (omissis), PREVETI
Cesare, chiama SQUILLANTE Renato.
Pag.47
26 marzo 1992
Ore 15,26: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
SQUILLANTE Renato;
Ore 17,55: l'utenza (omissis), PREVITI Cesare, chiama
SQUILLANTE Renato.
28 aprile 1992
Ore 13,12: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
PACIFICO Attilio;
Ore 13,25: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
PACIFICO Attilio;
Ore 15,05: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
PACIFICO Attilio.
1^ maggio 1992
Ore 08,35: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
SQUILLANTE Renato;
Ore 09,49: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
SQUILLANTE Renato.
9 giugno 1992
Ore 17,46: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
SQUILLANTE Renato.
10 giugno 1992
Ore 17,46: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
SQUILLANTE Renato.
29 giugno 1992
Ore 19,05: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
PACIFICO Attilio.
13 luglio 1992
Il GIP dispone l'archiviazione per infondatezza
della notizia criminis.
Vicenda Corte Costituzionale
23 settembre 1992
Ore 17,09: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
SQUILLANTE Renato.
23 ottobre 1992
Sull'agenda sequestrata PACIFICO risulta annotato:
"16,20 ROVELLI (RICHIAMARE AL SUO STUDIO 001 212
(omissis)".
Pag.48
10 novembre 1992
La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la
questione di legittimità proposta.
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:
"17,10 ROVELLI DA RICHIAMARE ALL'UFFICIO DI
LUGANO".
16 novembre 1992
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:
"X LA SIG.RA ROVELLI: L'AVV. E' A CASA DALLE 21,00 IN
POI".
24 novembre 1992
La Corte Costituzionale deposita la sentenza del 10
novembre 1992.
25 novembre 1992
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"17,05 ROVELLI".
26 novembre 1992
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"FAX ROVELLI (omissis)".
Udienza di rinvio per improcedibilità ricorso.
15 marzo 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: "
17,55 ROVELLI".
19 marzo 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:
17,55 ROVELLI (URGENTE BISOGNO DI PARLARE).
22 marzo 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"11,20 ROVELLI".
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"18,10 ROVELLI".
Ore 19,30: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama Studio Avv. PREVITI C.
Ore 19,52: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama
studio Avv. PREVITI C.
Pag.49
23 marzo 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: "
11,05 ROVELLI".
24 marzo 1993
Ore 12,37: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama Studio Avv. PREVITI C.
Ore 17,26: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice
chiama SQUILLANTE Renato.
25 marzo 1993
Udienza di rinvio innanzi alla Corte di Cassazione
per il ricorso IMI.
Annullamento archiviazione.
30 marzo 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"17,40 ROVELLI".
1^ aprile 1993
La Corte di Cassazione, in sede penale, annulla con
rinvio il provvedimento di archiviazione del GIP.
2 aprile 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: "16,45
ROVELLI - RICHIAMAVA A CASA"
Sentenza Cassazione decisiva della causa.
12 maggio 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: "17,15
ROVELLI A NEW YORK IN UFFICIO".
14 maggio 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"10,40 ROVELLI".
25 maggio 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"10,30 ROVELLI A LUGANO".
Pag.50
27 maggio 1993
La Corte di Cassazione, a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale, dichiara improcedibile il ricorso
IMI. Si esaurisce la vicenda in sede civile.
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: "11,20
ROVELLI (TRA MEZZ'ORA)".
Ritrovamento in anonimo della procura IMI.
1^ giugno 1993
Perviene Corte di Cassazione, in anonimo,
l'originale della procura speciale IMI.
2 giugno 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"MESSAGG. = SEGRETERIA DELL'ING. ROVELLI-RICHIAMERA".
8 giugno 1993
la Corte di Cassazione trasmette alla Procura della
Repubblica la procura speciale IMI.
9 giugno 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: "
16,00 ROVELLI (CHIAMARE A NEW YORK IN UFFICIO).
Azione cautelare dell'IMI.
1^ dicembre 1993
Arcuti chiede al P.M. azione cautelativa sulle somme
dovute dall'IMI.
7 dicembre 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"FELICE".
9 dicembre 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"ROVELLI (IN UFFICIO A NEW YORK; 18,20 ROVELLI".
10 dicembre 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"16,10 ROVELLI (RICH. IN UFF.)".
Pag.51
13 dicembre 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: "
17,40 ROVELLI (CHIAMARE IN UFFICIO A NEW YORK)".
20 dicembre 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"16,50 ROVELLI".
22 dicembre 1993
L'istanza cautela viene rigettata.
28 dicembre 1993
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"18,35 ROVELLI".
Archiviazione procedimento procura IMI.
18 gennaio 1995
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:
"16,45 ROVELLI (A NEW YORK)".
19 gennaio 1995
Il GIP pronuncia sulla richiesta di
archiviazione.
20 gennaio 1995
Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: "16,15
ROVELLI (RICH. A NEW YORK)".
ANALISI DEL PERIODO GENNAIO MARZO 1992.
Come si può constatare i contatti tra Felice ROVELLI e
gli altri coindagati sono frequenti e costanti per tutti il
periodo che abbraccia l' iter della controversia
giudiziaria. La vera natura dei loro rapporti e del perché
dovessero essere in contatto tra di loro si ricava, ad avviso
del Pubblico Ministero, dall'analisi del periodo a ridosso
delle giornate del 29 e 30 gennaio 1992.
Di seguito si riporta la tabella (con l'avvertenza che
essa ricomprende anche persone - ovvero società riferibili a
persone - non indagate) da cui si evidenzia che:
Felice ROVELLI aveva la disponibilità materiale del
cellulare intestato alla società LA FULVIA SPA;
era a Roma dove alloggiava presso l'Hotel Hassler di
Piazza Trinità dei Monti;
aveva la disponibilità materiale nei giorni 10 - 11 -
12 e 13 febbraio 1992 del cellulare nr. 0337/ (...) del prof.
Mario ARE (si veda
Pag.52
in proposito il verbale di sommarie informazioni testimoniali
del 28 ottobre 1996 ed altresì il prog. 125 annotazione: ore
11.40 Felice 0337/(...));
Il Pubblico ministero mette poi in evidenza che alcuni
cellulari intestati a EDICOGI Srl e PESCHIERA EDILIZIA Srl
(del gruppo CALTAGIRONE) erano nella materiale disponibilità
di Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE e della moglie ROVELLI
Rita, così come emerge dalle dichiarazioni e dalla
documentazione prodotta dall'amministratore delle società -
sig. Maurizio PENNESI.
Ad avviso di questo giudice, però la circostanza non
assume inequivoco valore indiziario. Vero è che risultano
contatti tra queste utenze cellulari e lo studio dell'avv.
Acampora; vero è però che l'avv. Acampora era ed è tuttora
legale dei Caltagirone e pertanto i contatti telefonici ben
possono trovare spiegazione in questo rapporto
professionale.
In ogni caso anche questi contatti vengono citati
(dovendosi osservare che in determinati periodi figurano
contatti con l'abitazione privata di Squillante), al pari di
altri con persone non indagate per i fatti in contestazione,
per consentire all'accusa di sviluppare le propria tesi e alla
difesa di formulare rilievi, dai differenti punti di vista.
Questo il tabulato dei rapporti significativi ( secondo
lo sviluppo delle tesi accusatorie) riguardanti gli indagati,
con la precisazione che - a tutela della riservatezza - si
omette l'indicazione del numero di utenza poiché alcune utenze
sono ancora nella disponibilità dei soggetti richiamati nello
schema (identica avvertenza vale per i numeri citati in
precedenza): per una verifica dell'esattezza dei richiami si
rimanda alla documentazione in atti , con la precisazione che
quando compare il nome di Pompili Silvana, il riferimento è a
Previti, atteso che la signora è moglie dell'avv. Previti, ed
è ragionevolmente ipotizzabile, visti i destinatari delle
telefonate, che fosse proprio Previti a telefonare.
Pag.53
... (omissis) ...
Pag.54
... (omissis) ...
Pag.55
... (omissis) ...
Pag.56
... (omissis) ...
Pag.57
... (omissis) ...
Pag.58
... (omissis) ...
Pag.59
... (omissis) ...
Pag.60
... (omissis) ...
Pag.61
... (omissis) ...
Pag.62
... (omissis) ...
Di seguito verranno evidenziati i contatti ritenuti, dal
Pubblico Ministero rilevanti per l'individuazione del quadro
indiziario.
In data 21 gennaio 1992, (progr. 15 e 16) ROVELLI Felice
contatta dall'utenza 0337/(...) (La Fulvia Srl) le utenze di
PACIFICO: alle ore 22.22 dapprima l'ufficio (06/...) e poi
alle ore 22.23 l'abitazione (06/...).
In data 22 gennaio 1992 (progr. nr. 18) ROVELLI Felice
contatta alle ore 08.54 l'abitazione di SQUILLANTE Renato
(06/...). La conversazione dura 68 secondi.
In data 25 gennaio 1992 (progr. 28) ROVELLI chiama,
impegnando la cellula di Milano (002), l'abitazione di
PACIFICO Attilio (06/...).
In data 28 gennaio 1992 (progr. 31) ROVELLI è a Roma,
così come risulta dalle presenze rilevate presso l'Hotel
Hassler e dalla cellula (MSC) impegnata dall'utenza
radiomobile per le telefonate in partenza. Alle ore 10.49
ROVELLI chiama l'ufficio di PACIFICO (143 secondi di
conversazione).
In data 28 gennaio 1992 (progr. 33) alle ore 14.16
dall'utenza cellulare 0337/... intestato a PESCHIERA EDILIZIA
Srl, in uso a Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE e alla moglie
ROVELLI Rita, parte una telefonata diretta all'utenza nr.
06/... installata presso l'abitazione di SQUILLANTE Renato.
Durata della conversazione 128 secondi.
In data 28 gennaio 1992 ROVELLI contatta le seguenti
utenze:
prog. 34 - alle ore 14.31 (224 secondi) chiama
l'abitazione di PACIFICO;
prog. 37 - alle ore 17.01 (16 secondi) chiama
l'abitazione di SQUILLANTE;
prog. 39 - alle ore 17.34 (35 secondi) chiama
l'abitazione di SQUILLANTE;
prog. 40 - alle ore 17.35 (19 secondi) chiama l'ufficio
di PACIFICO (si evidenzia che nei block notes sequestrati a
PACIFICO vi è l'annotazione "ore 17.35 FELICE" - vds. prog. 41
- che trova perfetta coincidenza che le risultanze del
traffico telefonico acquisito).
Pag.63
prog. 42 - alle ore 18.28 (95 secondi) chiama l'ufficio
di PACIFICO;
prog. 43 - alle ore 18.49 (240 secondi) chiama l'utenza
dell'avv. ARE;
prog. 44 - alle ore 18.54 (48 secondi) chiama l'utenza
di tale LUPI Paolo (si evidenzia che la medesima utenza è
annotata anche su una rubrica di PACIFICO Attilio con la
specificazione "autista");
prog. 45 - alle ore 19.39 (38 secondi) chiama l'utenza
dell'avv. ARE;
prog. 53 - alle ore 23.37 (87 secondi) chiama l'utenza
dell'avv. ARE;
In 29 gennaio 1992, si l'udienza presso la Suprema Corte
di Cassazione - Prima Sezione Civile. In questa sede verrà
sollevato il problema della mancanza della procura
speciale.
Sulle agende sequestrate a PACIFICO si legge. "ordine
cause e presumibile orario causa Felice" annotato proprio il
29 gennaio 1992 (prog. 58)
Il 29 gennaio 1992 si registrano le seguenti
telefonate:
prog. 59 - l'utenza 0337/... intestata ad ACAMPORA
Giovanni contatta l'utenza di ROVELLI Felice (0337/...). La
conversazione è delle ore 08.50 e dura 57 secondi.
prog. 62 - dall'utenza nr.0333/... (EDICOGI Srl)
installata sull'autovettura alfa 164 in uso a Francesco
BELLAVISTA CALTAGIRONE e ROVELLI Rita, alle ore 13.10, parte
una telefonata (da Milano) diretta ad ACAMPORA Giovanni
(utenza 06/...).
prog. 65 - dall'utenza nr. 0337/... (EDICOGI Srl) in
uso a Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE e ROVELLI Rita, alle
ore 15.16 parte una telefonata (da Milano) diretta a
SQUILLANTE Renato della durata di 32 secondi. Si evidenzia che
già in precedenza erano state rilevate telefonate tra utenze
della EDICOGI Srl e della PESCHIERA EDILIZIA Srl (entrambe
riconducibili a Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE coniugato con
ROVELLI Rita) che contattavano utenze di ACAMPORA Giovanni, in
questo caso però il contatto avviene con il numero
dell'abitazione di SQUILLANTE Renato. In merito alle due
società e all'utilizzo degli apparati telefonici si richiama
il contenuto delle sommarie informazioni rese da PENNESI
Maurizio - amministratore di entrambe le società.
prog. 66 - (ore 15.49 - 65 secondi). ROVELLI contatta
l'avv. ARE.
prog. 67 - (ore 15.57 - 162 secondi). L'avv. ARE
contatta ROVELLI.
prog. 69 - (ore 16.51 - 119 secondi). L'avv. ARE
contatta ROVELLI.
Pag.64
prog. 70 - (ore 17.42 - 52 secondi). Dal cellulare
intestato a MIDOLO Serenella (moglie di PACIFICO) viene
contattato SQUILLANTE.
prog. 71 - (ore 18.01 - 16 secondi). Dal cellulare
intestato a MIDOLO Serenella (moglie di PACIFICO) viene
contattata nuovamente l'abitazione di SQUILLANTE.
prog. 72 - (ore 18.09 - 103 secondi). Dal cellulare
intestato a POMPILI Silvana (moglie di PREVITI) viene
contattato SQUILLANTE Renato.
prog. 73 (ore 18.26 - 93 secondi). L'avv. ARE contatta
ROVELLI
prog. 74 (ore 18.37 - 48 secondi). L'avv. ARE contatta
ROVELLI
prog. 76 (ore 19.34 - 20 secondi). ROVELLI contatta
PACIFICO in ufficio.
prog. 78 (ore 21.10 - 28 secondi). ACAMPORA chiama
ROVELLI.
prog. 79 (ore 22.00 - 48 secondi). ROVELLI contatta
l'avv. ARE.
prog. 81 (ore 22.13 - 103 secondi). L'avv. ARE contatta
ROVELLI
prog. 82 (ore 22.23 - 11 secondi). ROVELLI contatta
l'avv. ARE.
Il 30 gennaio 1992 si registrano le seguenti
telefonate:
prog. 85 e 86 (ore 09.31 e 09.32). ARE contatta
ROVELLI.
prog. 90 (ore 17.32 - 23 secondi). ROVELLI contatta
l'ufficio di PACIFICO (la segretaria annotata sul block notes
prog. 92): "ore 17.35 ROVELLI richiamare al telefonino");
prog. 91 (ore 17.34 - 267 secondi). Dall'utenza della
PESCHIERA EDILIZIA (0337/...) in uso a CALTAGIRONE e ROVELLI
Rita parte una telefonata diretta all'abitazione di
SQUILLANTE.
prog. 93 (ore 17.35 - 120 secondi). ROVELLI contatta
l'avv. ARE. Pochi minuti prima (17.32) ROVELLI aveva
contattato PACIFICO (prog. 91).
prog. 94 (ore 18.39 - 46 secondi). ROVELLI contatta
l'abitazione di SQUILLANTE.
prog. 97 (ore 00.11 del 31 gennaio 1992 - 66 secondi).
ROVELLI contatta l'avv. ARE.
prog. 98 (ore 00.13 del 31 gennaio 1992 - 33 secondi).
ROVELLI contatta l'Hotel Hassler.
prog. 99 (ore 01.02 del 31 gennaio 1992 - 30 secondi).
ROVELLI chiama un taxi. Pare verosimile ritenere che non fosse
in albergo così come testimoniato dalla telefonata allo stesso
e alla richiesta di un taxi. Significativo appare altresì il
fatto che alle ore 00.11 venga chiamato l'avvocato ARE, si può
quindi presumibilmente ritenere che fosse in corso un incontro
il cui oggetto era proprio la vicenda giudiziaria.
Pag.65
Il 31 gennaio 1992 si registrano le seguenti
telefonate:
Oltre alle tre telefonate effettuate poco dopo la
mezzanotte del 30 gennaio 1992, di cui si è fatto cenno sopra
costituendo un naturale prolungamento della giornata del 30
gennaio 1992, si evidenziano le seguenti:
prog. 101 (ore 08.26 del 31 gennaio 1992 - 107
secondi). ROVELLI chiama l'abitazione di PACIFICO. Si
evidenzia che nella stessa mattinata sono state contattate una
utenza elvetica di Lugano ed il nr. 06/.. (verosimilmente una
società di taxi). La prima chiamata quindi della mattina del
31 gennaio 1992 è diretta a PACIFICO
prog. 104 (ore 08.35 - 46 secondi). ARE contatta
ROVELLI.
prog. 106 (ore 10.21 - 21 secondi). Dall'utenza della
PESCHIERA EDILIZIA (0337/...) in uso a CALTAGIRONE e ROVELLI
Rita parte una diretta all'avv. ACAMPORA. Telefonata in
partenza da Milano.
prog. 107 (ore 10.50 - 54 secondi). ARE contatta
ROVELLI
prog. 109 (ore 11.16 - 25 secondi). ROVELLI chiama lo
studio PACIFICO (si evidenzia che - prog. 108 - la segretaria
di PACIFICO annota con estrema precisione: ore 11.15 - ROVELLI
- Richiamare al telefonino è urgente")
prog. 112 (ore 15.34 - 85 secondi). ARE contatta
ROVELLI (prog. 116 (ore 16.53 - 7 secondi). Dall'utenza della
PESCHIERA (CALTAGIRONE/ROVELLI Rita) da Milano, parte una
chiamata diretta all'avvocato ACAMPORA.
31 gennaio 1992 ROVELLI lascia l'Hotel Hassler. Telefonate
del 5 febbraio 1992 e 7 febbraio 1996 rilevate dalle
annotazioni sulle agende e block notes di PACIFICO prog. 118 e
119) si evince che lo stesso era a New York.
Il 10 febbraio 1992: ROVELLI alloggia nuovamente
all'Hassler e si registrano le seguenti telefonate:
prog. 122 e 123 (ore 09.46 - 2 secondi e 09.50 - 18
secondi): dall'utenza EDICOGI (0333/...) installata sull'alfa
164 in uso a Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE e ROVELLI Rita
(vds. sommarie informazioni testimoniali di PENNESI Maurizio -
amministratore EDICOGI e PESCHIERA EDILIZIA), partono due
chiamate da Milano dirette all'avv. ACAMPORA
prog. 124 e 125 (ore 11.31 - 12 secondi e 11.40 - 36
secondi). Dall'utenza telefonica dell'avv. ARE (0337/...)
viene chiamato due volte l'ufficio di PACIFICO. Il cellulare
in questione era nella disponibilità di ROVELLI Felice, così
come emerge dalle dichiarazioni rese dall'avv. ARE (vds.
assunzione di informazioni) e dalla annotazione riportata
dalla segretaria di PACIFICO che scrive "ore 11.40 FELICE
0337-..." (prog. 125). Considerate le dichiarazioni rese
dall'avv. ARE e soprattutto dal contenuto dell'annotazione
richiamata, tutte le telefonate del
Pag.66
10 e 11 febbraio 92 in entrata ed in uscita da quel cellulare
saranno ricondotte all'indagato FELICE ROVELLI.
prog. 127 (ore 11.52 - 52 secondi), come già detto per
i progressivi 122 e 123, dall'utenza EDICOGI
(CALTAGIRONE/ROVELLI) parte una chiamata diretta all'avvocato
ACAMPORA. Telefonata in partenza da Milano (cellula 002)
prog. 128 (ore 13.48 - 8 secondi). ROVELLI (dal
cellulare ARE) chiama lo studio PACIFICO
prog. 129 (ore 19.51 - 14 secondi). ROVELLI (dal
cellulare ARE) chiama l'abitazione di SQUILLANTE
12 febbraio 1992. Viene depositata l'ordinanza relativa
all'udienza del 29 gennaio 1992.
prog. 133 (ore 09.19 - 27 secondi). Dall'utenza della
PESCHIERA EDILIZIA (0337...) - impegnando la cellula di
Milano, viene chiamato ACAMPORA.
prog. 134 (ore 10.26 - 68 secondi). ROVELLI (dal
cellulare ARE) chiama ACAMPORA
prog. 135 (ore 11.01 - 160 secondi), da Milano e da una
utenza della PESCHIERA EDILIZIA viene contattata l'utenza di
ACAMPORA
prog. 136 (ore 18.54 - 43 secondi). ROVELLI (dal
cellulare ARE) chiama l'abitazione di SQUILLANTE
prog. 137 e 138 (ore 11.21 - 176 secondi e ore 12.19 -
244 secondi), da Milano e da una utenza della PESCHIERA
EDILIZIA vengono fatte due telefonate dirette ad ACAMPORA.
13 febbraio 1992 ROVELLI lascia l'Hotel Hassler.
17 febbraio 1992 ROVELLI rientra in Italia ed alloggia
all'Hassler. Si registrano le seguenti telefonate:
prog. 144 (ore 12.30 - 121 secondi), ROVELLI chiama
ACAMPORA.
prog. 145 (ore 16.38 - 103 secondi), ARE contatta
ROVELLI.
prog. 146 (ore 16.41 - 30 secondi), immediatamente dopo
la telefonata di cui al prog. 145, ROVELLI chiama lo studio di
PACIFICO. Diligentemente la segretaria annota: "ore 16.45
ROVELLI o qui 0337... oppure all'Hassler" (prog. 147).
18 febbraio 1992
prog. 153 (14.35 - 147 secondi) - ROVELLI chiama
SQUILLANTE a casa.
prog. 154 (15.55 - 471 secondi ) - ROVELLI chiama
ARE.
18 febbraio 1992 ROVELLI lascia l'Hotel Hassler.
Pag.67
25 marzo 1992 ROVELLI alloggia all'Hotel Hassler. Si
registrano le seguenti telefonate:
prog. 170 e 171 (ore 11.26 - 20 secondi e 11.27 - 67
secondi) ROVELLI Felice contatta il nr. 06/...intestato al
Tribunale di Roma - piazzale Clodio.
Dalla rubrica sequestrata all'indagato PACIFICO si rileva
che tale utenza, unitamente alla nr. ..., è riportata a fianco
del nominativo "RENATO", che deve a questo punto intendersi
come RENATO SQUILLANTE.
prog. 172 (ore 11.33 - 36 secondi) ROVELLI chiama tale
LUPI (vds. altresì prog. 44), taxista il cui nome - come già
evidenziato - compare anche su una rubrica di PACIFICO
prog. 175 (ore 12.59 - 58 secondi) ROVELLI contatta
l'utenza del Tribunale di Roma di Piazzale Clodio in uso a
"Renato" (così come già detto per i progressivi 170 e 171).
26 marzo 1992
prog. 180 (ore 15.12 - 45 secondi) ROVELLI chiama
l'avv. ARE;
prog. 181 (ore 15.25 - 23 secondi) ROVELLI richiama
l'avv. ARE;
prog. 182 (ore 15.26 - 33 secondi) ROVELLI chiama
SQUILLANTE a casa (immediatamente dopo la telefonata con
l'avv. ARE - prog 181).
26 marzo 1992 ROVELLI lascia l'Hotel Hassler.
Con riferimento al traffico telefonico sopra descritto e
sviluppato dal Pubblico Ministero, lo stesso Pubblico
Ministero fa presente che i dati acquisiti sono quelli
attinenti ai contatti tra cellulari (in entrata ed in uscita)
e tra cellulari chiamanti e utenze "fisse" riceventi, non
essendo possibile acquisire dati sul traffico telefonico tra
utenze fisse e tra utenze fisse (chiamanti) e cellulari
(riceventi). Nonostante tale limitazione, appare comunque
significativo il notevole numero di contatti tra gli
indagati.
Non si può fare a meno di sottolineare che l'ing. Felice
ROVELLI nelle sue brevi visite romane, tutte concomitanti alle
fasi salienti della controversia giudiziaria, ha avuto quasi
esclusivamente contatti da un lato con i legali a cui aveva
dato mandato e dall'altro con i coindagati. Al riguardo si
rinvia ad un esame comparato dello schema sopra riportato con
il tabulato del cellulare intestato a LA FULVIA: dal raffronto
si può rilevare che ben poche sono le telefonate dirette a
terzi e pertanto non menzionate nella presente
ricostruzione.
Di non minore interesse sono altresì i contatti di Felice
ROVELLI con recapiti telefonici svizzeri riferibili alla sua
famiglia ivi residente, ed invero Felice ROVELLI telefona a
Lugano subito dopo aver avuto contatti con i coindagati, ed è
legittimo ritenere che ROVELLI comunichi alla madre
l'evolversi dei fatti.
Pag.68
ANALISI DEL PERIODO APRILE LUGLIO 1992.
Altro periodo sottoposto a particolare analisi dal
pubblico ministero è quello relativo ai mesi aprile-luglio
1992 (13 luglio 1992) data della prima archiviazione del
procedimento penale relativo alla scomparsa della procura
speciale: si evidenziano i seguenti contatti:
Pag.69
... (omissis) ...
Pag.70
... (omissis) ...
Pag.71
... (omissis) ...
Pag.72
ULTERIORI SVILUPPI DEL TRAFFICO TELEFONICO.
Una conferma della significatività indiziaria dei
contatti tra gli indagati si ritrova nelle ulteriori
acquisizioni di tabulati relativi al traffico telefonico sulle
utenze 0337-... intestata a MIDOLO (moglie di Pacifico
Attilio) 0337-... , intestata a PACIFICO ATTILIO, 06-...
parimenti intestata a PACIFICO (si veda la documentazione
prodotta dal P.M. ad integrazione degli atti in data 5
dicembre 1996, della richiesta Battistella - Rovellli).
Particolare importanza assume anche il fatto che le telefonate
annotate sull'utenza n. 0337-... intestata al prof. Are, sono
da ascriversi a Felice Rovelli poiché il cellulare era stato
concesso in uso a Felice Rovelli durante il suo soggiorno a
Roma tra il 10 e il 14 febbraio 1992 (si veda lettera
dell'avv. Are in data 22 novembre 1996 con allegato tabulato
delle telefonate e si ricordi che tra l'11 e il 12 febbraio
1992, data in cui avviene il deposito dell'ordinanza della
Corte, tale utenza chiama Pacifico, Acampora, Squillante).
Assumono importanza non solo i frequenti contatti con
alcuni dei coindagati in coincidenza con gli eventi
significativi del processo, ma anche l'assenza o comunque la
notevole riduzione di contatti nei periodi in cui non vi erano
movimenti processuali importanti.
Si vedano, a titolo di esempio, e rimandando
all'integrale lettura dei tabulati depositati:
20 novembre 1990 ore 8,32 l'utenza 0337-...chiama l'utenza
intestata a Felice Rovelli in Lugano; durata della
conversazione 314";
21 gennaio 1992 con l'utenza 06-... avvengono i seguenti
contatti:
ore 13,30 chiama Acampora per 13"
ore 22,22 chiama La Fulvia per 22"
27 gennaio 1992 con la stessa utenza avvengono i seguenti
contatti:
ore 18,39 con l'utenza cellulare 0337-... intestata a
Pompili Silvana ( moglie di Previti), via Cicerone 60, Roma:
durata 247"
Ore 18,44, come sopra per 30"
Ore 19,19 con utenza cellulare intestata ad Acampora
per 60"
28 gennaio 1992 stessa utenza
ore 10,05 con cellulare Acampora per 7"
ore 10,13 come sopra per 6"
ore 10,49 con La Fulvia per 143"
ore 17,35 come sopra per 19"
ore 18,28 come sopra per 95"
29 gennaio 1992 stessa utenza;
ore 18,12 con cellulare Pompili Silvana per 17"
Pag.73
ore 19,20 con Acampora per 36"
ore 19,34 con La Fulvia per 20"
Dal tabulato dell'utenza n. 0337-... emergono i seguenti
contatti
29 gennaio 1992:
ore 17,42 chiama Squillante Renato: durata della
conversazione, 52"
ore 17,44 chiama lo studio Acampora: durata 79"
ore 18,01 chiama Squillante Renato: durata 16".
I contatti nei giorni vicini all'udienza del 29 gennaio
1992 sono particolarmente significativi poiché non va
dimenticato che fin dall'8 marzo 1991 il prof. Me era già a
conoscenza della mancanza in atti della procura speciale alle
liti IMI e ne aveva informato Felice Rovelli, invitandolo a
tenere la notizia riservata poiché la circostanza sarebbe
stata decisiva per la vittoria nella causa.
Non vi era, quindi, per Felice Rovelli, plausibile motivo
per tenere contatti con altre persone per informarsi su
questioni attinenti la causa, a meno di non pensare che egli
diffidasse delle capacità professionali del prof. Are; in tal
caso, però sarebbe stato ragionevole aspettarsi una revoca del
mandato difensivo e non la conferma della piena fiducia in lui
e nel prof. Giorgianni.
ULTERIORI ACQUISIZIONI INDIZIARIE
Si deve ancora prendere atto di un'annotazione contenuta
nella agenda 1993 di PACIFICO riferibile alla giornata del 7
dicembre 1993: "11.10 CASTELLO: il terzo del collegio è il
Cons. APICE e non MARZIALE".
Effettivamente in quella data vi è stata una udienza
collegiale innanzi alla Prima - Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma ed uno dei membri del collegio era proprio
il Consigliere Dr. Umberto APICE.
Sul merito dell'ordinanza si fa rinvio alle dichiarazioni
rese sul punto dal prof. ARE in data 28 ottobre 1996 ove a
pagina 3 dichiara: "si tratta appunto dell'ordinanza
collegiale con la quale è stata respinta l'istanza di
sospensione della sentenza della Corte d'Appello di Roma".
Appare chiaro che PACIFICO riceve la notizia dal dr.
CASTELLO, dirigente (come è stato accertato nel corso delle
indagini) della Cancelleria della Seconda Corte d'Appello di
Roma. (cfr. informativa SCO n. 123G/843752/100B/II-3 del 10
maggio 1996).
Non si può sfuggire alla conclusione che tale
interessamento da parte di PACIFICO sta ancora una volta a
dimostrare, a livello gravemente indiziante, il vero ruolo
svolto da quest'ultimo nella vicenda IMI/SIR.
Pag.74
Va considerato che se CASTELLO comunica la notizia il
giorno 7 dicembre sta a significare che PACIFICO si era
rivolto a lui in un momento antecedente all'udienza fissata
per quella data.
Alla luce di questa ulteriore risultanza appaiono ancor
più inverosimili le affermazioni di ROVELLI rispetto ai suoi
contatti con PACIFICO: informarsi addirittura sulla
composizione del collegio non può rientrare nelle "mere
consultazioni" asserite da ROVELLI e nemmeno in un ruolo extra
giudiziario legato alla vicenda, bensì in una "attività" così
come descritta nel capo di imputazione.
6. DICHIARAZIONI RESE DAI COINDAGATI
Il quadro indiziario sopra indicato si arricchisce con la
verifica delle dichiarazioni rese dai coindagati PACIFICO ed
ACAMPORA
Pacifico nel primo interrogatorio ha scelto di non
rispondere alle contestazioni.
Successivamente ha decisamente negato di aver mai svolto
attività professionale in relazione alla causa IMI/ROVELLI:
nell'interrogatorio del 16 luglio 1996 afferma che le somme
percepite non sono legate alla vicenda giudiziaria IMI/SIR, ma
sono dovute per prestazioni professionali in favore di Nino
Rovelli a partire dall'anno 1979, attività che nulla hanno a
che vedere con i fatti in contestazione e non fatturate perché
rese all'estero (attività legali e consulenze finanziarie).
Acampora ha parimenti scelto di non rispondere nel corso
del primo interrogatorio. Successivamente ha affermato di
avere svolto attività professionali in favore di Nino Rovelli
dal luglio - agosto 1989 fino alla fine del 1990 e di aver
seguito la causa con l'IMI pur se non formalmente officiato,
per non urtare la sensibilità dei colleghi incaricati di
difendere in giudizio Rovelli, ed anche al fine di tentare di
risolvere la vertenza con una definizione transattiva.
Ha affermato di non aver fatturato le prestazioni
retribuitegli nel 1994 dagli eredi Rovelli ma di aver
regolarizzato il relativo illecito tributario mediante il
condono fiscale, dimostrando di aver pagato la corrispondente
somma.
Ha anche affermato che Felice Rovelli era pienamente a
conoscenza della sua opera professionale in favore del
padre.
Ha asserito, infine, che i rapporti con Felice Rovelli
erano assolutamente banali; di averlo conosciuto dopo la morte
del padre, 5 o 6 mesi dopo, di aver discusso con lui delle sue
aspettative; di averlo rivisto il giorno precedente o quello
successivo alla sentenza della Cassazione, ove era stato
informato della mancanza della procura; di averlo rivisto
successivamente poche volte ( 5 o 6), una delle quali al
matrimonio della sorella.
Sia PACIFICO che ACAMPORA negano la versione dei Rovelli
sulle modalità di richiesta delle somme, contestando che
Pacifico abbia "introdotto" ACAMPORA e PREVITI.
Tutte queste dichiarazioni sono in evidente contrasto non
solo con le dichiarazioni degli eredi Rovelli, ma anche con la
verifica del traffico telefonico e degli incontri intrattenuti
tra i coindagati, oltre che con l'assoluta negazione di aver
mai sentito parlare di Acampora-Pacifico-
Pag.75
Previti da parte di tuffi coloro che seguirono la vicenda
IMI/SIR-ROVELLI, sia in sede negoziale, sia in sede
processuale.
Il contrasto assume innegabilmente valore indiziario.
E' rilevante anche la considerazione che Ingrid Annemarie
Eismann, segretaria di Nino Rovelli e della famiglia, dichiari
di aver solo sporadicamente sentito il nome di Acampora (uno
sola volta) di aver visto qualche volta Pacifico e di non aver
mai visto Previti e soprattutto di non aver mai sentito di
telefonate tra costoro e Nino Rovelli.
7. Gli sviluppi delle indagini dopo l'emissione
dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Rovelli
Felice e Battistella Primarosa.
Le indagini ulteriormente sviluppate hanno fatto emergere
ulteriori anomalie, significativamente gravi a livello
indiziario, nell' iter procedimentale della controversia
civilistica IMI-ROVELLI, ed elementi di responsabilità nei
confronti di altri indagati. Ricorda il Pubblico Ministero
nella richiesta che, dopo che il Tribunale di Roma - collegio
presieduto da Filippo VERDE - con sentenza 31 ottobre 1986
aveva accolto la domanda proposta dagli eredi ROVELLI
limitatamente all' an debeatur, disponendo la separazione
e la prosecuzione del giudizio sul quantum, con sentenza
13 maggio 1989, il Tribunale di Roma determinò il
quantum, e cioè l'importo che IMI doveva corrispondere
agli eredi ROVELLI.
La formazione del nuovo collegio giudicante ebbe a subire
un'improvvisa modificazione a causa di una singolare
circostanza. Infatti, il Presidente del Tribunale di Roma -
dr. Carlo Minniti - (cfr. allegato n. 32), che avrebbe dovuto
presiedere il collegio - attesa la delicatezza della causa -
aveva preventivamente studiato l'incarto processuale
formandosi l'idea di dover disporre una nuova perizia per la
determinazione del quantum. Di tale circostanza aveva
avuto modo di parlare con il dr. Sammarco (Presidente della
Corte d'Appello di Roma) precedentemente all'udienza fissata
per il 4 aprile 1989. Proprio quel giorno ricevette invece una
convocazione telefonica dal Ministero di Grazia e Giustizia
(dall'ufficio del Capo di Gabinetto - dr. VERDE o da altro
ufficio dello stesso Ministero) per una riunione relativa
"all'edilizia giudiziaria". Considerato che proprio quel
giorno era in programma la causa IMI SIR tentò di rinviare la
convocazione al Ministero ricevendo quale risposta
l'improrogabilità della stessa. A questo punto designò la
d.ssa Campolongo quale presidente del collegio con l'intesa
che ella avrebbe disposto un rinvio per permettere al dr.
Minniti di presiedere la causa.
La riunione al Ministero durò circa un'ora, vi prese
parte il dr. SAMMARCO e si fece vedere anche il dr. VERDE, e
non portò ad alcuna decisione definitiva. Accertamenti svolti
dall'ufficio del P.M. hanno permesso di accertare che presso
il Ministero non vi è traccia documentale di tale convocazione
e della relativa riunione (cfr. allegato n. 33).
E' da tener presente che il dott. Minniti era già nel suo
ufficio in Tribunale quando gli giunse la convocazione
telefonica del Ministero: fece telefonare per avvertire che
aveva udienza. Gli fu risposto che la riunione era
inderogabile.
Pag.76
Al rientro in Tribunale il dr. MINNITI apprese dalla
d.ssa CAMPOLONGO che "la causa era stata ritenuta in
decisione" in quanto "gli avvocati avevano insistito e lei era
stata costretta a mandarla in decisione".
Premesso ciò si evidenzia che il collegio presieduto da
Filippo VERDE emise la sentenza favorevole agli eredi ROVELLI
il 31 ottobre 1986, (data di deposito) e appena due mesi dopo,
come emerge dalla documentazione acquisita in Svizzera
attinente le presenze degli indagati presso l'Hotel Splendide
di Lugano, Filippo VERDE si trovò appunto in tale località dal
27 dicembre 1986 al 2 gennaio 1987 occupando più camere. Il
soggiorno venne pagato dall'avvocato PACIFICO come risulta
dalle annotazioni apposte dall'Hotel sulle ricevute (cfr.
allegato nr. 34), anch'egli presente per tutto il periodo.
Una nuova anomalia riguarda l'astensione del presidente
di uno dei collegi della Corte di Cassazione che avrebbe
dovuto decidere sulla causa.
Nel 1993, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, fu
fissata una nuova udienza dalla Suprema Corte di Cassazione
per il 18 marzo 1993, e quale Presidente fu designato il dr.
Mario CORDA (cfr. allegato n. 36). Attesa la rilevanza della
causa il Presidente provvide per tempo, come da prassi, a
studiare l'incarto predisponendo un "appunto manoscritto"
(cfr. allegato n. 37) nel quale si evidenziavano i punti sui
quali la Corte era chiamata a decidere invitando i colleghi a
presentarsi "preparati" sui punti in discussione, affrontando
la questione della improcedibilità anche alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale, e manifestando tra
l'altro la possibilità di modificare la giurisprudenza con il
dichiarare ammissibile il ricorso dell'IMI.
L'appunto in questione venne fotocopiato con l'ausilio di
una collaboratrice di cancelleria (cfr. allegato nr. 38),
inserito in buste chiuse dallo stesso Presidente ed inserito
nella casella della posta di ciascun membro del collegio.
Nei primi di marzo del 1993 pervenne un esposto anonimo
indirizzato al Presidente dalla Corte di Cassazione nonché al
dr. CORDA nel quale, in sintesi, si diceva che quest'ultimo
aveva già anticipato il giudizio sulla causa e che copia del
manoscritto era a mani dell'anonimo autore (cfr. allegato n.
39).
A seguito ditale missiva il dr. CORDA, con l'animo di
continuare a presiedere il collegio, predispose la bozza di
una istanza di astensione al Presidente della Cassazione,
nella convinzione che sarebbe stata rigettata. Presentò tale
minuta al dr. BRANCACCIO che seduta stante e sulla stessa
bozza dell'istanza di astensione dispose la sostituzione del
dr. CORDA con altro membro del collegio (vds. allegato n. 40).
L'udienza venne spostata dal 18 al 25 marzo 1993 e quindi al
27 maggio 93 con l'ulteriore sostituzione del Presidente del
collegio.
Non si può dubitare che il manoscritto sia stato
consegnato (o comunque letto ad estranei all'amministrazione
della Giustizia) da un appartenente all'ordine giudiziario od
al Ministero di Grazia e Giustizia (magistrato o collaboratore
di cancelleria), con evidente violazione del segreto
d'ufficio.
La circostanza è emersa in momento successivo allorquando
con un altro anonimo è stata recapitata (1^ gennaio 1993) al
Presidente della Cassazione la procura speciale privata del
margine sinistro e del
Pag.77
lembo superiore destro (ove potevano o dovevano essere
apposti i timbri del deposito) - (cfr. allegato n. 41). Tale
ultima lettera indirizzata ai dr. Brancaccio: Sgroi e Corda
recita: "ringrazio per la sensibilità dimostrata per i flitti
da me denunciati e per l'astensione che ha permesso di
chiudere la partita 3 a 2. Per evitare fastidi a cancellieri e
avvocati accusati dai servi dell'IMI restituisco l'originale
del documento che ha fatto punire definitivamente il palazzo e
tangentopoli".
L'astensione di cui parla l'anonimo era appunto quella
del dr. CORDA. Non a caso destinatario della lettera era anche
il dr. CORDA che alla data del 1^ giugno 1993, (data in cui è
stata protocollata in Cassazione) non aveva più nulla a che
vedere con la causa IMI I SIR.
Appare evidente dal contenuto dell'anonimo che
accompagnava la procura speciale mutilata, che esso proveniva
dallo stesso autore o comunque dallo stesso "centro di
interessi" che aveva inviato il precedente anonimo che provocò
l'astensione del Presidente Corda. Ne segue che la procura
speciale era in possesso della persona o delle persone che
inviando quel primo anonimo avevano inteso favorire la "parte
ROVELLI" nel procedimento in Cassazione. Ciò rende improbabile
che la procura speciale non sia stata depositata per mera
negligenza (cfr. allegato n. 42 deposizioni dr. Bibolini e dr.
Morelli).
* * *
L'approfondimento delle indagini ha fatto emergere un
altro aspetto, che dimostra generale quale fossero i criteri
delle gestione della vicenda processuale da parte di
ROVELLI.
Dall'analisi dei tabulati sopra riportati è emerso che la
persona che usava il cellulare intestato alla TECHSO (il nome
della società risulta nella tabella), l'avv. Francesco
BERLINGUER, ha intrattenuto vari contatti telefonici con
Renato SQUILLANTE e Felice ROVELLI nei primi mesi del 1992,
proprio nel periodo in cui la Corte di Cassazione si riuniva
(29 gennaio 1992) e decideva (30 gennaio 1992, ordinanza
depositata il 12 febbraio 1992) di trasmettere gli atti alla
Corte Costituzionale. Intercorrono ben 16 telefonate in poco
più di un mese. Sentito più volte in ordine al contenuto
ditali rapporti, l'avv. BERLINGUER (cfr. allegato n. 49), dopo
alcune incertezze, rispose che nel corso del 1992 Renato
SQUILLANTE gli chiese di incontrarlo e, avuto il contatto, gli
chiese di avere un colloquio con Felice ROVELLI. Egli aderì
all'invito di SQUILLANTE ed incontrò effettivamente ROVELLI in
almeno due o tre occasione, sempre all'hotel Hassler dove
alloggiava ROVELLI, in una delle circostanze alla presenza
dello SQUILLANTE. BERLINGUER ha riferito: "ROVELLI mi chiese
se io potevo avvicinare un membro del collegio della Suprema
Corte - la d.ssa Simonetta Sotgiu - per avere notizie da
quest'ultima circa l'andamento della causa, ossia quali
decisioni avevano in mente di prendere rispetto al ricorso che
era stato presentato" ... "Tenga presente che sia SQUILLANTE
che ROVELLI hanno insistito a che io avvicinassi la d.ssa
Sotgiu". Alla domanda se gli fosse stato promesso qualche
cosa da ROVELLI, l'avv. BERLINGUER risponde: "Si, una buona
parcella, queste sono le parole usate da ROVELLI, senza
peraltro quantificare la cifra" (nella deposizione
successiva la cifra viene indicata, salvo
Pag.78
errori della memoria, in 500 milioni). "Non ricordo se
quando mi ha fatto il discorso della parcella era presente
anche SQUILLANTE, ma il fatto che mi erano stati proposti dei
soldi da parte di ROVELLI era un fatto conosciuto anche dal
magistrato...".
Tra Francesco BERLINGUER e la d.ssa SOTGIU intercorrevano
rapporti di amicizia. L'esistenza di tali rapporti è stata
confermata dalla stessa d.ssa SOTGIU nel corso della
deposizione resa in data 11 giugno 1997, nonché dallo sviluppo
del traffico telefonico del cellulare in uso a Francesco
BERLINGUER relativamente al periodo che qui interessa (cfr.
allegato n. 50)
Dall'utenza in uso all'avv. BERLINGUER viene chiamato, in
più occasioni, anche il numero telefonico dello studio
professionale di Cesare PREVITI (cfr. allegato n. 51).
Commenta il Pubblico Ministero che "l'intervento di
SQUILLANTE, in funzione chiaramente corruttiva e di
intermediazione verso magistrati, o comunque persone ad essi
vicine, per piegare il contenuto dell'attività giurisdizionale
di costoro alla illecita realizzazione di interessi privati, a
fronte della promessa e del versamento di somme di denaro,
dimostra ulteriormente l'attendibilità delle dichiarazioni
dell'ARIOSTO, nella parte in cui costei indica l'alto
magistrato come persona che, insieme a Cesare PREVITI ed a
PACIFICO, non casualmente coinvolti nella vicenda in esame,
svolge una attività corruttiva anche nel senso della
intermediazione, nell'interesse di privati, verso altri
magistrati del distretto romano, con la conseguenza che la
pregnanza accusatoria delle dichiarazioni dell'ARIOSTO nei
confronti di Cesare PREVITI viene ulteriormente corroborata e
costituisce altro elemento di prova a carico dell'indagato in
relazione alla vicenda in esame".
Ad ulteriore conferma ditale assunto il pubblico
ministero, nella sua richiesta richiama la vicenda relativa ad
un altro magistrato citato dalla ARIOSTO come presente al
viaggio NIAF e in casa PREVITI (la sua presenza in casa
Previti è attestata anche da Giorgio Casoli), il dott. FILIPPO
VERDE.
Senza riprendere la narrazione delle vicende processuali
davanti all'autorità giudiziaria di Perugia richiamate dal
pubblico ministero (pagg. 21 e 55 richiesta), già descritte
anche nella richiesta inviata al Parlamento il 3 settembre
1997, rileva, in questa sede, la scoperta del conto corrente
denominato "MASTER 811" acceso da Filippo VERDE presso la
Società Bancaria Ticinese di Bellinzona.
Dall'esame dei documenti relativi conto svizzero risulta
che:
1) il n. di conto è 11606.00", denominato "MASTER
811";
2) è stato acceso in data 30 aprile 1991;
3) i beneficiari sono VERDE Filippo e la moglie
CAPPETTA Anna Maria;
4) PACIFICO Affilio era delegato ad operarvi.
I movimenti di rilievo del conto corrente sono i seguenti
(cfr. allegato n. 56).
Pag.79
Accrediti.
il conto, aperto in data 30 aprile 1991, ha registrato
in data 2 maggio 1991 un accredito di 500.000.000 di lire
(valuta 6 maggio 1991)
un versamento di 246.000 franchi svizzeri (pari a circa
280 milioni di lire) è stato è eseguito in data 31 maggio
1994, verosimilmente per contante.
Addebiti.
bonifico a Chiasso ABN AMRO BANK - dc OKAPI pari a lire
50.400.000;
bonifico a Chiasso ABN AMRO BANK - dc OKAPI pari a lire
50.500.000.
Versamento di 500.000.000 di lire (2 maggio
1991).
Il conto corrente è stato aperto con il versamento di
500.000.000 di lire. La contabile trasmessa dalla Società
Bancaria Ticinese in relazione a questo conto corrente non
riporta alcuna indicazione in ordine alla provenienza della
somma.
Dall'esame della documentazione bancaria pervenuta a
seguito di rogatoria si è potuto ricostruire, almeno in parte,
l'articolata operazione finanziaria che si è conclusa, tra
l'altro, con il versamento di 500.000.000 di lire sul conto di
VERDE. L'operazione bancaria in questione, pur apparendo allo
stato prescindere dai movimenti bancari dei quali è stata
riscontrata attinenza con la vicenda IMI/ROVELLI, è tuttavia
dimostrativa di collegamenti tra VERDE e Cesare PREVITI.
Pag.80
Schematicamente l'operazione in questione può così
riassumersi (2).
(2) Per ragioni espositive i fatti verranno elencati in
progressione cronologica:
in data 16 aprile 1991 (valuta 18 aprile) sul conto
corrente "Mercier" di PREVITI Cesare (acceso presso la Darier
Hentsch di Ginevra) viene accreditata la somma di Lit.
1.800.000.000 proveniente dalla Società di Banca Svizzera di
Lugano;
in data 23 aprile 1991 (val. 26 aprile) dal conto
"Mercier" viene disposto un bonifico di Lit. 500.000.000
diretto alla Banca del Sempione di Lugano a favore del c/c
"pavoncella" di PACIFICO Attilio, ove viene effettivamente
accreditato in data 24 aprile 1991 (val. 26 aprile). In data
30 aprile 1991 (val. 30 aprile) PACIFICO preleva la somma di
Lit. 500.000.000;
con ordine datato 19 aprile 1991 (val. 19 aprile) dal
conto "Mercier" viene disposto un bonifico di Lit. 500.000.000
diretto alla Società Bancaria Ticinese di Bellinzona a favore
del conto "771 Pavone" di PACIFICO Attilio. Su questo ultimo
conto l'importo viene accreditato in data 22 aprile 1991 (val.
22 aprile) nel sottoconto in lire italiane, che in precedenza
aveva un saldo pari a zero.
1. Dalle disposizioni impartite da PACIFICO alla
banca risulta chiaramente che il bonifico era stato
preannunciato telefonicamente e che la somma doveva essere
investita a "48h". In pari data (con valuta 24 aprile) la
banca investiva l'intera somma in un "deposito fiduciario call
48 ore".
2. In data 30 aprile 1991 PACIFICO dava disposizione
alla banca di trasferire Lit. 500.000.000 al conto "811
master" di VERDE con valuta 6 maggio 1991.
3. In data 2 maggio 1991 la banca provvedeva in primo
luogo a rimborsare il deposito fiduciario (val. 6 maggio) e
quindi a bonificare la somma a favore del conto "811 master"
con valuta 6 maggio 1991 come da disposizioni impartite da
PACIFICO.
A margine si evidenzia che l'apertura del conto di VERDE
è del 30 aprile 1991, data dell'ordine impartito da PACIFICO
la cui esecuzione è stata differita di qualche giorno per
poter liquidare il deposito fiduciario.
in data 8 maggio 1991 (val. 6 maggio) dal conto
"Mercier" viene registrato un ulteriore bonifico di Lit.
250.000.000 diretto alla Banca del Sempione di Lugano a favore
del c/c "pavoncella" di PACIFICO Attilio, ove viene
effettivamente accreditato in data 7 maggio 1991 (val. 10
maggio). In data 8 maggio 1991 questa somma è stata trasferita
da PACIFICO a favore del conto "Quasar Business" acceso presso
la Società di Banca Svizzera di Lugano, verosimilmente dello
stesso PACIFICO.
Pag.81
Addebiti di 100.000.000 di lire (settembre-ottobre
'93).
Significativi sono i bonifici a favore del dc OKAPI
presso la ABN AMRO BANK di Chiasso rispettivamente di
50.400.000 (29 settembre 1993) e 50.500.000 di lire (12
ottobre 1993).
Sul punto si richiamano gli interrogatori ed i documenti
prodotti da BOSSERT Alfredo titolare della società "OKAPI"
(utilizzata anche in questo caso per le attività di
spallonaggio), ed in particolare il verbale del 29 luglio 1997
nel corso del quale ha dichiarato di non conoscere VERDE e di
aver eseguito le due operazioni su richiesta dell'avvocato
PACIFICO al quale ha poi consegnato l'equivalente in contanti
a Lugano (cfr. allegato n. 31).
Le predette operazioni sono di estremo interesse alla
luce di quanto specificato nell'ordinanza di custodia
cautelare della AG di Perugia a carico di VERDE pagina 7 della
richiesta di ordinanza di custodia cautelare, richiamata
integralmente dalla conseguente ordinanza): "appena fu
notiziato delle indagini del SECIT, Filippo Verde pagò
spontaneamente l'importo delle imposte evase e delle
soprattasse, che ammontava a 288 milioni di lire. Il
versamento fu effettuato il 23 ottobre 1993 presso l'ag. 90
della Banca di Roma, con denaro contante, in mazzette
fascettate, estratto da una valigetta. Non v'é traccia della
relativa provvista in alcuno dei conti correnti riferibili al
Verde che sono stati individuati nel corso delle indagini,
all'esito di richieste rivolte a tutti gli istituti di credito
operanti sul territorio nazionale".
Per pagare le imposte e le pene pecuniarie VERDE ha fatto
rientrare in Italia somme depositate all'estero pari a 100
milioni di lire previo un parziale disinvestimento), per il
tramite di PACIFICO e BOSSERT.
Dell'ulteriore somma di 188 milioni di contante nulla si
conosce. Il fatto che non sia stata individuata la fonte
ditale disponibilità giustifica il sospetto che VERDE fosse
titolare di altri rapporti bancari all'estero.
Seconda operazione di versamento.
A distanza di soli sette mesi (31 maggio 1994) dal
prelievo di cui al paragrafo precedente, sul conto "Master
811" viene eseguito un versamento di 246.000 FrS (circa 280
milioni di lire).
Il pubblico ministero, nel descrivere gli sviluppi
investigativi evidenzia, preliminarmente, che non sono stati
accertati redditi o comunque altri proventi tra la fine
dell'ottobre 93 (data in cui Verde ha "dato fondo" a tutte le
sue disponibilità finanziarie in Italia, facendo rientrare
anche somme dall'estero) ed il maggio 94 (data del
versamento). In particolare dall'ordinanza di custodia
cautelare di Perugia si rileva che l'ultima operazione
immobiliare ricondotta a VERDE risale al 30 gennaio 1992,
(vendita dell'immobile di via Albimonti in Roma).
Nello stesso periodo del versamento sul conto "Master
811", PACIFICO Affilio ha ricevuto i seguenti bonifici
disposti da Felice ROVELLI per il tramite dell'avv. Rubino
MENSCH, in relazione alla vicenda IMI/ROVELLI:
Pag.82
... (omissis) ...
A seguito di rogatorie internazionali venivano acquisiti
i documenti bancari relativi ai movimenti dei sottonotati
conti "Emco AG" - "Codava" e "Alvaneu Anstalt", così
schematizzabili:
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Pag.83
Immediatamente dopo l'accredito dei bonifici di ROVELLI,
Attilio PACIFICO ha provveduto a prelevare pari importi per
contanti.
Contemporaneamente a queste operazioni PACIFICO ne ha
eseguito altre sugli altri conti correnti provvedendo ad
esempio a bonificare a favore di BOSSERT l'equivalente di 300
milioni (13.04 e 14 aprile 1994, rispettivamente per 100 e 200
milioni) per il successivo trasferimento del contante in
Italia (cfr. allegato n. 31 - deposizione BOSSERT).
In conclusione all'epoca del versamento sul conto "Master
811", PACIFICO stava "distribuendo" le somme provenienti da
ROVELLI, eseguendo tutte le operazioni con estrema accortezza,
ossia prelevando contante dai suoi conti svizzeri oppure
disponendo il trasferimento di contante m Italia per il
tramite di Bossert.
Interrogato su queste movimentazioni PACIFICO non ha mai
inteso fornire alcuna spiegazione, soprattutto con riferimento
alle persone destinatarie delle somme.
In data 31 maggio 1994 si è accertato che PACIFICO
Attilio:
soggiornava presso l'Hotel Splendide di Lugano: dalla
ricevuta dell'albergo si rileva che ha occupato le stanze 653
e 656 dal 29 maggio 1994 al 31 maggio 1994 (cfr. allegato n.
59);
accedeva ai locali del casinò in data 29 maggio 1994 e
30 maggio 1994 (cfr. allegato n. 60);
si presentava presso la Società Bancaria Ticinese di
Bellinzona in data 31 maggio 1994, ove dava disposizione per
l'investimento di 243.844,25 FrS in "SBC Money Market Fund"
proprio sul conto "MASTER 811" - cfr. allegato n. 54 relativa
contabile con specifico riferimento alle disposizioni
d'acquisto - operazione contabilizzata dalla banca solo il
successivo 3 giugno 1994;
eseguiva presso la Società Bancaria Ticinese di
Bellinzona un versamento di 128.000 FrS accreditandoli sul dc
"771 Pavone", di cui era beneficiario economico lo stesso
PACIFICO (contabile rif. n. 36579) - (cfr. allegato n. 61);
verosimilmente, eseguiva anche il versamento di 246.000
FrS sul conto "Master 811" (contabile rif. n. 36589: ossia
solo dieci operazioni
Pag.84
dopo il versamento di 128.000 FrS sul conto di PACIFICO). La
ricevuta bancaria non reca la firma di chi ha eseguito
l'operazione.
Tutto ciò premesso il pubblico ministero sviluppa le seguenti
conclusioni:
VERDE non disponeva di 280 milioni in contanti in
Italia;
PACIFICO non ha provveduto al trasferimento di questa
somma verso la Svizzera. Anche ammettendo che le dichiarazioni
degli indagati siano vere, mai avrebbe svolto una simile
operazione perché nello stesso periodo stava riportando somme
in Italia e quindi avrebbe eseguito una "compensazione"
trattenendo per sé il contante ricevuto in Italia, bonificando
una pari somma da uno dei suoi conti svizzeri a favore di
quello di VERDE: evitando il movimento dalla Svizzera
all'Italia del contante di sua pertinenza e quello dall'Italia
alla Svizzera del contante di VERDE avrebbe ottenuto altresì
un doppio risparmio sulle provvigioni dei "corrieri";
PACIFICO in quel periodo stava "distribuendo" la somma
proveniente dai ROVELLI.
A tali elementi si aggiunga poi che il conto di Filippo
VERDE viene "creato" con una provvista proveniente dal conto
di Cesare PREVITI.
Sulla scorta dei dati disponibili la deduzione del
pubblico ministero si presenta fornita di un elevato grado di
probabilità.
Nella stessa prospettiva motivazionale, e a riprova della
validità dell'ipotesi accusatoria elaborata sulle
dichiarazioni della teste ARIOSTO, va ricordata la posizione
di RENATO SQUILLANTE.
Va ricordato, in generale, che egli disponeva della somma
di lire 9 miliardi circa alla data del 7 febbraio 1996,
prelevata precipitosamente in contanti dal figlio e dalla
nuora dopo la scoperta di una microspia in un bar di Roma
frequentato dal dott. Squillante. Vanno ricordati gli acquisti
immobiliari (si veda provvedimento di sequestro in atti).
Vanno, più specificamente evidenziati i seguenti dati di
fatto, richiamati dal P.M. nella sua richiesta.
In primo luogo dalla documentazione bancaria risulta un
rapporto di conto corrente acceso dal predetto presso la Banca
Commerciale di Lugano in data 20 gennaio 1987. La titolarità
del conto è adeguatamente mascherata: esso è intestato a
IBERICA DEVELOPMENT SA, l'amministratore della società e del
conto è tale avv. Rubino MENSCH, e soltanto da un fogliettino
manoscritto, intitolato "Promemoria interno" e datato 18
febbraio 1987, si apprende che avente diritto economico del
conto "è il signor Renato SQUILLANTE, magistrato a Roma" (cfr.
allegato n. 63). La circostanza non avrebbe particolare
rilievo se della Banca Commerciale di Lugano non fosse
azionista la famiglia ROVELLI e se l'avv. MENSCR non fosse
colui che dagli inizi degli anni ottanta cura gli interessi
della famiglia ROVELLI.
In secondo luogo risulta che nel periodo immediatamente
successivo ai versamenti da parte dei ROVELLI ad ACAMPORA,
PACIFICO
Pag.85
e Cesare PREVITI degli oltre sessantasei miliardi di cui si
tratta costituenti il compenso per la complessiva attività di
corruzione (e relative mediazioni), Renato SQUILLANTE ha
ricevuto bonifici o versamenti in contante per complessivi FrS
780.000 sui suoi conti correnti aperti presso la Società
Bancaria Ticinese per l'esattezza sono stati versati 100.000
FrS il 20 di giugno, 425.000 FrS il 29 di luglio, 127.500 FrS
il 2 e 127.500 FrS il 3 di agosto). Il controvalore in lire
ammonta a più di 920 milioni. Nulla si è acquisito
documentalmente, al momento, in ordine alla provenienza e alle
modalità del versamento, ma è significativa la circostanza che
Pacifico riceve, in data 24 giungo 1994 850.000, FrS dai
ROVELLI, e preleva o bonifica rispettivamente il
corrispondente di 530.000 franchi il 5 di luglio e 127.050
franchi l'8 di luglio. (cfr. allegato n. 64).
b) l'interrogatorio di CESARE PREVITI.
La vicenda processuale in esame presenta una
particolarità non abitualmente riscontrabile in altri
procedimenti.
La presentazione al Parlamento della richiesta di
autorizzazione a procedere, ritenuta irricevibile dalla Camera
dei Deputati, ha messo in condizione l'indagato di conoscere
integralmente il contenuto delle accuse nei suoi confronti e
quindi di predisporre le proprie complete difese.
L'esistenza di un procedimento a proprio carico, gran
parte del contenuto delle accuse e delle fonti indiziarie,
l'esperimento di rogatorie e il loro parziale esito, erano già
note allo stesso indagato, per avere egli tramite i suoi
difensori) partecipato all'incidente probatorio per
l'escussione della teste Ariosto, per avere proposto
opposizione alle stesse rogatorie e per la pubblicità esterna
data dapprima all'arresto del dott. Squillante e dell'avv.
Pacifico il 12 marzo 1996 (vicenda contestata al capo
a), e, successivamente, all'arresto degli avvocati
ACAMPORA e PACIFICO il 17 maggio 1996 e di FELICE ROVELLI
(vicenda contestata al capo b), nonché di alcuni dei
familiari di Renato Squillante per il reato di favoreggiamento
reale.
Notevole è stato il rilievo pubblico delle vicende in
esame, come lo stesso PREVITI fa presente (esponendo, al
riguardo, le sue critiche) nella memoria depositata il 18
settembre.
Si può quindi affermare che , seppure parzialmente in una
forma impropria, un contraddittorio era già esistente prima
dello svolgimento dell'interrogatorio del 23 settembre davanti
ai pubblici ministeri Dott. Boccassini e Colombo.
Puntuali difese, inoltre, l'indagato aveva potuto
svolgere tramite i propri difensori in sede di opposizione
alle richieste di proroga delle indagini preliminari
notificategli.
Con l'interrogatorio del 23 settembre 1997 il
contraddittorio con l'accusa si è potuto pienamente e
direttamente esercitare.
Nell'interrogatorio l'on.le PREVITI ha prima di tutto
eccepito la mancanza di contestazioni specifiche e la pretesa
dell'accusa di operare un'inversione dell'onere della
prova.
Nel merito ha sostanzialmente sostenuto le seguenti
tesi.
Pag.86
A) quanto al capo a) si è prestata fede cieca alle
dichiarazioni della ARIOSTO platealmente smentite
dall'incidente probatorio e dalle attività difensive svolte ai
sensi dell'articolo 38 disp. att. e documentate sia nel corso
dell'incidente probatorio, sia nell'immediato seguito, sia
attraverso denunce per calunnia, falso e diffamazione nei
confronti della stessa ARIOSTO, presentate anche da altre
persone chiamate in causa a vario titolo dalla donna. Di
questa attività PREVITI lamenta che non vi è stata, da parte
dell'organo di accusa, piena rispondenza e adeguato
seguito.
Non spetta a questo giudice rispondere a quest'ultima
accusa di PREVITI.
Nell'esposizione relativa al capo A) si è dato conto dei
contrasti esistenti tra le affermazioni della teste e le
contrarie risultanze difensive e si è esposto il complessivo
valore indiziario degli elementi posti a fondamento delle
considerazioni finali sull'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza.
* * *
B) Quanto al capo B) l'on.le PREVITI sostiene, in sintesi
quanto segue:
1) di aver conosciuto l'ing. Nino Rovelli negli anni
'70;
2) di aver avuto approfondita conoscenza delle vicende
della SIR, avendo curato per EFIBANCA la difesa legale atta a
dimostrare l' iter di un finanziamento alla società
chimica che vedeva la banca nel ruolo di "capofila".
3) di aver ricevuto dallo stesso NINO ROVELLI nel 1990 un
mandato professionale teso ad eseguire una serie di pagamenti
per suo conto con l'accordo che nell'ambito di questo mandato
avrebbe potuto trattenere l'importo di una parcella dovuta a
prestazioni professionali svolte negli anni precedenti.
4) Di aver utilizzato il conto della HENTSCH da lui
aperto già dal 1959, ed utilizzato in genere in relazione ad
incarichi fiduciari
5) Previti ha poi risposto di conoscere i destinatari
finali delle somme, indicandoli genericamente come
professionisti italiani e stranieri, ed escludendo
categoricamente che si trattasse di pubblici ufficiali e
magistrati ("...seppi che queste somme dovevano andare in
direzione di fatti personali, non soltanto italiani, non...
diciamo che non mi balenò nemmeno il sospetto o l'ipotesi in
alcun modo anche perché in qualche modo l'avrei saputo o
intuito che potessero servire per pubblici ufficiali o
addirittura magistrati, era un'ipotesi che nemmeno si poteva
affacciare - pag 6 della trascrizione dell'interrogatorio del
23 settembre 1997"; Domanda: "Lei conosceva il nome dei
destinatari di queste somme oppure no?" Risposta: "si,
però vede, io credo che gli inquirenti il nome lo possano
ricavare da questi, dai documenti che sono in loro possesso o
con l'esercizio delle rogatorie o in altro modo, io..." ...
"non voglio avere nemmeno la responsabilità morale oltreché
giuridica di diffusione di nomi che a mio giudizio non hanno
niente a che fare con l'inchiesta in corso..." - ibid., pag
7);
Pag.87
6. di essere stato contraffatto, dopo la morte dell'ing.
Nino ROVELLI (dicembre '90), dal figlio di quest'ultimo,
FELICE, che lo aveva informato da un lato di essere al
corrente del mandato professionale; dall'altro di voler
mantenere gli impegni assunti dal padre all'esito della
vicenda giudiziaria;
7. a tal fine, di aver ricevuto nel 1994, la somma dii
8.000.000 di FrS dagli eredi ROVELLI e di aver provveduto a
dare esecuzione al mandato, sulla scorta delle indicazioni
fornitegli nel 1990 da Nino ROVELLI.
Secondo il prospetto del P.M. (ogni singola posta è stata
contestata nel corso dell'interrogatorio), PREVITI ha poi
destinato altrove questa somma, eseguendo i seguenti
bonifici:
in data 15 aprile 1994 (val. 19 aprile) bonifico di Frs
2.147.000 alla Darier Hentsch di Nassau a favore del conto
841399 (04677);
in data 15 aprile 1994 (val. 19 aprile) bonifico di Frs
2.147.000 alla Darier Hentsch di Nassau a favore del conto
841402 (04680);
in data 18 aprile 94 (val. 19 aprile) bonifico di Frs
5.572.000 alla Verwaltungs e Privat Bank di Vaduz a favore del
conto Codava Anstalt per Frs 5.571.000 (tramite la SBS di
Ginevra conto nr. 136183 M.L.). Si fa presente che la
contabile riporta la seguente specifica: "via la SBS:
destinataire final (Chf 5.571.000,-): Verwaultungs e Privat
Bank Vaduz att. M. Frick - pour le cpte de Codava Anstalt";
in data 14 luglio 1994 (val. 14.07) bonifico di Frs
5.570.000 alla Neue Bank di Vaduz a favore del conto Osuna
Trading Corp. conto n. 00143100;
in data 14 luglio 1994 (val. 9 agosto) bonifico di Frs
860.000 alla Neue Bank di Vaduz a favore della Osuna Trading
Corp. - senza alcuna indicazione di causale e/o
riferimento;
8. A seguito dell'osservazione dell'ufficio del P.M. che
dalla data del "mandato" asserito da PREVITI alla data del
pagamento sono passati quasi quattro anni, e che in tale lasso
di tempo potevano essere intervenute variazioni circa i conti
correnti dei destinatari, l'on. PREVITI ha precisato:
"Queste sono un po' le verifiche che ho fatto ma le ho
fatte fare a mezzo banca, cioè praticamente ho cercato di
sapere se esistevano quei destinatari e così ho eseguito...",
"credo di aver usato il canale interbancario per sapere se la
banca era giusta se il destinatario esisteva ancora nei
termini in cui mi è stato indicato" (ibid., pag 19).
Contesta il Pubblico Ministero che nonostante queste
precisissime affermazioni, l'onorevole PREVITI ha però
sostenuto, di non sapere che i quasi 6 milioni di franchi
svizzeri indirizzati alla società CODAVA erano destinati ad
Attilio PACIFICO (ROVELLI "...mi ha detto questi vanno a
tale banca con questo riferimento... esatto... nel 1990" -
ibid., pag. 21 - allegato nr. 73) - (cfr. altresì allegato nr.
29).
A seguito dell'osservazione dell'Ufficio del P.M. che la
società CODAVA è stata costituita nel 1994, l'onorevole
PREVITI sostiene: "...il mandato era versare a tale banca
riferimento tizio, essendo passati tre anni e mezzo io ho
verificato se il tizio aveva questa aspettativa... il tizio
Pag.88
è il dirigente diciamo indicato della banca... ho verificato
questo e ho avuto le successive indicazioni cioè riferimento
CODAVA" - ibid., pag. 22 - allegato nr. 73.
Obietta il P.M. che la società CODAVA è stata costituita
nel 1994, per conto e nell'interesse di Attilio PACIFICO, da
tale Ettore ABELTINO (cfr. verbale in data 1^ giugno 1996 (3)
- cfr. allegato nr. 27), che conosceva PREVITI da tempo che ha
tra l'altro dichiarato di aver conosciuto il PACIFICO nel
febbraio 1994. La società doveva servire, secondo quanto
riferito da PACIFICO ad ABELTINO, per farvi confluire i propri
risparmi e per ricevere un grosso importo, in ordine al quale
il PACIFICO aveva urgenza di avere a disposizione la società.
Una prima tranche, infatti doveva pervenire in tempi molto
brevi. Quando è pervenuto l'importo bonificato su disposizione
di PREVITI, ABELTINO ha chiesto a PACIFICO la causale del
versamento, e PACIFICO gli ha risposto che si trattava di
risparmi personali.
Secondo il Pubblico ministero da tali circostanze di
fatto deriva che:
Nino ROVELLI non può aver dato indicazione a PREVITI del
conto CODAVA, né indicato in Ettore ABELTINO il fiduciario cui
rivolgersi perché la società ancora non esisteva e ABELTINO
non conosceva PACIFICO;
(3) Interrogatorio reso - per rogatoria - da ABELTINO
Ettore in data 1^ giugno 1996: "Ho conosciuto Attilio Pacifico
nel febbraio del 1994, presentatomi da un mio precedente
cliente tale Mauro Siccardi di Roma. Il SICCARDI mi aveva
detto di aver un amico, il PACIFICO appunto, che doveva fare
delle operazioni e che quindi me lo avrebbe presentato. Dopo
qualche giorno il Siccardi mi ha portato presso il mio ufficio
di Milano, insieme a loro c'era un altro amico di Siccardi, di
cui non ricordo il nome anche se mi pare che mi fu presentato
quale avv. CELESTI. ...Il PACIFICO mi disse che intendeva
darmi l'incarico di costituire una società sulla quale far
confluire i propri risparmi nonché un grosso importo, in
ordine al quale aveva urgenza di avere a disposizione la
società... aggiunse che il grosso importo doveva arrivare per
una prima tranche in tempi molto brevi. Io accettai l'incarico
e feci presente al PACIFICO che per costituire una società
erano necessari tempi tecnici piuttosto lunghi e cioè 2 o 3
settimane, tempi che non rispondevano alla fretta di PACIFICO.
Poiché avevo a disposizione una società che un cliente mi
aveva incaricato di vendere, la EMCO, proposi al PACIFICO di
operare tramite la EMCO in attesa che fosse pronta la società
che dovevo costituire per lui (la CODAVA)... Consultando le
mie agende posso dire che il PACIFICO è stato da me il 4 e il
18 marzo 1994... In data 29 marzo 1994 è stata costituita con
il nome CODAVA la società richiestami da PACIFICO... Il 21
aprile 1994 sono stati accreditati sul conto della CODAVA
5.571.000 di FrS provenienti dalla SBS di Ginevra. Quando sono
arrivati sul conto questi soldi il mio corrispondente di Vaduz
mi ha fatto sapere che la banca presso cui era stato acceso il
conto della CODAVA voleva conoscere la causale del versamento.
Io mi sono messo in contatto con PACIFICO e questi mi ha
risposto che si trattava di sui risparmi personali. Ho
informato in tal senso il mio corrispondente che ha informato
il direttore della banca. Non ricordo se l'accredito della SBS
era stato preceduto da un incontro o da una telefonata di
PACIFICO con cui lo stesso mi preannunciava l'arrivo
dell'importo. Il 16 maggio 1994 è stato effettuato sul conto
CODAVA un ulteriore accredito di 6.000.000 FrS disposto dalla
PITARA TRUST (provvista ROVELLI).
Pag.89
essendo la società di nuova costituzione, ed essendo
ignoto ad ABELTINO che sulla stessa dovesse confluire un
bonifico di PREVITI, non si capisce chi, se non lo stesso
PACIFICO, abbia potuto informare il fantomatico dirigente di
banca che era CODAVA il riferimento che avrebbe permesso a
PREVITI di individuare il destinatario del bonifico; ma,
stando alle dichiarazioni di PREVITI, PACIFICO non poteva
sapere che stava per arrivare il denaro, non avendoglielo lui
detto;
non risulta che PACIFICO fosse titolare di ulteriori
rapporti presso la stessa banca ma, se ne avesse avuti, il
denaro sarebbe stato bonificato su quei rapporti e non sul
conto della CODAVA perché nessuno, se non lo stesso PACIFICO o
ABELTINO, che però stando a PREVITI non potevano sapere del
prossimo accredito del bonifico, avrebbe potuto rivelare alla
banca che destinatario del bonifico dovesse essere tale ultimo
conto):
PACIFICO, contrariamente a quanto discende dalle
dichiarazioni di PREVITI, era consapevole dell'arrivo del
bonifico, ed ha fornito ad ABELTINO una giustificazione non
veritiera sull'origine dei relativi fondi.
Prosegue il P.M. nella sua confutazione delle risposte di
PREVITI: "peraltro, se fosse vera la ricostruzione fornita da
PREVITI, ci si troverebbe di fronte a due singolarità: che,
avendo già un "debito" verso PACIFICO di 30 milioni di Frs
(oltre 30 miliardi di lire), l'ing. Nino ROVELLI abbia inteso
far giungere al medesimo la meno rilevante somma di 5.570.000
Frs per una strada separata, estremamente tortuosa, per il
tramite dell'avv. PREVITI senza informarlo che l'effettivo
destinatario era l'avv. PACIFICO; che Nino ROVELLI avrebbe
comunicato a PREVITI i nominativi dei "professionisti"
destinatari del denaro, omettendo però di fargli quello di
PACIFICO".
Questa considerazione appare condivisibile, tenuto conto
della narrazione degli eredi Rovelli in merito alle modalità
con cui sono state avanzate le richieste di Pacifico alla
morte dell'ing. Rovelli e delle successive modalità di
"presentazione" di Acampora e Previti e tenuto conto che
PREVITI esclude che NINO ROVELLI gli abbia mai fatto il nome
di PACIFICO (pag. 24 trascr.).
Il Pubblico Ministero confuta, poi, un altro aspetto
della ricostruzione di PREVITI:
"Quanto al bonifici disposti alla OSUNA TRADING CORP alla
Neue Bank di Vaduz, l'intervallo tra la data in cui sono state
ricevute le somme (25 marzo 1994) e la data del loro invio al
destinatario (14 luglio 1994) è stata giustificata da PREVITI
con la necessità di accertare l'attualità delle informazioni
ricevute nel 1990 da Nino ROVELLI. Accertata la correttezza
dei dati, egli ha provveduto a bonificare 5.572.000 Frs e
860.000 Frs alla società OSUNA. Tuttavia, a tale società
vengono, però, accreditate ulteriori somme nella medesima
giornata (14 luglio 1994) pari ad oltre 4 miliardi di lire
tratte dal proprio conto personale (il che fa presumere che
PREVITI conoscesse già il destinatario finale e non avesse
quindi bisogno di verificare le indicazioni fornite da Nino
ROVELLI); da tale società vengono poi
Pag.90
restituiti a Cesare PREVITI 700.000 Frs accreditati sul conto
Mercier nel novembre dello stesso anno (cfr. allegato nr. 79 -
annotazione di p.g. rir. 25) - il che conferma l'esistenza di
rapporti diretti tra PREVITI e soc. OSUNA).
La ricostruzione fornita da Cesare PREVITI è in netto
contrasto con la versione addotta dagli eredi ROVELLI, i quali
sostengono:
che l'ing. ROVELLI poco prima di morire ha riferito
alla moglie del solo credito vantato da Attilio PACIFICO;
che dopo la morte dell'ingegnere, è stato Attilio
PACIFICO a far presente agli eredi che anche Cesare PREVITI e
Giovanni ACAMPORA vantavano dei crediti (la circostanza rende
ancor più inverosimile la spiegazione fornita da PREVITI del
bonifico alla CODAVA)".
A queste osservazioni del p.m. va aggiunto che il
contrasto tra le dichiarazioni di PREVITI e quelle degli eredi
ROVELLI è ancor più accentuato, ed assolutamente insanabile,
laddove ROVELLI nega di aver contattato direttamente e di
propria iniziativa PREVITI e di essere stato a conoscenza
della fonte della pretesa avanzata da PREVITI.
Sul punto PREVITI ha spiegato non esservi contrasto
poiché è probabile che sia stato l'avv. PACIFICO a informare
ROVELLI del mandato conferito da suo padre all'avv.
Previti.
Tale spiegazioni non si presenta, allo stato,
sostenibile: né PACIFICO né ROVELLI hanno mai lasciato
intendere una possibilità simile: se fosse veritiera non si
vede per quale motivo dovrebbe essere taciuta: esonererebbe
l'uno e gli altri da responsabilità e quindi gioverebbe
all'uno senza danneggiare processualmente gli altri.
E' poi, scarsamente credibile che in presenza di un
mandato, seppure fiduciario, né Previti abbia avvertito la
necessità di dare un rendiconto, né FELICE ROVELLI di
chiederlo: i destinatari delle pretese avrebbero, infatti
potuto avanzare ragioni da Rovelli e questi non avrebbe
minimamente saputo cosa rispondere.
Ma vi è un altro insanabile contrasto tra le
dichiarazioni di Rovelli e quelle di Previti.
Si è visto che Rovelli ha sempre parlato di un debito nei
confronti di Previti e di un credito che questi vantava (si
verifichino le dichiarazioni di Felice Rovelli all'origine di
questo processo). Le prime dichiarazioni di Previti agli
organi di informazione erano coerenti con questa impostazione
poiché parlavano di "parcelle di una vita di lavoro". Il
cambio di spiegazione nell'interrogatorio del 23 settembre fa
risaltare l'inconciliabilità con le dichiarazioni di Rovelli,
posto che un mandato fiduciario non può essere paragonato ad
un debito di Nino Rovelli nei riguardi di Previti.
Rapporti fra PREVITI - PACIFICO - SQUILLANTE
Nel corso dello stesso interrogatorio del 23 settembre il
Pubblico Ministero ha chiesto a PREVITI la ragione di un'altra
operazione finanziaria emersa all'esito delle rogatorie estere
(domanda del P.M. dott.ssa Boccassini): "dal conto Mercier
escono in data 5 marzo 1991
Pag.91
434.000 dollari diretti alla Società Bancaria Ticinese con un
bonifico telegrafico e con disposizione che la valuta sia del
7 marzo 1991, la somma che perviene presso la Società Bancaria
Ticinese viene contabilizzata in accredito sul conto ROVENA di
SQUILLANTE Renato in data 6 marzo 1991 con valuta 7 marzo 1991
con la seguente causale: "bonifico HENTSCH Ginevra un loro
cliente". Prima di questo trasferimento ...della somma di
434.404 dal conto Mercier alla S.B. T, questa stessa somma
viene accreditata sul suo conto svizzero di Chiasso".
Nella risposta l'on.le PREVITI ha collocato questa
operazione a tutto l'insieme dei rapporti da lui intrattenuti
con PACIFICO: nel corso degli anni, infatti egli aveva
compiuto numerosissime rimesse in favore di PACIFICO, inviando
denaro a PACIFICO presso la S.B.T. all'attenzione di Resinelli
ed attendendo la rimessa in contante in Italia. Presume quindi
che la somma accreditata sul conto ROVENA di SQUILLANTE sia
stata dirottata da PACIFICO, ignorando del tutto che
Squillante avesse un conto presso quella banca.
Obietta il P.M.:
a) dal conto Mercier della Darier Hentsch viene
disposto un bonifico telegrafico di 434.404 USD a favore della
Società Bancaria Ticinese di Bellinzona;
b) sui conti correnti di PACIFICO accesi presso
la S.B.T. di Bellinzona non figura alcun accredito ditale
somma o di somma equipollente ancorché espressa in altre
monete;
c) l'importo proveniente dalla Darier Hentsch
viene accreditato sul conto Rowena di Squillante Renato ove
viene contabilizzato con la causale "bonifico Darier Hentsch +
Co - d'ordine un loro cliente".
Il bonifico telegrafico di 434.404 USD del 5 marzo 1991
non transita sui conti di PACIFICO, ed è documentale che in
quel periodo quest'ultimo non esegue operazioni di prelievo di
contante personalmente o per il tramite di BOSSERT Alfredo,
operazioni queste che avvenivano sempre nell'arco di
pochissimi giorni (cfr. allegato nr. 80):
1. PACIFICO ha prelevato dai propri conti correnti
svizzeri la somma di 8.004,00 franchi francesi in data 4
gennaio 1991 (operazione precedente) e la somma di 500.000.000
lire in data 30 aprile 1991 (operazione successiva - peraltro
verosimilmente correlata ad bonifico di pari importo e moneta
ricevuto da PACIFICO in data 24 aprile 1996 - cfr. allegato
nr. 81 e nr. 57);
2. PACIFICO ha svolto operazioni con BOSSERT in data 18
aprile 1990 per USD 520.000 (operazione precedente) e in data
6 novembre 1991 per lire 298.800.000 (operazione
successiva).
* * *
Nel corso dell'interrogatorio è stata contestata
un'ulteriore operazione, che al momento in cui veniva
evidenziata all'onorevole PREVITI non era ben definita in
tutti i suoi aspetti e che invece è stata
Pag.92
approfondita successivamente. Il chiarimento è rilevante,
come si vedrà, poiché è stato accertato quale fosse la
provenienza originaria della somma.
P.M. (dott.ssa Boccassini): "sul conto di Pacifico
risulta che vi pervenne un bonifico di 1 miliardo di lire e
questo in data 24 giugno 1991; una volta arrivata la tranche,
la somma viene divisa in due tranche da 500 milioni; una prima
Pacifico la investe in un deposito fiduciario per... giorni e
alla scadenza preleva contanti; la seconda tranche viene
trasferita su un conto di PACIFICO che poi dispone nel giro di
pochissimi giorni due bonifici, di 133.000.000 cadauno, il
primo a favore del conto di SQUILLANTE, conto ROVENA, e
l'altro il 2 luglio 1991 a favore del conto Mercier di
PREVITI, lei ricorda questa operazione, può dire per quale
motivo Pacifico...
ON.LE PREVITI: "no, questo accredito da parte di
PACIFICO... effettivamente è anomalo... completamente
anomalo... (..) è possibile che per quanto mi riguarda sia la
compensazione di un qualche cosa che io gli avevo dato in più
di un'altra occasione.
Le indagini successive all'interrogatorio dell'on.le
CESARE PREVITI e quelle successive al deposito della richiesta
di misura cautelare.
Nel passaggio precedente si è vista la difficoltà
dell'on.le PREVITI nello spiegare per quale motivo sul proprio
conto MERCIER presso la DARRIER HENTSCH che a suo dire veniva
utilizzato per depositi fiduciari e sul quale confluirono il
21 marzo 1994 i 21 miliardi dei ROVELLI, confluiscono 133
milioni bonificati da PACIFICO, cioè dalla persona che PREVITI
utilizzava, a suo dire, per far rientrare in Italia il denaro
depositato in Svizzera.
Tale circostanza, che potrebbe essere neutrale nella
prospettiva di un'accusa che sino ad ora faceva leva su
pagamenti avvenuti nel 1994, acquista invece un grave valore
indiziante a seguito degli ulteriori sviluppi delle
indagini.
Dopo il deposito della richiesta di misura cautelare che
qui si esamina si è potuto scoprire che la provvista
originaria di un miliardo che confluisce sul conto Pavoncella
di Pacifico presso la Banca del Sempione e da qui, attraverso
il conto PAVONE della Società Bancaria Ticinese di Resinelli,
giunge a PREVITI, proviene - significativamente - da FELICE
ROVELLI e precisamente dal conto acceso presso la BANK LIPS
BURKARDT di Zurigo (si veda verbale di interrogatorio di
Rovelli in data 25 ottobre 1997 , trasmesso dal P.M. ad
integrazione degli atti).
Alla significativa novità peraltro si aggiunge un altro
particolare.
Il bonifico di lire 133.000.000 al conto ROWENA
(SQUILLANTE) è del 26 giugno 1991 mentre l'altro bonifico di
pari importo viene inviato al conto Mercier presso la Darier
Hentsch di Cesare Previti in data 2 luglio 1991.
Dall'esame della documentazione bancaria interna
trasmessa dalla S.B.T. si evince che già in data 24 giugno
1991 (ore 11.00) Renato SQUILLANTE aveva preannunciato alla
banca l'arrivo di 133.000.000
Pag.93
di lire dando - contestualmente - disposizioni alla banca di
investire la somma in un investimento fiduciario a sei
mesi.
Sempre dalla documentazione interna della banca risulta
che Attilio PACIFICO aveva dato disposizioni alla banca di
bonificare i 133.000.000 sul conto ROWENA in data 25 giugno
1991 e cioè il giorno dopo la comunicazione fatta dallo stesso
SQUILLANTE alla S.B.T. di Bellinzona.
PACIFICO, oltre ai due bonifici sopra specificati, ha
altresì prelevato la somma di 450.000.000 (costituente parte
del miliardo di lire accreditato qualche giorno prima) in data
1 luglio 1991 presso la Banca del Sempione.
Alla richiesta di precisare:
1. quando sono stati accesi i conti presso la Bank Lips
Burkardt (...);
2. chi sono i titolari, i beneficiari economici e le
persone delegate ad operarvi;
3. come è stato alimentato il conto corrente in
relazione a due pagamenti menzionati nella memoria difensiva
del 14 ottobre 1997;
4. le ragioni per le quali ha accreditato la somma di
1.000.000.000 di lire e ad Affilio PACIFICO;
5. posto che PACIFICO ha bonificato contestualmente
133.000.000 a Renato SQUILLANTE ed altrettanti a Cesare
PREVITI ed altresi provveduto a prelevare la somma di
450.000.000 di lire, se voglia indicare chi erano i reali
destinatari delle somme bonificate a PACIFICO;
6. se vi siano stati altri bonifici disposti a favore
di altri coindagati nell'ambito della presente vicenda.
Rovelli non ha inteso rispondere.
* * *
Identica linea processuale ha tenuto ROVELLI nel recente
(27 novembre 1997) interrogatorio nel quale gli sono stati
contestati gli ulteriori sviluppi delle indagini.
E' infatti emersa una nuova linea telefonica nella
disponibilità di ATTILIO PACIFICO.
Dall'utenza cellulare vengono effettuate una serie di
chiamate, significative del permanere di contatti tra PACIFICO
e i ROVELLI nel periodo dal 21 novembre 1990-2.8.1993 (da
ricordare che la decisione della corte d'appello di Roma reca
la data del 26 novembre 1990).
Dalla stessa utenza cellulare vengono più volte chiamati
anche altri indagati nel presente procedimento (si veda
tabella riassuntiva allegata al verbale di interrogatorio del
27 novembre 1997 trasmesso ad integrazione degli atti).
* * *
Pag.94
Altro elemento indiziante, significativo sul piano
generale, è relativo alle annotazioni sull'agenda di PACIFICO
che riguardano un assistente giudiziario in servizio presso la
Corte di cassazione, ufficio movimento ricorsi del massimario
civile; tra le tante menzioni ditale persona, significativa è
quella del 22 gennaio 1993 ore 9,55; accanto al nome
dell'impiegato appare l'annotazione
"CORDA-MORELLI-BIBBOLINI-MILANO-BORRE", significativa se posta
in relazione alla vicenda Corda, oltre ad annotazioni
riguardanti il 27 maggio 1993 data di discussione del ricorso
(si veda il verbale di assunzione di informazioni della
persona informata sui fatti del 18 giugno 1997, trasmesso in
data 1 ottobre 1997, con gli allegati).
Pur non prospettandosi elementi indiziari univoci, ci si
chiede per quale motivo PACIFICO, che non è officiato per la
difesa ROVELLI, e che ha dichiarato di non essersi mai
occupato della causa Rovelli, si preoccupi della composizione
di un collegio, il cui presidente diverrà, suo malgrado,
protagonista della vicenda già descritta.
* * *
Per ciò che attiene più specificatamente alla posizione
di PREVITI si devono annotare due documenti di integrazione
degli atti, pervenuti dopo la presentazione della richiesta di
misura cautelare:
quello del 10 ottobre 1997 da cui emerge che la OSUNA
TRADING CORP. di PANAMA è stata costituita il 26 gennaio
1994;
quello del 15 ottobre 1997 che riguarda gli
accertamenti eseguiti presso la fiduciaria "SURVEILLANCE ET
GESTION FINANCIERE SA" da cui risulta che CESARE PREVITI aveva
aperto un rapporto con la fiduciaria e che alla fine dell'anno
1996 ha ricuperato tutta la documentazione di sua pertinenza
che si trovava nei locali della predetta società (Risposta
alla rogatoria in data 13 ottobre 1997).
* * *
In via di schematizzazione esemplificativa possono, alla
conclusione dell'esposizione degli elementi indiziari
raccolti, riprodursi le tabelle indicanti i rapporti bancari e
i trasferimenti di denaro, utili per l'approfondimento della
vicenda, elaborati dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della
Guardia di Finanza - (si riportano le annotazioni di servizio
nn. 3, 9, 11, 24, 25 degli Ufficiali di P.G. M.c. Daniele
SPELLO, M.c: Giuseppe MANISCALCO e M.c. Emilio DIODATI e M.o.
Andrea SACCO sull'esame della documentazione bancaria
pervenuta dall'A.G. Elvetica concernente i conti di PACIFICO
Attilio, PREVITI Cesare e SQUILLANTE Renato).
1) Trasferimento della somma di Usd 434.404.
Persona sconosciuta dà ordine al Credito Svizzero di
Chiasso di trasferire la somma di 434.404 Usd al conto MERCIER
di PREVITI Cesare, con riferimento "Lit. 500.000.000".
Pag.95
L'accredito sul conto MERCIER presso la Darier Hentsch di
Ginevra avveniva in data 05.03.1991 (val. 7 marzo).
In pari data viene conferito ordine alla Banca di
bonificare la medesima somma di denaro su di un conto della
Società Bancaria Ticinese di Bellinzona (la contabile non
porta l'indicazione del conto destinatario).
In data 6 marzo 1991 (val. 7 marzo) sul conto ROWENA di
SQUILLANTE Renato, presso la SBT di Bellinzona, risulta un
accredito, a mezzo bonifico proveniente dalla DARIER HENTSCH
di Ginevra, della somma di Usd 434.404.
In data 7 marzo 1991, come si evince da un documento
trasmesso dalla SBT, persona indicata con la sigla "Sq" dava
disposizione telefonica alla propria banca di frazionare
l'importo in Usd appena pervenuto dalla DARIER HENTSCH in
cinque parti' dando alle stesse le seguenti destinazioni:
due parti, pari a Usd 173.761, 60 al conto ROBY;
una parte, pari a Usd 86,880,80 al conto 761;
due parti, pari a Usd 173.761,60 da investire a tre
mesi.
Effettivamente la Banca provvedeva nei termini che
seguono:
in data 20 marzo 1991 bonificava la somma di Usd
173.761,60 al conto interno 1414 ROBY (riferibile all'agente
di cambio di Milano ALOISIO);
in data 7 marzo 1991 bonificava l'importo di Usd
86.880,80 al conto interno 761 il cui beneficiario economico
risulta essere SQUILLANTE Fabio;
in data 7 marzo 1991 investiva la somma di Usd 175.000
in un deposito fiduciario dall'11 marzo 1991 all'11 giugno
1991 (alla scadenza tale deposito è stato rinnovato nel tempo,
almeno fino al giugno del 1992).
Antecedentemente all'operazioni di accredito di Usd
434.404 il conto ROWENA USD presentava un saldo di
5.486,20.
Schematicamente l'operazione si può cosi riassumere:
Pag.96
... (omissis) ...
Pag.97
2) Somma di Frs 17.999.000 - Conto Mercier presso Darier
Hentsch.
1. In data 25 marzo 1994 (val. 25 marzo) risulta
accreditata sui conto MERCIER presso la Darier Hentsch di
Ginevra, il cui beneficiario economico è PREVITI Cesare, la
somma di 17.999.000 Frs provenienti dalla S.B.S. di Ginevra -
Rif Filipo -.
Dal 25 marzo 1994 al 15 aprile 1994 la somma di Frs
appena accreditata viene investita per tre volte in operazioni
fiduciarie, quindi viene in parte impiegata come segue:
in data 13 aprile 1989 (val. 15 aprile) bonifico di
Frs. 178.810,10 (pari a lit. 200.000.000) alla TDB - Unione
Bancaire Privee di Ginevra a favore del conto n. 4 17023 L.L -
Rif. Monsieur Bergamin;
in data 15 aprile 1994 (val. 19 aprile) bonifico di Frs
2.147.000 alla Darier Hentsch di Nassau a favore del conto
841399 (04677);
in data 15 aprile 1994 (val. 19 aprile) bonifico di Frs
2.147.000 alla Darier Hentsch di Nassau a favore del conto
841402 (04680);
in data 18 aprile 1994 (val. 19 aprile) bonifico di Frs
5.572.000 alla Verwaitungs e Privat Bank di Vaduz a favore del
conto Codava Anstalt per Frs 5.571.000 (tramite la SBS di
Ginevra conto nr. 136183 M.L.);
in data 3 maggio 1994 prelevamento di Frs. 143.920;
in data 16 giugno 1994 (val. 20 giugno) bonifico di Frs
173.410 (pari a lire 200.000.000) alla TDB - Unione Bancaire
Privee di Ginevra a favore del conto n. 417023 L.L - Rif.
Monsietir Bergamin;
in data 14 luglio 1994 (val. 14 luglio) bonifico di Frs
5.570.000 alla Neue Bank di Vaduz a favore del conto Osuna
Trading Corp. conto n. 00143100;
in data 14 luglio 1994 (val. 9 agosto) bonifico di Frs
860.000 alla Neue Bank di Vaduz a favore della Osuna Trading
Corp.
Si evidenzia che, come risulta dal verbale di
interrogatorio reso per rogatoria all'A.G. dall'Avv. Rubino
Mensch (fiduciario della famiglia Rovelli), questi ha disposto
in data 17 marzo 1994 (val. 25 marzo) un bonifico dai conto
corrente Pitara Trust di Vaduz presso la Bank In Liechtestein
di Frs. 18.000.000 a favore della SBS di Ginevra conto 136.183
ML - Rif. Filippo.
3) Trasferimento della somma di Frs. 5.571.000 da Mercier
a CODAVA.
Come riferito nell'annotazione di P.G. n. 09 datata 1
settembre 1997, parte della Somma di Frs 17.999.000 che
PREVITI riceve sul proprio conto MERCIER presso la Darier
Hentsch di Ginevra in data 25 marzo 1994, quanto a Frs.
5.571.000 (+ 1.000 Frs di spese bancarie) viene dallo stesso
trasferita in data 18 aprile 1994 (val. 19 aprile) alla
Verwaltungs e Privat Bank di Vaduz a favore del conto CODAVA
ANSTALT; operazione effettuata tramite la SBS di Ginevra.
Pag.98
Come dichiarato nel corso del verbale di interrogatorio
reso su rogatoria all'A.G. Elvetica da ABELTINO Ettore in data
1 giugno 1996 (che si allega), la CODAVA ANSTALT è soggetto
economico riferibile a PACIFICO Attillo.
Tale società, costituita in data 29 marzo 1994, aveva
aperto un rapporto bancario in data 31 marzo 1994 presso la
Verwaltungs e Privat Bank di Vaduz, in quanto, come dichiarato
dal PACIFICO all'ALBELTINO, su tale conto avrebbe dovuto
essere accreditata una forte somma di denaro.
In data 21 aprile 1994, intatti, è stata accreditate sui
conto della CODAVA ANSTALT la somma di Frs 5.571.000
provenienti dalla S.B.S. di Ginevra.
La somma di Frs. 5.571.000 uscita in data 18 aprile 1994,
dal conto MERCIER di Previti Cesare, risulta, quindi,
accreditata sul conto della CODAVA nella disponibilltà
economica di PACIFICO Attilio.
4) somme di denaro bonificate a Bossert.
Dall'analisi dei conti bancari svizzeri, si è potuto
accertare che ad Alfredo Bossert sono state bonificate
complessivamente le seguenti somme di denaro provenienti dai
conti specificati; importi successivamente dallo stesso
monetizzati e consegnati in banconote a Pacifico Attilio,
secondo le modalità descritte nel corso degli interrogatori
resi per rogatoria all'A.G. Elvetica.
1. dal conto PAVONCELLA di Pacifico Attilio presso la
Banca del Sempione:
Lit. 207.000.000;
Usd 2.359.000
dall'11 ottobre 1988 al 18 aprile 1990.
2. dal conto 771 PAVONE di Pacifico Attilio presso la SBT
di Bellinzona:
Lit.8.716.250.000;
Frs. 501.618,80
dal 15 aprile 1993 all'11 ottobre 1994.
3. dal conto 851 GIOVANNI di Pacifico Attilio presso la
SBT di Bellinzona:
Lit. 200.000.000;
il 17 ottobre 1994.
4. dal conto 904 COCK di Pacifico Attilio presso la SBT di
Bellinzona:
Lit. 5.727.510.000;
Frs. 100.567,30
dal 28 novembre 1994 al 15 dicembre 1995.
Pag.99
5. dal conto TEMPELHOF di Pacifico presso la SBT di
Bellinzona:
Frs. 161.581,60
il 31 gennaio 1995.
6. dal conto FORELIA - Rubrica Principale - presso SBT di
Bellinzona:
Lit. 454.500.000
dal 20 giugno 1995 al 26 giugno 1995.
per un totale complessivo di:
Lit. 15.305.260.000
Usd 2.359.000
Frs. 763.767,70
In particolare, analizzando analiticamente le singole
operazioni, si è potuto accertare quanto segue.
1.1 somme di denaro bonificate dal conto PAVONCELLA ai
conti di Bossert (lire 207.000.000 - Usd 2.359.000).
Nella seguente tabella vengono analiticamente
specificati gli importi che dal conto PAVONCELLA sono stati
bonificati ai conti di BOSSERT.
... (omissis) ...
Pag.100
Nella tabella seguente, invece, quando possibile, in
corrispondenza di ciaseuna operazione, viene indicata 'a
provvista sul conto PAVONCELLA necessaria per eseguire i
bonifici indicati nella tabella precedente, con indicazione
della data del relativo accredito:
... (omissis) ...
Dal raffronto dei dati riportati nella due tabelle si
nota che, a fronte delle somme bonificate al Bossert, nel
conto PAVONCELLA vi sono delle entrate di pari importo nello
stesso giorno o il giorno successivo. Appare, quindi evidente
che le stesse somme che entrano immediatamente escono.
Pag.101
2.1 somme di denaro bonificate dal conto 771 PAVONE ai conti
di Bossert (Lire 8.716.250.000 - Frs. 501.618,80).
Nella seguente tabella vengono analiticamente
specificate gli importi che da tale conto sono stati
bonificati ai conti di BOSSERT.
... (omissis) ...
Pag.102
Nella tabella seguente, invece, quando possibile, in
corsispondenza numerica di ciascuna operazione, viene indicata
la provvista della somma nel conto PAVONE necessaria per
eseguire i bonifici indicati nella tabella precedente, con
indicazione della data dell'accredito.
... (omissis) ...
Pag.103
3.1 somme di denaro bonificate dal codito 851 GIOVANNI ai
conti di Bossert (Lire 200.000.000)
L'importo di lire 200.000.000 bonificato in data 17
ottobre 1994 al conto OKAPI perviene sul conto 851 GIOVANNI in
data 14 ottobre 1994 dal conto MERCIER (Cft. all. nr. 6).
4.1 somme di denaro bonificate dal conto 904 COCK ai conti
di Bossert (Lire 5.727.510.000 - Frs. 100.490).
Nella seguente tabella vengono analiticamente specificati
gli importi che da tale conto sono stati bonificati al conti
di BOSSERT.
... (omissis) ...
Pag.104
Nella tabella seguente, invece, quando possibile, in
corrispondenza numerica di ciascuna operazione, viene indicata
la provvista nel conto COCK necessaria per eseguire i bonifici
sopra riportati, con indicazione della data dell'accredito.
... (omissis) ...
Dall'analisi effettuata, si è notato che il sottoconto
in lire del conto COCK è stato utilizzato, quasi
esclusivamente per compiere le operazioni descritte nel
presente paragrafo.
5.1 somme di denaro bonificate dal conto TEMPELHOF ai
conti di Bossert (Frs. 161.481.60 per un controvalore di lire
201.600.000).
All'atto di tale bonifico eseguito in data 31.01.95 per
un controvalore di Lit.201.600.000 a favore del conto OKAPI
presso l'ABN di Chiasso, il conto presentava un saldo negativo
di Frs. 146.193,60 che verrà coperto il successivo giorno 7
febbraio con un versarnento di Frs. 162.000.000).
Pag.105
6.1 somme di denaro bonificate dal conto FORELIA - Rubrica
Principale - ai conti di Bossert (Lire 454.500.000).
Nella seguente tabella vengono analiticantente
specificati gli importi che da tale conto sono stati
bonificati ai conti di BOSSERT.
... (omissis) ...
Per eseguire i tre bonifici indicati, in data 14 dicembre
1994 viene "girata" dal sottoconto in Usd la somma di 300.000
Usd che viene accreditata nel sottoconto in lire per un
controvalore di 485.700.000 che, nel tempo, vengono in parte
utilizzati come indicato.
7. Si è proceduto a riscontrare i dati sopra riportati
con i dati forniti dal Bossert in sede di interrogatorio.
Da tale riscontro è emerso quanto segue:
lire 207.000.000 bonificati in data 11 ottobre 1988 dal
conto PAVONCELLA presso la SBT al conto EVEREST, presso la
Banca del Sempione di Claasso (tale bonifico non è stato
segnalato dal Bossert).
Bossert segnala inoltre due operazioni di monetizzazione,
rispettivamente:
in data 6 novembre 1991 di Lit. 298.800.000 consegnati
al PACIFICO a fronte di Frs 352.000 ricevuti;
in data 15 settembre 1992 di Lit. 50.310.000 consegnati
al PACIFICO a fronte di 43.000Usd ricevuti;
che non trovano riscontro nella documentazione bancaria
allo stato acquisita.
5. rapporti tra il conto Mercier di Previti ed il conto
Osuna presso la Neue Bank di Vaduz.
Dall'analisi delle movimentazioni registrate sui conto
MERCIER di Previti presso la banca Darier Hentsch di Ginevra
si è potuto riscontrare che il 14 luglio 1994, PREVITI ha
disposto i seguenti bonifici a
Pag.106
favore della OSUNA TRADINO Corp. Panama, presso la Neue Bank
AG di Vaduz:
... (omissis) ...
La provvista sui conto MERCIER per effettuare i
trasferimenti alla OSUNA, in particolare per i due bonifici in
Frs. (5.570.000 + 860.000), come già riferito con
l'annotazione nr. 9, è quella derivante dall'accredito di Frs
17.999.000 Frs da parte di Rovelli.
La provvista per le altre valute deriva, per la maggior
parte, dallo smobilizzo di titoli che in precedenza erano
stati acquistati.
Si è potuto altresi riscontrare che in data 22.11.1994 al
conto MERCIER perviene un bonifico di Frs. 700.000 dalla SBS
di Zurigo ordine e conto OSUNA JRADING Corp., Panama (per un
controvalore di circa lire 840.000.000).
VALUTAZIONE DEGLI INDIZI E DELLE CIRCOSTANZE A
FAVORE
Cesare PREVITI, nelle sue difese, eccepisce di non aver
mai avuto una dei reati addebitatigli, poiché non gli è mai
stato indicato in specifico processo, a quale specifico
pubblico ufficiale e segnatamente magistrato, a quale contesto
temporale vadano riferite le accuse, con la conseguenza
dell'impossibilità, da parte sua, di esercitare idonee
difese.
In relazione alla vicenda IMI/Rovelli egli asserisce che
l'accusa opera un inversione dell'onere della prova poiché
pretende la spiegazione di rapporti patritnoniali che sono
stati invece giustificati da PREVITI con la necessità di dover
adempiere ad un mandato di pagamento a vari professionisti,
italiani e stranieri conferitogli dall'ing. Nino ROVELLI, ed
asserisce, inoltre che dalla documentazione bancaria acquisita
dagli inquirenti risultano i destinatari di tali somme.
Pag.107
Anche per questa vicenda egli lamenta di essere
nell'impossibilità di fornire una prova contraria in relazione
a fatti di reato che l'accusa non ha ipotizzato nelle dovute
connotazioni essenziali, l'individuazione dei corrotti, atto,
luogo e tempo della corruzione.
Lamenta, ancora, che nella vicenda contestata al capo A)
si è prestata cieca fede ad una persona le cui dichiarazioni
sono caratterizzate da evidenti elementi di calunnia.
Si deve ricordare che nella dimostrazione del thema
probandum la prova critica ha non minore valenza della
prova rappresentativa (Cass., I penale, 21 ottobre 1991, Foto
It., 1993, II, 247).
I parametri giurisprudenziali che governano il
procedimento logico- giuridico in tema di valutazione degli
indizi idonei a fondare un giudizio di probabilità per
l'applicazione di una misura cautelare ex articolo 273 cpp,
impongono la verifica dei seguenti requisiti della circostanza
indiziante:
certezza della circostanza indiziante nella sua
storicità;
gravità dell'indizio, da intendersi come capacità di
resistenza alle obiezioni (Cass., 24 giugno 1992, id. 30
gennaio 1991), ovvero come pertinenza rispetto al thema
probandum (Cass., 25 gennaio 1993), o come "rilevante
continuità logica" rispetto al fatto ignoto da provare.
Per il reato descritto al capo A) si richiamano le
osservazioni già svolte in precedenza sulla portata degli
elementi indizianti.
A fronte di lacune o mancanza di riscontri nel racconto
della ARIOSTO (descrizione del circolo Canottieri Lazio,
descrizione della casa di via Cicerone, affermazione
dell'esistenza di una disponibilità illimitata di somme presso
EFIBANCA per alimentare la corruzione dei magistrati) vi sono
conferme di molte e significative affermazioni: emergere della
figura dell'avvocato Pacifico, rapporto Squillante-Pacifico,
disponibilità finanziarie di Squillante proprio nel periodo
descritto dalla Ariosto (dichiarazioni Aloisio) non spiegabili
con i leciti proventi da attività lavorativa dipendente,
conferma delle frequentazione tra Previti e magistrati
(Casoli) e della presenza in almeno due occasioni della
Ariosto in casa Previti (Casoli), narrazione delle vicende
corruttive da parte della Ariosto a Casoli e Dotti in anni di
molto precedenti la decisione di presentarsi alla Procura
della Repubblica di Milano (che porta ad escludere un intento
calunniatorio), conferma documentale (fotografica) di talune
affermazioni della Ariosto.
Tutto ciò, se non rende inattaccabile la testimonianza
Ariosto, rende però altamente probabile la veridicità del suo
racconto, sulla scorta degli autonomi accertamenti compiuti
dagli organi di investigazione.
Vi è da tener presente che la Ariosto riferisce due
ordini di circostanze:
quelle apprese direttamente, sulle quali vi è stata una
rilevante serie di conferme (frequentazioni
Previti-magistrati; viaggio NIAF);
quelle apprese per il racconto di altri, in particolare
di Previti, sulle quali vi sono conferme significative (ruolo
dell'avv. Pacifico, contatti con Squillante, natura economica
dei rapporti tra i due); i rapporti con EFIBANCA appartengono
a questa seconda categoria: la
Pag.108
mancata conferma delle circostanze riferite dalla Ariosto sul
punto, sicuramente valutabile quale elemento a favore della
difesa, non fa per ciò stesso scomparire il valore indiziante
degli altri elementi raccolti, poiché essi attestano la
veridicità del complessivo racconto della donna.
Non vi è contraddizione tra queste conclusioni e i
provvedimenti di archiviazione adottati nei confronti di
alcuni magistrati citati nelle dichiarazioni della signora
Ariosto, in particolare del dott. MELE.
Nell'archiviare la posizione di tale magistrato si prese
atto che non vi erano addebiti specifici sul suo ruolo e che
vi erano plurime circostanze valutabili in senso a lui
favorevole, emergenti dalle dichiarazioni della stessa
Ariosto; si prese atto anche del mancato riscontro di una
circostanza (il possesso di un quadro di valore all'interno
del proprio ufficio di Procuratore della Repubblica di Roma e
che il Procuratore dimostrò appartenere legittimamente
all'Aniministrazione) in merito alla quale la stessa Ariosto
ammise il proprio errore, spiegandone l'origine, già prima
dell'incidente probatorio.
Sulla sussistenza del reato, va richiamata la decisione
della Corte di Cassazione 16 aprile 1996 (depositata il 23
maggio 1996) sul ricorso proposto da Renato SQUILLANTE avverso
l'ordinanza li marzo 1996 emessa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Milano:
"La condotta offensiva, attribuita allo Squillante,
come dirigente dell'ufficio giudiziario, consiste nella
trasgressione sistematica del dovere di garantire a scopi
istituzionall quella vigilanza che a lui competeva a presidio
della legalità dell'organizzazione e dell'azione corretta dei
componenti della medesima".
"Ed ancora, la condotta antidoverosa ipotizzata è stata
identificata nel piegare l'organizzazione dell'ufficio e la
gestione del medesimo a vantaggio di un gruppo economico ("in
quanto stabilmente retribuito perché ponesse le sue pubbliche
funzionial servizio degli interessi degli erogatori... società
aventi sede a Milano..."), in modo da far risultare l'ufficio
stesso in un rapporto strumentale rispetto ad interessi
estranei all'amministrazione della giustizia, e far apparire
il proprio ruolo e quello di alcuni componenti
dell'organizzazione giudiziaria in stretto collegamento con
persone esponenziali del gruppo imprenditoriale".
"In violazione dei doveri... tipici della funzione
giudiziaria, in tutti i procedimenti e in ogni altra attività
in cui ne fosse richiesto...", "avrebbe procurato al gruppo il
favore di componenti della amministrazione della giustizia,
("impegnandosi ad intervenire su appartenenti agli uffici
giudiziari... in modo da favorire le società predette ...)",
nonché determinato una credibilità diffusa di influenza di
detto gruppo sull'andamento della giustizia in settori di
interesse delle società".
"Il tutto è stato addebitato allo Squillante in ragione
di una strumentalità inquinante da costui posta in essere in
favore del gruppo imprenditoriale costituito dalle società
aventi sede in Milano, assecondando gli interessi delle
società stesse secondo determinazioni, ideazioni ed una
complessiva concertazione illecita incentrata nel luogo stesso
di collocazione e di diffusione degli scopi delittuosi, cioè
in Milano".
Pag.109
"Ciò posto, come risulta dal testo stesso
dell'ordinanza impugnata, attraverso la stigmatizzazione
indiziaria degli elementi utilizzati per la ricostruzione
dell'intera vicenda (rapporti costanti e frequentazioni tra
Squillante, Previti, Pacifico, intreccio di interessi
finanziari riferibili all'attività delle società milanesi
nonché dei su nominati, modalità e circostanze inerenti alle
intense comunicazioni e motivazioni delle medesime, aderenza
di un determinato ambiente giudiziario rispetto agli interessi
del gruppo rappresentati da personaggi di significativo
rilievo, interferenza nell'attività giudiziaria in corso,
giacenze finanziarie all'estero) -, la condotta corruttiva
contestata allo Squillante, ed ai compartecipi, va oltre alla
individualizzazione di singoli atti formali, ed attiene al
substrato dell'attività complessiva inerente al suo ufficio,
caratterizzata illecitamente dalla deviazione rispetto ai
doveri fondamentali della struttura giudiziaria".
"Ed allora, identificato nella suddetta condotta il
veicolo dell'offesa dell'interesse tutelato i due episodi di
materiale dazione del denaro, indicati dal "teste"
costituiscono solo momenti della complessiva vicenda
corruttiva, ed assumono il più riduttivo ruolo di momenti
satisfattivi dell'apio disegno corruttivo dello Squillante,
d'intesa con gli esponenti del gruppo economico di Milano".
"Al fine di definire più puntualmente l'addebito
corruttivo dello Squillante, questo Collegio non può
trascurare di considerare come l'inquinamento di
un'organizzazione, di natura professionale, quale quella
giudiziaria, possa manifestarsi in un lento e progressivo
condizionamento delle sue scelte rispetto a gruppi economici
attraverso la creazione di collegamenti anomali con i suoi
componenti verso i quali si viene a determinare un rapporto di
"simpatia" ovvero di condivisione dei subvalori a costoro
riferibili, sulla base di procurate occasioni di incontri, di
regalie, di mondanità, di soddisfacimento di esigenze di
gratificazione individuali di ogni specie. E ciò non può non
risultare di più agevole ed incisivo risultato ove l'attività
possa giovarsi di un esponente, qualificato e quindi di
vertice, dell'organizzazione stessa, potendo non solo
"intervenire sugli altri appartenenti" dell'ufficio, non solo
garantire una copertura di complicità, ma determinare
motivazioni per la rimozione di ogni remora psicologica a
livello individuale di slealtà verso l'organizzazione, nella
commistione che il capo dell'ufficio determina tra potere
formale, che distorce, e potere informale indirizzato alla
cura di interessi antinomici, che nell 'ésercizio di quello
dissimula".
"Da quanto sopra, s'impone una più approfondita rilettura
normativa delle ipotesi criminose di corruzione, tutte le
volte che abbiamo come riferimento fatti non solo di
mercimonio dei doveri dell'ufficio in relazione ad atti
squisitamente formali, ma coinvolgenti la condotta in genere
del pubblico ufficiale di favoritismo e quindi antidoverosa
(Cass. sez. 6, 29 ottobre 1992, P.m. inproc. Riso, CED Cass.
193821, 19382Z idem, 14 marzo 1996, Varvarito); e ciò
soprattutto quando, come nel caso in esame, la corruzione,
investendo i doveri di base di un'organizzazione
("professionale", in quanto sono ad essa affidate scelte di
valore, come le decisioni giudiziarie), comporta la
sistematica abdicazione delle sue finalità legali, e la
formazione di una subcultura che sostituisce quelle finalità
con gli scopi illeciti posti a base del mercimonio
dell'ufficio".
Pag.110
"Ed il suddetto inquinamento costituiva la ragione,
come risulta dall'ordinanza impugnata, dell'inserimento dello
Squillante nell'assetto degli interessi del gruppo economico
di Milano, dal quale il medesimo risultava destinatario di
denaro ed utilità patrimoniali".
Per il reato ascritto al capo B) sono storicamente
documentati i seguenti fatti specifici:
1. pagamento di una somma di denaro da parte degli
eredi Rovelli;
2. insanabile contrasto tra le dichiarazioni degli
eredi Rovelli e quelle degli indagati in merito alla causa
negoziale legittimante la dazione;
3. uso del fondo Pitara Trust per effettuare il
pagamento;
4. contatti telefonici tra indagati ed annotazioni in
periodi rilevanti per la vicenda processuale sottostante;
5. vicenda negoziale e processuale con rilevanti
anomalie (Minniti, Corda, procura speciale);
6. accertamento di pagamenti e di passaggi di
denaro.
* * *
Prima di esaminare questi elementi, già esposti nella
parte descrittiva, occorre dare risposta ad un'obiezione della
difesa di PREVITI nella memoria depositata il 18 settembre
(pag. 16 e pagg. 19-27).
Afferma, esattamente, la difesa che il pubblico ministero
non censura il merito delle sentenza IMII ROVELLI, "il che
significa che tali sentenze sono giuste" (così la difesa), con
la conseguenza che "se l'atto o gli atti d'ufficio sono
giusti, cioè conformi al dovere d'ufficio, non si comprende
come su tale base si possa costruire un indizio di corruzione"
(pag. 16 memoria cit.)
Ad avviso di questo giudice la problematica deve essere
esaminata in una prospettiva diversa.
Innanzitutto l'atteggiamento del P.M. è corretto: il
processo penale non può (perché non lo consente il sistema nel
suo complesso) diventare la sede di impropria "revisione" di
decisioni giudiziarie, così che ad ogni vicenda processuale
(civile, penale, amministrativa, tributaria) possa
corrispondere una parallela "verifica" penale (coeva o
posteriore).
In secondo luogo, ed anche se non si volesse accettare il
rilievo ora formulato, per ipotizzare una corruzione non è
necessario dimostrare l'ingiustizia della decisione. E' invece
sufficiente che vi sia una incertezza obiettiva o soggettiva
in relazione alla decisione stessa, incertezza che può
riguardare tanto l'aspetto sostanziale dedotto in giudizio
quanto gli aspetti processuali del giudizio stesso, e per
rimuovere la quale ci si determina all'atto corruttivo.
Pag.111
Nel caso in esame il processo presentava molteplici
caratteri di incertezza:
a) sull' an vale ricordare quanto dichiarato
dal prof. Schlesinger che fornisce una rappresentazione
efficace quanto meno dell'incertezza nell'accertamento del
dirìtto dell'una o dell'altra parte;
b) sul quantum va ricordato che il presidente
Minniti si era determinato a far effettuare una nuova perizia
estimativa, segno che la precente non veniva ritenuta
sufficiente. Anche in questo caso non è necessario dimostrare
che la successiva perizia avrebbe smentito la prima; di fatto
non potè essere effettuata perché il presidente Minniti
dovette recarsi alla "improrogabile" riunione sull'edilizia
giudiziaria.
c) sotto il profilo processuale il clima di
incertezza è dimostrato dalla stessa investitura della corte
costituzionale e dalla frenetica attività di FELICE ROVELLI
nei giorni in cui si doveva discutere la causa in Cassazione.
L'attività mal si spiega se si tiene presente che fin dal
marzo 1991 il prof ARE aveva comunicato al Rovelli di aver
scoperto la mancanza della procura speciale nel fascicolo e lo
aveva invitato a non divulgare la notizia che rappresentava la
certa vittoria nella causa.
Se ciononostante ROVELLI si attiva è il segno di
un'incertezza quanto meno psicologica sul risultato della
discussione, tale da rendere concretamente ipotizzabile un
intervento corruttivo.
Si spiegano così i contatti con Squillante, che come
emerge dal tabulato delle telefonate sono continuati anche
dopo i giorni 29 e 30 gennaio 1992.
La successiva vicenda del presidente Corda dimostra come,
rimuovere l'incertezza, si facesse ricorso ad ogni possibile
mezzo.
* * *
Un'altra circostanza sulla quale si accentrano le difese
di PREVITI riguarda la vicenda della mancanza o sparizione
(secondo i differenti punti di vista) dell'ormai nota procura
speciale.
La difesa di PREVITI coglie l'esattezza del dato
iniziale; nella nota di deposito del ricorso per Cassazione
dell'IMI non è elencata la procura speciale (se lo fosse stata
il problema sarebbe risolto in radice poiché tutto si
ridurrebbe ad ipotizzare un incolpevole sparizione per le più
varie ragioni - disordine della cancelleria, erroneo
inserimento in altro fascicolo, ecc - indipendenti da
volontarie condotte umane).
La deduzione che tale procura non è mai stata depositata
per negligenza dei difensori dell'IMI è una delle ipotesi che
si affacciano e che PREVITI fa propria.
Tuttavia le vicende successive, descritte nella parte
narrativa, lasciano aperta la possibilità di interpretazioni
alternative fornite di grave valore indiziante.
Non solo è singolare l'improvvisa ricomparsa delle
procura nelle more tra la deliberazione in camera di consiglio
(fatto già citato nell'ordinanza ACAMPORA-PACIFICO), e il
deposito delle motivazioni della sentenza ma il collegamento
con la vicenda CORDA conferisce maggior valore indiziante a
tale fatto.
Si ricordi che la procura viene "restituita" assieme ai
ringraziamenti al presidente Corda per l'astensione "che ha
consentito di
Pag.112
chiudere la partita 3 a 2". E' quindi evidente che il
soggetto (o centro di interessi) che ha restituito la procura
speciale è lo stesso che ha indotto il presidente CORDA ad
astenersi.
Per rendere incontrovertibile la tesi di PREVITI occorre
ipotizzare che l'IMI (e/o i suoi legali) pur consapevole di
non aver depositato la procura, venuta a conoscenza che il
presidente CORDA aveva intenzione di proporre un ripensamento
dell'orientamento giurisprudenziale, e quindi di ritenere
ugualmente procedibile il ricorso dell'IMI, abbia voluto
vanificare questo indubbio vantaggio eliminando dal collegio
giudicante il presidente CORDA.
L'enigmaticità della vicenda lascia spazio anche a tale
ipotesi; ma sul piano del calcolo delle probabilità essa
appare una autentica fantasia (a meno di non pensare che l'IMI
volesse così pervicacemente perdere la causa da non depositare
la procura speciale, eliminare dal collegio una persona
orientata ad una decisione oggettivamente favorevole a se
stessa e far ricomparire la procura prima del deposito della
decisione finale, inneggiando alla sconfitta dei "servi
dell'IMI").
Gli elementi riportati nella parte descrittiva
rappresentano un quadro indiziario grave della sussistenza del
reato ipotizzato.
Plurimi indizi, infatti, gravano sull'indagato.
In primo luogo la corresponsione da parte degli eredi
Rovelli di un importo assai rilevante senza una causa
negoziale verificabile porta a ritenere che la causa del
pagamento sia dovuta ad una prestazione illecita.
Se, infatti, la somma fosse stata dovuta per prestazioni
legittime non vi sarebbe stata necessità per l'ing. Rovelli di
raccomandare alla moglie il pagamento dell'avvocato Pacifico:
questi avrebbe reclamato il proprio credito e in caso
d'inadempimento avrebbe attivato le procedure giudiziarie
dimostrando il suo legittimo titolo.
E' significativo che l'ing. Rovelli non raccomandi alla
moglie di pagare gli avvocati che lo assistettero nelle varie
procedure, a cui pure doveva del denaro (come è dimostrato dal
fatto che il Trust di Vaduz venne utilizzato anche per pagare
i difensori muniti di procura): di tutti i possibili creditori
l'ing Rovelli ricorda alla donna proprio Pacifico.
E' significativo che gli eredi Rovelli non chiedano
alcuna spiegazione a PACIFICO sul motivo per cui egli viene a
richiedere una somma tanto rilevante e neppure facciano
rimostranze alla, imprevista, entrata in scena dell'avv.
ACAMPORA e dell'avv. PREVITI, essi pure portatori di una
pretesa creditoria parimenti rilevante, sulla sola base
dell'indicazione di PACIFICO ("il Pacifico mi disse che la
somma che mi richiedeva riguardava i suoi rapporti con mio
padre, mi aggiunse che mio padre aveva dei debiti anche nei
confronti dell'avv. Acampora e dell'avv. Cesare Previti.
Aggiunse che lui richiedeva a me il pagamento del suo
credito, mentre Acampora e Previti mi avrebbero contattato
ciascuno per il credito proprio Fin dalla prima volta che l'ho
visto Acampora mi ha chiesto una somma dell'ordine di una
dozzina di miliardi senza specificare i motivi, ma dicendo che
mio padre glieli aveva promessi... Nel primo incontro Previti
mi disse che il debito di mio padre nei suoi confronti era di
circa 20 miliardi. Anche a Previti non ho mai chiesto
spiegazioni, perché anche lì si trattava di pagare tutti gli
impegni che
Pag.113
mi venivano prospettati come assunti da mio padre, oppure di
rifiutarli" - dich. Felice Rovelli 8 maggio 1996).
Sulla mancanza di titolo legittimo per pretendere le
somme si deve rilevare che nessuno dei tre avvocati
beneficiari risulta investito della procura per difendere i
Rovelli nelle procedure IMI; il solo avvocato Pacifico ha
svolto un ruolo, definito come marginale da Felice Rovelli,
che parla di "limitata attività di consulenza" ed attribuisce
a tale limitata attività il pagamento della parcella da
200.000.000 rinvenuta nella perquisizione a carico di
PACIFICO.
Si deve poi osservare che Pacifico, nell'interrogatorio
del 19 marzo 1996, accettando di parlare della vicenda
Battistella Rovelli si limita a precisare di aver effettuato
una consulenza fiscale relativa al pagamento della tassa di
successione, sia in Italia che in Svizzera, senza fare alcun
accenno a pregresse intese con l'ing. Rovelli.
Si è già messo in evidenza il contrasto tra le
motivazioni portate da Pacifico e Acampora e da PREVITI quelle
degli eredi Rovelli sulla causale del pagamento.
In particolare le difese svolte da Cesare PREVITI
nell'interrogatorio del 23 settembre 1997 e l'affermazione che
egli ebbe conferito un mandato da Nino Rovelli, non hanno
trovato alcuna conferma, neppure indiretta, dagli eredi
ROVELLI.
Di tale mandato (che non necessariamente deve derivare da
atto scritto, potendosi certamente ipotizzare che nel mondo
dei commerci e della finanza vi siano mandati fiduciari) non
vi è traccia neppure indiretta.
E' del tutto inverosimile che si versino 67 miliardi di
lire senza minimamente conoscere il motivo per il quale si
paga.
Ciò vale non solo per la Battistella che dichiara
espressamente di escludere che le prestazioni riportate da
Pacifico nella fattura siano mai state realmente effettuate
(dimostrando così di benessere consapevole della fittizietà
del documento), ma ancor più per Felice Rovelli il cui
curriculum (si veda memoria avv. Mensch,) è tale da far
presumere una sua particolare attenzione a problemi finanziari
e una particolare padronanza dei mezzi di gestione finanziaria
è pressoché impossibile credere che una persona con il livello
di studi e di esperienze professionali dell'ing. Rovelli versi
67 miliardi senza neppure chiedere, immediatamente o in un
momento successivo, a quale titolo debba pagare.
E' invece difficilmente dubitabile che la causa del
pagamento fosse perfettamente nota all'ing. Rovelli e a sua
madre; proprio l'illiceità della causa spiega il silenzio dei
due.
E' significativo che per il pagamento venga utilizzato lo
stesso fondo destinato agli impegni della procedura IMI e che
il pagamento avvenga solo dopo la materiale percezione della
somma netta attribuita all'esito del giudizio.
Si è anche dimostrato che una considerevole quota della
somma versata a PACIFICO è rientrata in Italia con modalità
tipiche del rientro di capitali illeciti.
* * *
Il secondo elemento indiziante fondamentale è costituito
dal singolare svolgimento della procedura Rovelli/IMI.
Pag.114
Attenta riflessione, sotto il profilo indiziante, merita
la circostanza della ricomparsa m scena della procura alle
liti (seppure incompleta) in un momento processuale del tutto
anomalo, nel periodo di tempo intercorrente tra lo svolgimento
della camera di consiglio e il deposito dei motivi della
decisione.
Si sono messe in risalto le vicende Minniti e Corda, che
pur lontane tra loro nel tempo mostrano un disegno lineare
volto all'eliminazione degli elementi di possibile
interferenza con il risultato da raggiungere.
* * *
Tra questi due fondamentali momenti della vicenda si
inseriscono i contatti telefonici rilevati sull'utenza de LA
FULVIA e tra gli indagati proprio in coincidenza i passaggi
processuali decisivi e con le scadenze dei pagamenti ed
altresi i contatti rilevati sull'agenda sequestrata a Pacifico
relativi agli anni 1990-1996, che contengono, tra gli altri
richiami a Felice Rovelli, all'ing. Rovelli, all'avv. Mensch
(25 giugno 1992 ore 11,30, agenda 92 rep. 5), ad Acampora e
Previti.
L'intreccio tra i contatti telefonici e i momenti
significativi della procedura IMI/ROVELLI non è irrilevante
nella valutazione degli indizi; di fronte alle dichiarazioni
dei Rovelli, alla mancanza di opera professionale nella causa,
alle spiegazioni degli indagati sulla ragione per cui
ricevettero il denaro, questi contatti si attagliano con
precisione all'ipotesi accusatoria, ulteriormente confermati
dalla vicenda Rovelli- Berlinguer Squillante, indicativa del
metodo di approccio di Rovelli ai vari passaggi
processuali.
Le annotazioni sull'agenda di Pacifico, inoltre, non
riguardano solo Previti o Rovelli, ma anche personale di
cancelleria degli uffici giudiziari davanti ai quali si
svolgevano le vicende processuali.
* * *
Grave valore indiziante assumono le vicende significative
del passaggio di parte delle somme da conto a conto, da banca
a banca, da indagato a indagato, che sono state descritte
nella parte espositiva e sintetizzate nelle tabelle:
emblematica la più recente acquisizione probatoria, relativa
al passaggio di denaro dalla banca LIPS BURKARDT a PACIFICO e
SQUILLANTE tramite PREVITI.
Essa dimostra la contraddittorietà delle tesi difensive
di PREVITI: non si comprende, infatti , per quale ragione
egli, che era incaricato da NINO ROVELLI di bonificare somme a
terzi, bene individuati, debba ricevere da Felice Rovelli,
tramite Pacifico Somme di denaro.
* * *
Tutti gli elementi descritti, sia nella loro lettura
specifica, sia nella lettura complessiva, rappresentano gravi
indizi di sussistenza del reato poiché conducono ad una
interpretazione inequivoca della vicenda; dal primo dato
indiziante - il pagamento - si sviluppa una continuità logica
degli elementi indizianti che non si interrompe di fronte
all'astratta possibilità di letture alternative di singoli
aspetti della vicenda, in realtà ancor più ridotte dopo le
acquisizioni probatorie
Pag.115
nuove, successive alla conferma in sede di merito (Tribunale
del riesame) e di legittimità dell'ipotesi accusatoria.
* * *
INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI NEGATIVE
(ex articolo 273, comma 3).
I reati contestati non risultano compiuti in presenza di
una causa di giustificazione, nè di quelle codificate, nè di
quelle cosiddette non codificate, o di non punibilità, nè
risulta sussistere una causa di estinzione del reato ovvero
una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere
irrogata.
In particolare i reati ascrivibili agli anni 1988-1989,
non sono prescritti: la pena edittale massima, è infatti,
quella di cinque anni ed è pertanto applicabile l'articolo
157, 1^ comma numero 3 codice penale con prescrizione
ordinaria di dieci anni.
Per gli stessi reati vale l'esclusione oggettiva
dall'amnistia introdotta con decreto del Presidente della
Repubblica 75/1990.
Per ciò che concerne l'indulto (decreto del Presidente
della Repubblica 394/90) occorre fare una previsione
sull'eventuale pena irrogabile: tenuto conto della gravità
obiettiva dei fatti, della reiterazione, del complessivo
contesto in cui i fatti sono maturati , è altamente probabile
che la pena non verrà contenuta all'interno dei due anni. Per
le medesime ragioni, anticipando la valutazione ex articolo
275, 2- bis cpp, non si ritiene che potrà essere concessa
la sospensione condizionale della pena eventualmente
irroganda.
La reiterazione nel tempo delle condotte ascritte, con
l'emergere della vicenda contestata al capo B), e la rilevante
gravità oggettiva delle stesse vicende, costituirà ulteriore
elemento di valutazione negativa sulla possibilità di
concedere la sospensione condizionale della pena.
ESIGENZE CAUTELARI
Si deve premettere, in linea generale, che il giudizio di
probabilità su una condotta futura, se non si vuol ridurre ad
un mero vaticinio, deve essere fondato su concreti elementi di
fatto, e in particolare sulla valutazione di condotte
antecedenti atte a dimostrare l'esistenza di comportamenti e
di volontà proiettive di comportamenti futuri.
Il Pubblico Ministero ha ravvisato le esigenze cautelari
nei seguenti termini:
"Ad avviso di questo Ufficio sussistono le esigenze
cautelari di cui alle lettere a), b) e c)
dell'articolo 274 c.p.p..
Quanto all'esigenza cautelare di cui alla lettera
"a" dell'articolo 274 c.p.p. il concreto ed attuale
pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, si può
desumere dalle seguenti circostanze di fatto:
dalla natura dei fatti contestati, vale a dire un
quadro sistematico di corruttela di appartenenti ad Uffici
giudiziari, cosi da sviare il corso dei procedimenti, falsando
le decisioni giudiziarie;
Pag.116
dalla vicenda della "sparizione" della procura speciale
I.M.I., indicativa della disponibilità, da parte degli
indagati, di soggetti in grado di operare, su loro
disposizione, l'occultamento di importanti fonti di prova a
loro carico;
dalla conoscenza da parte sua e dei coindagati di
notizie segrete o riservate sull'attività degli organi
giudiziari;
dalla dimostrata capacità di interferire non solo sul
funzionamento ma persino sulla formazione dei collegi
giudicanti.
Peraltro risulta con chiarezza dalle indagini svolte in
questo come in altri procedimenti che l'on. Cesare PREVITI si
era posto da tempo in condizione di poter inquinare le prove.
Infatti:
dopo la scoperta della microspia all'interno del bar
Tombini in Roma SQUILLANTE, PACIFICO e PREVITI hanno acquisito
notizie riservate in ordine alle presenti indagini come
risulta anche dalle conversazioni telefoniche intercettate in
data 19 febbraio 1996 ore 17,50 e 17,58 tra Renato SQUILLANTE
e Attilio PACIFICO nonché dalla relazione di servizio da cui
emerge che mezz'ora prima delle due telefonate, Attilio
PACIFICO si era recato presso lo studio di Cesare PREVITI
(cfr. allegato nr. 65). D'altro canto il fatto che fosse stato
Cesare PREVITI a riferire a PACIFICO di "Stefania ARIOSTO" è
stato confermato da quest'ultimo in sede di interrogatorio
reso in data 16 marzo 1996 al P.M (cfr. allegato nr. 25);
SQUILLANTE in data 12 febbraio 1996 - ore 09,52 -
utilizzando una cabina telefonica pubblica - si è messo in
contatto con il Consigliere di Stato Sergio Berlinguer con il
quale - esprimendosi cripticamente - ha fissato un
appuntamento. Sergio BERLINGUER, sentito quale persona
informata sui fatti, anche all'esito del riascolto della
conversazione intercettata, ammetteva di essere stato
sollecitato da Renat6 SQUILLANTE ad acquisire notizie negli
ambienti giudiziari milanesi (cfr. allegato nr. 66);
Francesco PACINI BATTAGLIA (int. 13 febbraio 1997) -
(cfr. allegato nr. 67), persona per la quale èstato chiesto il
rinvio a giudizio, in altro procedimento (e persona con la
quale Cesare PREVITI ha intrattenuto rapporti di natura
finanziaria) ha dichiarato di avere appreso dallo stesso
Cesare PREVITI, intorno alla metà del febbraio dell 996
(quando la notizia era ancora coperta da segreto) che Stefania
ARIOSTO aveva reso dichiarazioni a magistrati di questo
ufficio;
l'on. Cesare PREVITI ha utilizzato una o due schede
telefoniche GSM svizzere, fornitegli da PACINI BATTAGLIA (int.
30 luglio 1997) "per essere più tranquillo sulle telefonate
che faceva" (cfr. allegato nr. 67);
il 9 e 11 luglio del corrente anno PACINI BATTAGLIA è
stato notato intrattenersi nello stabile sito in Roma, via
Cicerone, 60, ove tra l'altro ha sede lo studio legale
dell'on. Cesare PREVITI (cfr. allegato nr. 68).
Pag.117
Appare evidente che se lasciato in libertà Cesare PREVITI
ben potrà ancora gravemente interferire sul procedimento a
carico suo e dei coindagati, al fine di impedire il corretto
accertamento dei fatti, soprattutto se si considera che,
secondo quanto può univocamente desumersi dalla entità dei
versamenti con finalità corruttiva e dalla descrizione degli
atti contrari ai doveri d'ufficio - allo stato esattamente
identificati solo in parte - devono ancora essere individuati
numerosi correi i quali hanno tutto l'interesse ad inquffiare
ulteriormente il quadro probatorio.
Quanto all'esigenza cautelare di cui alla lettera "b", il
concreto pericolo di fuga risulta dai seguenti elementi di
fatto:
dalla esistenza di ingenti disponibilità finanziarie
all'estero e da una rete di rapporti con soggetti operanti
all'estero che potranno permettergli di sottrarsi
all'esecuzione di una eventuale sentenza di condanna;
dalla estrema gravità - anzi ben può dirsi dalla
inaudita gravità - dei fatti oggetto di contestazione, con
particolare riguardo al capo B: non è dato rinvenire nella
storia italiana (ma forse neppure in quella di altri Stati) un
cosi grave episodio di corruzione in atti giudiziari, sia per
l'entità delle somme oggetto di giudizi, sia per quelle
versate dai ROVELLI, sia per gli organi giudicanti
coinvolti.
Quanto alla esigenza di cui alla lettera c) la
stessa è desumibile:
dall'inserimento di Cesare PREVITI in un ampio contesto
di corruttela e come tale crinunoso e criminogeno, con
manifestazioni delinquenziali durate almeno dal 1988 al 1994 e
riguardanti anche magistrati al vertice di uffici
giudiziari;
dal perdurare di legami originati o caratterizzati
anche da rapporti illeciti con pubblici ufficiali e dalla
conoscenza di altrui illeciti con conseguente grave
possibilità di ricatto;
dalla possibilità di perpetrare per tali motivi ed ai
fini di inquinamento probatorio ulteriori reati della stessa
specie.
Non risulta ed anzi va all'evidenza escluso che il fatto
sia stato compiuto in presenza di una causa di
giustificazione, di non punibilità, e che sussistano cause di
estinzione del reato o della pena irrogabili. In
considerazione della particolare gravità dei fatti e della
pena edittale stabilita per il reato di cui al capo
d'incolpazione, si ritiene non possa essere concessa dal
giudice la sospensione condizionale della pena.
Le predette esigenze cautelari, in considerazione della
loro particolare natura ed intensità, non possono essere
adeguatamente soddisfatte da una misura diversa dalla custodia
cautelare in carcere, poiché tali diverse misure presuppongono
tutte la previsione della leale e spontanea sottomissione alle
prescrizioni imposte agli indagati dall'Autorità giudiziaria,
ma ciò appare da escludere nel caso concreto, stante il
giudizio negativo sulla personalità, caratterizzato dal
reiterato ricorso alla corruzione nei confronti di
appartenenti ad uffici giudiziari, con violazione di ogni
regola deontologica ancor prima che
Pag.118
penale" (si veda originaria richiesta presentata alla Camera
dei Deputati).
Successivamente il P.M. ha svolto le seguenti ulteriori
considerazioni.
Oltre agli argomenti sviluppati nella richiesta
indirizzata alla Camera dei Deputati, rafforzati dal contenuto
degli ulteriori atti di indagine compiuti (in proposito appare
particolarmente significativo quanto riferito da Giorgio
CASOLI - cfr. allegato nr. 77), si fa notare ulteriormente
quanto segue.
Sono stati già evidenziati i rapporti tra Cesare PREVITI
e Pierfrancesco PACINI BATTAGLIA, fornendo prova documentale
di loro recentissimi incontri avvenuto del luglio 1997 (cfr.
allegato nr. 68).
Cesare PREVITI, nel corso dell'interrogatorio, ha
dichiarato di conoscere da anni PACINI BATTAGLIA e che la loro
frequentazione derivava soprattutto dal fatto che erano vicini
di casa sull'Argentario.
Ha ammesso di essersi incontrato anche di recente con
PACINI BATTAGLIA ma solo ed esclusivamente per ragioni che
riguardavano la salute dello stesso PACINI BATTAGLIA.
Quest'ultimo infatti lamentava preoccupazioni per una
operazione che doveva subire da lì a poco.
Da quanto sin qui acquisito ed in particolare dai
contenuti di alcune conversazioni intercettate nell'ufficio di
PACINI BATTAGLIA nel gennaio 1996 dal GICO di Firenze su
disposizione della A.G. della Spezia e qui trasmesse al sensi
dell'articolo 371 c.p.p., emerge invece uno scenario molto più
ampio di quello rappresentato da PREVITI. Da alcuni brani di
tali intercettazioni ambientali, contestati a PACINI BATTAGLIA
nel corso degli interrogatori resi il 14 febbraio 1994 e l'11
marzo 1997 risulta che (cfr. allegato nr. 83)
1) anche in quel periodo i contatti con PREVITI sono
frequenti;
2) con diversi interlocutori Emo DANESI nella giornata
del 24 gennaio 1996, persona non identificata il 9 febbraio
1996) PACINI BATTAGLIA parla di un impenditore di Taranto,
senza fame il nome, facendo riferimento a raccomandazioni
chieste a PREVITI perché costui ottenesse appalti;
3) PACINI BATTAGLIA ammette di aver raccomandato
l'imprenditore a Cesare PREVITI, cui si era indirizzato perché
era un esponente politico del movimento politico "Forza
Italia" (cfr. allegato nr. 83 - interrogatorio 11 marzo
1997).
Dal contesto delle ambientali sin qui menzionate nonché
dalle circostanze già evidenziate nella richiesta si rileva
come nel 1995 PREVITI si sia avvalso di PACINI BATTAGLIA per
riportare in Italia somme di denaro contante, in epoca in cui
lo stesso risultava universalmente già indagato dalla A.G.
milanese (nei suoi confronti era stata emessa ordinza di
custodia cautelare in carcere nell'ambito delle indagini ENI,
e la vicenda ebbe un clamore tale sulla stampa e sugli altri
strumenti di informazione da non poter essere sfilggita
all'attenzione di Cesare PREVITI), ed abbia utilizzato due
schede telefoniche
Pag.119
GSM acquistate in Svizzera sempre da PACINI BATTAGLIA. I
contatti sono continuati nel 1996 e 1997, anche dopo che
PACINI BATTAGLIA è stato arrestato per ulteriori fatti reato
su disposizione del giudice di La Spezia. Aver mantenuto
rapporti con PACINI BATTAGLIA ed essere addirittura ricorso a
lui per far rientrare capitali in Italia dimostra come PREVITI
abbia inteso mantenere e alimentare i contatti con ambienti
criminosi e criminogeni particolarmente idonei allo
svilupparsi di ulterion attivita illecite dello stesso tipo di
quelle per le quali si sta procedendo.
Analoghi argomenti possono essere sviluppati per quanto
riguarda le frequentazioni tra PREVITI e Giancarlo ROSSI,
intervenute anche dopo che quest'ultimo venne tratto in
arresto nel 1994 su disposizione del giudice di Milano e di
quello di Roma in quanto coinvolto nelle vicende ENIMONT. Le
frequentazioni tra i due sono ampiamente documentate dalle
relazioni di servizio redatte dal Servizio Centrale Operativo
della Polizia di Stato che si allegano (cfr. allegato nr. 84).
Si richiama in particolare anche il contenuto della
annotazione di servizio nr. 18 (cfr, allegato nr. 85), nella
quale si evidenziano i rapporti finanziari tra PREVITI e ROSSI
a partire dall'agosto 1993. Quest'ultimo sentito in data 28
maggio 1996 e 8 giugno 1996 ha riferito di (cfr. allegato nr
86):
aver prestato lire 975.000.000 nell'agosto 1993 a
PREVITI;
aver ricevuto da PREVITI, in più riprese, a mezzo di
una serie di bonifici l'importo complessivo di lire
2.600.000.000, imputando la differenza quale rimesse relative
ad operazioni finanziarie ancora in corso alla data
dell'interrogatorio (1996) dal 1994.
Si fa presente per ultimo, in ordine al contenuto della
memoria difensiva presentata dalla difesa PREVITI e relativi -
voluminosi - allegati, che le rare argomentazioni pertinenti
sono già confutate in fatto o disattese in diritto dalle
risultanze rassegnate e dalle pronunzie dei giudici di merito
e legittimità intervenute sulle posizioni SQUILLANTE,
PACIFICO, ACAMPORA e ROVELLI.
I difensori di Previti hanno radicalmente contestato
questa impostazione e queste conclusioni (pagg. 27 e ss.
memoria del 18 settembre 1997) peraltro con riferimento
all'originaria richiesta presentata al Parlamento (non
conoscendo, per ovvie ragioni il contenuto delle successive
integrazioni, né dovendo conoscerlo, allo stato della
legislazione in vigore). All'esito della lettura di tale
memoria, questo giudice non concorda pienamente con il
Pubblico Ministero nella prospettazione delle esigenze
cautelari; in particolare, con riguardo all'esigenza prevista
dall'articolo 274 lettera b) CPP si deve osservare che
il pericolo di fuga, nella previsione della norma deve essere
concreto e cioè basato su indici fattuali specifici da cui sia
ricavabile un giudizio di probabilità su comportamenti
futuri.
Nel caso in esame si osserva che PREVITI ha una stabile
attività professionale in Italia, una fimzione di altissimo
rilievo (è Parlamentare ed esponente di uno di maggiori
movimenti politici rappresentati in Parlamento, è stato
Ministro della Repubblica), un significativo radicamento
nell'ambiente di appartenenza: la probabilità che tali
elementi neutralizzino quelli esposti dal P.M. per dimostrare
l'esigenze
Pag.120
cautelare in discussione porta a non ritenere sussistente il
requisito della "concretezza" del pericolo di fuga.
Vi sono, invece, consistenti elementi per ritenere
elevata la probabilità di condotte dirette ad influire sulla
formazione e sulla genuinità della prova, e di ripetizione di
condotte criminose.
Vanno qui richiamati gli indici fattuali descritti dal
Pubblico Ministero, documentati negli atti; va anche tenuto
conto, in relazione alle obiezioni della difesa PREVITI
sull'inconferenza dei rapporti con Pacini Battaglia, di quanto
evidenziato nell'aggiornamento dell'originaria richiesta al
Parlamento. Vanno poi tenuti in considerazione altri indici
fattuali che emergono dall'attività compiuta dal P.M.
a) si deve ricordare che nell'interrogatorio del
23 settembre PREVITI ha dichiarato di aver saputo da Giorgio
Casoli che Stefania Ariosto stava rendendo dichiarazioni
all'autorità giudiziaria, in un'epoca in cui il segreto sulle
indagini era assoluto. Casoli, sentito immediatamente dopo dal
pubblico ministero ha dichiarato la circostanza "totalmente
falsa", ricordando di aver effettivamente parlato con Previti
nei mesi precedenti l'incontro con Stefania Ariosto, ma solo
per ottenere appoggio politico per una sua candidatura a
membro della Corte Costituzionale.
La dichiarazione di Casoli è rilevante sotto più di un
profilo.
In primo luogo dimostra che è tuttora ignota la fonte che
megittimamente comunicò a PREVITI dell'esistenza di
indagini.
Sotto il profilo della genuinità delle fonti di prova e
delle possibilità della loro alterazione l'importanza non è
neppure da porre in discussione.
In secondo luogo, se PREVITI cita Casoli come propria
fonte significa che - quanto meno - non lo ritiene ostile né
personalmente né processualmente; se poi Casoli smentisce
PREVITI ed aggiunge di essere stato almeno due volte a casa
sua con Stefania Ariosto (né si dimentichi quanto Casoli ha
dichiarato in merito alle sue frequentazioni con PREVITI negli
anni 1987-1989), la conclusione che si può trarre è che
l'ipotesi di una complessiva costruzione calunniatoria in
danno di PREVITI perde un consistente fondamento: Casoli
soggettivamente non viene ritenuto da PREVITI un calunniatore
(non sarebbe stato portato come teste a discarico); le
affermazioni di Casoli devono ritenersi veritiere con quel che
ne segue in ordine alla ricostruzione della vicenda.
b) Dal verbale di assunzione di informazioni di
Marco Iannilli, dipendente dello studio PREVITI con funzioni
di segreteria, si apprende:
IANNILLI teneva una cassetta di sicurezza presso la
B.N.L. (fino a circa tre o quattro anni addietro) che non
aveva mai utilizzato (avendo egli peraltro modeste
disponibilità economiche); l'avv. Cesare Previti aveva però la
procura bancaria ed utilizzava questa cassetta, anche se egli
non sapeva a quale scopo (ciò avveniva negli anni 1984-85);
una volta acceso il contratto con la banca egli aveva
consegnato la chiave a PREVITI;
IANNILLI ha inizialmente negato di aver operato tramite
procura su cassette di sicurezza di terzi; a specifica
contestazione del P.M.
Pag.121
interrogante che rilevava l'esistenza di una procura ad
operare su una cassetta di sicurezza presso la Banca
Commerciale Italiana, ag. 15 di Roma (cassetta di sicurezza n.
41 aperta il 12 aprile 1990) ed intestata a ISTITUTO ITALIANO
DI FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO spa (ISTIFI) e osservava che
proprio lo IANNILLI aveva chiuso il contratto il 29 marzo
1991, lo stesso IANNILLI ha ammesso di avere la procura su
tale cassetta ed ha spiegato quanto segue.
Era in atto la c.d. "guerra di Segrate" e l'avvocato
PREVITI gli chiese se era disposto a fare l'amministratore
della società AME o AMEF (ARNOLDO MONDADORI EDITORE e ARNOLDO
MONDADORI FINANZIARIA).
Egli accettò pur senza compenso, se non un fondo spese
per sostenere le spese per le trasferte in Italia e
all'estero.
Come amministratore delegato di una delle società sopra
indicate aveva il controllo di un pacchetto di azioni.
PREVITI gli disse che era opportuno che egli non fosse
rintracciabile in Italia per un certo periodo di tempo affmché
non gli venisse notificato l'atto con il quale la parte
avversa chiedeva il sequestro di tutte le azioni.
Si rese immediatamente disponibile perché pur avendo
accettato la carica di amministratore delegato, in realtà
agiva per conto di Cesare PREVITI.
Per questa ragione rimase una settimana a Londra e poi
una settimana a Parigi, spesato in tutto.
Durante i soggiorni all'estero egli non ricevette nessuna
notifica.
Mentre si trovava a Parigi da circa una settimana,
PREVITI gli telefonò dicendogli che doveva rientrare in
Italia; doveva dare le dimissioni e restituire le azioni
perchè si era arrivati ad un accordo e il suo compito finiva
lì.
Le azioni erano custodite nella cassetta di sicurezza
intestata alla ISTIFI, anche se egli, in realtà non ebbe mai
accesso alla cassetta e quindi non era in grado di affermare
con certezza che vi fossero custoditi i titoli (si veda
verbale di assunzione di informazioni in data 17 settembre
1997, pagg. 6 e ss.).
IANNILLI conferma altre risultanze di indagine ed in
particolare che PREVITI gli aveva consegnato un cellulare
intestato a TIFI Paolo, con spese interamente a carico dello
studio
dietro contestazione del P.M. interrogante IANNILLI
aninietteva di aver effettuato plurime operazioni di deposito
di contante, il più delle volte per la somma di L. 19.900.000
anche con versamenti progress ivi presso la stessa cassa. Così
gli veniva ordinato di fare da CESARE PREVITI; gli venivano
consegnate mazzette di denaro contante già suddivise in
tranches ed eseguiva le operazioni in banca. Il 26 aprile 1988
risulta versata la somma di lire 500.000.000 in contanti sul
conto intestato a PREVITI: nulla ha saputo dire IANNILLI sulla
provenienza della somma;
a contestazione del P.M., IANNILLI, che aveva
dichiarato di avere aperto presso la ROLO banca un solo conto
corrente e di non avere procura su altri conti, ha dovuto
ammettere che vi erano ventiquattro conti correnti a lui
riferibili, sui quali cioè aveva la delega ad operare (elenco
a foglio 24 del verbale richiamato);
Pag.122
sempre su incarico di Cesare PREVITI egli aveva
intestata una cassetta di sicurezza aperta il 19 febbraio 1987
ed estinta il 26 settembre 1994, sulla quale non aveva
compiuto alcuna operazione, mentre le chiavi erano in possesso
di Previti e di un'altra persona (con la quale, a domanda
precedente aveva dichiarato di non aver avuto nessun tipo di
rapporto di nessun genere).
La deposizione di IANNILLI, in particolare la narrativa
delle vicende relative all'assunzione della carica di
amministratore delegato della AME o AMEF, assume, come quella
di Casoli, un duplice significato.
Dimostra, infatti, che Previti ha spesso frapposto degli
schermi tra se stesso e le operazioni che compiva, utilizzando
persone del tutto ignare delle operazioni che si svolgevano
(si ricordi anche l'intestazione di apparecchi telefonici a
terzi); ciò rileva ai fIni della dimostrazione del pericolo di
alterazione delle fonti di prova.
Dimostra però anche (vicenda AME/AMEF) l'esistenza di
specifici comportamenti pregressi idonei ad una valutazione
proiettiva di comportamenti futuri.
Nel verificare quale misura cautelare sia necessaria per
tutelare le esigenze che qui si espongono, si deve tener conto
che ogni misura alternativa alla detenzione presuppone un
atteggiamento psicologico di lealtà verso chi è tenuto ad
applicare, ad eseguire e a controllare le misure
alternative.
La vicenda IANNILLI/AME (o AMEF) dimostra che già in
passato sono mancati, in momenti processuali rilevanti,
comportamenti processualmente ispirati a lealtà da parte
dell'avv. PREVITI.
La c.d. "guerra di Segrate" (ci si limita al notorio) ha
rappresentato una vicenda importante sia sotto il profilo
economico, sia sotto il profilo degli assetti del mondo
dell'editoria; purtuttavia non coinvolgeva la libertà
personale di nessun individuo, valore sicuramente superiore
sia a quelli economico-imprenditoriali, sia a quelli più
generali del rilievo della libertà di stampa.
Se in una vicenda di valore sottordinato l'avv. PREVITI,
che non difendeva un interesse proprio, ma di un proprio
cliente, ha tenuto un comportamento come quello descritto da
IANNILLI (nomina di un prestanome e strattagemmi per evitare
notifiche di atti giudiziari), è arduo sfùggire alla
previsione che atteggiamento di pari efficacia terrà lo stesso
avv. PREVITI per difendere la propria posizione personale,
stimabile assai maggiormente dell'esito della "guerra di
Segrate".
c) Un ulteriore dato di fatto per formulare il
giudizio di probabilità su condotte future è costituito dalla
documentazione, pervenuta dopo il deposito della richiesta del
P.M. (integrazione 15 ottobre 1997), riguardante la
SURVEILLANCE ET GESTION FINANCIERE SA di Ginevra: risulta che
alla fine del 1996 Cesare Previti ha ricuperato tutta la
documentazione di sua pertinenza che si trovava nei locali
delle società.
Si ignora il contenuto di tale documentazione; tuttavia
desta sospetti il fatto che il ritiro della documentazione sia
avvenuto nel vivo delle indagini sui conti esteri.
Pag.123
In termini di prognosi su condotte future il dato si
presenta fortemente significativo.
* * *
Sull'esigenza cautelare indicata alla lettera a)
dell'articolo 274 si deve rispondere ad un rilievo fatto da
PREVITI nel suo interrogatorio del 23 settembre.
Egli sostiene che dalla documentazione bancaria acquisita
dalla Procura delle repubblica si ricostruiscono i movimenti
di denaro così da poter individuare i destinatari.
Simile affermazione porterebbe a concludere che le
esigenze in esame sarebbero minimali.
Tale conclusione è errata.
In primo luogo l'affermazione è in contraddizione con
quanto sostenuto dallo stesso PREVITI che afferma di non poter
dire chi furono i destinatari delle somme bonificategli per
adempiere all'asserito mandato fiduciario di Nino Rovelli.
Infatti, se dalla lettura degli atti emergesse ictu
oculi la loro identità non vi sarebbe bisogno di mantenere
un riserbo così pregnante e il P.M. si limiterebbe a chiedere
quale fosse la natura dei rapporti sottostanti ai bonifici tra
PREVITI e i destinatari compiutamente individuati.
Le tracce bancarie attestano invece che in molti casi il
denaro proveniente dal bonifico PITARA TRUST è stato
trasferito in altri conti correnti di cui sono ignoti i
titolari (si vedano, in particolare i bonifici alla Darrier
Hentsch di Nassau).
Vi è poi un'altra contraddizione.
Quando è stato possibile, l'ufficio del P.M. ha
individuato i beneficiari di alcuni trasferimenti di
denaro.
E' però singolare che in questi casi però lo stesso
PREVITI non abbia saputo identificare la controparte
dell'operazione.
Questo vale per l'operazione CODAVA: PREVITI, che dice di
conoscere i destinatari delle somme di NINO ROVELLI, non sa
che uno di questi è PACIFICO.
Per un'operazione di segno contrario, PREVITI non sa
spiegarsi il bonifico in suo favore della somma di lire
133.000.000 nel 1991: si apprenderà poi che il denaro proviene
da Felice Rovelli che lo mette a disposizione di Pacifico
tramite la LIPS. BURKARDT.
In sintesi: quando PREVITI sa chi sono i destinatari dei
propri bonilici non lo dice, per ragioni di riservatezza
professionale; quando gli viene detto chi sono i destinatari o
i danti causa mostra di non aver avuto preventiva conoscenza
della loro identità o di non sapersi spiegare l'operazione
sottostante.
Tutto ciò ha un particolare significato in relazione alle
esigenze cautelari, oltre in relazione agli indizi gravanti su
PREVITI.
Infatti, il problema fondamentale del presente
procedimento non è solo quello di acquisire documentazione
bancaria attestante movimentazioni di denaro, perchè in tali
termini è solo un problema temporale (rapidità della risposta
alle rogatone estere) e non un'esigenza cautelare in senso
stretto (non potendosi dubitare che le rogatorie restituiranno
documentazione genuina).
Pag.124
Di fronte alle dichiarazioni dei vari indagati,
insanabilmente in contrasto tra di loro, uno degli aspetti
risolutori sarà invece costituito dall'interpretazione dei
rapporti sottostanti ai molteplici movimenti bancari e proprio
su tale interpretazione potranno compiersi le più varie
operazioni di alterazione.
Non vi è dubbio che in tale campo la possibilità di
inquinamento è elevatissima, posto che è sufficiente - ed
estremamente facile - concordare versioni compiacenti sia tra
gli indagati, sia con persone che con essi siano venuti a
contatto e vanificare in brevissimo tempo minuziose
acquisizioni documentali.
* * *
I dati messi in rilievo costituiscono concreti e
specifici elementi dai quali dedurre l'attualità del pericolo
di inquinamento delle fonti di prova, poiché sono dimostrativi
di una reiterazione nel tempo di attività volte ad apprendere
notizie riservate, ad eludere attività d'indagine, a sviare od
eludere (IANNILLI/AME) i risultati di attività
giurisdizionali.
In termini di giudizio di probabilità in proiezione di
condotte future esse connotano, anche sul piano psicologico,
l'attitudine a concretizzare attività di pregiudizio per
l'acquisizione o la genuinità delle prove.
Al fine di tutelare queste esigenze il termine di
scadenza della misura va fatto coincidere con quello di
chiusura delle indagini preliminari.
In merito al pericolo di reiterazione di condotte
criminose, si osserva che gli episodi in contestazione
attraversano un lungo arco temporale e dimostrano una
entratura particolarmente solida negli ambienti giudiziari,
diretta o mediata da altri (Pacifico-Squillante).
I fatti contestati mettono poi in evidenza un metodo che
supera le contingenze di un singolo processo.
Si può quindi convenire con il pubblico ministero nel
ritenere attuale l'esigenza cautelare indicata all'articolo
274 lettera c) C.P.P.
SCELTA DELLA MISURA
Sulla scelta della misura specificamente idonea in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, tenuto conto dell'entità dei
fatti contestati, della sanzione che si ritiene potrà essere
irrogata, si ritiene di non poter fare ricorso se non alla
custodia cautelare, pur nella consapevolezza che la persona a
cui applicare la misura è un parlamentare.
Le indubbie resistenze psicologiche, derivante dall'alta
rappresentatività della fimzione svolta, vanno però
superate.
In primo luogo si deve ricordare che i fatti sono stati
commessi al di filori dell'esercizio della funzione
parlamentare.
La gravità dei fatti addebitati è un primo indice in base
al quale può essere affermata l'eccezionale rilevanza delle
esigenze cautelari indicate nel paragrafo precedente, pur
nella consapevolezza dell'assoluta residualità della custodia
cautelare.
Pag.125
I dati esposti nell'indicare le esigenze cautelari , in
particolare la vicenda IANNILLI/AME e l'utilizzazione di
apparecchi cellulari intestati a terzi, anche di provenienza
estera, dimostrano la particolare necessità di evitare
qualsiasi contatto con l'esterno anche nell'attuale fase di
indagine.
Va tenuto presente che sono ancora in corso di esecuzione
importanti rogatorie per individuare i movimenti di denaro (si
ricordino i bonifici effettuati dalla DARRIER HENTSCH verso
Nassau e verso Vaduz, con la conseguenza che la documentazione
già acquisita non è sufficiente ad eliniinare l'attualità e
permanenza delle esigenze cautelari.
Il clamore pubblico suscitato dalle vicende giudiziarie e
la stessa presentazione al Parlamento della richiesta di
autorizzazione non vanificano il carattere di attualità delle
esigenze cautelari.
Al riguardo va tenuto presente che occorre far
riferimento alla proiezione delle esigenze nel filturo, in
funzione dell'attività di indagine ancora in corso e delle
ulteriori necessità istruttorie che potranno sorgere
dall'esame della documentazione bancaria ancora da acquisire
(esiti delle rogatorie).
Come sopra detto, che il problema fondamentale è impedire
la creazione di interpretazioni compiacenti sui dati
documentali cosi da alterare il quadro indiziario e vanificare
le acquisizioni probatorie.
Per queste ragioni misure coercitive meno afflittive
quali il solo divieto di espatrio o l'obbligo di presentazione
all'autorità giudiziaria (articoli 281 e 282 c.p.p.), o,
ancora, le misure previste dall'articolo 283 cpp sono da
ritenere assolutamente inidonee, in quanto la loro
caratteristica è quella di lasciare all'indagato una
possibilità di movimento sufficientemente ampia cosi da non
impedire incontri e contatti con altre persone e quindi
intervenire sul processo di formazione della prova.
L'unica concreta alternativa è la scelta tra gli arresti
domiciliari e la custodia in carcere, dovendosi ricordare la
residualità di tale ultima misura.
Nel caso in esame è particolarmente intensa la necessità
di evitare contatti con il mondo esterno, data l'elevata
probabilità di alterazione delle fonti di prova.
Le vicende descritte nella parte narrativa dimostrano un
ampio coinvolgimento di persone nella vicenda.
L'interessamento e l'intervento di terzi potrebbe non venir
meno anche nell'ipotesi di totale restrizione dell'indagato:
si deve però tener presente che in regime di arresti
domiciliari la possibilità di collegamento, anche indiretto,
tra Previti e i vari protagonisti, non è evitabile con
assolutezza - come invece richiede il caso in esame, per le
ragioni indicate - proprio per la natura e le modalità
applicative della misura alternativa.
Vero è che non sono in discussione fatti di violenza alla
persona o di criminalità organizzata o diretti contro l'ordine
costituzionale, fatti che anche nella coscienza sociale
destano immediata ripugnanza, cosi che, per le ipotesi in
esame sarebbe in ogni caso sproporzionata la misura
cautelare.
Pur condividendosi la netta separazione che esiste tra le
due categorie di fatti, si deve osservare che è lo stesso
legislatore a consentire l'applicazione di misure cautelari
anche per fatti della
Pag.126
seconda specie, sia prevedendolo espressamente con il
richiamo ai "delitti della stessa specie di quello per cui si
procede", sia con la fissazione dei limiti edittali massimi di
pena, dei quali il legislatore stesso non ignora le
conseguenze processuali, ivi compresa l'applicabilità alle
categorie indicate al comma 4 dell'articolo 275 cpp.
Nella corruzione del pubblico funzionario che si
concretizza nel facilitare una parte e danneggiare un'altra in
un procedimento giudiziario, non sempre si conoscono appieno
le conseguenze per la parte danneggiata, cosi che la
determinazione del legislatore non appare illogica. Ancor meno
illogica si presenta la scelta di fondo del legislatore se si
considera la complessiva rilevanza esterna (pubblica in senso
lato) degli episodi corruttivi in contestazione (si ricordi
l'importanza complessiva della vicenda SIR).
Unica misura applicabile è pertanto la custodia in
carcere.
Sussiste la condizione indicata nell'articolo 280, comma
2, C.P.P (pena edittale nin inferiore nel massimo a quattro
anni).
Allo stato delle conoscenze non si ravvisano motivi di
salute ostativi.
SULLA COMPETENZA TERRITORIALE
Una discussione sulla competenza territoriale è - a
questo punto della vicenda processuale - del tutto superata,
poiché la Corte di Cassazione, investita dei ricorsi avverso i
provvedimenti sulla custodia cautelare nei confronti dei
coindagati Squillante, Pacifico ed Acampora ha reiteratamente
affermato la competenza dell'autorità giudiziaria milanese.
1.) In ordine al capo a) va ricordato che la
competenza territoriale è individuata sulla scorta della
valutazione della elevata probabilità che l'accordo corruttivo
(che, si deve ricordare, risale alla seconda metà degli anni
'80), sia intervenuto in Milano. Ricordatosi che per costante
giurisprudenza i reati di corruzione si consumano nel momento
e nel luogo in cui interviene l'accordo tra le parti, nel caso
ipotizzato al caso A), è ignoto il luogo in cui le intese sono
intervenute. Stante la localizzazione territoriale in località
diversa da Roma del centro di interessi indicato come mittente
delle somme (società aventi sede nel circondario milanese)
potrebbe ragionevolmente escludersi che in Roma sia stato
consumato il reato. Sul punto concorda la Corte di Cassazione
, (sent., sez. VI penale, pres. Troiano, est. Albamonte, 16
aprile 1996 (depositata il 23.5.1996) sul ricorso proposto da
Renato SQUILLANTE avverso l'ordinanza 11 marzo 1996 emessa dal
G.I.P. presso il Tribunale di Milano, relativamente al capo A
(cfr. allegato n. 14):
"Il tutto è stato addebitato allo Squillante in
ragione di una strumentalità inquinante da Costui posta in
essere in favore del gruppo imprenditoriale costituito dalle
società aventi sede in Milano, assecondando gli interessi
delle società stesse secondo determinazioni, ideazioni ed una
complessiva concertazione illecita incentrata nel luogo stesso
di collocazione e di diffusione degli scopi delittuosi, cioè
in Milano".
Pag.127
"In considerazione di quanto sopra, allo stato
procedimentale deve riconoscersi la competenza territoriale
dell'autorità giudiziaria di Milano, luogo di intreccio degli
illeciti interessi e dell'Accordo corruttivo".
2). In ordine al capo b) va richiamata la
sentenza emessa il 26 giugno 1996 (depositata il 29 agosto
1996) sul ricorso proposto da Giovanni ACAMPORA avverso
l'ordinanza 15 maggio 1996 del G.I.P. presso il Tribunale di
Milano, relativamente al capo B (cfr. allegato n. 17):
"Esaminando i motivi dedotti in ordine di
pregiudizialità logica, va anzitutto disattesa l'eccezione
diretta a contestare la competenza territoriale dell'A.G. di
Milano".
"Al riguardo l'impugnata ordinanza, partendo
dall'incontestato assunto della non individualità allo stato
del luogo di perfezionamento degli accordi corruttivi e della
non utilità, per la dislocazione estera, del luogo di
effettuazione dei versamenti a favore degli avvocati indagati
(che comunque è bene aggiungere, non integrerebbe, per
l'identità dei destinatari, la dazione consumativa della
corruzione), e premessa quindi la necessità, per stabilire la
competenza territoriale, di far ricorso alle regole suppletive
di cui all 'art 9 c.p.p., rileva la non praticabilità dei
criteri di cui al primo e al secondo comma del citato
articolo, in base, da un lato, all'irrilevanza del luogo della
condotta commissiva od omissiva del pubblico ufficiale, non
facente parte della fattispecie della corruzione, e,
dall'altro, alla presenza di indagati aventi residenza, dimora
o domicilio in luoghi diversi, pervenendo così alla
conclusione della necessaria applicazione del criterio
residuale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 c.p.p.,
della priorità di iscrizione nel registro previsto
dall'articolo 335 c.p.p. conducente alla competenza dell'A.G.
di Milano".
"Nel ricorso si contesta tale argomentazione in base al
rilievo che tutti i sogetti corrotti (magistrati, funzionari e
incaricati dello studio legale che patrocinò l'IMI nella causa
civile con i Rovelli) hanno quantomeno il domicilio in Roma,
onde potrebbe e dovrebbe trovare applicazione nella specie il
criterio del forum rei, che identifica il foro competente in
quello di Roma, da spostarsi poi ex articolo 11 c.p.p., per il
prospettato coinvolgimento di magistrati appartenenti al
distretto della Corte di appello di Roma, a quello di
Perugia".
"Nei motivi aggiunti si richiama altresì, come
ricordato in narrativa, il criterio del reato più grave, ex
coord. disp. articoli 12 e 16 c.p.p., in relazione al falso
per soppressione che sarebbe sostanzialmente contenuto nella
contestazione e per il quale le indagini, già chiuse con
archiviazione, risulterebbero riaperte".
"Le suesposte obiezioni sono destituite di
fondamento".
"Quanto, invero all'invocata praticabilità del forum
rei, rilevasi che il riferimento ai soggetti corrotti fatto
nel ricorso, oltre ad essere contenutisticamente lacunoso e
inidoneo, venendo prospettata con relativa attendibilità la
comunanza in Roma solo del domicilio dei soggetti stessi,
laddove, come emerge palesemente dal tenore del cpv. articolo
9
Pag.128
c.p.p., i criteri della residenza, della dimora o del
domicilio vanno applicati in graduale successione fra di loro
(v. in relazione alla medesima previsione del vecchio codice,
Cass. 18 gennaio 1979, Sammartino), è soggettivamente
parziale, ricavandosi chiaramente dalla contestazione il
concorso anche di altri corruttori (fra i quali in primo luogo
gli eredi Rovelli), per i quali la comunanza suddetta non è
dedotta (nè, per quanto attiene agli eredi Rovelli,
ravvisabile)".
"L'affermazione dell'ordinanza sulla diversità dei
luoghi di residenza, dimora o domicilio dei vari soggetti
sottoposti alle indagini, non può dunque ritenersi validamente
confutata e superata dai rilievi del ricorrente".
"Circa poi l'argomentazione facente leva sul reato più
grave, deve senz'altro respingersi la tesi che nella
contestazione mossa all'indagato sia sostanzialmente contenuto
anche il reato di falso per soppressione, in riferimento alla
sparizione della procura speciale autenticata, posto che tale
sparizione è messa nella contestazione in alternativa
all'ipotesi minore dell'omesso deposito, risultando così
priva, per definizione, della consistenza della gravità
indiziaria.
(omissis).
"Deve pertanto ritenersi correttamente individuata
nell'ordinanza impugnata, allo stato degli atti, la competenza
territoriale del GIP del Tribunale di Milano".
Va ricordato, ad integrazione dei dati riguardanti il
procedimento inerente la mancanza della procura speciale, che
attualmente sulla vicenda indaga l'autorità giudiziaria
milanese, a seguito di trasmissione degli atti da parte del
P.M. di Roma, così confermandosi sotto questo profilo la
competenza dell'autorità procedente.
Le residue contestazioni della difesa ed in particolare
il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione del 13
agosto 1996 (che rinviò gli atti al Tribunale del Riesame di
Milano), su ricorso di Pacifico in ordine al capo B), non sono
più attuali, dopo che la stessa Corte di cassazione in data 24
giugno 1997, ha confermato la decisione del Tribunale del
Riesame di Milano nella quale si è affermata la competenza di
questa autorità giudiziaria in relazione al reato contestato
al capo B).
LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
La Camera dei Deputati, alla quale appartiene l'onorevole
CESARE PREVITI, eletto al Parlamento nella XIII legislatura,
nella seduta del 18 settembre 1997 ha ritenuto irricevibile la
richiesta presentata dall'ufficio del Pubblico Ministero per
l'autorizzazione a formulare al Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano richiesta
di applicazione della custodia cautelare in carcere; per il
Giudice per le Indagini Preliminari eventualmente ad emettere
ordinanza di custodia cautelare in carcere o altra minore
misura; per lo stesso Ufficio e gli organi di polizia
giudiziaria che saranno delegati ad eseguire l'eventuale
ordinanza applicativa della misura.
Pag.129
Si propone il problema dell'organo legittimato a
richiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere
all'applicazione di misura cautelare nei confronti dell'
Onorevole PREVITI.
Nell'attuale formulazione l'articolo 68 della
Costituzione, dopo le modifiche introdotte con legge
costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, statuisce: "senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere ... arrestato o altrimenti
privato della liberta personale".
Nessuna statuizione contiene la norma in merito a quale
sia l'organo tenuto a chiedere la prevista autorizzazione così
che si sono posti problemi di raccordo con la normativa
esistente e precisamente con gli articoli 343 e seguenti del
codice di procedura penale.
I decreti legge succedutisi dal 1993 al 1996 colmavano il
vuoto normativo derivante dalla mancata previsione della
fattispecie nell'articolo 343 cod. proc. pen., ma la loro
caducazione ha lasciato inalterato il problema originario.
Va ricordato che l'articolo 343 c.p.p., introdotto
nell'ordinamento dal 24 ottobre 1989, si innestava nella
normativa costituzionale vigente in quel momento, la quale
prevedeva che senza autorizzazione della Camera di
appartenenza nessun membro del Parlamento potesse essere
sottoposto a procedimento penale, né arrestato o altrimenti
privato della libertà personale.
Coerentemente con questa normativa costituzionale
l'articolo 344 cpp prevedeva l'obbligo di chiedere
l'autorizzazione a procedere prima di procedere agli atti
tipici del passaggio alla fase del processo, dopo la chiusura
delle indagini preliminari, salvo l'obbligo di presentare la
richiesta comunque entro trenta giorni dall'iscrizione nel
registro delle notizie di reato.
In questo quadro normativo si colloca la previsione
dell'articolo 343 comma secondo CPP che fa divieto di disporre
misure cautelari personali, fino a quando non sia stata
concessa l'autorizzazione (salvi i casi di flagranza che qui
non rilevano).
Con la riforma costituzionale del 1993 il quadro si
presenta meno nitido ed ènecessario un lavoro interpretativo
per colmare l'apparente lacuna normativa nel collegamento tra
la norma costituzionale e la norma processuale.
La lacuna è solo apparente, se si utilizzano i comuni
criteri interpretativi.
Le norme che disciplinano processualmente l'istituto
dell'autorizzazione a procedere (articoli 343, 344, cod. proc.
pen.; 111 disp. att.) attribuiscono la legittimazione a
presentare la richiesta unicamente al pubblico ministero.
Nessuna norma attruibuisce al giudice pari
legittimazione; se ne deve concludere, sul piano
dell'interpretazione letterale che unico organo o ufficio
investito dell'onere di richiedere l'autorizzazione è il
pubblico ministero.
L'interpretazione estensiva dell'articolo 343 conduce a
colmare l'apparente vuoto normativo dopo l'introduzione della
novella dell'articolo 68 Cost., con l'attribuzione quindi al
pubblico ministero dell'onere di richiedere l'autorizzazione a
procedere in tutti i casi in cui l'autorizzazione sia
prevista.
Pag.130
Questa conclusione è coerente con l'evoluzione storica
della disciplina: nel codice di procedura penale previgente
alla riforma (articolo 15 c.p.p. 1930) l'autorizzazione veniva
richiesta dal pubblico ministero "prima che (fosse) emesso
alcun mandato".
Anche nel sistema antecedente, quindi, la legiffimazione
alla richiesta di autorizzazione era attribuita al P.M., ed il
dato è ancor più significativo se si considera che l'emissione
di un mandato era atto tipico del Giudice istruttore (articolo
251 c.p.p. 1930).
L'evoluzione storica della disciplina e il dato normativo
vigente sono stati ben compresi dai parlamentari intervenuti
nella seduta del 18 settembre 1997 per la discussione della
presente vicenda.
Si legge infatti nell'intervento dell'on.le Carrara che
"quando il Parlamento si è occupato dei decreti legge che
hanno accompagnato l'entrata in vigore del nuovo articolo 68,
ha esplicitamente previsto che l'autorizzazione a procedere
per quanto riguarda gli atti cautelari, i provvedimenti
restrittivi della libertà personale, non è più strutturata
come un'autorizzazione a procedere al giudizio ma come una
condizione di eseguibilità di un provvedimento coercitivo, di
un provvedimento restrittivo della libertà personale che già
deve essere formato in tutti quelli che sono i suoi
essentialia ".
Così si è espresso il primo relatore, onorevole Gitti,
che ha affermato che non si configura più come una condizione
di procedibilità, cioè come un'autorizzazione in ordine ad un
intento della magistratura di perseguire un parlamentare, ma
come un'autorizzazione ad eseguire un provvedimento coercitivo
che già è stato emesso dal giudice. Sulla stessa falsariga si
sono orientati i nuovi relatori Azzano Cantarutti nel 1994 e
Siniscalchi nel 1996.
In ordine poi alla legittimazione a richiedere
l'eseguibilità la Giunta si è orientata nel senso che,
correttamente, questa individuazione va orientata nei
confronti del pubblico ministero. Ciò non soltanto perché
manca qualsiasi ulteriore modifica dopo che sono decaduti i
decreti-legge che hanno accompagnato l'entrata in vigore del
nuovo articolo 68, ma perché nel nuovo codice di procedura
penale il pubblico ministero è visto come organo di esecuzione
di tutti i provvedimenti del giudice e mai si è vista
un'autorità giudiziaria (soprattutto un giudice) che abbia
sollecitato l'esecuzione del provvedimento. Il problema,
quindi, non è stato affrontato in relazione all'autorità che
deve richiedere l'eseguibilità del provvedimento (perché essa
va certamente individuata nel pubblico ministero), ma nella
condizione di eseguibilità in cui è strutturata oggi
l'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della
Costituzione (intervento on.le Carrara, atti
parlamentari, seduta del 18 settembre 1977 in G.U., n.
244).
Altrettanto inequivoca è l'interpretazione delle norme
vigenti nell'intervento dell'on.le Marianna Li Calzi, la quale
ha richiamato i decreti legge non convertiti, nei quali era
chiaro che l'autorizzazione a sottoporre un parlamentare a
misure coercitive e limitative della libertà fosse nella
responsabilità dell'autorità giudiziaria procedente, e cioè
del G.I.P. Ma in carenza di detti decreti non può che trovare
applicazione l'articolo 343 del codice di procedura penale che
prescrive che, qualora sia prevista l'autorizzazione a
procedere, è il pubblico
Pag.131
ministero che ne fa richiesta a norma dell'articolo 344"
(atti, cit. pag. 73).
L'evoluzione legislativa ben si coglie anche negli
interventi degli on.li Borrometi e Manzione (atti,
cit.).
Conclusivamente, l'evoluzione normativa, comprensiva
della mancata conversione dei decreti-legge che attribuivano
al giudice l'onere di richiedere l'autorizzazione a procedere,
la considerazione che anche la fase esecutiva è fase della
procedura e quindi il "procedere" si rivolge anche ad essa,
l'inequivoco risultato della discussione parlamentare portano
a ritenere che debba essere sempre il pubblico ministero ad
agire per richiedere l'autorizzazione a procedere per
l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di natura
cautelare.
Il presente provvedimento pertanto viene trasmesso al
pubblico ministero ai sensi dell'articolo 92 c.p.p. e potrà
essere eseguito solo dopo che la Camera di appartenenza avrà
concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti del
parlamentare interessato alla misura.
P.Q.M.
Visti gli articoli 272 e seguenti C.P.P.; 91 e seguenti
disp. att. CPP; 343, 344 C.P.P, 111 disp. att. C.P.P. in
relazione all'articolo 68 Cost.
accoglie la richiesta del Pubblico Ministero in data 29
settembre 1997.
ORDINA
agli Ufficiali ed agli agenti di PG. di procedere alla
cattura di
PREVITI CESARE, nato a Reggio Calabria, il 21 ottobre 1934
in relazione ai reati contestati ai capi A) e B) della
rubrica;
e di tradurre lo stesso indagato in un istituto di
custodia per ivi rimanere a disposizione di quest'Ufficio.
MANDA
alla cancelleria di trasmettere immediatamente la presente
ordinanza in duplice copia al P.M che ha richiesto la misura,
per la esecuzione, previa autorizzazione della Camera dei
Deputati a cui appartiene l'on.le Cesare PREVITI nonché per
gli ulteriori adempimenti di conseguenza.
MANDA
agli Organi incaricati dell'esecuzione del presente
provvedimento di comunicare immediatamente a questo giudice
l'avvenuta esecuzione
Pag.132
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia trasmessa, ad
esecuzione avvenuta, a cura della polizia giudiziaria
incaricata dell'esecuzione, al direttore dell'Istituto
Penitenziario perchè provveda a quanto stabilito dal comma
1- bis dell'articolo 94 disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale.
Milano, 11 dicembre 1997.
Il giudice per le indagini preliminari
Dott. Alessandro Rossato
| |