Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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15
DOC4-0014
DOC IV n. 14 Legisl. XIII
04-02-98 [ DOC13-4-14 DO C134 0014 13DOC4 00014 DOC13-4-14A 13DOC4 00014 A 002600032 DOC4 00014 000004 001400000101002641SI1 26 000101000349SI1 3 000101000568SI1 5 0005DOC13-4-14AR 13DOC4 00014 AR 00 00 ]
                  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
             ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI
                 DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
                  nei confronti dei deputati
   BOSSI, CALDEROLI, CHIAPPORI, VASCON, MARONI e CAVALIERE
  nell'ambito dei procedimenti penali nn. 96/000081,
  96/000100, 96/000101, 96/014398, 96/014531, 97/000803,
  97/001440, 97/001805, 97/001860, 97/001861, 97/001914,
  97/002128, 97/002303, 97/002312, 97/002426, 97/002586,
      97/002723, 97/002762, 97/002807, 97/2866 R.G.N.R.
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA
                      il 4 febbraio 1998
  All'Onorevole Presidente
  della Camera dei Deputati
                                     Venezia, 4 febbraio 1998.
     Trasmetto per ulteriore corso l'allegata richiesta di
  autorizzazione di intercettazioni telefoniche, avanzata dal
  Sig.  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
  Verona.
     Con ossequio.
                                       Il procuratore generale
                                                 Mario Daniele
 
                              Pag.2
 
                   PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA
                    IL PUBBLICO MINISTERO
      Letti gli atti dei procedimenti penali nn.  96/000081,
  96/000100, 96/000101, 96/014398, 96/014531, 97/000803,
  97/001440, 97/001805, 97/001860, 97/001861, 97/001914,
  97/002128, 97/002303, 97/002312, 97/002426, 97/002586,
  97/002723, 97/002762, 97/002807, 97/2866 R.G.N.R.
      nei confronti di:
        1) BORGHEZIO MARIO nato il 3 dicembre 1947 a Torino
  (omissis);
        2) BOSIO BERNARDINO nato l'11 maggio 1953 a Montabone
  (omissis);
        3) BOSSI UMBERTO nato il 19 settembre 1941 a Cassano
  Magnago  (omissis);
        4) FLEGO ENZO nato l'11 agosto 1940 a Verona
  (omissis);
        5) GNUTTI VITO BRUNO nato il 14 settembre 1939 a
  Lumezzane  (omissis);
        6) MARCHINI CORINTO AMEDEO nato l'8 agosto 1947 a Melzo
  (omissis);
        7) MARONI ROBERTO nato il 15 marzo 1955 a Varese
  (omissis);
        8) MAZZONETTO ALBERTO nato il 24 maggio 1950 a Scorzè
  (omissis);
        9) PAGLIARINI GIANCARLO nato il 23 aprile 1942 a Milano
  (omissis);
        10) SPERONI FRANCESCO ENRICO nato il 4 ottobre 1946 a
  Busto Arsizio (Varese)  (omissis);
        11) AUGUSSORI LUIGI nato il 27 ottobre 1972 a Lodi
  (omissis);
        12) BACCHIN FRANCESCO MARIA nato il 20 giugno 1941 a
  Farra d'Isonzo  (omissis);
        13) BALDANI LUCA nato l'11 agosto 1970 a Mantova
  (omissis);
        14) BEVEGNI LORENZO nato il 19 aprile 1950 a Genova
  (omissis);
        15) BOSISIO ALBERTO MARIA nato il 1^ settembre 1953 a
  Lecco  (omissis);
        16) BRAGANTINI MATTEO nato il 23 settembre 1975 a
  Verona  (omissis);
 
                              Pag.3
 
        17) CAVALIERE ENRICO nato il 13 dicembre 1958 a Venezia
  (omissis);
        18) CAVALLIN STEFANO nato il 1^ febbraio 1967 a Varese
  (omissis);
        19) CAVALLINI SERGIO nato il 14 aprile 1955 a Torino
  (omissis);
        20) CERESA ROBERTO nato il 15 settembre 1954 a Torino
  (omissis);
        21) CERINI FABIANO nato il 27 ottobre 1971 a Asola
  (omissis);
        22) CORINI ANGELO nato il 13 dicembre 1976 a Cremona
  (omissis);
        23) FORMENTINI MARCO nato il 14 aprile 1930 a La Spezia
  (omissis);
        24) GOBBO GIAN PAOLO nato il 1^ aprile 1949 a Treviso
  (omissis);
        25) GOMARASCA MORENO nato il 15 settembre 1967 a
  Corbetta  (omissis);
        26) GRAMMATICA LUCIANO nato l'8 luglio 1969 a Como
  (omissis);
        27) MADDALENA GIUSEPPE nato il 17 agosto 1965 a Vicenza
  (omissis);
        28) MAGAGNINI PATRIZIO nato il 24 aprile 1957 a Cison
  di Valmarino  (omissis);
        29) MAGROTTI STEFANO nato il 9 settembre 1964 a Broni
  (omissis);
        30) MAZZONI FABIO nato il 20 luglio 1967 a Milano
  (omissis);
        31) MERCANZIN MARCO nato il 23 giugno 1968 a Padova
  (omissis);
        32) NICOLETTO GIOVANNI nato il 12 gennaio 1953 a
  Fonzaso  (omissis);
        33) PAGGI RICCARDO nato il 18 luglio 1969 a Chiavenna
  (omissis);
        34) PERIN RENZO nato l'8 luglio 1949 a Spresiano
  (omissis);
        35) PINI TIZIANO nato il 18 aprile 1948 a Modena
  (omissis);
        36) POLLINI ALFREDO nato il 22 dicembre 1925 a Milano
  (omissis);
        37) PROVENZI PIERCARLO nato il 3 febbraio 1969 a Milano
  (omissis);
 
                              Pag.4
 
        38) ROBBIANI ANDREA AMBROGIO nato il 13 agosto 1967 a
  Milano  (omissis);
        39) SAVOI ALESSANDRO nato il 17 agosto 1958 a Cembra
  (omissis);
        40) SECCO GIAMPIETRO nato il 9 settembre 1946 a Meolo
  (omissis);
        41) ZANARDINI MARIO nato il 19 ottobre 1966 a Brescia
  (omissis);
                          IMPUTATI:
        a)  del reato di cui agli articoli 110, 241 codice
  penale per avere, agendo in concorso tra loro e con molte
  altre persone, alcune identificate ed altre ancora da
  identificare, commesso fatti diretti a disciogliere l'unità
  dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo
  territorio, ed a creare una nuova entità statuale, denominata
  "padania", e costituita da una federazione di stati
  comprendente le regioni del Nord Italia ed il relativo
  territorio, mediante la realizzazione e concreta operatività
  di una complessa ed articolata struttura di carattere militare
  denominata "camicie verdi" o "guardia nazionale padana",
  dotata di apposita uniforme e rappresentante le istituzioni
  militari e di polizia della nuova entità statuale -
  giustificata artificiosamente da una pretesa identità
  nazionale "padana" distinta da quella italiana, ed a
  quest'ultima contrapposta - della quale sono stati istituiti
  ed organizzati in apposite sedi gli organismi più
  rappresentativi, espressamente qualificati "governo" e
  "parlamento della repubblica federale padana", con la
  conseguente pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente
  la raccolta "degli atti delle istituzioni della padania"; poi
  convocando, dopo alcuni tentativi di ottenere il
  riconoscimento da parte della comunità internazionale di
  questa nuova entità artificiosamente creata, apposite
  "elezioni padane", e chiamando così al voto tutti i cittadini
  italiani residenti nel territorio del Nord Italia per
  eleggere, secondo le regole di una presunta "regolare"
  competizione elettorale, e dopo la presentazione di numerose
  liste con appositi candidati, i rappresentanti del cosiddetto
  "parlamento della padania";
        b)  del reato di cui agli articoli 110, 283 del
  codice penale per avere, agendo in concorso con numerose altre
  persone, alcune identificate ed altre da identificare, tenendo
  i comportamenti descritti nel capo  a),  compiuto fatti
  diretti a mutare la costituzione dello Stato ed i modi di
  esercizio della sovranità e, in particolare, a modificare i
  princìpi fissati dagli articoli 5 e 12 secondo i quali la
  Repubblica è "una ed indivisibile" (essa sola) "riconosce e
  promuove le autonomie locali", ed ha come bandiera "il
  tricolore italiano, verde, bianco e rosso";
        c)  del reato di cui all'articolo 271 del codice
  penale per avere, mediante la costituzione degli organismi
  rappresentativi della cosiddetta repubblica federale della
  padania promosso, costituito, diretto ed
 
                              Pag.5
 
  organizzato una associazione diretta a distruggere e
  deprimere il sentimento nazionale istigando al disprezzo ed al
  vilipendio della bandiera nazionale, tenendo tutti i
  comportamenti descritti nel capo  a)  che precede e, in
  particolare, rappresentando lo Stato italiano come
  colonizzatore delle terre del Nord Italia ed impegnando, con
  apposito giuramento espressamente pronunciato, da ultimo, nel
  corso della manifestazione tenutasi a Venezia il 14 settembre
  1997, tutti gli aderenti a tale associazione ad opporsi con
  "ogni mezzo" allo Stato italiano e ad impegnarsi "nella lotta
  per la libertà e l'indipendenza della padania" portando a
  testimonianza del giuramento la "vita, la fortuna ed il sacro
  onore";
        d)  del reato di cui agli articoli 81 del codice
  penale, 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43,
  per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
  criminoso, promosso, costituito, diretto, e partecipato - con
  molte persone, alcune identificate ed altre da identificare -
  ad una associazione di carattere militare con scopi politici,
  denominata "camicie verdi", poi confluita in altra più
  complessa struttura denominata GNP (guardia nazionale padana),
  organizzata secondo precise regole di ammissione e
  reclutamento degli aderenti - tutti dotati di uniforme
  costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un
  particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino
  sinistro - e di inquadramento in gruppi territoriali
  gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di
  responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le
  direttive del "capo" o delle persone da lui delegate, ed a
  riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione
  di tali direttive: associazione contigua al movimento politico
  Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere
  praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento
  di creazione di nuove realtà statuali - rappresentandone in
  qualche modo le istituzioni di polizia e militare - mediante
  la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed
  opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo
  in azioni di violenza e minaccia - peraltro presentate come
  azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati - ed
  utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle
  direttive politiche dei vertici del movimento, e quindi
  impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così
  imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti,
  all'interno dello stesso movimento Lega Nord, una precisa
  linea politica.
      Con l'aggravante di armi, essendo state rinvenute
  numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed
  esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti
  all'associazione.
  IN VERONA IN UN PERIODO RICOMPRESO TRA GIUGNO E SETTEMBRE
  1996;
  come da richiesta di rinvio a giudizio in data odierna qui da
  intendersi integralmente trascritta ed al presente atto
  allegata.
 
                              Pag.6
 
                          RILEVATO:
      che, a seguito di distinte autorizzazioni del Giudice per
  le indagini preliminari del Tribunale di Verona del 19 agosto
  1997; 5 settembre 1997; 10 settembre 1997; 19 settembre 1997
  (e successive autorizzazioni di proroghe), sono state disposte
  ed eseguite intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate
  ed in uso, rispettivamente, alle seguenti persone sottoposte
  ad indagini:
        1) utenza in uso a Flego Enzo n.  (omissis); 
        2) fax in uso a Flego Enzo n.  (omissis); 
        3) utenza in uso a Flego Enzo n.  (omissis); 
        4) utenza in uso a Mazzonetto Alberto n.
  (omissis); 
        5) utenza in uso a Mercanzin Marco n.  (omissis); 
        6) utenza in uso a Mercanzin Marco n.  (omissis); 
        7) fax in uso a Mercanzin Marco n.  (omissis); 
      che tra tutte le conversazioni telefoniche
  conseguentemente intercettate e registrate, la Procura
  generale ha individuato nelle conversazioni che saranno di
  seguito elencate, come sicuri interlocutori del
  controllato:
      BOSSI Umberto: per le conversazioni ritenute rilevanti e
  qui di seguito elencate
        1) ore 21,06 del 3 settembre 1997 ut.  Flego;
        2) ore 16,10 del 21 settembre 1997 ut.  Flego;
        3) ore 18,33 del 29 settembre 1997 ut.  Flego;
        4) ore 09,16 del 30 settembre 1997 ut.  Flego;
        5) ore 09,03 del 17 ottobre 1997 ut.  Flego;
        6) ore 07,55 del 3 novembre 1997 ut.  Flego;
        7) ore 09,21 del 3 novembre 1997 ut.  Flego;
        8) ore 16,11 del 30 settembre 1997 ut.  Mazzonetto.
      CALDEROLI Roberto: per la conversazione ritenuta
  rilevante e qui di seguito elencata
        1) ore 20,17 del 5 settembre 1997 ut.  Flego.
      CHIAPPORI Giacomo: per la conversazione ritenuta
  rilevante e qui di seguito elencata
        1) ore 13,20 del 18 settembre 1997 ut.  Flego.
 
                              Pag.7
 
      VASCON Luigino: per le conversazioni e fax ritenuti
  rilevanti e qui di seguito elencati
        1) ore 19,21 dell'8 settembre 1997 ut.  Mercanzin
  Marco;
        2) ore 11,06 del 22 settembre 1997 ut.  Mercanzin
  Marco;
        3) ore 16,03 dell'11 settembre 1997 ut.  Mercanzin
  Marco;
        4) ore 13,13 del 6 ottobre 1997 (fax Mercanzin);
        5) ore 07,51 del 27 settembre 1997 (fax Mercanzin).
      MARONI Roberto: per le conversazioni ritenute rilevanti e
  qui di seguito elencate
        1) ore 12,32 del 28 settembre 1997 ut.  Flego;
        2) ore 13,52 del 30 ottobre 1997 ut.  Flego;
        3) ore 19,18 del 30 ottobre 1997 ut.  Flego;
        4) ore 10,18 del 31 ottobre 1997 ut.  Flego.
      CAVALIERE Enrico: per la conversazione ritenuta rilevante
  e qui di seguito elencata
        1) ore 15,26 dell'11 settembre 1997 ut.  Flego.
  tutti membri del Parlamento tutelati dalle immunità di cui
  all'articolo 68 della Costituzione, e persone computate nei
  suelencati procedimenti ovvero sottoposte anch'esse ad
  indagine in procedimento connesso.
                         CONSIDERATO:
        che queste conversazioni non appaiono, a differenza di
  altre, manifestamente irrilevanti, riferendosi comunque, nel
  più ampio contesto delle diverse, convergenti risultanze
  processuali, a fatti concernenti la possibile utilizzazione a
  scopi politici dell'associazione, presuntivamente di tipo
  militare, variamente denominata delle Camicie verdi o Guardia
  nazionale padana e/o della Compagnia della Libertà;
        che le risultanze anzidette scaturiscono da
  intercettazioni non suscettibili di richiesta di preventiva
  autorizzazione  ex  articolo 68 comma 3, della
  Costituzione, proprio perché  non  riguardanti utenze
  telefoniche intestate o in uso a parlamentari;
        che, dopo la mancata conversione in legge, il
  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante "disposizioni
  urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione",
  ha "perso efficacia sin dall'inizio"  ex  articolo 77
  della Costituzione, e che pertanto, in assenza di specifica
  previsione normativa, si deve pienamente condividere
  l'indirizzo già espresso in talune decisioni secondo cui "la
  peculiare garanzia di cui all'articolo 68 della Costituzione
  concerne il caso dell'assoggettamento a controllo di utenze in
  uso a membri del Parlamento, a tanto la Autorità Giudiziaria
  dovendo essere autorizzata dalla Camera di appartenenza, a
  tutela della funzione parlamentare", apparendo
 
                              Pag.8
 
  quindi indiscutibile "la piena utilizzabilità" delle
  conversazioni nei confronti di "soggetti non appartenenti
  all'organo costituzionale", ai quali non può certo essere
  estesa, nel silenzio della legge ordinaria e costituzionale, e
  in contrasto con i principi di eguaglianza di tutti i
  cittadini davanti alla legge e di obbligatorietà dell'azione
  penale, la garanzia  eccezionalmente  riservata
  dall'articolo 68 della Costituzione  alla persona  del
  parlamentare a salvaguardia della fondamentale funzione dallo
  stesso esercitata.
      Proprio in un'ottica di assoluta e incondizionata
  salvaguardia di tale funzione, e delle garanzie ad essa
  strumentali, possono tuttavia prudenzialmente condividersi
  quegli orientamenti interpretativi che dilatandone al massimo
  l'applicazione, e ben oltre la lettera e il meccanismo stesso
  delle previsioni costituzionali  sub  articolo 68 della
  Costituzione, subordinano però ad una autorizzazione,
  inevitabilmente  postuma  della Camera di appartenenza, la
  utilizzabilità delle conversazioni intercettate presso utenze
  di "terzi", anche nei confronti del membro del Parlamento che
  a tali conversazioni risulti aver partecipato.  E poiché, nella
  fattispecie, accanto alla sicura, ed allo stato pacifica,
  utilizzabilità delle conversazioni nei confronti dei "laici"
  coimputati non parlamentari si pone altresì un problema di
  utilizzabilità di tali risultanze anche a carico di BOSSI,
  MARONI, CAVALIERE parlamentari coimputati, e CHIAPPORI,
  CALDEROLI e VASCON sottoposti anch'essi ad indagine per
  l'ipotizzata partecipazione ai medesimi reati, si ritiene
  doverosa la trasmissione di copia dei relativi atti al
  Presidente della Camera di appartenenza dei suddetti
  parlamentari BOSSI Umberto, CALDEROLI Roberto, CHIAPPORI
  Giacomo, VASCON Luigino, MARONI Roberto, CAVALIERE Enrico per
  il seguito di competenza  ex  articolo 68 comma 3 della
  Costituzione in ordine alla autorizzazione ad utilizzare anche
  nei loro confronti le intercettazioni sopra elencate;
                             PQM
  richiede al Sig.  Presidente della Camera dei Deputati
  l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti di: BOSSI
  Umberto, CALDEROLI Roberto, CHIAPPORI Giacomo, VASCON Luigino,
  MARONI Roberto, CAVALIERE Enrico le risultanze delle
  intercettazioni telefoniche in premessa descritte e
  conseguentemente dispone la trasmissione di copia integrale
  dei relativi atti.
      Verona, lì 27 gennaio 1998.
                                         I pubblici ministeri:
                                           Dott. Guido Papalia
                                   Dott. Mario Giulio Schinaia
                                     Dott. Antonino Condorelli
 
                              Pag.9
 
                                                      ALLEGATO
                   PROCURA DELLA REPUBBLICA
        PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
  nn.  96/000081, 96/000100, 96/000101, 96/014398, 96/014531,
  97/000803, 97/001440, 97/001805, 97/001860, 97/001861,
  97/001914, 97/002128, 97/002303, 97/002312, 97/002426,
  97/002586, 97/002723, 97/002762, 97/002807, 97/2866
  R.G.N.R.
                RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
      Il Pubblico Ministero;
      Visti gli atti dei procedimenti penali in epigrafe
  indicati nei confronti di:
        1) BORGHEZIO MARIO nato il 3 dicembre 1947 a Torino
  (omissis);
        2) BOSIO BERNARDINO nato l'11 maggio 1953 a Montabone
  (omissis);
        3) BOSSI UMBERTO nato il 19 settembre 1941 a Cassano
  Magnago  (omissis);
        4) FLEGO ENZO nato l'11 agosto 1940 a Verona
  (omissis);
        5) GNUTTI VITO BRUNO nato il 14 settembre 1939 a
  Lumezzane  (omissis);
        6) MARCHINI CORINTO AMEDEO nato l'8 agosto 1947 a Melzo
  (omissis);
        7) MARONI ROBERTO nato il 15 marzo 1955 a Varese
  (omissis);
        8) MAZZONETTO ALBERTO nato il 24 maggio 1950 a Scorzè
  (omissis);
        9) PAGLIARINI GIANCARLO nato il 23 aprile 1942 a Milano
  (omissis);
        10) SPERONI FRANCESCO ENRICO nato il 4 ottobre 1946 a
  Busto Arsizio (Varese)  (omissis);
        11) AUGUSSORI LUIGI nato il 27 ottobre 1972 a Lodi
  (omissis);
        12) BACCHIN FRANCESCO MARIA nato il 20 giugno 1941 a
  Farra d'Isonzo  (omissis);
        13) BALDANI LUCA nato l'11 agosto 1970 a Mantova
  (omissis);
        14) BEVEGNI LORENZO nato il 19 aprile 1950 a Genova
  (omissis);
        15) BOSISIO ALBERTO MARIA nato il 1^ settembre 1953 a
  Lecco  (omissis);
        16) BRAGANTINI MATTEO nato il 23 settembre 1975 a
  Verona  (omissis);
        17) CAVALIERE ENRICO nato il 13 dicembre 1958 a Venezia
  (omissis);
        18) CAVALLIN STEFANO nato il 1^ febbraio 1967 a Varese
  (omissis);
        19) CAVALLINI SERGIO nato il 14 aprile 1955 a Torino
  (omissis);
 
                             Pag.10
 
        20) CERESA ROBERTO nato il 15 settembre 1954 a Torino
  (omissis);
        21) CERINI FABIANO nato il 27 ottobre 1971 a Asola
  (omissis);
        22) CORINI ANGELO nato il 13 dicembre 1976 a Cremona
  (omissis);
        23) FORMENTINI MARCO nato il 14 aprile 1930 a La Spezia
  (omissis);
        24) GOBBO GIAN PAOLO nato il 1^ aprile 1949 a Treviso
  (omissis);
        25) GOMARASCA MORENO nato il 15 settembre 1967 a
  Corbetta  (omissis);
        26) GRAMMATICA LUCIANO nato l'8 luglio 1969 a Como
  (omissis);
        27) MADDALENA GIUSEPPE nato il 17 agosto 1965 a Vicenza
  (omissis);
        28) MAGAGNINI PATRIZIO nato il 24 aprile 1957 a Cison
  di Valmarino  (omissis);
        29) MAGROTTI STEFANO nato il 9 settembre 1964 a Broni
  (omissis);
        30) MAZZONI FABIO nato il 20 luglio 1967 a Milano
  (omissis);
        31) MERCANZIN MARCO nato il 23 giugno 1968 a Padova
  (omissis);
        32) NICOLETTO GIOVANNI nato il 12 gennaio 1953 a
  Fonzaso  (omissis);
        33) PAGGI RICCARDO nato il 18 luglio 1969 a Chiavenna
  (omissis);
        34) PERIN RENZO nato l'8 luglio 1949 a Spresiano
  (omissis);
        35) PINI TIZIANO nato il 18 aprile 1948 a Modena
  (omissis);
        36) POLLINI ALFREDO nato il 22 dicembre 1925 a Milano
  (omissis);
        37) PROVENZI PIERCARLO nato il 3 febbraio 1969 a Milano
  (omissis);
        38) ROBBIANI ANDREA AMBROGIO nato il 13 agosto 1967 a
  Milano  (omissis);
        39) SAVOI ALESSANDRO nato il 17 agosto 1958 a Cembra
  (omissis);
        40) SECCO GIAMPIETRO nato il 9 settembre 1946 a Meolo
  (omissis);
        41) ZANARDINI MARIO nato il 19 ottobre 1966 a Brescia
  (omissis);
                          IMPUTATI:
        a)  del reato di cui agli articoli 110, 241 codice
  penale per avere, agendo in concorso tra loro e con molte
  altre persone, alcune identificate ed altre ancora da
  identificare, commesso fatti diretti a disciogliere l'unità
  dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo
  territorio, ed a creare una nuova entità statuale, denominata
  "padania", e costituita da una federazione di stati
  comprendente le regioni del Nord Italia ed il relativo
  territorio, mediante la realizzazione e concreta operatività
  di una complessa ed articolata struttura di carattere militare
  denominata "camicie verdi" o "guardia nazionale padana",
  dotata di apposita uniforme e rappresentante le istituzioni
  militari e di polizia della nuova entità statuale -
  giustificata artificiosamente da una pretesa identità
  nazionale "padana" distinta da quella italiana, ed a
  quest'ultima contrapposta - della quale sono stati istituiti
  ed organizzati in
 
                             Pag.11
 
  apposite sedi gli organismi più rappresentativi,
  espressamente qualificati "governo" e "parlamento della
  repubblica federale padana", con la conseguente pubblicazione
  di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta "degli atti
  delle istituzioni della padania"; poi convocando, dopo alcuni
  tentativi di ottenere il riconoscimento da parte della
  comunità internazionale di questa nuova entità
  artificiosamente creata, apposite "elezioni padane", e
  chiamando così al voto tutti i cittadini italiani residenti
  nel territorio del Nord Italia per eleggere, secondo le regole
  di una presunta "regolare" competizione elettorale, e dopo la
  presentazione di numerose liste con appositi candidati, i
  rappresentanti del cosiddetto "parlamento della padania";
        b)  del reato di cui agli articoli 110, 283 del
  codice penale per avere, agendo in concorso con numerose altre
  persone, alcune identificate ed altre da identificare, tenendo
  i comportamenti descritti nel capo  a),  compiuto fatti
  diretti a mutare la costituzione dello Stato ed i modi di
  esercizio della sovranità e, in particolare, a modificare i
  princìpi fissati dagli articoli 5 e 12 secondo i quali la
  Repubblica è "una ed indivisibile" (essa sola) "riconosce e
  promuove le autonomie locali", ed ha come bandiera "il
  tricolore italiano, verde, bianco e rosso";
        c)  del reato di cui all'articolo 271 del codice
  penale per avere, mediante la costituzione degli organismi
  rappresentativi della cosiddetta repubblica federale della
  padania promosso, costituito, diretto ed organizzato una
  associazione diretta a distruggere e deprimere il sentimento
  nazionale istigando al disprezzo ed al vilipendio della
  bandiera nazionale, tenendo tutti i comportamenti descritti
  nel capo  a)  che precede e, in particolare,
  rappresentando lo Stato italiano come colonizzatore delle
  terre del Nord Italia ed impegnando, con apposito giuramento
  espressamente pronunciato, da ultimo, nel corso della
  manifestazione tenutasi a Venezia il 14 settembre 1997, tutti
  gli aderenti a tale associazione ad opporsi con "ogni mezzo"
  allo Stato italiano e ad impegnarsi "nella lotta per la
  libertà e l'indipendenza della padania" portando a
  testimonianza del giuramento la "vita, la fortuna ed il sacro
  onore";
        d)  del reato di cui agli articoli 81 del codice
  penale, 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43,
  per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
  criminoso, promosso, costituito, diretto, e partecipato - con
  molte persone, alcune identificate ed altre da identificare -
  ad una associazione di carattere militare con scopi politici,
  denominata "camicie verdi", poi confluita in altra più
  complessa struttura denominata GNP (guardia nazionale padana),
  organizzata secondo precise regole di ammissione e
  reclutamento degli aderenti - tutti dotati di uniforme
  costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un
  particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino
  sinistro - e di inquadramento in gruppi territoriali
  gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di
  responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le
  direttive del "capo" o delle persone da lui delegate, ed a
  riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione
  di tali direttive: associazione contigua al movimento politico
  Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere
  praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento
  di creazione di nuove realtà statuali - rappresentandone in
  qualche modo le istituzioni di polizia e militare - mediante
  la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed
  opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo
  in azioni di violenza e minaccia - peraltro
 
                             Pag.12
 
  presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti
  violati - ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti
  contrari alle direttive politiche dei Vertici del movimento, e
  quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e
  così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei
  dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord,
  una precisa linea politica.
      Con l'aggravante di armi, essendo state rinvenute
  numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed
  esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti
  all'associazione.
  IN VERONA IN UN PERIODO RICOMPRESO TRA GIUGNO E SETTEMBRE
  1996;
                          PREMESSO:
        che il presente procedimento riguarda fatti, e cioè
  azioni e comportamenti che, seppure politicamente motivati,
  hanno travalicato il limite delle intenzioni o delle mere
  manifestazioni di pensiero, ponendo concretamente in essere
  un'attività esecutiva di lesione di beni penalmente
  protetti;
        che, in linea generale e con riferimento alle singole
  ipotesi delittuose indicate nei capi di imputazione, non viene
  mai contestata la semplice diffusione o propaganda dell'idea
  secessionista mirante alla creazione di una nuova entità
  statuale, e ciò in quanto nel nostro ordinamento non esiste
  una norma che punisce la diffusione di tali idee (come,
  invece, avviene per la diffusione di idee fondate sulla
  superiorità o sull'odio razziale o etnico, punita
  dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 come
  modificato dalla c.d. legge Mancino 25 giugno 1993 n. 205), né
  le associazioni che si pongono tale finalità, se non nei casi
  in cui tali comportamenti realizzano le ipotesi di istigazione
  o apologia di reato;
        che queste considerazioni valgono anche per la
  contestazione di cui al capo  c)  in quanto le condotte
  ivi previste non riguardano la semplice attività di propaganda
  tendente a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, ma
  il compimento di singoli atti concreti chiaramente ed
  univocamente finalizzati a distruggere il sentimento
  nazionale, quanto meno sotto il profilo della coscienza
  dell'unità territoriale dello Stato, ed a suscitare violente
  reazioni contro lo Stato italiano definito "oppressore" (v. la
  formula del giuramento prestato a Venezia il 14 settembre
  1997);
        che sono particolarmente significativi a tal fine,
  oltre ai comportamenti indicati nel capo d'imputazione, le
  rituali manifestazioni di c.d. "alzabandiera" tenute in
  occasione dell'inizio dei lavori del c.d. "parlamento della
  padania" in varie parti del territorio del Nord Italia con una
  particolare simbologia tendente a rendere visibile, oltre alla
  bandiera della nuova entità statuale, anche le strutture
  "militari" rappresentative di tale nuova entità (cfr. le note
  DIGOS del 13 marzo 1997, 17 giugno 1997 e 23 luglio 1997);
        che, pertanto, nessun capo d'imputazione riguarda
  semplici manifestazioni del pensiero e può, quindi, essere
  ricondotto nel novero dei reati d'opinione;
 
                             Pag.13
 
        che, in particolare, i delitti di attentato contestati
  riguardano atti concreti idonei ed univocamente diretti alla
  "rottura" della Costituzione ed alla "disgregazione" del
  territorio dello Stato italiano;
        che tutte le condotte poste in essere realizzano le
  ipotesi di reato specificamente indicate nei capi di
  imputazione per la realizzazione delle quali, peraltro, non è
  richiesto dalle norme incriminatrici alcuno specifico, atto
  fraudolento o violento;
        che fra gli elementi acquisiti ed utilizzati nel
  presente procedimento ve ne sono alcuni derivanti da
  conversazioni telefoniche intercettate - sulla base delle
  prescritte autorizzazioni del Gip del Tribunale di Verona - su
  utenze intestate a imputati non tutelati dall'immunità di cui
  all'articolo 68 Costistuzione;
        che peraltro, nel corso di queste intercettazioni, sono
  in taluni casi, intervenuti, oltre alle persone titolari delle
  utenze sottoposte al controllo, parlamentari, e che ai fini
  della eventuale utilizzazione di tali specifiche conversazioni
  anche nei confronti degli stessi parlamentari, imputati nel
  presente procedimento o persone sottoposte ad indagini in
  procedimento connesso, è stata in data odierna richiesta
  apposita autorizzazione all'assemblea parlamentare di
  appartenenza; cosicché si deve, allo stato ed in mancanza
  delle dette autorizzazioni, ribadire che il deposito, e la
  conseguente utilizzazione, di tali conversazioni intercettate,
  abbiano effetto, e siano limitati, esclusivamente nei riguardi
  degli imputati non parlamentari;
                          RILEVATO:
        che dalle dichiarazioni rese in moltissime occasioni, e
  dai comportamenti tenuti e specificamente indicati nei capi di
  imputazione, di per sé chiaramente esplicativi ed attuativi di
  quanto verbalmente affermato, appare evidente che, al di là
  della immediata e diretta efficacia vincolante delle
  istituzioni ed organismi così creati, tali entità
  costituiscono sicuramente atti esecutivi del proposito
  chiaramente manifestato di "disciogliere l'unità dello Stato"
  creando una nuova comunità politica dotata di autonomi poteri
  sovrani;
        che, secondo la costante giurisprudenza della
  Cassazione (v.  Cass.  Sez. Un. 18 marzo 1970.  Kofler ed altri,
  c.p. 1970, 1595) e la prevalente dottrina, il reato di cui
  all'articolo 241 c.p. (e, quindi, anche il reato di cui
  all'articolo 283 c.p., che è anch'esso delitto di attentato) è
  perfetto allorché sia posta in essere un'attività idonea a
  realizzare la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma,
  che possa - cioè - essere interpretata come messa in
  esecuzione di un progetto avente come obiettivo ultimo il
  risultato di discioglimento dell'unità dello Stato, e che
  abbia le caratteristiche di un "serio attacco all'integrità
  dello Stato", di per sé solo sufficiente ad integrare il
  reato;
        che, infatti, la consistenza oggettiva del fatto in
  relazione all'enormità dell'obiettivo teleologico dell'azione,
  deve essere tale che, in rapporto al programma concepito, alla
  entità dei mezzi predisposti, alla previsione di afflusso di
  nuove forze e nuovi mezzi, si qualifichi come serio indizio di
  un attacco contro l'integrità dello Stato; e, a tal fine, è
  sufficiente che vi sia un "incominciamento" dell'azione
  offensiva, in quanto il temuto "discioglimento" può
  verificarsi come il risultato di una lunga serie di
  concatenate azioni
 
                             Pag.14
 
  umane, anche impreviste e casuali, di cui l'azione in esame
  può costituire soltanto l'anello iniziale;
        che, proprio per questo, sempre secondo la
  giurisprudenza indicata, l'esigenza della repressione si forma
  immediatamente occorrendo provvedere subito, in vista di quel
  primo anello dell'eventuale catena di decorso dell'evento
  temuto, e perciò la condotta espressa nella locuzione
  "chiunque commette un fatto diretto a ..." si concreta in
  relazione alla necessità di difendere lo Stato contro gli
  attacchi anche soltanto incipienti alla sua sicurezza, cioè si
  concreta in qualsiasi fatto interpretabile come inizio di
  attacco alla integrità dello Stato";
        che la stessa giurisprudenza ha affermato che,
  trattandosi di fattispecie causalmente orientate, i fatti
  previsti dall'articolo 241 c.p. possono anche estrinsecarsi in
  manifestazioni volte a coartare la volontà degli organi dello
  Stato competenti in materia di modifica del territorio, per
  indurli a concessioni alle quali non avrebbero liberamente
  consentito;
        che sono da considerarsi come atti concreti di
  attuazione di tale programma, tra gli altri ed innanzitutto,
  la costituzione di un gruppo di "fedelissimi" con il segno
  distintivo della camicia verde, attraverso il cui concreto
  operare si materializza l'evento giuridico sanzionato
  dall'articolo 241 c.p.; e quindi anche, la costituzione del
  parlamento della padania con sede in Mantova, la pubblicazione
  di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta degli atti
  delle istituzioni della padania, così come sono chiaramente ed
  univocamente indicativi i comportamenti tenuti in questo
  ultimo anno dai membri più rappresentativi del movimento e le
  varie iniziative intraprese, tra le quali, in particolare,
  quella delle c.d. "elezioni padane";
        che, peraltro, nell'ambito di tali comportamenti vanno
  nettamente distinti quelli meramente indicativi di una volontà
  diretta a ledere il bene protetto e come tali rimasti ancora
  nella fase degli atti preparatori, da quelli che invece hanno
  dato inizio alla fase esecutiva e consumativa del delitto, con
  il compimento di un atto idoneo in maniera univoca, anche con
  il concorso di altri fattori - imprevisti o eventuali ma
  possibili - a dar vita ad un processo di attività conducente
  all'evento naturalisticamente inteso, dell'effettivo
  discioglimento; "atto univocamente idoneo" quindi che, come
  tale - data la particolare struttura del delitto di attentato
  e la sua funzione di "difesa anticipata" - realizza ed integra
  già di per sé e pienamente l'evento giuridico. consistente
  nell'offesa al bene immediatamente e direttamente protetto
  dalla norma incriminatrice (e quindi non già nel compiuto
  discioglimento dell'unità dello Stato, ma pur sempre
  nell'effettivo pericolo di tale discioglimento):
        che, come già rilevato concordemente da tutti gli
  uffici di Procura interessati nella riunione di collegamento
  delle indagini  ex  artt. 371 c.p.p. e 118-  bis  disp.
  all. c.p.p. tenutasi a Mantova nel mese di giugno 1997, tale
  momento iniziale dell'attività esecutiva va individuato in
  quello in cui si è resa realmente e concretamente operativa la
  struttura delle c.d. "camicie verdi" avente consistenza e
  caratteristiche militari e, all'apparenza, rappresentante in
  qualche modo le istituzioni di polizia e militare della nuova
  realtà statuale denominata repubblica federale padana;
        che a tal fine sono particolarmente significativi vari
  elementi di fatto emersi dalle indagini tra cui vanno
  particolarmente evidenziati:
 
                             Pag.15
 
      a)  i comportamenti tenuti, in occasione dei comizi
  dell'onorevole Bossi e di altri esponenti di rilievo del
  movimento politico Lega Nord, dai componenti della struttura
  delle camicie verdi o G.N.P. addetti alla "scorta" con uso di
  auto dotate di lampeggiatori e palette e palesemente armati
  (cfr. in proposito l'episodio del 14 settembre 1996 a Boretto
  di Reggio Emilia di cui a f. 31 del fascicolo principale vol.
  1; l'episodio avvenuto a Rovigo di cui al f. 78 fascicolo
  principale vol. 1; l'episodio avvenuto a Vicenza il 26-27
  ottobre 1996 di cui alla nota DIGOS dell'8.11.1996 p.18-19 ; i
  fatti avvenuti a Savona il 6.4.1997 di cui alla nota DIGOS del
  21.4.1997, nonché la notevole disponibilità di armi anche se
  detenute legittimamente da parte di molti aderenti alle
  camicie verdi, come risulta dal verbale di perquisizione
  nell'abitazione di MARCHINI Corinto, dalla nota di cui ai ff.
  46 e 50 del fascicolo principale vol. 1 e dalla nota DIGOS del
  20.6.1997, nonché ancora dall'impiego di camicie verdi di
  diversi comuni per attività e manifestazioni compiute in
  luoghi diversi, come risulta dalla nota DIGOS dell'8.1.1996
  p.18);
      b)  i contenuti delle conversazioni intercorse, nei
  mesi precedenti le "elezioni padane", tra i van "comandanti
  territoriali" delle singole "compagnie" (come ad es., e fra
  gli altri, il CORINI e il MAGROTTI comandanti delle camicie
  verdi, rispettivamente, di Cremona e Pavia, c.t.i. del
  3.9.1997 h.23,06', vedi  infra sub  n.4), e il MERCANZIN,
  delle camicie verdi di PADOVA, in varie conversazioni tra cui
  di particolare interesse risulta anche quella del 26.8.1997,
  h.11,34, vedi  infra sub  n.1) e il loro più attivo ed
  operativo referente "supernazionale" (leggi: interregionale)
  FLEGO Enzo, animatore e protagonista della lista "destra
  padana", i cui candidati "sono stati scelti tra gli
  appartenenti delle CAMICIE VERDI della COMPAGNIA DELLA
  LIBERTA'", e cioè fra persone che si sono votate a dedicare
  parte della loro vita per la difesa attiva delle istituzioni e
  dei parlamentari della padania... e che sono ritenuti lo
  ZOCCOLO DURO nella lotta per l'indipendenza padana "(cfr. in
  termini  fax  h.9,16 del 10.10.1997 inviato all'utenza del
  FLEGO da BOATTO Stefano);
      c)  il tenore del materiale documentale e degli
  appunti anche manoscritti acquisiti nel corso delle varie
  perquisizioni eseguite presso i domicili dei dirigenti
  dell'associazione anzidetta, con rilevanti accenni agli
  atteggiamenti "tattici" ed agli obiettivi "strategici" delle
  camicie verdi, in una ambigua, ma a suo modo eloquente,
  convivenza di proposizioni all'apparenza contraddittorie,
  quali ad es. quelle sul preteso carattere non militare e non
  riservato dell'associazione e sul dovere di cieca ed
  incondizionata obbedienza degli iscritti, con specifiche
  istruzioni per l'immediata eliminazione delle domande di
  iscrizione inoltrate via  fax  all'imputato MARONI (unico
  soggetto abilitato a custodirne copia, in quanto esentato dal
  rischio di una perquisizione domiciliare senza preavviso)
  etc.
        che, come risulta dalle dichiarazioni in più riprese
  rese a diversi organi di stampa da alcuni esponenti del
  movimento politico Lega Nord nell'estate 1996, l'attività più
  consistente di reclutamento, organizzazione ed impiego degli
  appartenenti alla suddetta struttura denominata "camicie
  verdi" si è svolta a Verona anche ad opera di Enzo FLEGO che,
  secondo le stesse dichiarazioni da lui fatte alla stampa, è il
  responsabile di tale organizzazione per tutto il Veneto.  Ed il
  suo indiscusso ruolo di principale esponente ed organizzatore
  della lista "destra padana", nella quale si è poi
  caratterizzato e direttamente espresso l'impegno politico
  delle camicie verdi "nella lotta per
 
                             Pag.16
 
  l'indipendenza padana", conferma e ribadisce la centralità e
  predominanza effettuale dell'attività delle camicie verdi
  veronesi capeggiate dal FLEGO;
        che, pertanto, il fenomeno "camicie verdi" ha acquisito
  consistenza e predominante, concreta pericolosità in Verona
  (cfr. ad es. ancora c.t.i. tra FLEGO e MERCANZIN del
  26.8.1997, h.11,34, in cui il primo dice all'altro che "noi
  altri siamo andati a fare le ronde di qua, siamo andati a fare
  le ronde di là", e il MERCANZIN mestamente ribatte "E qui a
  Padova, non vogliono mica farmele fare": e comunque svariate
  risultano le richieste al FLEGO provenienti dalle altre città
  venete di inviare camicie verdi veronesi per supplire le
  locali mancanze e insufficienze: cfr. ad es. c.t.i. tra il
  FLEGO e il MAZZONETTO come quella del 28.8.1997 h.11,53 e
  11,55).  A Verona peraltro ha sede la c.d. "compagnia della
  libertà", comandata dallo stesso FLEGO, il quale dimostra di
  avere chiari rapporti di sovraordinazione gerarchica oltre che
  di maggior prestigio personale nei confronti degli altri
  referenti territoriali veneti e lombardi della stessa
  struttura;
        che tali circostanze risultano ulteriormente confermate
  dal fatto che tale "compagnia" viene in più riprese indicata
  come l'unica compagine realmente già operativa direttamente ed
  esclusivamente alle dipendenze del "governo padano", nonché
  dal fatto che anche il leader riconosciuto del movimento Lega
  Nord Umberto Bossi si rivolge direttamente a Flego quando deve
  impiegare esponenti delle camicie verdi in manifestazioni o in
  compiti specifici o, comunque, deve dare indicazione sulla
  loro utilizzazione o sulle modalità di impiego dei singoli
  componenti, così come comunemente fanno i responsabili
  provinciali dello stesso movimento Lega Nord;
        che la concretezza e la pericolosità delle azioni sopra
  indicate si ricavano non soltanto dal chiaro significato,
  facilmente percepibile da tutti, che tali comportamenti hanno,
  ma anche e principalmente dal fatto che gli stessi
  comportamenti sono stati posti in essere non da pochi
  esaltati, ma dai dirigenti di un movimento politico che ha
  numerosi rappresentanti nel Parlamento nazionale, che
  raccoglie notevoli consensi nelle zone nelle quali queste
  attività sono state poste in essere e che, anche per questo,
  riesce a convincere molte persone e ad indurle a porre in
  essere atti diretti a portare ulteriormente avanti il progetto
  cosiddetto di "liberazione della padania";
        che sono significative, a tal fine, le dichiarazioni
  rese da Secco Giampietro in data 21.11.1997, che dimostrano in
  maniera inequivoca l'adesione di coloro che seguono tali
  iniziative e la loro convinzione della necessità ed
  operatività della nuova entità statuale fittiziamente creata e
  della sua validità, nonché i comportamenti emulativi che tali
  iniziative hanno già suscitato (v. la nota del c.d. M.I.P. di
  cui alla nota DIGOS del 2.6.1997 e nota DIGOS del 27.2.1997
  relativa alle associazioni di tiro a segno), e possono ancora
  suscitare;
        che, pertanto, la possibilità che gli autori di tali
  gravi fatti hanno di agire dall'interno delle istituzioni
  rappresentative dello Stato - che è loro intenzione disgregare
  - e dall'interno di altre istituzioni rappresentative
  internazionali rende ancora più grave e concreto il pericolo
  di verificazione dell'evento temuto;
        che la convocazione dei comizi elettorali per il giorno
  26 ottobre 1997 rivolta in maniera esplicita a tutti i
  cittadini residenti nel territorio del Nord Italia e diretta
  ad eleggere i rappresentanti del c.d. "parlamento della
  padania" e la successiva elezione ed il conseguente
  insediamento del c.d.
 
                             Pag.17
 
  parlamento della padania a Chignolo Po (v. nota DIGOS del
  4.12.1997) hanno realizzato sicuramente un ulteriore atto
  concatenato a tutti i precedenti e, in particolare, all'anello
  iniziale rappresentato dalla costituzione delle camicie verdi,
  che rende ancor più possibile e vicino l'accadimento
  dell'evento temuto ed il conseguente grave danno al bene
  tutelato dalle norme di cui agli articoli 241 e 283 c.p.
        che tutte le attività programmate, sia per i mezzi
  organizzativi impiegati e il numero delle persone coinvolte,
  sia, soprattutto, per quelle che sono state le espresse, e
  reiterate, pubbliche dichiarazioni dei  leader  politici
  sottoposti ad indagine, hanno nettamente superato ogni
  possibilità di equivoco tra mera operazione propagandistica e
  concreta attività dichiaratamente finalizzata alla distruzione
  del sentimento nazionale esortando espressamente tutti gli
  aderenti a passare dalle parole ai fatti.
      Si veda in particolare al riguardo, tra gli altri, il
  contenuto dell'intervento di Venezia del 14 settembre 1997 del
  Maroni - attualmente "capo del governo della padania" che ha
  indetto le elezioni e convocato i relativi comizi elettorali -
  laddove in particolare tra l'altro testualmente si afferma
  (cfr. copia trascrizione DIGOS in atti del 9.10.1997, e
  trascrizione integrale CT Pallara) che:
        "è giunto il momento di dichiarare chiusa la fase delle
  trattative... da oggi occorre passare dalle parole ai fatti..
  manca solo un ingrediente alla ricetta per la libertà, un
  parlamento libero e sovrano... il parlamento adotta la moneta
  e arma l'esercito...  Nessuno !!! può opporsi alle decisioni di
  un parlamento liberamente eletto, né governi, né stati esteri,
  né magistrati di importazione... questo è il motivo che ha
  spinto il governo della padania a indire le prime libere
  elezioni... . Con l'elezione del propio parlamento libero e
  sovrano, la padania ha finalmente la legittimazione
  istituzionale sufficientè e necessaria per far valere
  concretamente la propria sovranità nei confronti di chiunque,
  utilizzando ogni mezzo... ripeto ogni mezzo, consentito dalle
  norme del diritto internazionale...  Ecco, questo momento sta
  per arrivare, il ventisei ottobre i cittadini padani saranno
  chiamati ad esprimersi sul loro futuro, ...; l'obiettivo del
  governo è di fare in modo che sotto questi bianchi gazebo
  della libertà venga almeno il doppio dei quasi cinque milioni
  di cittadini... referendum... . Se ciò accadrà!!... e ciò
  accadrà!!... allora il nostro parlamento avrà ogni legittimo
  potere di approvare leggi e di dare loro piena e immediata
  esecuzione: ...  La sovranità popolare da cui riceve la sua
  legittimazione gli consentirà di opporsi con ogni mezzo
  consentito dal diritto internazionale a...".
      In relazione a tali enunciazioni (specifiche e concrete,
  e pertanto già di per sé idonee, nel contesto di riferimento
  soggettivo ed oggettivo in cui sono state espresse, ad
  integrare una reale situazione di pericolo), si appalesano
  come particolarmente significative ed allarmanti le risultanze
  di talune attività di indagine sui comportamenti, tenuti o
  progettati, dai leaders dell'associazione di carattere
  militare delle "camicie verdi" di cui al capo d) delle ipotesi
  di reato sopra formulate.
      Meritano, in proposito, particolare attenzione le
  dichiarazioni rese dall'on.  Irene Pivetti circa l'attività
  palesemente intimidatoria adottata nei suoi confronti da
  alcuni esponenti di tale struttura, su precise indicazioni dei
  vertici, per impedirle di manifestare liberamente la propria
  opinione all'interno
 
                             Pag.18
 
  del movimento politico Lega Nord, ed il motivato dissenso su
  alcune scelte politiche in chiave dichiaratamente
  secessionista dei vertici dello stesso movimento.
      A conferma di tali intimidazioni - oltre che del forte
  vincolo d'obbedienza di tipo militare che lega gli aderenti
  all'associazione - va ricordato l'inequivoco contenuto
  dell'intervista (1) rilasciata al giornalista della "Stampa"
  Fabio Poletti da un responsabile territoriale delle camicie
  verdi (di nome Andrea, che "compie 29 anni giusto oggi"
  13.8.1996) agevolmente individuabile nell'imputato Andrea
  ROBBIANI (nato il 13.8.1967 e res.te in Casatenovo) (2) (cfr.
  deposizioni di Irene Pivetti del 22 e 29.9.1996, e del
  10.11.1997, articolo sul quotidiano la "Stampa" del 14.8.1996,
  e deposizione Poletti del 17.11.1997; nonché quanto emerge,
  sia pur indirettamente, dalla lettera del 27.8.1996 trasmessa
  dal segretario della Lega Nord-Liga Veneta a tutti i segretari
  del Veneto, a conferma di un disagio avvertito anche da alcuni
  dirigenti del movimento).
      D'altronde, nell'ambito della invocata opposizione "con
  ogni mezzo" a qualsiasi intervento (di "governi, stati esteri,
  magistrati di importazione") volto a limitare la sovranità del
  nuovo Stato, e di quella che sarebbe destinata ad essere la
  sua massima rappresentanza politico-parlamentare, il ruolo, le
  azioni ed i programmi dell'associazione militare sembrano
  infatti già delinearsi - nell'intenzione e nelle iniziative di
  chi l'ha concepita e di chi la dirige - attraverso espliciti
  inviti a valutarne, e "contarne", la consistenza e capacità
  operativa anche sul terreno dello scontro fisico e violento
  con le Forze dell'Ordine.  Si vedano soprattutto in tal senso
  le conversazioni telefoniche intercettate del 18.9.1997.
  13,20" sull'utenza  (omissis),  21.9.1997. h.16.10
  sull'utenza nr.  (omissis),  29.9.1997, h.18.33' e
  30.9.1997 h.9.16' sulla medesima utenza, 30.9.1997 h,16.11'
  sull'utenza  (omissis)  (all. 4 DIGOS Venezia del
  2.10.1997).
      Già in più occasioni, infatti, il carattere di una forte
  gerarchizzazione di tipo militare era emerso fortemente, anche
  sul piano semantico, nelle parole, e negli scritti, del
  "responsabile nazionale" veneto FLEGO, comandante della
  "Compagnia della libertà", e di taluni altri suoi referenti
  territoriali o "coordinatori provinciali".  Si esaminino ad
  es.:
      1) c.t.i. del 26.8.1997. h.11,34 sull'utenza
  (omissis),  in cui il FLEGO e il suo interlocutore (il
  coimputato MERCANZIN Marco), dopo aver conversato su
  iniziative varie di "ronde" fatte dalle camicie verdi
  veronesi, e che altri, non meglio precisati personaggi, "non
  vogliono far fare" a Padova, concordano sul loro atteggiamento
  di disciplinata attesa di "direttive precise" giacché:
        "noialtri aspettiamo, siamo dei soldati agli ordini e
  basta";
      (1) "Noi eseguiamo gli ordini.  Solo questo.  Personalmente
  mi può anche dispiacere, ma gli ordini sono ordini".
      (2) ROBBIANI Andrea, secondo gli organigrammi acquisiti
  nel corso della perquisizione domiciliare del MARCHINI
  Corinto, avrebbe l'incarico di responsabile "nazionale" delle
  camicie verdi per la Lombardia.
 
                             Pag.19
 
      2) fax del 27.9.1997 trasmesso dall'utenza
  (omissis)  dal suddetto MERCANZIN "Coordinatore
  Provinciale G.N.P. - Padova", in cui tra l'altro si
  professa
        "totale abnegazione alle gerarchie";
      3) c.t.i. del 18.9.1997 h.13,50' all. 4 DIGOS Padova del
  19.9.1997, dove si fa riferimento - da parte dello stesso
  MERCANZIN - ad "un ruolo di chi per esempio in un esercito fa
  il Capo dello stato maggiore... e puoi scegliere gli uomini
  magari anche quelli che ti possono servire per le camicie.  Hai
  in mano uno strumento potente che è quello di aver un
  controllo di qualità..."
      4) c.t.i. del FLEGO con i vari comandanti provinciali
  CORINI, MAGROTTI ed altri, del 3.9.1997 h.23,06 sull'utenza
  nr.  (omissis),  in uso al FLEGO, soprattutto sulle
  conseguenze operative delle elezioni del parlamento padano per
  la struttura militare:
      "F. - Ecco, perché adesso il nostro lavoro è limitato,
  no, perché non è ancora da decide...., ma quando sarà
  funzionante il governo fino in fondo.... noi siamo.
      C. - Allora....
      F. - ... diventeremo operativi in tante cose
      C. - ... nel momento in cui sarà funzionante il governo
  sto dicendo a quelli che ho davanti...
      F. - Eh.
      C. - Noi diventiamo operativi in tutti i sensi.
      F. - Sì sì sì.
      C. - A favore del governo.
      F - Sì, del governo del parlamento di tutto quello che è
  de....  (seguono parole incomprensibili)... continente alla
  padania".
      E, ancora, nella documentazione sequestrata a seguito
  delle perquisizioni disposte presso i domicili di taluni
  "comandanti provinciali" nel novembre 1996 si erano rilevate
  tracce documentali di tale gerarchizzazione, ed accenni
  inequivoci ad un uso delle "camicie verdi" o della "GNP" come
  "struttura operativa" di primo intervento, peraltro circondata
  da una certa "riservatezza", quanto almeno alla sua
  composizione (cfr. ad esempio manoscritti All. 7.8 e 7.9 DIGOS
  Verona 19.12.1996, trovati presso l'imputato GRAMMATICA
  Luciano, responsabile di Como della GNP, secondo cui:
      "...  Per ora la GNP deve farsi vedere sul territorio,
  sfilare ecc.  Il Responsabile Prov.le deve essere il referente
  fidato di Maroni, il quale nella prima fase deve essere il
  filtro.  Nessuno deve tenere elenchi o liste di nomi, solo
  Maroni...  I nominativi si spediscono via fax e poi si elimina
  il foglio di adesione." e "..Noi siamo la punta della politica
  indipendentista, quindi dobbiamo tenere un certo comportamento
  e una certa riservatezza che non è segretezza perché siamo
  un'Associazione legalmente riconosciuta con soci pubblici
  (l'elenco lo tiene Maroni, solo lui)" -  sic! -  "...la
  GNP deve fare non
 
                             Pag.20
 
  parlare.  L'organizzazione ha la sua forza" - n.b. - "nella
  disciplina(!?) - la punteggiatura in parentesi è nel testo
  originale - "...Gli Schutzen e i Sardi sono organizzazioni
  armate e hanno i gradi; questo fatto verrà tirato fuori al
  momento giusto... bisogna sapersi mobilitare in tempi
  rapidissimi, anche nel cuore di notte per poche ore
  dopo...".
      Ma il richiamo a questa capacità operativa di immediata
  mobilitazione ed ai suoi obiettivi e funzioni diventa, nel
  quadro di una utilizzazione politica "a tutto campo" della
  associazione militare - chiamata anche a partecipare
  direttamente con una propria "lista" alla competizione
  elettorale del 26 ottobre per impersonarvi il ruolo di "una
  destra padana" (quanto meno nelle dichiarate intenzioni, cfr.
  c.t.i. 29.9.97 h. 18,33' ut.  (omissis),  , dei grandi
  registi della presunta "libera consultazione del popolo
  padano" cui la Lega, partito tutto sommato ancora "italiano"
  in quanto presente nel relativo Parlamento, non
  parteciperebbe) - ancora più esplicito ed allarmante nella
  citata sequenza delle c.t.i. del 18.9.1997, h.13,20
  "sull'utenza  (omissis),  21.9.1997. h. 16.10 sull'utenza
  nr.  (omissis),  , 29.9.1997. h.18,33, e 30.9.1997 h.9.16'
  sulla medesima utenza, 30.9.1997 h,16.11' sull'utenza
  (omissis),  (all. 4 DIGOS Venezia del 2.10.1997).
      Nella prima il FLEGO, che in più occasioni (cfr. ad
  esempio c.t.i. del 10.9.97 h.14.47 sull'utenza
  (omissis),  in allegato a DIGOS Verona 17.9.1997) ha
  esaltato, e difeso polemicamente con notevole aggressività, la
  "centralità" della sua "Compagnia della Libertà", come
  strumento operativo alle dirette ed esclusive dipendenze del
  "governo padano", discute con un autorevole interlocutore
  "centrale" (1) delle necessità di un incontro generale di
  tutte le camicie verdi, così letteralmente motivato e
  definito:
        C = Eh... perché l'intenzione, parlando con eh... anche
  con Umberto, è di riunire tutte le camicie verdi in un solo
  posto per un primo e pronto intervento: un modo di contarci,
  un modo di vederci una volta, ...
        C = Poi... eh... in questa prima tornata poi ci
  dobbiamo vedere a Milano, farò una riunione in... prossima
  settimana, con Boso, Ceresa, te, Stucchi, e tutti.  Per vedere
  quanto ne possiamo.... quanto ne contiamo, no!  Boso mi dice:
  io ne porto trecentocinquanta;  Stucchi, quello del.. del...
  del.. della Lombardia, dice: io ne ho circa un migliaio;
  Ceresa ne dice circa...otto o novecento, ma comunque i conti
  poi li fanno precisi per capire quanti siamo...
        F = Uhmm!
        C = perché siamo... che arriviamo là che siamo in tre,
  non si può fare, hai capito?
        F = Sì.
        C = Dobbiamo arrivare là per dire... ci siamo, e quel
  giorno lì ci sarà anche il capo;...
        F = Eh!
        C = perché praticamente l'idea è questa qui no, cioè il
  grande discorso del... del... del... come si chiama ?...del...
  comitato tuo, eh... non comitato... come lo chiami...
      (1) CHIAPPORI Giacomo, ministro della polizia regionale
  nel nuovo organigramma del "governo della padania".
 
                             Pag.21
 
        F = Sì, sì.
        C = ... quello li....
        F = Lascialo stare.
        C = il tuo che è quello del governo e poi ci sarà... e
  vuole il ripristino del discorso G. N. P. cioè guardia
  nazionale
        F = Ah!
        C = allora a questo punto dice: ci dobbiamo incontrare
  per vedere qual è la nostra forza di primo intervento e quanta
  gente mettiamo insieme, hai capito!
      I fidati... se vogliamo andarla a vedere.
        F = Eh!
        C = La
        F = I doc!
        C = I doc, ecco ...allora ....
        F = E qui casca l'asino!
        C = Ecco... voi questo conto me lo dovete fare ...
  perché nella riunione che faremo la prossima settimana... poi
  farò... manderò un fax da D'Amico perché io tutto comunque non
  potrò fare... ma questo ve lo volevo dire di persona perché è
  quello che abbiamo visto con il capo... ecco è il discorso del
  governo, perché adesso tu sai che ho questa responsabilità di
  merda, e vedere un pochettino ehh... se era il caso di farla o
  no... se ce la facciamo o no ecco...
        F = Va bene!
        C = ... quindi voi cominciate a farvi i vostri conti...
  ci vediamo... vediamo se poi è il caso di farla... vediamo...
  e intanto io avrò la disponibilità perché la data dovrebbe
  essere o il 12 o il 19...
        C = Va bene!  Stai a sentire Fle.... ehh contati!  Vedi
  un pochettino cosa riusciamo a prendere... a fare a vedere e
  vediamo se riusciamo ad organizzarla, per mettere fine
  definitivamente, per iniziare la nuova era.  Perché noi ci
  dobbiamo... dobbiamo sapere su quanta gente possiamo contare
  subito, hai capito!
        F = va bene!
        C = Eh!
        F = Si ma quegli altri sono gente che si mette la
  camicia verde come quando a carnevale ci si mette la maschera,
  e basta!
        C = Va bhe, Flego Flego...
        F = Hai capito cosa ti voglio dire.
        C = Ci capiterà anche di quella gente lì.
        F = Eh, no la maggior parte son di quelli lì.
        C = Se noi cominciamo delle cose precise...
        F = Beh!  Staremo a vedere...".
      Sugli scopi e sul senso di questo "contare la forza di
  primo intervento", che deve "cominciare a fare cose precise",
  non sembra possano esservi equivoci; certamente non ve ne sono
  per l'imputato Flego Enzo che, testualmente, nella successiva
  c.t.i. di appena due giorni dopo (21 settembre 1997, h.16.10)
  (1) ad una domanda specifica ed inequivocabile (sulla
  disponibilità delle camicie verdi ad opporsi materialmente,
  fino allo scontro fisico attivo, ad eventuali azioni di forza
  della Polizia) replica con un altrettanto inequivoco
  riferimento alla necessità di "contarsi":
        B = Bisogna essere determinati con.. ba. . solo se
  l'altro attacca bisogna... menare il più possibile;
      (1) Conversazione tra FLEGO e BOSSI, immediatamente
  successiva ad una visita del Presidente della Repubblica nella
  città di Verona.
 
                             Pag.22
 
        F = Sì, sì;
        B = Ma solo se l'altro attacca,... ma lì... quello che
  vedi tu girando in giro tra la gente... tra la gente che
  gravita attorno, non so se le varie difese (incomprensibile)
  la gente è pronta è determinata a dar batt... a
  rispondere?!:
        F = A la gente guarda;
        B = No, no;
        F = Eh?!;
        B = No la gente, la la le camicie verdi:
        F = Noi siamo pronti, perché, però vedi è un fatto
  Umberto bisogna contarci in ultima, perché non puoi mettere
  trecento camicie verdi a far battaglia contro seicento
  poliziotti;".
       D'altro canto l'interesse dei massimi vertici per la
  predisposizione "a menare" della "gente delle camicie verdi"
  ("se gli altri attaccano, legnano eccetera...bè allora...
  legnate contro legnate...), è sempre più evidente ed
  allarmante come si evince ancora nelle c.t.i. menzionate del
  29.9.1997, h. 18.33. e 30.9.1997 h. 9.16, (1) laddove -
  accanto ad un pressante invito a "tallonare Scàlfaro sempre
  ovunque gestendo in maniera completamente diversa... non come
  ha fatto Calderoli che è un pirla e si è diviso frangette...
  frangiotte...", si colgono infine specifici, anche se assai
  meno eleganti, accenni a sbocchi finali di tipo militare
  "totale", che parimenti risultavano inequivocamente evocati
  nel discorso di Venezia del Maroni sul ricorso a tutti "i
  mezzi per far valere la propria sovranità... consentiti dal
  diritto internazionale"
      ("B... c'è il primo giorno della caccia, fan bene di
  andare a caccia, quel cazzo...
  ... che ti sembra...  Cristo e la Madonna.  In realtà e come
  sempre... ragionare no!  Quando viene la guerra verranno,
  adesso non c'è la guerra... a un minimo di cose da fare
  no!)
      Ed è infine nella c.t.i. del 30.9.1997 h. 16.11'
  sull'utenza  (omissis)  (2) (all. 4 DIGOS Venezia del
  2.10.1997) che questi temi della necessità di dotarsi di forze
  disponibili allo scontro fisico, e dei possibili esiti
  militari generali dell'azione mirante a disciogliere l'unità
  dello Stato italiano trovano contestuale espressione pur se,
  anche qui, con una evidente distinzione tra eventi e
  comportamenti nel "breve periodo", ed epiloghi degli stessi
  "nel lungo periodo":
  ...
        B.: Il problema, chi fa parte... chi va in piazza deve
  sapere che deve menare la mano.
        M.: Si, ceno questo è vero pure...
        B.: Però... se no sembrate dei poveracci voi là...
        M.: Mh.
        B.: Eh la Lega dei poveracci deve finire insomma, ora
  la Lega è di chi ha coscienza del momento storico e ha
  determinazione.
      (1) Altre conversazioni tra FLEGO e BOSSI, riferentesi ad
  altra visita del Presidente della Repubblica nella città di
  Mestre.
      (2) Conversazione tra MAZZONETTO e BOSSI sul medesimo
  argomento.
 
                             Pag.23
 
        M. Ecco ci manca l'organizzazione e il servizio
  d'ordine per essere pronti in piazza e bisogna che ci
  organizziamo...
        B.: Crealo...  E ti rendi conto del ridicolo di aver
  fatto un movimento di gente che sta con le gambe sotto al
  tavolo no?
        M.: Ho capito...
        B.: Ho letto il tuo articoletto che avevi scritto sul
  giornale... secondo me era un errore completo, tutte le volte
  che viene Scàlfaro va contestato, se no... che... che roba
  è...
        M.: Sì.
        B.: Eh!... voi siete di morso leggero, e quindi non
  tenete la preda... la preda va tenuta e come va tenuta... a
  prescindere dai sindacalisti che... a picchiare... magari,
  cazzo...
        B.: Quindi... posizione... non si mollano mai gli
  avversari si tengono sempre... un morso po'.., poi lo si tiene
  sempre l'avversario, e sembra uno che... lì il problema sai
  qual è che... questo qui... il problema bisogna che tutti i
  comuni... bisogna dirglielo alle famiglie di non mandare...
  quando viene Scàlfaro di non mandare i figli lì... e dire che
  i figli vadano... vadano...
        M.: Sì, sì!
        B.: Vuoi che i bambini vadano tirando fuori la bandiera
  della padania...
        M.: Mh!  Mh!
        B.: Eh!  Problema di fondo non... si tratta di... di...
  di... come Mussolini, non vedi?!
        M. Esatto, sì!  Di chiamare i bambini in piazza.
        B: il problema è un pezzo di merda... improntare la
  gente del Nord... va bene che gavranno...tutti... che gavremo
  tutti il mitragliatore in mano... ma sarà una soddisfazione
  enorme portarmi all'altro mondo il più possibile di questa
  merda vivente... sono merde viventi, devono essere cancellate
  da... da... lì però il problema... anche la gente va
  indirizzata con chiarezza con fermezza..."
                         CONSIDERATO
  ancora, che, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, i
  comportamenti descritti nei capi di imputazione denotano non
  solo la piena consapevolezza del fatto materiale commesso da
  parte dei singoli imputati, ma anche la coscienza e volontà
  dell'offesa dell'interesse protetto contro il quale tali
  comportamenti sono stati deliberatamente indirizzati ed ogni
  volta chiaramente qualificati in chiave secessionistica. Né di
  tali inequivoci comportamenti è lecito dare un'interpretazione
  diversa, e più riduttiva, rispetto al significato che a quelle
  azioni è stato, esplicitamente ed in innumerevoli circostanze
  e sedi, dato dagli stessi autori del reato.
      Con riferimento, poi, ai singoli profili di
  partecipazione di ciascuno degli imputati alla commissione dei
  reati ipotizzati, richiamate le precedenti, generali e anche
  speciali, considerazioni (e segnatamente ad esse
  definitivamente rinviando per la posizione di FLEGO Enzo (4)),
  e le molteplici risultanze documentali e investigative in
  atti, sinteticamente qui si osserva:
      A) Bossi Umberto (3): Le maggiori responsabilità vanno
  sicuramente a lui attribuite per la sua determinante
  partecipazione alla fase della ideazione, programmazione, e
  concreta attuazione di tutte le condotte finalizzate alla
  realizzazione degli eventi di cui ai singoli capi di
  imputazione, come unanimemente riconosciuto da tutti gli altri
  partecipanti alle singole azioni delittuose.  Per il
  raggiungimento delle finalità previste egli ha svolto un ruolo
  assolutamente prevalente, anche in quelle strutture nelle
  quali non ha assunto una carica formale (si segnala peraltro
  che lo stesso Bossi risulta, dagli atti sequestrati presso il
  coimputato Marchini Corinto, a capo del Comitato
 
                             Pag.24
 
  Provvisorio di Liberazione della Padania, cfr. annotazione
  DIGOS del 26.09.1996 vol.2);
      B) BORGHEZIO Mario (1) CAVALIERE Enrico (17) PAGLIARINI
  Giancarlo (9) GNUTTI Vito Bruno (5): sono tutti personaggi di
  grande rilievo che, insieme al capo o portavoce MARONI Roberto
  (7), e subito dopo BOSSI Umberto, hanno assunto un ruolo di
  primissimo piano nella commissione dei reati contestati, in
  quanto anche componenti di quel governo provvisorio della
  padania da cui, per esplicita e diretta volontà di BOSSI
  Umberto, direttamente dipendono la gnp e le camicie verdi.  Il
  Borghezio poi si è specificamente contraddistinto anche per la
  promozione ed organizzazione di "ronde", e per aver proposto
  la formazione delle cd "guardie del nord", mentre il Cavaliere
  è stato anche "reggente della gnp" (cfr. atti pp 1440/97 e
  1860/97, fl.316(3)18)
      C) SPERONI Francesco (10) e FORMENTINI Marco (23) hanno
  svolto e continuano a svolgere al pari dei componenti del
  governo provvisorio della padania di cui al precedente punto
  b), un ruolo determinante nell'economia generale del programma
  secessionista.  Essi peraltro hanno anche impersonato un ruolo
  istituzionale di primo piano nel contesto attuativo del
  suddetto programma, assumendo, in successione temporale, la
  "presidenza del parlamento".  Il Formentini, poi, ha, da
  ultimo, anche dato l'avvio alla manifestazione di Venezia del
  14.9.1997 (cfr,. annotazioni Digos al riguardo), nel corso
  della quale, subito dopo il suo intervento, il coimputato
  Maroni ha descritto ed esaltato nei termini sopra riportati la
  "svolta strategica" delle elezioni del parlamento padano (cfr.
  copia trascrizione DIGOS in atti del 9.10.1997, e trascrizione
  integrale CT Pallara cit.).  Lo stesso FORMENTINI ha anche
  "aperto i lavori nella qualità di presidente pro-tempore del
  "nuovo parlamento padano"" in data 9.11.1997 in Chignolo Po
  (cfr. annotazione Digos Verona 4.12.1997).
      D) BEVEGNI Lorenzo (14), BOSIO Bernardino (2), BOSISIO
  Alberto Maria (15), CERESA Roberto (20), GOBBO Gian Paolo
  (25), MARCHINI Corinto (6) hanno fatto parte con BOSSI UMBERTO
  del Comitato Provvisorio Liberazione Padania e ne hanno quindi
  condiviso tutte le fondamentali decisioni in ordine alla
  nascita ed agli obiettivi delle strutture militari e delle
  istituzioni secessioniste.  Inoltre il BEVEGNI risulta essere
  stato il responsabile CV per la "nazione" LIGURIA, il CERESA è
  indicato come un personaggio di primissimo piano nella
  gestione delle camicie verdi (cfr. c.t.i. 18.9.97 h.13,20',
  cit.), e il MARCHINI ne ha addirittura assunto per un primo
  periodo "il comando supremo".
      E) AUGUSSORI Luigi (11) responsabile CV LODI, BRAGANTINI
  Matteo (16) responsabile CV VERONA (in supporto al FLEGO ed
  alle sue dirette dipendenze), CAVALLIN Stefano (18)
  responsabile CV VARESE, CORINI Angelo (22) responsabile CV
  CREMONA, GOMARASCA Moreno (25) responsabile CV MILANO-Ticino,
  GRAMMATICA Luciano (26) responsabile CV COMO, MADDALENA
  Giuseppe (27) responsabile CV VICENZA, MAGAGNIN Patrizio (28)
  responsabile CV TREVISO dopo il SECCO, MAGROTTI Stefano (29)
  responsabile CV PAVIA, MAZZONI Fabio (30) responsabile CV
  MILANO, MERCANZIN Marco (31) responsabile CV PADOVA, NICOLETTO
  Giovanni (32) responsabile CV BELLUNO, PAGGI Riccardo (33)
  responsabile CV
 
                             Pag.25
 
  SONDRIO, PROVENZI Piercarlo (37) responsabile CV
  MILANO-MONZA, ROBBIANI Andrea (38) responsabile CV LOMBARDIA,
  SECCO Giampietro (40) responsabile CV TREVISO fino ai primi
  mesi del 1997, ZANARDINI Mario (41) responsabile CV
  BRESCIA.
      Si tratta di 17 "Comandanti Provinciali"
  dell'Associazione Militare di cui ai superiori capi di
  imputazione.  Essi sono stati individuati sulla base degli
  organigrammi sequestrati presso i massimi dirigenti nazionali
  e il principale referente operativo delle camicie verdi
  (rispettivamente MARCHINI Corinto (6) e FLEGO Enzo (4)).  A
  loro carico vanno richiamate le risultanze delle disposte
  perquisizioni e intercettazioni come riepilogate nelle
  annotazioni di P.G. in atti, fra le quali va ricordata la
  sintesi finale di cui alla nota DIGOS del 24.01.1998. Per
  tutti appare evidente il coinvolgimento a livello operativo
  nella anzidetta struttura militare a partire dall'attività di
  reclutamento di cui è fra l'altro concreta dimostrazione il
  rinvenimento di svariate schede di adesione, compilate, o in
  bianco, in loro possesso, oltre alla corrispondenza,
  documentazione ed appunti analiticamente indicati nelle
  annotazioni di PG citate cui si rinvia.
      F) BACCHIN Francesco Maria (12) per il Trentino A. Adige,
  CAVALLINI Sergio (19) per la Val d'Aosta, PINI Tiziano (35)
  per l'Emilia Romagna, POLLINI Alfredo (36) per il Piemonte,
  SAVOI Alessandro (39) per il Friuli hanno quindi svolto il
  ruolo di massimi referenti, per le rispettive "nazioni", delle
  camicie verdi/guardia nazionale padana.
      Quanto al BACCHIN merita di essere particolarmente
  segnalata la varia documentazione acquisita nel corso di una
  perquisizione domiciliare in data
  29.10.1997 (cfr.  Digos Trento 10.11.1997 e Digos Padova 21.11
  .1997), tra cui quella su talune inquietanti proposte
  operative.  I vari "esempi operativi" per le camicie verdi -
  che avrebbero l'obiettivo di "dare all'opinione pubblica
  l'impressione che esse sono i veri tutori politici dell'ordine
  pubblico", e i loro punti di forza "nella disciplina e lo
  spirito di corpo" , con la creazione di "un sistema di
  punizioni" applicato da "un tribunale interno" - si
  ricollegano a quanto ad esempio acquisito, a seguito di
  intercettazione sulle utenze dell'imputato Mercanzin Marco
  alle ore 13.13 del 6.10.1997 (all. 6 alla nota Digos Padova
  21.11.1997 cit.) di un  fax  del seguente tenore "alla
  luce degli scontri tra polizia e immigrati clandestini
  desidero avanzare la seguente proposta a nome delle camicie
  verdi...".  E del resto il dato riscontrabile dalla bozza di
  documento sequestrato a Trento, della indicazione di Padova
  come luogo di sua elaborazione, è significativo dei
  collegamenti esistenti tra i vari referenti territoriali.
      G) BALDANI Luca (13), CERINI Fabiano (21) risultano avere
  svolto, e tuttora svolgere, un ruolo importante anche se
  differenziato nella gestione delle camicie verdi nel
  territorio di Mantova, probabilmente colmando anche il vuoto
  lasciato dall'apparente inattività dell'originario referente
  provinciale CARPEGGIANI Massimo, per il quale si procede
  separatamente.  Si vedano al riguardo le risultanze delle
  indagini di P.G. compendiate nell'annotazione conclusiva
  Questura Mantova del 24.10.1997 DIGOS Mantova.  Il CERINI, tra
  l'altro, ha organizzato e diretto nel comune di ASOLA servizi
  di "ronda padana" consistenti nella suddivisione in gruppi di
  3 o 4 elementi e nel "pattugliamento delle zone urbane di
  rispettiva competenza" (DIGOS Mantova
 
                             Pag.26
 
  29.11.1997) (1).  Di rilievo altresì risultano gli accertati
  collegamenti operativi col coimputato Zanardini referente
  della provincia di Brescia (cfr. conversazione telefonica
  intercettata tra il Cerini e lo Zanardini del 9.9.1997 ore
  20.38).  PERIN Renzo (34), a sua volta, sulla base delle
  annotazioni Digos Verona del 27.11.1997 e Digos Treviso del
  20.10.1997 in atti e 12.11.1997 e delle conseguenti
  intercettazioni, risulta aver preso il posto del Secco e del
  Magagnin nella gestione della struttura militare del
  trevigiano, operando in stretto contatto operativo con il
  leader veronese Flego Enzo.  MAZZONETTO Alberto (8), punto di
  riferimento dell'attività secessionista in Venezia, risulta
  poi dalle in parte già citate intercettazioni avere fatto un
  evidente e continuo ricorso alle camicie verdi veronesi per la
  sua azione a sostegno del comune disegno criminoso
  identificate le persone offese in:
  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  evidenziata, oltre a quanto già fin qui osservato,
  l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:
      annotazioni di PG, esiti perquisizioni e sequestri, con
  le relative acquisizioni documentali, intercettazioni
  telefoniche, interrogatori e dichiarazioni di persone
  informate sui fatti
  visti gli artt. 416, 417 c.p.p.
                            CHIEDE
      l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei
  confronti degli imputati e per i reati sopra indicati.
      Manda alla segreteria per gli adempimenti di
  competenza.
  Verona 27.01.1998.
                                         Il pubblico ministero
                                           Dott. Guido Papalia
                                   Dott. Mario Giulio Schinaia
                                     Dott. Antonino Condorelli
      (1) Notizia divulgata dalla "Voce di Mantova" del
  27.11.1997 con il titolo: RONDE PADANE ATTIVE DA STASERA AD
  ASOLA; dove si fa riferimento ai "recenti avvenimenti
  malavitosi che hanno interessato la cittadina dell'Alto
  mantovano", e si riportano dichiarazioni virgolettate
  attribuite al CERINI che (eletto componente del "parlamento
  padano") viene testualmente indicato come "deputato della Lega
  nord".
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  BONITO) 
                            sulla
         DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
       DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
                  nei confronti dei deputati
    BOSSI, CALDEROLI, CHIAPPORI, VASCON, MARONI, CAVALIERE
  nell'ambito dei procedimenti penali nn. 96/000081,
  96/000100, 96/000101, 94/014398, 96/014531, 97/000803,
  97/001440, 97/001805, 97/001860, 97/001861, 97/001914,
  97/002128, 97/002303, 97/002312, 97/002426, 97/002586,
      97/002723, 97/002762, 97/002807, 97/2866 R.G.N.R.
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA
                      il 4 febbraio 1998
        Presentata alla Presidenza il 17 febbraio 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - In seguito a distinte
  autorizzazioni del GIP presso il Tribunale di Verona sono
  state disposte ed eseguite intercettazioni telefoniche sulle
  utenze intestate ed in uso a più aderenti al movimento
  politico della lega nord.
     Nell'ambito di tali intercettazioni sono state acquisite
  registrazioni telefoniche di conversazioni intercorse tra i
  signori Flego Enzo, Mazzonetto Alberto, e Mercanzin Marco, le
  cui utenze erano state, appunto, poste sotto controllo, ed i
  deputati in carica Bossi, Calderoli, Chiappori, Vascon, Maroni
  e Cavaliere.
     Attese le riferite risultanze, il procuratore della
  Repubblica presso il Tribunale di Brescia, con atto del 27
  gennaio l998, ha richiesto al signor Presidente della Camera
  dei deputati l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti dei
  predetti parlamentari le risultanze delle intercettazioni
  telefoniche in premessa descritte.
     La richiesta dell'autorità giudiziaria è stata trasmessa
  alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, la
  quale, chiamata a votare su una questione pregiudiziale, si è
  espressa, a maggioranza, nei sensi sottoposti,
  conclusivamente, al voto dell'Aula.
                           *  *  *
     Le motivazioni che sorreggono la proposta della Giunta
  possono essere in tal guisa sintetizzate:
       l'articolo 68 della Costituzione, come è noto, in tema
  di intercettazioni telefoniche e prerogative parlamentari,
  stabilisce il principio in forza del quale nessun membro del
  Parlamento può essere sottoposto ad intercettazione, in
  qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni in assenza
  preventiva autorizzazione delle Camere di appartenenza.
     La norma, secondo comune insegnamento dottrinario,
  disciplina esclusivamente le intercettazioni che debbono
  essere disposte sulle utenze telefoniche in uso dei
  parlamentari e non già alle intercettazioni cosiddette
  "indirette", quelle, cioè, acquisite occasionalmente nel corso
  di intercettazioni eseguite su utenze di terzi estranei al
  Parlamento.  Siffatta lettura del disposto costituzionale trova
  conferma nella legge e nei lavori preparatori relativi alla
  modifica dell'articolo 68 della Costituzione votata dal
  Parlamento nel 1993 (legge costituzionale n. 3 del 1993)
  soprattutto con riferimento all'inciso "in qualsiasi forma",
  inciso il quale fa riferimento ai mezzi tecnologici
  utilizzabili per l'intercettazione e soltanto a questi.
     Ciò posto sul piano dei princìpi normativi desumibili dal
  testo costituzionale, ne consegue che le intercettazioni
  disposte dall'autorità giudiziaria veronese e di cui alla
  richiesta sottoposta alla delibazione parlamentare sono da
  considerarsi del tutto legittime.
     Alla Camera, peraltro, la Procura della Repubblica istante
  richiede l'autorizzazione "ad utilizzare (...) le risultanze
  delle intercettazioni".  Sul punto la maggioranza della Giunta
  ha osservato che siffatta autorizzazione non sia prevista da
  alcuna norma, né di rango costituzionale, né di rango
  sottordinato, giacché l'unica autorizzazione tipizzata della
  Costituzione è quella preventiva al fine di consentire
  l'intercettazione diretta dell'utenza del parlamentare.  Ne
  consegue, secondo corretto utilizzo dello strumento logico,
  che l'invocata
 
                              Pag.3
 
  autorizzazione non rientra nei poteri delle Camere e che
  essa non costituisca materia sulla quale la Camera possa e
  debba pronunciarsi.
     Le argomentazioni sin qui sinteticamente svolte trovano
  ulteriore conferma in ordine alla loro correttezza giuridica
  nelle vicende parlamentari relative ai decreti-legge con i
  quali si tentò di introdurre nel nostro ordinamento una
  disciplina compiuta delle intercettazioni indirette.  In tali
  provvedimenti, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione
  dell'articolo 68, veniva stabilito che l'"autorità
  giudiziaria" (con ciò riferendosi evidentemente al pubblico
  ministero) dovesse richiedere l'autorizzazione
  all'utilizzazione del conversazioni telefoniche indirette
  effettuate nei confronti di un parlamentare "entro dieci
  giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni ed in
  ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma
  dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura
  penale".
     Orbene, la circostanza che tale disposizione non abbia mai
  ricevuto il voto definitivo del Parlamento, comprova che la
  fattispecie non ha, allo stato, disciplina speciale, di guisa
  che ad essa trovano applicazione le ordinarie norme
  codicistiche, le quali non riconoscono prerogativa alcuna in
  favore dei parlamentari.
     Giova infine ricordare che analogo caso (quello che vide
  coinvolta l'onorevole Tiziana Parenti) ha trovato - ancorché a
  maggioranza - diversa soluzione presso la Giunta.
     Al riguardo si osserva che ciò rientra nell'ambito della
  dialettica delle idee e delle tesi giuridiche e che, comunque,
  soltanto la Camera, attraverso un suo voto, può creare un
  precedente compiutamente definito.
     Ogni diversa opinione, personale ovvero collegiale,
  ancorché autorevole, dovrà comunque ricevere il vaglio
  definitivo dell'Aula di Montecitorio.
     Tutto ciò peraltro (e si fa esplicito riferimento alla
  Giunta) appare strutturalmente connesso sia alla formazione di
  una prassi costituzionale sia al consolidamento di un
  indirizzo interpretativo.
     Ad avviso della Giunta, peraltro, almeno nella
  composizione e nel voto espresso nella seduta del 17 febbraio
  1998, il vigente articolo 68 della Costituzione non consente
  prassi diversa ovvero interpretazione distinta da quella che,
  in dispositivo, qui di seguito si propone.  Per tutti questi
  motivi la proposta della Giunta è nel senso di restituire gli
  atti all'autorità giudiziaria in quanto, ai sensi
  dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, non deve
  ritenersi sussistente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione
  per l'utilizzo nei confronti di deputati di intercettazioni
  telefoniche effettuate nei confronti di terzi.
                               Francesco BONITO,  Relatore. 
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  LA RUSSA) 
                            sulla
         DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
       DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
                  nei confronti dei deputati
    BOSSI, CALDEROLI, CHIAPPORI, VASCON, MARONI, CAVALIERE
  nell'ambito dei procedimenti penali nn. 96/000081,
  96/000100, 96/000101, 94/014398, 96/014531, 97/000803,
  97/001440, 97/001805, 97/001860, 97/001861, 97/001914,
  97/002128, 97/002303, 97/002312, 97/002426, 97/002586,
      97/002723, 97/002762, 97/002807, 97/2866 R.G.N.R.
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA
                      il 4 febbraio 1998
       Presentata alla Presidenza il 14 settembre 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversioni
  telefoniche avanzata dalla Procura della Repubblica presso il
  tribunale di Verona nei confronti dei deputati Bossi,
  Calderoli, Chiappori, Vascon, Maroni e Cavaliere, nell'ambito
  di alcuni procedimenti penali riuniti pendenti, nei confronti
  dei suddetti deputati (con l'eccezione, come vedremo, degli
  onorevoli Chiappori e Vascon) e di altre persone, per una
  serie di ipotesi di reato che vanno dall'attentato contro
  l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato
  all'attentato contro la Costituzione dello Stato,
  all'associazione antinazionale, alla costituzione di
  un'associazione di carattere militare.
     Questa relazione sostituisce quella già presentata dalla
  Giunta in data 4 febbraio scorso (relatore l'onorevole
  Bonito), a seguito del rinvio degli atti alla Giunta medesima
  deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 febbraio 1998,
  su cui ci si soffermerà più oltre.
     La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11,
  del 17 e del 25 febbraio 1998 e, dopo il rinvio
  dall'Assemblea, in quelle del 10, del 18 e del 25 marzo 1998,
  procedendo all'audizione dei colleghi Vascon, Calderoli e
  Cavaliere, che - essendo stati comunque tutti gli interessati
  debitamente invitati - soli hanno ritenuto opportuno fornire
  chiarimenti alla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del
  regolamento.  Ha partecipato alle riunioni della Giunta,
  intervenendo nella discussione in qualità di suo componente,
  anche il collega Maroni, che tuttavia si è astenuto dal
  partecipare al voto.  Desidero anticipare fin d'ora che la
  proposta della Giunta è nel senso del diniego
  dell'autorizzazione nei confronti di tutti i parlamentari
  interessati.
                           *  *  *
     Prima di esaminare in dettaglio i contenuti della
  richiesta di autorizzazione avanzata dalla Procura di Verona,
  vale la pena di soffermarsi brevemente sul fondamento
  costituzionale delle autorizzazioni in questione.
     Come è noto, l'articolo 68, terzo comma, della
  Costituzione, nel testo riformato dalla legge costituzionale
  n. 1 del 1993, ha introdotto uno specifico obbligo di
  autorizzazione per le intercettazioni di conversazioni o
  comunicazioni "in qualsiasi forma" effettuate nei confronti di
  membri del Parlamento.  L'articolo 5 del decreto-legge n. 116
  del 1996, recante disposizioni urgenti per l'attuazione
  dell'articolo 68 (successivamente più volte reiterato, da
  ultimo, con il decreto-legge n. 555 del 1996, in seguito
  anch'esso decaduto), aveva espressamente ricompreso
  nell'ambito di applicazione di tale norma anche
  l'utilizzazione di "intercettazioni di conversazioni alle
  quali abbiano preso parte deputati, operate su altre utenze,
  nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi".  Il nuovo
  istituto prevedeva tempi particolarmente stretti per l'invio
  degli atti e per la relativa deliberazione della Camera.
     Decaduto l'ultimo dei decreti-legge, si è venuta a creare
  una qualche incertezza normativa.
     Vi è tuttavia un significativo precedente, costituito da
  una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di
  intercettazioni telefoniche avanzata dal procuratore della
  Repubblica di Genova nei confronti del deputato Parenti (doc.
  IV n. 7), negata dall'Assemblea, su conforme proposta della
  Giunta, nella seduta del 18 febbraio 1998.
     Tale richiesta, peraltro, fu preceduta da un interpello
  preventivo al Presidente della Camera da parte della suddetta
  autorità giudiziaria circa l'interpretazione della norma
  costituzionale.  In sostanza la Procura di Genova chiedeva di
  sapere se la Camera ritenesse necessaria la sua autorizzazione
  perché potessero essere utilizzate le intercettazioni di
 
                              Pag.3
 
  conversazioni con parlamentari operate su utenze di terzi non
  parlamentari.  Il Presidente investì a sua volta della
  questione la Giunta, nell'ambito della quale prevalse
  l'opinione, sia pure non unanime, secondo cui l'autorizzazione
  fosse da ritenersi necessaria.  Tale opinione fu fatta propria
  dal Presidente della Camera, che la comunicò al Procuratore di
  Genova, il quale provvide, pertanto, ad inviare la
  richiesta.
     La successiva valutazione della Giunta, della Presidenza
  della Camera e dell'Assemblea come risulta dalla relazione del
  deputato Carrara sul doc. IV n. 7, nonché dal carteggio
  intervenuto tra il Presidente della Camera e la Procura di
  Genova, ed, infine, dalla discussione in Assemblea (in verità
  alquanto frammentaria) del 18 febbraio 1998, appariva fondata
  sulle seguenti motivazioni:
       a)  sul tenore letterale dell'ultima parte del
  terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che, come si
  è già ricordato, fa espresso riferimento alle intercettazioni
  effettuate "in qualsiasi forma";
       b)  sul fatto che l'articolo 5 dell'ormai decaduto
  decreto-legge n. 555 del 1996 e di quelli che lo hanno
  preceduto, che recava espressamente tale prescrizione,
  costituiva - come recitava espressamente il titolo -
  "attuazione" del citato articolo 68 e dunque esplicitazione di
  un obbligo già di per sé contenuto nella suddetta norma
  costituzionale;
       c)  sul fatto che una siffatta interpretazione è da
  ritenersi conforme alla  ratio  del citato comma 3
  dell'articolo 68, il cui disposto potrebbe facilmente venire
  aggirato qualora fosse possibile effettuare, senza alcuna
  autorizzazione, intercettazioni su interlocutori abituali di
  un deputato, con lo scopo di intercettare il deputato
  stesso.
     Tali tesi sono largamente prevalse in Assemblea, rispetto
  a quella - opposta - secondo cui la norma costituzionale
  disciplina esclusivamente le intercettazioni che debbono
  essere disposte sulle utenze telefoniche in uso dei
  parlamentari e non già alle intercettazioni cosiddette
  indirette e che pertanto per queste non è necessaria alcuna
  autorizzazione.
     La discussione su tale questione è stata, in Giunta,
  particolarmente approfondita e travagliata.  Tanto che, dopo
  aver formulato, in data 17 settembre 1997, una proposta di
  merito (nel senso del diniego, come si è detto) con
  riferimento al precedente caso Parenti, la Giunta, prima che
  il suddetto caso venisse esaminato dall'Assemblea (e che,
  quindi, in qualche modo, si consolidasse una "giurisprudenza"
  della Camera), si era pronunciata, in un primo tempo, proprio
  con riferimento alla domanda di autorizzazione nei confronti
  dei deputati Bossi ed altri, ora oggetto della presente
  relazione (cfr. doc. IV n. 14-A), nel senso della restituzione
  degli atti all'autorità giudiziaria, ritenendo che,
  nell'attuale quadro costituzionale, non fosse contemplata la
  necessità di una siffatta autorizzazione  ex   post.
     La votazione dell'Assemblea sul caso Parenti, cui è
  stata attribuita dalla stessa Presidenza della Camera un
  valore di votazione di principio, sembra tuttavia, almeno con
  riferimento alla questione in esame, aver stabilito un punto
  fermo, nel senso della piena legittimità - e, anzi, della
  necessità, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della
  Costituzione - di un'autorizzazione della Camera anche per le
  intercettazioni già effettuate su utenze di terze persone con
  riferimento a conversazioni nelle quali uno degli
  interlocutori era parlamentare.
     Infatti, in conseguenza di tale decisione la Giunta,
  sostanzialmente all'unanimità, ha chiesto all'Assemblea il
  rinvio della domanda di autorizzazione nei confronti dei
  deputati Bossi ed altri, di cui al doc. IV, n. 14, proprio al
  fine di formulare una proposta nel senso della concessione o
  del diniego, affermando così la competenza della Camera.
     Il quadro sopra descritto è stato reso più incerto per la
  perdurante assenza dell'auspicata legge ordinaria sulla
  materia, il cui  iter  è già in stato avanzato, almeno
  presso questo ramo del Parlamento.
 
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     Prima di entrare nel merito della proposta della Giunta,
  occorre esaminare almeno sommariamente, alcune ulteriori
  questioni preliminari, che, sia pure riferite alla richiesta
  in questione, involgono profili di carattere generale.  Va
  detto subito che, con riferimento a tali questioni, la Giunta
  non è pervenuta a conclusioni definitive.  Si è dunque deciso
  di formulare comunque una proposta di merito - nel caso di
  specie, nel senso del diniego dell'autorizzazione -
  indipendentemente dalla risoluzione delle suddette questioni,
  che pertanto qui vengono ricordate come mero argomento di
  riflessione, anche ai finì della elaborazione legislativa in
  corso.
     In primo luogo la Giunta si è posta il problema del
  momento nel quale deve essere inviata la richiesta di
  autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.  Nel caso di
  specie l'interpretazione che la Procura di Verona sembra aver
  adottato è che "l'utilizzazione" delle intercettazioni
  coincida con l'acquisizione delle medesime disposta dal
  giudice per le indagini preliminari.  Infatti la Procura chiede
  l'autorizzazione all'atto della richiesta di rinvio a
  giudizio, dunque presumibilmente prima di chiedere
  l'acquisizione delle intercettazioni al giudice per le
  indagini preliminari (1).
     (1) Com'è noto, ai sensi dell'articolo 268, quarto comma,
  del codice di procedura penale, i verbali e le registrazioni
  delle intercettazioni telefoniche, debitamente autorizzate dal
  giudice per le indagini preliminari, debbono essere
  "trasmesse al pubblico ministero"  e,  "entro cinque
  giorni dalla conclusione delle operazioni (...) depositate in
  segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
  convalidato o prorogato le intercettazioni, rimanendovi per il
  tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice non
  ritenga necessaria una proroga".  Il quinto comma dello
  stesso articolo stabilisce che  "se dal deposito può
  derivare un grave pregiudizio per le indagini autorizza il
  pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle
  indagini preliminari".  Una volta effettuato il deposito, le
  parti, debitamente avvisate, hanno facoltà di esaminare gli
  atti e ascoltare le registrazioni.  Ai sensi del comma 6 dello
  stesso articolo  "Scaduto il termine il giudice dispone
  l'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di
  comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti,
  che non appaiono manifestamente irrilevanti procedendo anche
  di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di
  cui è vietata l'utilizzazione  <ad es. conversazioni
  effettuate con il difensore  ex  artt. 271 e 200 c.p.p.>.
  Il pubblico ministero e i difensori hanno il diritto di
  partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore
  prima".
     La Giunta si è posta la questione se tale procedura sia
  corretta e se non possa, viceversa, addirittura dar luogo ad
  un'ipotesi di conflitto di attribuzione.
     Nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione si
  è rilevato che il Procuratore di Verona ha utilizzato le
  intercettazioni in questione per argomentare la sua richiesta
  di rinvio a giudizio, riportando ampi stralci di alcune di
  tali intercettazioni (in particolare alcune di quelle
  concernenti l'on.  Bossi), che peraltro sono finiti, con ampio
  risalto, su tutta la stampa nazionale.  E' emersa pertanto
  l'opinione che l'autorizzazione risulti  inutiliter data, 
  in quanto le intercettazioni sono già state utilizzate, e che
  la Camera dovrebbe a fronte di tale utilizzazione sollevare
  conflitto di attribuzione.
     Il testo dell'articolo 5 dell'ormai decaduto decreto-legge
  n. 555 del 1996, recante disposizioni urgenti per l'attuazione
  dell'articolo 68 della Costituzione, stabiliva che l'"autorità
  giudiziaria" (con ciò riferendosi evidentemente al pubblico
  ministero) dovesse richiedere l'autorizzazione
  all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche indirette
  effettuate nei confronti di un parlamentare "entro dieci
  giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni ed in
  ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma
  dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura
  penale".
     Dopo la decadenza del decreto-legge l'unico precedente di
  richiesta, già citato sopra (doc.  IV n. 7, Parenti), concerne
  "l'autorizzazione al deposito e all'utilizzazione ai sensi
  dell'articolo 268 del codice di procedura penale".  L'unico
  precedente parlamentare, dopo la decadenza del decreto è
  dunque nel senso che l'autorizzazione doveva essere richiesta
  prima del deposito da parte del Pubblico Ministero.
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     In secondo luogo la Giunta si è soffermata a valutare
  quale debba essere l'effetto di un eventuale diniego di
  autorizzazione, soprattutto nei confronti dei terzi non
  deputati coinvolti nelle intercettazioni.
     Il tenore della richiesta di autorizzazione avanzata dalla
  Procura di Verona sembra ritenere assodato che sia comunque
 
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  pacifica l'utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti
  delle persone intercettate che non siano membri del
  Parlamento.
     Nell'ambito della discussione presso la Giunta è stata
  avanzata l'ipotesi che un eventuale diniego
  dell'autorizzazione debba comportare la distruzione delle
  intercettazioni e la loro non utilizzabilità nei confronti di
  nessuno degli indagati.  In questo senso sembra essere,
  peraltro, oltre che il testo del decaduto decreto-legge, anche
  il precedente concernente l'onorevole Parenti.
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     La Giunta, come si è detto, ha ritenuto di prescindere
  dalle sopra illustrate questioni preliminari e di pronunciarsi
  comunque sul merito della richiesta avanzata dalla Procura di
  Verona.
     Per quel che attiene a tali profili, occorre in primo
  luogo esaminare alcune questioni concernenti partitamente i
  singoli deputati interessati.
     In primo luogo la Giunta ha avuto modo di rilevare, con
  riferimento al collega Maroni, che tutte le intercettazioni
  telefoniche per le quali la Procura di Verona chiede
  l'autorizzazione all'utilizzazione (e cioè, nella specie, le
  quattro effettuate sull'utenza intestata all'ex senatore Enzo
  Flego, dirette all'utenza cellulare dell'onorevole Maroni,
  rispettivamente in data 28 settembre e 30 e 31 ottobre 1997)
  riguardano messaggi lasciati alla segreteria telefonica dal
  suddetto ex senatore, senza alcuna partecipazione alla
  conversazione da parte dell'onorevole Maroni.
     Quanto poi alla posizione dei parlamentari Luigino Vascon
  e Giacomo Chiappori, va rilevato che, tra l'elenco delle
  persone nei cui confronti pende il procedimento al quale si
  riferiscono le intercettazioni, non figurano i nominativi dei
  suddetti deputati.  Dei medesimi non vi è menzione neanche
  nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla suddetta
  Procura.  Atteso che, come si è detto sopra, la Procura di
  Verona chiede l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti dei
  deputati interessati il testo delle intercettazioni, non è
  chiaro come si possano utilizzare le intercettazioni nei
  confronti dei colleghi da ultimo menzionati nel momento in cui
  essi non risultano neppure indagati nei procedimenti ai quali
  si riferiscono le intercettazioni.
     Premesso quanto sopra per i singoli casi, va detto che,
  con riferimento a tutti i deputati indagati, la Giunta ha
  rilevato che le intercettazioni in questione riguardano temi
  di carattere politico sicuramente attinenti all'esercizio del
  mandato parlamentare, così come inteso dal gruppo e dalla
  formazione politica cui appartengono i suddetti deputati.  Al
  di là, infatti, di iperboli e di intemperanze verbali (che
  seppur limitate a conversazioni private tra colleghi di uno
  stesso partito politico, appaiono, a volte, decisamente oltre
  le righe e sicuramente inaccettabili) alla Giunta è sembrato
  di riscontrare, nelle conversazioni in questione, discussioni,
  valutazioni, intese, accordi, tutti finalizzati all'azione
  politica del partito di appartenenza dei colleghi e,
  mediatamente, all'esercizio delle loro funzioni
  parlamentari.
     Non vi è dubbio che alcune di queste espressioni, così
  come sono state peraltro ampiamente riportate dalla stampa,
  suscitano, prese isolatamente, inquietudine e preoccupazione.
  Ciò non muta, tuttavia, la loro natura, semmai espone chi le
  ha pronunciate ad un più penetrante e informato giudizio
  politico da parte degli elettori.
     Per questi motivi, la Giunta, a larga maggioranza
  (soltanto con alcune astensioni), con separate votazioni,
  ciascuna relativa alla posizione dei singoli deputati
  intercettati, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel
  senso del diniego dell'autorizzazione in questione per tutti i
  deputati interessati.
                                 Ignazio LA RUSSA,  Relatore.
 
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