| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale
(ingiuria aggravata)
TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
il 27 febbraio 1995
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA
Il giudice,
letti gli atti del procedimento n. 1220/95 nei
confronti di Sgarbi Vittorio nato a Ferrara l'8 maggio 1952,
per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, perché
offendeva l'onore ed il decoro di Piero Buscarioli, presente,
rivolgendogli frasi ed espressioni come "stronzo, cretino,
fascista di merda", "Buscarioli non bere, non bere Buscaroli",
il fatto commettendo alla presenza di più persone, in Venezia
teatro la Fenice il 19 novembre 1994;
letta la richiesta presentata dal pubblico ministero
presso questa pretura circondariale in data 27 gennaio 1995 di
trasmissione degli atti alla competente Camera dei deputati
affinché deliberi se il fatto per il quale è in corso il
procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
sentite le parti onde definire la questione relativa
all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione;
rilevato che il procedimento introdotto dal recente
decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, presuppone
necessariamente una deliberazione sommaria e da compiersi allo
stato degli atti;
osserva, pertanto, quanto segue: alla luce degli
elementi offerti e delle circostanze dedotte da entrambe le
parti la questione sollevata dal pubblico ministero non appare
manifestamente infondata, attesa in particolare la
ricostruzione dell'episodio fornita dall'odierno querelato,
Vittorio Sgarbi, il quale ha, tra l'altro, a sua volta
proposto querela nei confronti di Buscarioli in relazione
all'episodio controverso.
Egli, infatti, ha sostenuto di aver reagito, in occasione
appunto della menzionata rappresentazione del "Boris Godunov",
cui peraltro aveva presenziato nella sua qualità di presidente
della Commissione cultura della Camera, come ricordato dal
medesimo querelante, ad una aggressione verbale asseritamente
posta in essere dal Buscarioli per ragioni strettamente
connesse alla qualità di parlamentare e alle funzioni
politiche di Sgarbi, il diverbio, in particolare, essendo
sorto in quanto Buscarioli avrebbe accusato l'interlocutore di
non aver rispettato l'impegno assunto di sostenerne la
candidatura politica alle elezioni europee del giugno 1994.
Di conseguenza, e non potendo comunque questo giudice
entrare nel merito della fondatezza e attendibilità delle
opposte versioni dei fatti dovendosi limitare a verificare in
negativo la sussistenza del presupposto sopra indicato, nella
fattispecie de qua, ove fosse
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veritiera la versione di Sgarbi astrattamente si potrebbe
configurare un'ipotesi di applicabilità dell'articolo 68 della
Costituzione.
Per questi motivi
Visto l'articolo 3, 2^ comma, del decreto-legge 13
gennaio 1995, n. 7
dispone la trasmissione degli atti relativi al
procedimento n. 1220/95 alla Camera dei deputati perché
deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento
concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento sino alla
deliberazione della Camera competente e comunque per non più
di 90 giorni.
Venezia, 27 febbraio 1995.
Il giudice
Sara Natto
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: MICHELE ABBATE)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale
(ingiuria aggravata)
TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 27 febbraio 1995
Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
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Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 27 febbraio
1995, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Venezia ha inviato alla Camera dei deputati
gli atti di un procedimento penale a carico del deputato
Vittorio Sgarbi, perché questa si pronunci sulla eventuale
applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, in relazione ad una ipotesi di violazione
dell'articolo 594 del codice penale, posta in essere dal
parlamentare inquisito nei confronti di Pietro Buscaroli, cui
il primo rivolse ripetuti insulti gravemente lesivi della sua
onorabilità.
I fatti, quali si desumono dall'ordinanza suindicata,
dalla querela della persona offesa e dalle note difensive del
deputato Sgarbi, risalgono al 9 novembre 1994, giorno in cui
il parlamentare, intervenuto, in ora serale, nella sua qualità
di Presidente della Commissione cultura, ad una
rappresentazione teatrale che si svolse a Venezia nel teatro
"La Fenice", insolentì volgarmente ed ingiustificatamente il
professor Buscaroli, cui, in presenza di molte persone,
rivolse le espressioni: "stronzo, cretino, fascista di merda;
non bere, non bere, Buscaroli".
La vicenda ha formato oggetto di approfondite riflessioni
da parte della Giunta, cui è parso non ricorrere nella specie
il caso di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della
Costituzione, neppure alla luce delle precisazioni ulteriori
fornite dal deputato incolpato, avendo questi sostanzialmente
riferito di una matrice, per così dire, del tutto personale e
privata del diverbio, riconducibile alla risentita
insoddisfazione del Buscaroli per il fatto che lo stesso
Sgarbi non aveva mandato in onda un loro incontro televisivo,
in tal modo privandolo di un efficace lancio pubblicitario
della sua candidatura alle elezioni europee.
Così ricostruiti gli accadimenti, manca in essi qualsiasi
legame tra le espressioni di volgare e sprezzante dileggio
pronunciate dallo Sgarbi e le funzioni da lui esercitate; onde
questa Giunta - in sintonia, peraltro, con analoga
deliberazione già adottata sul tema dalla Giunta operante
nella precedente legislatura - esprime il parere della
sindacabilità dell'azione in valutazione, tutt'altro che
espressiva di opinioni attinenti all'esercizio delle funzioni
parlamentari.
Michele ABBATE, Relatore.
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