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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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22
DOC4T-0001
DOC IV ter n. 1 Legisl. XIII
27-02-95 [ DOC13-4TER-1 DO C134TER0001 13DOC4TER 00001 DOC13-4TER-1A 13DOC4TER 00001 A 000300022 DOC4TER 00001 000004T000100000101000316SI1 3 000101000241SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale
                     (ingiuria aggravata)
       TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
                     il 27 febbraio 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
               PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
                          ORDINANZA
      Il giudice,
        letti gli atti del procedimento n. 1220/95 nei
  confronti di Sgarbi Vittorio nato a Ferrara l'8 maggio 1952,
  per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, perché
  offendeva l'onore ed il decoro di Piero Buscarioli, presente,
  rivolgendogli frasi ed espressioni come "stronzo, cretino,
  fascista di merda", "Buscarioli non bere, non bere Buscaroli",
  il fatto commettendo alla presenza di più persone, in Venezia
  teatro la Fenice il 19 novembre 1994;
        letta la richiesta presentata dal pubblico ministero
  presso questa pretura circondariale in data 27 gennaio 1995 di
  trasmissione degli atti alla competente Camera dei deputati
  affinché deliberi se il fatto per il quale è in corso il
  procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da
  un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
        sentite le parti onde definire la questione relativa
  all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione;
        rilevato che il procedimento introdotto dal recente
  decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, presuppone
  necessariamente una deliberazione sommaria e da compiersi allo
  stato degli atti;
        osserva, pertanto, quanto segue: alla luce degli
  elementi offerti e delle circostanze dedotte da entrambe le
  parti la questione sollevata dal pubblico ministero non appare
  manifestamente infondata, attesa in particolare la
  ricostruzione dell'episodio fornita dall'odierno querelato,
  Vittorio Sgarbi, il quale ha, tra l'altro, a sua volta
  proposto querela nei confronti di Buscarioli in relazione
  all'episodio controverso.
      Egli, infatti, ha sostenuto di aver reagito, in occasione
  appunto della menzionata rappresentazione del "Boris Godunov",
  cui peraltro aveva presenziato nella sua qualità di presidente
  della Commissione cultura della Camera, come ricordato dal
  medesimo querelante, ad una aggressione verbale asseritamente
  posta in essere dal Buscarioli per ragioni strettamente
  connesse alla qualità di parlamentare e alle funzioni
  politiche di Sgarbi, il diverbio, in particolare, essendo
  sorto in quanto Buscarioli avrebbe accusato l'interlocutore di
  non aver rispettato l'impegno assunto di sostenerne la
  candidatura politica alle elezioni europee del giugno 1994.
      Di conseguenza, e non potendo comunque questo giudice
  entrare nel merito della fondatezza e attendibilità delle
  opposte versioni dei fatti dovendosi limitare a verificare in
  negativo la sussistenza del presupposto sopra indicato, nella
  fattispecie  de qua,  ove fosse
 
                              Pag.3
 
  veritiera la versione di Sgarbi astrattamente si potrebbe
  configurare un'ipotesi di applicabilità dell'articolo 68 della
  Costituzione.
                      Per questi motivi
      Visto l'articolo 3, 2^ comma, del decreto-legge 13
  gennaio 1995, n. 7
        dispone la trasmissione degli atti relativi al
  procedimento n. 1220/95 alla Camera dei deputati perché
  deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento
  concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
      Dispone la sospensione del procedimento sino alla
  deliberazione della Camera competente e comunque per non più
  di 90 giorni.
      Venezia, 27 febbraio 1995.
                          Il giudice
                          Sara Natto
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                (Relatore:  MICHELE ABBATE)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale
                     (ingiuria aggravata)
       TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 27 febbraio 1995
       Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 27 febbraio
  1995, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
  circondariale di Venezia ha inviato alla Camera dei deputati
  gli atti di un procedimento penale a carico del deputato
  Vittorio Sgarbi, perché questa si pronunci sulla eventuale
  applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, in relazione ad una ipotesi di violazione
  dell'articolo 594 del codice penale, posta in essere dal
  parlamentare inquisito nei confronti di Pietro Buscaroli, cui
  il primo rivolse ripetuti insulti gravemente lesivi della sua
  onorabilità.
     I fatti, quali si desumono dall'ordinanza suindicata,
  dalla querela della persona offesa e dalle note difensive del
  deputato Sgarbi, risalgono al 9 novembre 1994, giorno in cui
  il parlamentare, intervenuto, in ora serale, nella sua qualità
  di Presidente della Commissione cultura, ad una
  rappresentazione teatrale che si svolse a Venezia nel teatro
  "La Fenice", insolentì volgarmente ed ingiustificatamente il
  professor Buscaroli, cui, in presenza di molte persone,
  rivolse le espressioni: "stronzo, cretino, fascista di merda;
  non bere, non bere, Buscaroli".
     La vicenda ha formato oggetto di approfondite riflessioni
  da parte della Giunta, cui è parso non ricorrere nella specie
  il caso di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, neppure alla luce delle precisazioni ulteriori
  fornite dal deputato incolpato, avendo questi sostanzialmente
  riferito di una matrice, per così dire, del tutto personale e
  privata del diverbio, riconducibile alla risentita
  insoddisfazione del Buscaroli per il fatto che lo stesso
  Sgarbi non aveva mandato in onda un loro incontro televisivo,
  in tal modo privandolo di un efficace lancio pubblicitario
  della sua candidatura alle elezioni europee.
     Così ricostruiti gli accadimenti, manca in essi qualsiasi
  legame tra le espressioni di volgare e sprezzante dileggio
  pronunciate dallo Sgarbi e le funzioni da lui esercitate; onde
  questa Giunta - in sintonia, peraltro, con analoga
  deliberazione già adottata sul tema dalla Giunta operante
  nella precedente legislatura - esprime il parere della
  sindacabilità dell'azione in valutazione, tutt'altro che
  espressiva di opinioni attinenti all'esercizio delle funzioni
  parlamentari.
                                   Michele ABBATE,  Relatore.
 
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