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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0002
DOC IV ter n. 2 Legisl. XIII
07-04-95 [ DOC13-4TER-2 DO C134TER0002 13DOC4TER 00002 DOC13-4TER-2A 13DOC4TER 00002 A 000300022 DOC4TER 00002 000004T000200000101000308SI1 3 000101000242SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                             FINI
  per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma,  del
  codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO
                       il 7 aprile 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                     TRIBUNALE DI PALERMO
       Sezione del giudice per le indagini preliminari
      Il giudice dottor Alfredo Montalto,
        letti gli atti del procedimento penale n. 7358/94
  R.G.N.R. contro Fini Gianfranco, nato a Bologna il 3 gennaio
  1952, indagato per il reato di cui agli articoli 595, comma 3,
  del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948, instaurato
  a seguito della querela proposta da Salvatore Ferrara, nella
  qualità di Presidente della Lega regionale delle cooperative
  in relazione ad affermazioni fatte dall'onorevole Fini in
  Palermo 20 ottobre 1994 secondo quanto riportato dal
  Giornale di Sicilia  in data 21 ottobre 1994;
        letto il provvedimento depositato in data 11 febbraio
  1995 con il quale il pubblico ministero ha chiesto a questo
  giudice di valutare se nella fattispecie ricorra l'ipotesi di
  cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
        letta la memoria presentata nell'interesse di Fini
  Gianfranco in data 24 marzo 1995;
        premesso che in questa fase deve prescindersi
  dall'esame del merito della ipotesi di reato formulata, sia
  perché, allo stato, non è stata espletata alcuna indagine a
  seguito della presentazione della querela in atti, sia perché
  la questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione si pone in via
  pregiudiziale;
        ritenuto che sebbene l'applicabilità dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione non risulti evidente, atteso
  che l'onorevole Fini ha pronunziato le frasi di cui alla
  querela proposta da Salvatore Ferrara, nella qualità di
  Presidente della Lega regionale delle cooperative, in
  occasione di una adunanza di partito (o comizio politico),
  tuttavia, le contrarie considerazioni della difesa
  dell'indagato non appaiono manifestamente infondate;
        ritenuta, conseguentemente, la necessità di trasmettere
  direttamente gli atti alla Camera dei Deputati perché deliberi
  se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o
  meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni;
        viste le norme vigenti dettate per l'attuazione
  dell'articolo 68 della Costituzione;
                      per questi motivi
        dispone la trasmissione di copia integrale degli atti
  alla Camera dei Deputati perché deliberi se il fatto per il
  quale è in corso
 
                              Pag.3
 
  il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati
  da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
  funzioni;
        dispone, per l'effetto, la sospensione del procedimento
  sino alla deliberazione della Camera dei Deputati e, comunque,
  per un tempo non superiore a novanta giorni.
      Palermo, 4 aprile 1995.
            Il giudice per le indagini preliminari
                       Alfredo Montalto
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
              PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
                   (Relatore: SAPONARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                             FINI
  per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del
                        codice penale
  e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
                     mezzo della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 7 aprile 1995
        Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 4 aprile 1995,
  pervenuta alla Camera il giorno 7 dello stesso mese, il
  giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
  Palermo ha inviato alla Camera gli atti di un procedimento
  penale nei confronti del deputato Fini perché questa si
  pronunci sull'applicabilità al caso di specie dell'esimente
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
     La vicenda da cui si origina il procedimento riguarda
  alcune dichiarazioni rese dal  leader  di Alleanza
  nazionale nell'ambito di un comizio tenuto a Palermo,
  riportate dal "Giornale di Sicilia" del 21 gennaio 1994.  In
  particolare il deputato Fini avrebbe affermato: "  Sapete
  perché il PDS ci attacca sulla finanziaria?  Perché colpiamo i
  suoi privilegi, colpiamo le agevolazioni fiscali delle
  cooperative rosse; cooperative che specie in alcuni settori,
  come quello dell'edilizia, hanno garantito torbidi affari,
  sporche manovre, in Sicilia collusioni con il potere
  mafioso".
     Da tali affermazioni si è ritenuto leso il signor
  Salvatore Ferrara, presidente della Lega regionale delle
  cooperative, che ha sporto la relativa querela.
     Per completezza occorre aggiungere che il procedimento è
  stato inviato alla Camera nella precedente legislatura ed è
  stato mantenuto all'ordine del giorno della legislatura in
  corso poiché nella precedente, per l'intervenuto scioglimento
  anticipato delle Camere, non se ne era completato l'esame.  Al
  riguardo va detto tuttavia che già nella scorsa legislatura la
  Giunta aveva avuto modo di pronunciarsi nel senso della
  insindacabilità.
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 27
  novembre 1996.  Nel corso di tale dibattito si è rilevato da
  più parti che le espressioni diffamatorie imputate al deputato
  Fini furono rese nell'ambito di una riunione politica e
  concernono fatti che all'epoca erano oggetto di un aspro
  dibattito politico-parlamentare.
     Sottolineando pertanto la stretta connessione tra le
  opinioni rese nel corso di tale riunione politica e quelle
  espresse nelle Aule parlamentari, la Giunta ha approvato
  all'unanimità la proposta di riferire in Assemblea nel senso
  che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni
  espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue
  funzioni.
                                 Michele SAPONARA,  Relatore.
 
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