| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
FINI
per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del
codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO
il 7 aprile 1995
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
Pag.2
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione del giudice per le indagini preliminari
Il giudice dottor Alfredo Montalto,
letti gli atti del procedimento penale n. 7358/94
R.G.N.R. contro Fini Gianfranco, nato a Bologna il 3 gennaio
1952, indagato per il reato di cui agli articoli 595, comma 3,
del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948, instaurato
a seguito della querela proposta da Salvatore Ferrara, nella
qualità di Presidente della Lega regionale delle cooperative
in relazione ad affermazioni fatte dall'onorevole Fini in
Palermo 20 ottobre 1994 secondo quanto riportato dal
Giornale di Sicilia in data 21 ottobre 1994;
letto il provvedimento depositato in data 11 febbraio
1995 con il quale il pubblico ministero ha chiesto a questo
giudice di valutare se nella fattispecie ricorra l'ipotesi di
cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
letta la memoria presentata nell'interesse di Fini
Gianfranco in data 24 marzo 1995;
premesso che in questa fase deve prescindersi
dall'esame del merito della ipotesi di reato formulata, sia
perché, allo stato, non è stata espletata alcuna indagine a
seguito della presentazione della querela in atti, sia perché
la questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione si pone in via
pregiudiziale;
ritenuto che sebbene l'applicabilità dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione non risulti evidente, atteso
che l'onorevole Fini ha pronunziato le frasi di cui alla
querela proposta da Salvatore Ferrara, nella qualità di
Presidente della Lega regionale delle cooperative, in
occasione di una adunanza di partito (o comizio politico),
tuttavia, le contrarie considerazioni della difesa
dell'indagato non appaiono manifestamente infondate;
ritenuta, conseguentemente, la necessità di trasmettere
direttamente gli atti alla Camera dei Deputati perché deliberi
se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o
meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni;
viste le norme vigenti dettate per l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione;
per questi motivi
dispone la trasmissione di copia integrale degli atti
alla Camera dei Deputati perché deliberi se il fatto per il
quale è in corso
Pag.3
il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni;
dispone, per l'effetto, la sospensione del procedimento
sino alla deliberazione della Camera dei Deputati e, comunque,
per un tempo non superiore a novanta giorni.
Palermo, 4 aprile 1995.
Il giudice per le indagini preliminari
Alfredo Montalto
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(Relatore: SAPONARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
FINI
per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del
codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 7 aprile 1995
Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 4 aprile 1995,
pervenuta alla Camera il giorno 7 dello stesso mese, il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Palermo ha inviato alla Camera gli atti di un procedimento
penale nei confronti del deputato Fini perché questa si
pronunci sull'applicabilità al caso di specie dell'esimente
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La vicenda da cui si origina il procedimento riguarda
alcune dichiarazioni rese dal leader di Alleanza
nazionale nell'ambito di un comizio tenuto a Palermo,
riportate dal "Giornale di Sicilia" del 21 gennaio 1994. In
particolare il deputato Fini avrebbe affermato: " Sapete
perché il PDS ci attacca sulla finanziaria? Perché colpiamo i
suoi privilegi, colpiamo le agevolazioni fiscali delle
cooperative rosse; cooperative che specie in alcuni settori,
come quello dell'edilizia, hanno garantito torbidi affari,
sporche manovre, in Sicilia collusioni con il potere
mafioso".
Da tali affermazioni si è ritenuto leso il signor
Salvatore Ferrara, presidente della Lega regionale delle
cooperative, che ha sporto la relativa querela.
Per completezza occorre aggiungere che il procedimento è
stato inviato alla Camera nella precedente legislatura ed è
stato mantenuto all'ordine del giorno della legislatura in
corso poiché nella precedente, per l'intervenuto scioglimento
anticipato delle Camere, non se ne era completato l'esame. Al
riguardo va detto tuttavia che già nella scorsa legislatura la
Giunta aveva avuto modo di pronunciarsi nel senso della
insindacabilità.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 27
novembre 1996. Nel corso di tale dibattito si è rilevato da
più parti che le espressioni diffamatorie imputate al deputato
Fini furono rese nell'ambito di una riunione politica e
concernono fatti che all'epoca erano oggetto di un aspro
dibattito politico-parlamentare.
Sottolineando pertanto la stretta connessione tra le
opinioni rese nel corso di tale riunione politica e quelle
espresse nelle Aule parlamentari, la Giunta ha approvato
all'unanimità la proposta di riferire in Assemblea nel senso
che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni
espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue
funzioni.
Michele SAPONARA, Relatore.
| |