| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
GAMBALE
per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del
codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 giugno 1995
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Roma 7 marzo 1995.
Il Giudice a scioglimento della riserva del 15 novembre
1994, sull'istanza di applicazione dell'articolo 68 1^ comma
della Costituzione e dell'articolo 3 1^ e 2^ comma del
decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, ritenuto che la questione
di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione al caso
di specie non sia manifestamente infondata, dispone la
trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa
deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento
concerna o meno opinioni espresse o voti dati dal deputato
Gambale Giuseppe nell'esercizio delle sue funzioni di
parlamentare e dispone la sospensione del procedimento sino
alla deliberazione della Camera dei deputati e comunque per un
tempo non superiore a 90 giorni da oggi, disponendo altresì
che la trattazione della causa venga rinviata a data da
destinarsi (*).
Il giudice per le indagini preliminari
Paolo Colella
Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di
Roma,
ad integrazione dell'ordinanza emessa ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge del 13 gennaio 1995, n. 7,
il 7 marzo 1995, nel corso dell'udienza preliminare nel
procedimento n. 5713/94 del giudice per le indagini
preliminari a carico di SCALFARI Eugenio e GAMBALE Giuseppe
imputati il primo del reato previsto e punito dagli articoli
57 e 595 comma 3 del codice penale in relazione all'articolo
13 della legge n. 17/48, per avere, in qualità di direttore
responsabile del quotidiano "la Repubblica" omettendo il
dovuto controllo sull'articolo di elaborazione redazionale "La
rete segnala 24 nomi a rischio" pubblicato in data 11 novembre
1993, premesso che si offendesse la reputazione di Coppola
Antonietta, candidata alle elezioni comunali, indicando che
"nel Partito socialista italiano compaiono Antonietta Coppola
arrestata per truffa e falso...", fatto insussistente. In
Roma, nella data indicata; il secondo del reato previsto e
punito dall'articolo 595 comma 3 del codice penale in
relazione all'articolo della legge n. 47/48 per aver, fornendo
un elenco di più nominativi che veniva pubblicato dal
quotidiano "la Repubblica" nel corpo dell'articolo "La rete
segnala 24 nomi a rischio", apparso in data 11 novembre 1993,
in uno a fotografia riproducente esso imputato, nel quale si
evidenziavano persone candidate in elezioni amministrative con
precedenti giudiziali
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e/o penali al fine di indirizzare l'elettorato acchè non li
votasse, offeso la reputazione di Coppola Antonietta,
candidata dal Partito socialista italiano alle Comunali,
indicata come arrestata per truffa e falso, fatto
insussistente, in Roma, nella data indicata, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69,
enuncia quanto segue:
Con rituale querela del 28 gennaio 1994, di cui si allega
copia, Coppola Antonietta, lamentava che nella cronaca di
Napoli del quotidiano "la Repubblica" dell'11 novembre 1993,
nel corpo dell'articolo "La rete segnala 24 nomi a rischio"
veniva riportato il suo nome tra quelli indicati in "un
dossier sui candidati che hanno in qualche modo avuto a che
fare con la giustizia" presentato dal deputato della rete
Giuseppe Gambale, con la seguente frase: "Nel Partito
socialista italiano compaiono Antonietta Coppola arrestata per
truffa e falso...", cosa peraltro non corrispondente al
vero.
Per tali fatti il pubblico ministero, promuoveva l'azione
penale nei confronti degli attuali imputati tra cui il Gambale
risulta essere deputato della Repubblica, con richiesta di
rinvio a giudizio in data 21 maggio 1994, in ordine ai reati
loro ascritti.
All'udienza preliminare del 15 novembre 1994, la difesa
del Gambale, dopo aver prodotto copia del dispaccio ANSA del
10 novembre 1993 di cui si allega copia, in cui si riportano
le notizie che "il deputato della Rete Giuseppe Gambale ha
presentato un dossier, (intitolato "Il più bello del reame")
contenente i nomi di nove liste diverse dei candidati al
Consiglio Comunale di Napoli che avrebbero precedenti penali e
che "sull'argomento il parlamentare ha rivolto anche una
interrogazione al ministro degli interni", "per conoscere
quali altri candidati hanno precedenti penali e quali
provvedimenti si intendono adottare in merito" e dopo aver
prodotto copia dell'interrogazione rivolta dal Gambale al
Ministro dell'Interno nella seduta della Camera dei deputati
del 10 novembre 1993, di cui si allega copia, in cui si
chiedeva "se risulti che nelle liste presentate a Napoli vi
siano persone sottoposte a procedimenti giudiziari o che siano
in posizione di ineleggibilità o incompatibilità alla carica
di consigliere comunale; quali provvedimenti intende adottare
per garantire che sia tutelata la libertà e la legittimità
della campagna elettorale e delle operazioni di voto; quali
provvedimenti intende adottare per portare a conoscenza
dell'opinione pubblica tali eventuali presenze", chiedeva
l'immediata applicazione al suo assistito dell'articolo 68
primo comma della Costituzione e dell'articolo 3 numeri 1 e 2
del decreto-legge dell'8 settembre 1994, n. 536.
All'udienza del 7 marzo 1995, questo giudice disponeva,
con l'ordinanza di cui la presente costituisce integrazione,
la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché
deliberasse se il fatto per il quale è in corso il presente
procedimento nei confronti del deputato della Repubblica
Gambale Giuseppe, nato a Napoli il 6 aprile 1964, concerna o
meno opinioni espresse o voti dati da detto deputato
nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
Visto l'articolo 5 del decreto-legge del 13 marzo 1995,
n. 69.
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Dispone
che la presente ordinanza, integrativa di quella già emessa
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1995, n.
7 il 7 marzo 1995, venga trasmessa a corredo degli atti del
procedimento n. 5713/94, del giudice per le indagini
preliminari alla Camera dei Deputati per la deliberazione di
competenza.
Roma, 17 maggio 1995.
Il giudice per le indagini preliminari
Paolo Colella
(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 7
marzo è stata integrata con la nota pubblicata di seguito
su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, che
prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, l'autorità giudiziaria
enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento,
indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su
cui si fonda il provvedimento.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: ABBATE)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
GAMBALE
per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del
codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 giugno 1995
Presentata alla Presidenza il 15 novembre 1996
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Onorevoli Colleghi! - Nella imminenza delle elezioni
amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Napoli
e per l'elezione diretta del Sindaco, svoltesi il 21 novembre
1993, l'onorevole Giuseppe Gambale, preoccupato del regolare
svolgimento della competizione elettorale, in relazione ad
accertate diffuse pratiche clientelari, a ricorrenti fenomeni
di "voto di scambio", ad infiltrazioni camorristiche nei
dinamismi politici in atto ed a candidature di persone rimaste
coinvolte in fatti e processi penali, con atto parlamentare
del 10 novembre 1993, interrogò il Ministro dell'interno
sollecitandone doverosi e tempestivi controlli volti ad
accertare la eventuale presenza nelle liste ammesse di
candidati sottoposti a procedimenti penali e, perciò, in
condizione di ineleggibilità ed incompatibilità, ed iniziative
comunque tese ad assicurare la libertà del voto e la
regolarità delle operazioni elettorali.
In una nota redazionale apparsa sul numero dell'11
novembre dell'inserto regionale della Campania del quotidiano
La Repubblica, dal titolo "La Rete segnala ventiquattro
nomi a rischio", fu data notizia del fatto che l'onorevole
Gambale aveva fornito un elenco di ventiquattro nominativi di
persone candidate in nove diverse liste aventi precedenti
giudiziari o penali, fra le quali fu indicata anche Antonietta
Coppola che, secondo le informazioni date dal parlamentare,
era stata tratta in arresto per truffa e falso.
La Coppola, del tutto estranea ai fatti pubblicati e,
perciò, diffamata dalla falsa notizia, propose, con atto del
28 gennaio 1994, querela nei confronti del Gambale, oltre che
di Eugenio Scalfari, direttore del quotidiano, per il delitto
di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale in
relazione alla legge n. 47 del 1948.
Nel corso del giudizio che ne seguì, anche per le
sollecitazioni della difesa del parlamentare inquisito, gli
atti furono rimessi alla Camera dei deputati al fine di
verificare se il comportamento dell'onorevole Gambale fosse
sindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione.
Della vicenda è stata investita questa Giunta, la quale,
all'esito di approfondito esame, ha espresso unanime parere di
insindacabilità.
Com'è noto, l'insindacabilità cosiddetta esterna,
riferita, cioè, a opinioni espresse o a comportamenti tenuti
fuori dalla sede parlamentare, presuppone un legame connettivo
non generico, ma specifico, fra le opinioni o i comportamenti
e le funzioni parlamentari; tale che i primi siano divulgativi
delle seconde o comunque a queste specificatamente e
strettamente collegati.
Siffatto requisito ricorre nel caso di specie.
La sola cronologia degli avvenimenti chiaramente
evidenzia, infatti, una sorta di discendenza, e cioè, un
legame di connessione, delle notizie pubblicate sul giornale
dall'atto tipico ispettivo e di inchiesta posto in essere dal
Gambale nella interrogazione rivolta al Ministro: le prime e
la seconda, espressioni del diritto-dovere del deputato di
vigilare sul regolare svolgimento della più significativa
manifestazione della vita democratica di un popolo, e cioè una
competizione elettorale.
La accertata estraneità della querelante alle notizie
pubblicate sul suo conto per iniziativa del deputato, pur
offrendo motivo di preoccupato rammarico per la ingiusta
lesione patita dalla Coppola nella sua onorabilità, non può
indurre a valutazione di sindacabilità dell'azione del
Gambale, ricollegandosi essa per un verso alla tipica attività
funzionale del parlamentare, per altro verso giustificandosi,
la inesatta prospettazione, per un incolpevole errore del
deputato, verosimilmente provocato da fatti di omonimia o da
altro ingannevole incidente, comunque non ascrivibile a mala
fede.
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E ciò tanto più ove si consideri che le rimanenti
informazioni fornite al giornale dal Gambale, relative
peraltro a candidati compresi in nove liste diverse, sono
risultate esatte, e che lo stesso non mancò di dar conto della
sua prudente cautela, avvertendo la stampa - come risulta da
un dispaccio ANSA acquisito al fascicolo - "di non poter
garantire la completezza (della informazione)", aggiungendo
anche "di non essere in grado di affermare se alcuni degli
imputati siano stati successivamente assolti".
Non v'è ragione, quindi, per negare, in sintonia con
identico parere già espresso dalla Giunta della precedente
legislatura, all'azione apparentemente diffamatoria del
deputato Giuseppe Gambale la copertura costituzionale di cui
al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; onde la
Giunta propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i
quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni.
Michele ABBATE, Relatore.
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