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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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26
DOC4T-0005
DOC IV ter n. 5 Legisl. XIII
19-06-95 [ DOC13-4TER-5 DO C134TER0005 13DOC4TER 00005 DOC13-4TER-5A 13DOC4TER 00005 A 000400032 DOC4TER 00005 000004T000500000101000418SI1 4 000101000318SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           GAMBALE
  per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del
  codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 19 giugno 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
                                            Roma 7 marzo 1995.
      Il Giudice a scioglimento della riserva del 15 novembre
  1994, sull'istanza di applicazione dell'articolo 68 1^ comma
  della Costituzione e dell'articolo 3 1^ e 2^ comma del
  decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, ritenuto che la questione
  di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione al caso
  di specie non sia manifestamente infondata, dispone la
  trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa
  deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento
  concerna o meno opinioni espresse o voti dati dal deputato
  Gambale Giuseppe nell'esercizio delle sue funzioni di
  parlamentare e dispone la sospensione del procedimento sino
  alla deliberazione della Camera dei deputati e comunque per un
  tempo non superiore a 90 giorni da oggi, disponendo altresì
  che la trattazione della causa venga rinviata a data da
  destinarsi (*).
            Il giudice per le indagini preliminari
                        Paolo Colella
      Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di
  Roma,
        ad integrazione dell'ordinanza emessa ai sensi
  dell'articolo 4 del decreto-legge del 13 gennaio 1995, n. 7,
  il 7 marzo 1995, nel corso dell'udienza preliminare nel
  procedimento n. 5713/94 del giudice per le indagini
  preliminari a carico di SCALFARI Eugenio e GAMBALE Giuseppe
  imputati il primo del reato previsto e punito dagli articoli
  57 e 595 comma 3 del codice penale in relazione all'articolo
  13 della legge n. 17/48, per avere, in qualità di direttore
  responsabile del quotidiano "la Repubblica" omettendo il
  dovuto controllo sull'articolo di elaborazione redazionale "La
  rete segnala 24 nomi a rischio" pubblicato in data 11 novembre
  1993, premesso che si offendesse la reputazione di Coppola
  Antonietta, candidata alle elezioni comunali, indicando che
  "nel Partito socialista italiano compaiono Antonietta Coppola
  arrestata per truffa e falso...", fatto insussistente.  In
  Roma, nella data indicata; il secondo del reato previsto e
  punito dall'articolo 595 comma 3 del codice penale in
  relazione all'articolo della legge n. 47/48 per aver, fornendo
  un elenco di più nominativi che veniva pubblicato dal
  quotidiano "la Repubblica" nel corpo dell'articolo "La rete
  segnala 24 nomi a rischio", apparso in data 11 novembre 1993,
  in uno a fotografia riproducente esso imputato, nel quale si
  evidenziavano persone candidate in elezioni amministrative con
  precedenti giudiziali
 
                              Pag.3
 
  e/o penali al fine di indirizzare l'elettorato acchè non li
  votasse, offeso la reputazione di Coppola Antonietta,
  candidata dal Partito socialista italiano alle Comunali,
  indicata come arrestata per truffa e falso, fatto
  insussistente, in Roma, nella data indicata, ai sensi
  dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69,
  enuncia quanto segue:
      Con rituale querela del 28 gennaio 1994, di cui si allega
  copia, Coppola Antonietta, lamentava che nella cronaca di
  Napoli del quotidiano "la Repubblica" dell'11 novembre 1993,
  nel corpo dell'articolo "La rete segnala 24 nomi a rischio"
  veniva riportato il suo nome tra quelli indicati in "un
  dossier sui candidati che hanno in qualche modo avuto a che
  fare con la giustizia" presentato dal deputato della rete
  Giuseppe Gambale, con la seguente frase: "Nel Partito
  socialista italiano compaiono Antonietta Coppola arrestata per
  truffa e falso...", cosa peraltro non corrispondente al
  vero.
      Per tali fatti il pubblico ministero, promuoveva l'azione
  penale nei confronti degli attuali imputati tra cui il Gambale
  risulta essere deputato della Repubblica, con richiesta di
  rinvio a giudizio in data 21 maggio 1994, in ordine ai reati
  loro ascritti.
      All'udienza preliminare del 15 novembre 1994, la difesa
  del Gambale, dopo aver prodotto copia del dispaccio ANSA del
  10 novembre 1993 di cui si allega copia, in cui si riportano
  le notizie che "il deputato della Rete Giuseppe Gambale ha
  presentato un dossier, (intitolato "Il più bello del reame")
  contenente i nomi di nove liste diverse dei candidati al
  Consiglio Comunale di Napoli che avrebbero precedenti penali e
  che "sull'argomento il parlamentare ha rivolto anche una
  interrogazione al ministro degli interni", "per conoscere
  quali altri candidati hanno precedenti penali e quali
  provvedimenti si intendono adottare in merito" e dopo aver
  prodotto copia dell'interrogazione rivolta dal Gambale al
  Ministro dell'Interno nella seduta della Camera dei deputati
  del 10 novembre 1993, di cui si allega copia, in cui si
  chiedeva "se risulti che nelle liste presentate a Napoli vi
  siano persone sottoposte a procedimenti giudiziari o che siano
  in posizione di ineleggibilità o incompatibilità alla carica
  di consigliere comunale; quali provvedimenti intende adottare
  per garantire che sia tutelata la libertà e la legittimità
  della campagna elettorale e delle operazioni di voto; quali
  provvedimenti intende adottare per portare a conoscenza
  dell'opinione pubblica tali eventuali presenze", chiedeva
  l'immediata applicazione al suo assistito dell'articolo 68
  primo comma della Costituzione e dell'articolo 3 numeri 1 e 2
  del decreto-legge dell'8 settembre 1994, n. 536.
     All'udienza del 7 marzo 1995, questo giudice disponeva,
  con l'ordinanza di cui la presente costituisce integrazione,
  la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché
  deliberasse se il fatto per il quale è in corso il presente
  procedimento nei confronti del deputato della Repubblica
  Gambale Giuseppe, nato a Napoli il 6 aprile 1964, concerna o
  meno opinioni espresse o voti dati da detto deputato
  nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
    Visto l'articolo 5 del decreto-legge del 13 marzo 1995,
  n. 69.
 
                              Pag.4
 
                           Dispone
  che la presente ordinanza, integrativa di quella già emessa
  ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1995, n.
  7 il 7 marzo 1995, venga trasmessa a corredo degli atti del
  procedimento n. 5713/94, del giudice per le indagini
  preliminari alla Camera dei Deputati per la deliberazione di
  competenza.
      Roma, 17 maggio 1995.
                        Il giudice per le indagini preliminari
                                                 Paolo Colella
     (*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 7
  marzo è stata integrata con la nota pubblicata di seguito
  su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi
  dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, che
  prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo
  68, primo comma, della Costituzione, l'autorità giudiziaria
  enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento,
  indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su
  cui si fonda il provvedimento.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                    (Relatore:  ABBATE)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           GAMBALE
  per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del
  codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 19 giugno 1995
        Presentata alla Presidenza il 15 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Nella imminenza delle elezioni
  amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Napoli
  e per l'elezione diretta del Sindaco, svoltesi il 21 novembre
  1993, l'onorevole Giuseppe Gambale, preoccupato del regolare
  svolgimento della competizione elettorale, in relazione ad
  accertate diffuse pratiche clientelari, a ricorrenti fenomeni
  di "voto di scambio", ad infiltrazioni camorristiche nei
  dinamismi politici in atto ed a candidature di persone rimaste
  coinvolte in fatti e processi penali, con atto parlamentare
  del 10 novembre 1993, interrogò il Ministro dell'interno
  sollecitandone doverosi e tempestivi controlli volti ad
  accertare la eventuale presenza nelle liste ammesse di
  candidati sottoposti a procedimenti penali e, perciò, in
  condizione di ineleggibilità ed incompatibilità, ed iniziative
  comunque tese ad assicurare la libertà del voto e la
  regolarità delle operazioni elettorali.
     In una nota redazionale apparsa sul numero dell'11
  novembre dell'inserto regionale della Campania del quotidiano
  La Repubblica,  dal titolo "La Rete segnala ventiquattro
  nomi a rischio", fu data notizia del fatto che l'onorevole
  Gambale aveva fornito un elenco di ventiquattro nominativi di
  persone candidate in nove diverse liste aventi precedenti
  giudiziari o penali, fra le quali fu indicata anche Antonietta
  Coppola che, secondo le informazioni date dal parlamentare,
  era stata tratta in arresto per truffa e falso.
     La Coppola, del tutto estranea ai fatti pubblicati e,
  perciò, diffamata dalla falsa notizia, propose, con atto del
  28 gennaio 1994, querela nei confronti del Gambale, oltre che
  di Eugenio Scalfari, direttore del quotidiano, per il delitto
  di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale in
  relazione alla legge n. 47 del 1948.
     Nel corso del giudizio che ne seguì, anche per le
  sollecitazioni della difesa del parlamentare inquisito, gli
  atti furono rimessi alla Camera dei deputati al fine di
  verificare se il comportamento dell'onorevole Gambale fosse
  sindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione.
     Della vicenda è stata investita questa Giunta, la quale,
  all'esito di approfondito esame, ha espresso unanime parere di
  insindacabilità.
     Com'è noto, l'insindacabilità cosiddetta esterna,
  riferita, cioè, a opinioni espresse o a comportamenti tenuti
  fuori dalla sede parlamentare, presuppone un legame connettivo
  non generico, ma specifico, fra le opinioni o i comportamenti
  e le funzioni parlamentari; tale che i primi siano divulgativi
  delle seconde o comunque a queste specificatamente e
  strettamente collegati.
     Siffatto requisito ricorre nel caso di specie.
     La sola cronologia degli avvenimenti chiaramente
  evidenzia, infatti, una sorta di discendenza, e cioè, un
  legame di connessione, delle notizie pubblicate sul giornale
  dall'atto tipico ispettivo e di inchiesta posto in essere dal
  Gambale nella interrogazione rivolta al Ministro: le prime e
  la seconda, espressioni del diritto-dovere del deputato di
  vigilare sul regolare svolgimento della più significativa
  manifestazione della vita democratica di un popolo, e cioè una
  competizione elettorale.
     La accertata estraneità della querelante alle notizie
  pubblicate sul suo conto per iniziativa del deputato, pur
  offrendo motivo di preoccupato rammarico per la ingiusta
  lesione patita dalla Coppola nella sua onorabilità, non può
  indurre a valutazione di sindacabilità dell'azione del
  Gambale, ricollegandosi essa per un verso alla tipica attività
  funzionale del parlamentare, per altro verso giustificandosi,
  la inesatta prospettazione, per un incolpevole errore del
  deputato, verosimilmente provocato da fatti di omonimia o da
  altro ingannevole incidente, comunque non ascrivibile a mala
  fede.
 
                              Pag.3
 
     E ciò tanto più ove si consideri che le rimanenti
  informazioni fornite al giornale dal Gambale, relative
  peraltro a candidati compresi in nove liste diverse, sono
  risultate esatte, e che lo stesso non mancò di dar conto della
  sua prudente cautela, avvertendo la stampa - come risulta da
  un dispaccio ANSA acquisito al fascicolo - "di non poter
  garantire la completezza (della informazione)", aggiungendo
  anche "di non essere in grado di affermare se alcuni degli
  imputati siano stati successivamente assolti".
     Non v'è ragione, quindi, per negare, in sintonia con
  identico parere già espresso dalla Giunta della precedente
  legislatura, all'azione apparentemente diffamatoria del
  deputato Giuseppe Gambale la copertura costituzionale di cui
  al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; onde la
  Giunta propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i
  quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse
  da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
  funzioni.
                                   Michele ABBATE,  Relatore.
 
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