| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
PANNELLA
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 23 ottobre 1995
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
Pag.2
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione I
così composto:
dottor Paolo CEMMI, presidente;
dottor Fabrizio GENTILI, giudice;
dottor Roberto REALI, giudice relatore.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13295 del
ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1991 posta
in deliberazione all'udienza collegiale del 15 maggio 1995 e
vertente
TRA
Gennaro SCALA
elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Monteventi 20,
presso lo studio del procuratore e avvocato Gianluigi Loy che
lo rappresenta e difende ai sensi della procura in margine
all'atto di citazione
ATTORE
Pannella GIACINTO
elettivamente domiciliato in Roma, Via Gualtiero Serafino n.
8, presso lo studio del procuratore avvocato Gian Domenico
Caiazza che lo rappresenta e difende ai sensi della procura in
calce alla copia dell'atto di citazione notificatogli
CONVENUTO
e con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma.
Rilevato che il presente giudizio ha quale oggetto la
richiesta risarcitoria avanzata dall'atto conseguentemente
alla commissione, da parte del convenuto, di un asserito fatto
illecito, individuato nella pronuncia, in due occasioni, di
espressioni diffamatorie;
ritenuto, quanto alle espressioni di cui al primo
episodio, relativo all'oggetto di un comunicato del Gruppo
radicale diffuso dall'agenzia di stampa ANSA, che non ha
pregio la difesa del convenuto laddove afferma che nella
denegata autorizzazione a procedere deve essere altresì
individuato un giudizio di riferibilità delle opinioni
espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ex
articolo 68, primo comma, della Costituzione;
Pag.3
ritenuto infatti che la nota sentenza della Corte
Costituzionale 29 dicembre 1988, n. 1150, specificando che il
potere riconosciuto all'Assemblea parlamentare non deve essere
arbitrario, ha implicitamente statuito che dell'esercizio di
tale potere ne va data congrua motivazione;
rilevato, nel caso in esame, che il deliberato della
Giunta per le autorizzazioni non appare motivata e non
contiene comunque alcun riferimento, neppure implicito, alla
qualificazione funzionale delle espressioni attribuite al
Pannella;
ritenuto pertanto che, ai sensi dell'articolo 3, secondo
comma, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, stanti la non
manifesta infondatezza della questione relativa
all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, conseguente alle modalità ed all'oggetto delle
espressioni in esame, della questione va investita la Camera
di appartenenza del convenuto, che anche nella presente
legislatura è la Camera dei Deputati;
ritenuto, quanto al secondo episodio, relativo alle
espressioni usate nel corso di un comizio tenutosi a Verona,
che la parte convenuta ha sollevato questione relativa
all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione;
ritenuto che anche in tal caso detta questione non si
presenti manifestamente infondata, stante le modalità e
l'oggetto delle espressioni usate;
ritenuto quindi dover del pari adottare i provvedimenti
di cui al citato decreto-legge n. 165 del 1995;
P.Q.M.
dispone che il Cancelliere trasmetta alla Camera dei Deputati
gli atti del fascicolo di ufficio in copia autentica nonché il
documento 2 del fascicolo della parte convenuta, del pari in
copia autentica, affinché detta Assemblea deliberi se il fatto
per il quale è in corso il procedimento concerne o meno
opinioni espresse dal Pannella nell'esercizio delle sue
funzioni;
dispone la sospensione del procedimento.
Roma, 9 giugno 1995.
Il Presidente
Paolo Cemmi
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(Relatore: BERSELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti dell'onorevole
PANNELLA
deputato all'epoca dei fatti
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 23 ottobre 1995
Presentata alla Presidenza il 21 gennaio 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 9 giugno 1995 il
tribunale civile di Roma ha investito la Camera
dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione in relazione ad un giudizio civile per
risarcimento dei danni promosso nei confronti dell'onorevole
Marco Pannella, già deputato.
L'illecito civile sarebbe stato causato in un'intervista
dell'onorevole Pannella all'agenzia ANSA in data 6 agosto 1985
ed in un comizio effettuato dal medesimo, pochi giorni dopo, a
Verona.
L'intervista s'inseriva nell'ambito dell'intensa polemica
sorta in relazione al decesso dell'indagato Salvatore Marino,
interrogato nella questura di Palermo anche dal capitano dei
carabinieri Gennaro Scala, in relazione all'omicidio del
commissario Montana.
In tale occasione l'onorevole Pannella espresse
apprezzamenti critici nei confronti del suddetto ufficiale dei
carabinieri ricordando anche altri episodi che, secondo lo
stesso Pannella, avevano contraddistinto negativamente la
carriera del capitano Scala e per i quali pendevano
procedimenti penali presso il tribunale di Verona.
L'onorevole Pannella muoveva all'ufficiale gli addebiti di
aver usato violenza nei confronti di un detenuto; di aver
favorito un latitante inducendolo a divenire confidente e di
essere stato coinvolto in una vicenda di droga insieme ad un
noto trafficante di eroina.
Nel comunicato ANSA l'onorevole Pannella chiedeva al
Comando generale dei carabinieri in base a quale criteri
avesse deciso di trasferire il capitano Scala da Verona, alla
"piazza calda di Palermo", nonostante tali precedenti.
L'onorevole Pannella ripeteva successivamente
apprezzamenti critici nei confronti del suddetto ufficiale
anche nel corso di un comizio a Verona.
Per completezza espositiva è utile ricordare che la Camera
ha già esaminato la vicenda discutendo la domanda di
autorizzazione a procedere, presentata nella XI legislatura, e
basata sui medesimi fatti, per il reato di diffamazione col
mezzo della stampa (XI legislatura, doc. IV, n. 49). La
Camera, su conforme proposta della Giunta, negò
l'autorizzazione.
E' utile anche ricordare che la Camera aveva già
parzialmente esaminato nella XII legislatura (doc. IV- ter,
n. 24-A) anche il presente procedimento civile. La Giunta
(relatore Di Muccio) anche in quell'occasione deliberò
all'unanimità per la insindacabilità (sebbene, per
l'intervenuto scioglimento delle Camere l'Assemblea non poté
poi pronunciarsi).
* * *
Nella presente legislatura, la Giunta ha esaminato
l'ordinanza del tribunale di Roma nella seduta del 27 novembre
1996, ascoltando anche l'onorevole Pannella, che ha fornito
chiarimenti e delucidazioni.
In particolare l'onorevole Pannella ha ricordato l'intensa
polemica che seguì ai fatti di Palermo e ha sottolineato
altresì che il suo gruppo politico e lui personalmente
condussero una battaglia politica per richiamare l'attenzione
del Parlamento e del Paese sulla vicenda.
L'attenzione fu mantenuta viva anche negli anni seguenti e
sfociò, da ultimo, nella presentazione, in data 4 ottobre
1994, di una interrogazione a risposta orale ai Ministri della
Pag.3
giustizia, della difesa e degli interni, per avere notizie
sulle risultanze delle indagini e sui provvedimenti
amministrativi emanati in relazione alla morte del Marino.
L'interrogazione fu sottoscritta dai deputati riformatori
e da oltre cento deputati di tutti i gruppi politici.
* * *
Risulta di assoluta evidenza lo stretto legame tra le
opinioni espresse dall'onorevole Pannella nel corso
dell'attività parlamentare tipica ed i giudizi pronunciati
fuori della Camera.
Sussiste, infatti, in sommo grado, quella connessione
oggettiva, soggettiva e temporale tra esercizio esterno del
mandato rappresentativo e funzione parlamentare che - a
partire da alcune deliberazioni del Senato della Repubblica in
precedenti legislature e secondo la giurisprudenza della
Giunta della Camera, consolidatasi in questa legislatura dopo
la riforma dell'articolo 68 della Costituzione - costituisce
elemento necessario e sufficiente per l'applicazione del primo
comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Per questi motivi la Giunta ha deliberato di proporre
all'Assemblea che i fatti oggetto del procedimento civile in
questione concernono opinioni espresse da un deputato
nell'esercizio delle sue funzioni.
Filippo BERSELLI, Relatore.
| |