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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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27
DOC4T-0006
DOC IV ter n. 6 Legisl. XIII
23-10-95 [ DOC13-4TER-6 DO C134TER0006 13DOC4TER 00006 DOC13-4TER-6A 13DOC4TER 00006 A 000300032 DOC4TER 00006 000004T000600000101000339SI1 3 000101000323SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           PANNELLA
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 23 ottobre 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                 IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
                          Sezione I
  così composto:
      dottor Paolo CEMMI,  presidente; 
      dottor Fabrizio GENTILI,  giudice; 
      dottor Roberto REALI,  giudice relatore.
  riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
                          ORDINANZA
  nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13295 del
  ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1991 posta
  in deliberazione all'udienza collegiale del 15 maggio 1995 e
  vertente
                             TRA
  Gennaro SCALA
  elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Monteventi 20,
  presso lo studio del procuratore e avvocato Gianluigi Loy che
  lo rappresenta e difende ai sensi della procura in margine
  all'atto di citazione
                                                        ATTORE
 
  Pannella GIACINTO
  elettivamente domiciliato in Roma, Via Gualtiero Serafino n.
  8, presso lo studio del procuratore avvocato Gian Domenico
  Caiazza che lo rappresenta e difende ai sensi della procura in
  calce alla copia dell'atto di citazione notificatogli
  CONVENUTO
  e con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il
  tribunale di Roma.
      Rilevato che il presente giudizio ha quale oggetto la
  richiesta risarcitoria avanzata dall'atto conseguentemente
  alla commissione, da parte del convenuto, di un asserito fatto
  illecito, individuato nella pronuncia, in due occasioni, di
  espressioni diffamatorie;
      ritenuto, quanto alle espressioni di cui al primo
  episodio, relativo all'oggetto di un comunicato del Gruppo
  radicale diffuso dall'agenzia di stampa ANSA, che non ha
  pregio la difesa del convenuto laddove afferma che nella
  denegata autorizzazione a procedere deve essere altresì
  individuato un giudizio di riferibilità delle opinioni
  espresse nell'esercizio della funzione parlamentare  ex
  articolo 68, primo comma, della Costituzione;
 
                              Pag.3
 
      ritenuto infatti che la nota sentenza della Corte
  Costituzionale 29 dicembre 1988, n. 1150, specificando che il
  potere riconosciuto all'Assemblea parlamentare non deve essere
  arbitrario, ha implicitamente statuito che dell'esercizio di
  tale potere ne va data congrua motivazione;
      rilevato, nel caso in esame, che il deliberato della
  Giunta per le autorizzazioni non appare motivata e non
  contiene comunque alcun riferimento, neppure implicito, alla
  qualificazione funzionale delle espressioni attribuite al
  Pannella;
      ritenuto pertanto che, ai sensi dell'articolo 3, secondo
  comma, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, stanti la non
  manifesta infondatezza della questione relativa
  all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, conseguente alle modalità ed all'oggetto delle
  espressioni in esame, della questione va investita la Camera
  di appartenenza del convenuto, che anche nella presente
  legislatura è la Camera dei Deputati;
      ritenuto, quanto al secondo episodio, relativo alle
  espressioni usate nel corso di un comizio tenutosi a Verona,
  che la parte convenuta ha sollevato questione relativa
  all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione;
      ritenuto che anche in tal caso detta questione non si
  presenti manifestamente infondata, stante le modalità e
  l'oggetto delle espressioni usate;
      ritenuto quindi dover del pari adottare i provvedimenti
  di cui al citato decreto-legge n. 165 del 1995;
                            P.Q.M.
  dispone che il Cancelliere trasmetta alla Camera dei Deputati
  gli atti del fascicolo di ufficio in copia autentica nonché il
  documento 2 del fascicolo della parte convenuta, del pari in
  copia autentica, affinché detta Assemblea deliberi se il fatto
  per il quale è in corso il procedimento concerne o meno
  opinioni espresse dal Pannella nell'esercizio delle sue
  funzioni;
      dispone la sospensione del procedimento.
      Roma, 9 giugno 1995.
                        Il Presidente
                         Paolo Cemmi
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
              PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
                   (Relatore: BERSELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                 nei confronti dell'onorevole
                           PANNELLA
                 deputato all'epoca dei fatti
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 23 ottobre 1995
        Presentata alla Presidenza il 21 gennaio 1997
 
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     Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 9 giugno 1995 il
  tribunale civile di Roma ha investito la Camera
  dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione in relazione ad un giudizio civile per
  risarcimento dei danni promosso nei confronti dell'onorevole
  Marco Pannella, già deputato.
     L'illecito civile sarebbe stato causato in un'intervista
  dell'onorevole Pannella all'agenzia ANSA in data 6 agosto 1985
  ed in un comizio effettuato dal medesimo, pochi giorni dopo, a
  Verona.
     L'intervista s'inseriva nell'ambito dell'intensa polemica
  sorta in relazione al decesso dell'indagato Salvatore Marino,
  interrogato nella questura di Palermo anche dal capitano dei
  carabinieri Gennaro Scala, in relazione all'omicidio del
  commissario Montana.
     In tale occasione l'onorevole Pannella espresse
  apprezzamenti critici nei confronti del suddetto ufficiale dei
  carabinieri ricordando anche altri episodi che, secondo lo
  stesso Pannella, avevano contraddistinto negativamente la
  carriera del capitano Scala e per i quali pendevano
  procedimenti penali presso il tribunale di Verona.
     L'onorevole Pannella muoveva all'ufficiale gli addebiti di
  aver usato violenza nei confronti di un detenuto; di aver
  favorito un latitante inducendolo a divenire confidente e di
  essere stato coinvolto in una vicenda di droga insieme ad un
  noto trafficante di eroina.
     Nel comunicato ANSA l'onorevole Pannella chiedeva al
  Comando generale dei carabinieri in base a quale criteri
  avesse deciso di trasferire il capitano Scala da Verona, alla
  "piazza calda di Palermo", nonostante tali precedenti.
     L'onorevole Pannella ripeteva successivamente
  apprezzamenti critici nei confronti del suddetto ufficiale
  anche nel corso di un comizio a Verona.
     Per completezza espositiva è utile ricordare che la Camera
  ha già esaminato la vicenda discutendo la domanda di
  autorizzazione a procedere, presentata nella XI legislatura, e
  basata sui medesimi fatti, per il reato di diffamazione col
  mezzo della stampa (XI legislatura, doc. IV, n. 49).  La
  Camera, su conforme proposta della Giunta, negò
  l'autorizzazione.
     E' utile anche ricordare che la Camera aveva già
  parzialmente esaminato nella XII legislatura (doc.  IV-  ter,
  n. 24-A) anche il presente procedimento civile.  La Giunta
  (relatore Di Muccio) anche in quell'occasione deliberò
  all'unanimità per la insindacabilità (sebbene, per
  l'intervenuto scioglimento delle Camere l'Assemblea non poté
  poi pronunciarsi).
                           *  *  *
     Nella presente legislatura, la Giunta ha esaminato
  l'ordinanza del tribunale di Roma nella seduta del 27 novembre
  1996, ascoltando anche l'onorevole Pannella, che ha fornito
  chiarimenti e delucidazioni.
     In particolare l'onorevole Pannella ha ricordato l'intensa
  polemica che seguì ai fatti di Palermo e ha sottolineato
  altresì che il suo gruppo politico e lui personalmente
  condussero una battaglia politica per richiamare l'attenzione
  del Parlamento e del Paese sulla vicenda.
     L'attenzione fu mantenuta viva anche negli anni seguenti e
  sfociò, da ultimo, nella presentazione, in data 4 ottobre
  1994, di una interrogazione a risposta orale ai Ministri della
 
                              Pag.3
 
  giustizia, della difesa e degli interni, per avere notizie
  sulle risultanze delle indagini e sui provvedimenti
  amministrativi emanati in relazione alla morte del Marino.
     L'interrogazione fu sottoscritta dai deputati riformatori
  e da oltre cento deputati di tutti i gruppi politici.
                           *  *  *
     Risulta di assoluta evidenza lo stretto legame tra le
  opinioni espresse dall'onorevole Pannella nel corso
  dell'attività parlamentare tipica ed i giudizi pronunciati
  fuori della Camera.
     Sussiste, infatti, in sommo grado, quella connessione
  oggettiva, soggettiva e temporale tra esercizio esterno del
  mandato rappresentativo e funzione parlamentare che - a
  partire da alcune deliberazioni del Senato della Repubblica in
  precedenti legislature e secondo la giurisprudenza della
  Giunta della Camera, consolidatasi in questa legislatura dopo
  la riforma dell'articolo 68 della Costituzione - costituisce
  elemento necessario e sufficiente per l'applicazione del primo
  comma dell'articolo 68 della Costituzione.
     Per questi motivi la Giunta ha deliberato di proporre
  all'Assemblea che i fatti oggetto del procedimento civile in
  questione concernono opinioni espresse da un deputato
  nell'esercizio delle sue funzioni.
                                 Filippo BERSELLI,  Relatore.
 
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