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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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30
DOC4T-0009
DOC IV ter n. 9 Legisl. XIII
25-10-95 [ DOC13-4TER-9 DO C134TER0009 13DOC4TER 00009 DOC13-4TER-9A 13DOC4TER 00009 A 000400032 DOC4TER 00009 000004T000900000101000447SI1 4 000101000309SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale,
  30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 13
  della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo
                        della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI VARESE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 25 ottobre 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                  TRIBUNALE PENALE DI VARESE
       Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
            Ordinanza ex articolo 3 D.L. n. 374/95
            IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
      Dott. Elena Fumagalli,
      nel procedimento in oggetto nei confronti di:
        SGARBI VITTORIO, nato a Ferrara, l'8 maggio 1952,
  residente a Ro Ferrarese (Fe), Piazza Umberto I, n. 22,
  Deputato della Repubblica;
        a scioglimento della riserva assunta all'udienza
  preliminare dell'11 ottobre 1995;
                           osserva
     Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio
      La difesa dell'indagato Onorevole Sgarbi Vittorio ha
  eccepito preliminarmente l'incompetenza del giudice adito, sia
  per materia, sia territoriale ed ha chiesto che il G.I.P.
  disponga la trasmissione degli atti al Pubblico ministero
  presso il Pretore di Roma o comunque al P.M. presso il Pretore
  competente in base alle regole generali.
      L'eccezione è a parere di questo giudice infondata.  Ed
  infatti poiché all'indagato è stato contestato il reato di
  diffamazione commessa attraverso trasmissioni consistenti
  nell'attribuzione di un fatto determinato, le regole generali
  sulla competenza subiscono le deroghe espressamente previste
  dall'articolo 30, V comma, legge 6 agosto 1990 n. 223: quanto
  alla competenza per materia, la stessa viene attribuita -
  attraverso l'espresso richiamo all'articolo 21 della legge 2
  febbraio 1948 n. 47 - al Tribunale.  Quanto alla competenza
  territoriale, la norma in esame sancisce che il foro
  competente è determinato dal luogo di residenza della persona
  offesa (nel caso di specie, l'onorevole Umberto Bossi risiede
  in Gemonio, luogo compreso nella circoscrizione del Tribunale
  di Varese).
      Non può condividersi l'assunto secondo cui le regole
  dettate dal comma V dell'articolo 30 legge n. 223 del 1990 si
  riferirebbero soltanto all'ipotesi di diffamazione attraverso
  trasmissioni posta in essere dai soggetti indicati al comma I
  (concessionario privato, concessionaria pubblica ovvero
  persona da loro delegata al controllo della trasmissione) e
  cioè non solo perché non avrebbe senso determinare una
  speciale competenza per una determinata categoria di soggetti,
  ma anche
 
                              Pag.3
 
  da un'attenta lettura della norma si evince come il
  riferimento ai soggetti di cui al comma 1 viene operato solo
  allorquando vengono determinate le pene da irrogare, mentre
  nel caso del comma V il legislatore, limitandosi a dire "per
  reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo" si è
  limitato a far riferimento alle tipologie di reato, fra le
  quali "i reati di diffamazione commessi attraverso
  trasmissioni consistenti nell'attribuzione commessi attraverso
  trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto
  determinato" (comma 4).
  Quanto all'eccezione di applicabilità dell'articolo 68
                            Cost.
      Nei confronti dell'onorevole Sgarbi Vittorio il Pubblico
  Ministero presso il Tribunale di Varese ha presentato
  richiesta di rinvio a giudizio in data 1 settembre 1995 in
  ordine alla seguente imputazione: IMPUTATO: del delitto p. e
  p. dall'articolo 595, 1^, 2^ e 3^ comma del codice penale,
  nonché 13 legge n. 47 del 1948 e 30, comma 4, legge 223 del
  1990, per avere, comunicando con più persone, nel corso di una
  trasmissione televisiva, offeso la reputazione di BOSSI
  Umberto, rivolgendo a quest'ultimo frasi ingiuriose ed in
  particolare asserendo che quest'ultimo era un "capo banda che
  ha preso i soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto,
  bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare,
  inesistente personaggio senza idee che governa con il furto".
  In Roma, nel dicembre 1994.
      Il procedimento, sorto a seguito di presentazione di atto
  di querela da parte dell'onorevole Bossi - indirizzato al
  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e
  trasmesso per competenza (individuata ai sensi dell'articolo
  30, comma 5, legge n. 223 del 1990) a questo Tribunale
  nell'ambito della cui circoscrizione risiede la persona offesa
  -, ha per oggetto le affermazioni pronunciate dall'onorevole
  Sgarbi nei confronti dell'onorevole Bossi nel corso della
  trasmissione televisiva denominata "Sgarbi quotidiani" diffusa
  dalla rete televisiva "canale 5" nel dicembre 1994,
  affermazioni definite dal querelante ingiuriose e gravemente
  lesive del proprio prestigio e della propria onorabilità
  personale e consistite nell'aver proferito la seguente frase:
  "capo banda che ha preso i soldi sporchi, animale, inutile
  cervello vuoto, bestia della politica, ladro, scemo, incapace
  di pensare, inesistente personaggio senza idee che governa con
  il furto".
      Nel corso dell'odierna udienza preliminare il difensore
  dell'indagato ha chiesto l'applicazione dell'articolo 68,
  comma 1, Cost. secondo cui "I membri del Parlamento non
  possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
  dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
      La questione non è, a parere di questo giudice,
  manifestamente infondata: rileva innanzitutto osservare come
  la trasmissione televisiva per cui è provvedimento sia andata
  in onda - come sottolinea lo stesso onorevole Bossi nel
  proprio atto di querela - in un momento temporaneamente coevo
  alle prime fasi della crisi del Governo Berlusconi, ciò che fa
  sorgere il dubbio che chi parlava stesse agendo nell'esercizio
  delle proprie funzioni di Parlamentare appartenente allo
  schieramento "forza Italia" il cui leader era l'allora capo di
  Governo, schieramento contrapposto al partito del quale
  l'onorevole Bossi è segretario.  Nel corso della trasmissione
  televisiva l'onorevole Sgarbi fa
 
                              Pag.4
 
  un espresso riferimento al fatto che "il Governo che si
  annuncia è il Governo delle regole dei ladri, i ladri della
  prima repubblica che vogliono inventare la nuova", circostanza
  che denota come le critiche mosse nei confronti
  dell'avversario politico abbiano come finalità quella di far
  propaganda a tutti gli ascoltatori dei rischi connessi alla
  crisi di Governo in corso, propaganda che potrebbe essere
  considerata rientrante nell'esercizio delle funzioni di
  parlamentare.
      L'attacco verbale posto in essere dall'onorevole Sgarbi,
  inoltre, si inserisce nella accesa e notoria dialettica
  politica che contrappone i due esponenti, dialettica che
  rientra sicuramente nelle funzioni tipiche di parlamentare le
  quali, se è ben vero che per lo più vengono esercitate
  all'interno delle Camere, non è escluso che possano anche
  essere esercitate al di fuori di tale sede, come in caso di
  riunioni, congressi, comizi, interviste e simili.
      Il giudizio di non manifesta infondatezza in ordine
  all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 68, comma 1,
  costituzione a favore dell'onorevole Sgarbi Vittorio, impone a
  questo giudice di trasmettere gli atti del procedimento alla
  Camera dei deputati - cui appartiene l'indagato - perché
  questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il
  procedimento concerna o meno opinioni espresse da un membro
  del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.
                      per questi motivi
      Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi
  dell'articolo 30 legge 6 agosto 1990 n. 223,
      visti gli articoli 68, comma 1, Cost. e 3 decreto legge 7
  settembre 1995 n. 374.
                           dispone
  la diretta trasmissione degli atti del procedimento in
  epigrafe indicato alla Camera dei deputati perché deliberi se
  il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o
  meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle proprie funzioni;
                           dispone
      la sospensione del procedimento sino alla deliberazione
  della Camera stessa.
      Rinvia l'udienza preliminare per il giorno 9 gennaio
  1996.
      La presente ordinanza costituisce parte integrante del
  verbale d'udienza.
      Manda la Cancelleria per gli adempimenti di
  competenza.
      Varese, 11 ottobre 1995.
            Il giudice per le indagini preliminari
                       Elena Fumagalli
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                 (Relatore:  VALTER BIELLI)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595 del codice
  penale, 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
  13 della legge 8 febbraio 1948, n, 47 (diffamazione col mezzo
                        della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI VARESE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 25 ottobre 1995
       Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in
  materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento
  penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi, nasce a seguito
  della richiesta dell'interessato per il reato di diffamazione
  a mezzo stampa, trasmessa dal tribunale di Varese e pervenuta
  alla Camera il 26 ottobre 1995, mantenuta all'ordine del
  giorno della precedente legislatura.
     Nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi il pubblico
  ministero presso il tribunale di Varese ha presentato
  richiesta di rinvio a giudizio in data 1^ settembre 1995 per
  avere, nel corso di una trasmissione televisiva, offeso la
  reputazione dell'onorevole Umberto Bossi con frasi ingiuriose
  e in particolare dichiarando che questi era un "capobanda che
  ha preso soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto,
  bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare,
  inesistente personaggio senza idee che governa con il
  furto".
     Dichiarazioni fatte nel dicembre 1994 nel corso della
  trasmissione televisiva denominata "Sgarbi quotidiani".
     Non sfugge certamente al relatore il contesto in cui si è
  manifestato il "supposto reato" cioè una fase di
  contrapposizione politica forte e aspra tra Lega e Forza
  Italia, contrapposizione che aveva portato alla caduta del
  governo Berlusconi, che aveva fatto gridare al "ribaltone".
     Si potrebbe far osservare come il parlamentare, allora
  eletto nelle liste di Forza Italia, esercitasse una critica,
  una polemica dai toni alti e duri, ma pur sempre
  nell'esercizio delle proprie funzioni e quindi procedere per
  l'insindacabilità, ma voglio far osservare come l'onorevole
  Sgarbi nell'esercitare il ruolo di conduttore della
  trasmissione che recava il suo nome, abbia agito come
  prestatore d'opera.  Egli infatti risultava essere alle
  dipendenze della Fininvest e dalla stessa azienda veniva
  retribuito: la stessa variazione dell'indice di ascolto è
  legata alla capacità del conduttore di fare "audience".
     Pertanto ci troviamo di fronte alla situazione per cui il
  conduttore della trasmissione, presente in tale veste, si
  esibisce in una serie ininterrotta di offese personali, di
  contumelie, di affermazioni ingiuriose rivolte contro il Bossi
  e lesive del suo prestigio personale, il tutto di fronte a
  milioni di spettatori; per tali considerazioni il relatore e
  la Giunta chiedono che non venga accolta la richiesta di
  insindacabilità.
     L'orientamento che qui viene espresso non vuole in alcun
  modo ledere le prerogative legate alla funzione del
  parlamentare e la richiesta di dichiarare che i fatti non
  concernono opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi
  nell'esercizio delle sue funzioni attiene all'esigenza di
  escludere dall'ambito di competenza dell'articolo 68
  l'ingiuria e l'insulto gratuito che nulla hanno a che fare con
  le funzioni parlamentari.
     A siffatta conclusione si perviene agevolmente e
  ribadisco, ove si tenga presente che in tale programma
  l'onorevole Sgarbi non agiva nelle vesti di parlamentare, ma
  in quella di commentatore alla stregua di un qualsiasi
  giornalista o opinionista, esprimendo quindi giudizi
  strettamente personali, che non possono essere considerati
  convincimenti di un uomo politico e che in ogni caso escludono
  l'insulto e l'ingiuria.
 
                              Pag.3
 
     Per il relatore le decisioni che l'Aula andrà tra poco a
  prendere segneranno un paradigma di quel discrimine tra
  insindacabilità e sindacabilità al quale dovremo anche in
  futuro attenerci.  Per questi motivi la Giunta propone di
  dichiarare che i fatti oggetto del procedimento penale in
  discussione, di cui al documento 4-  ter  n. 9, non
  rientrano nelle prerogative salvaguardate dall'articolo 68,
  comma 1, della Costituzione che attengono ad opinioni espresse
  nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare.
                                    Valter BIELLI,  Relatore.
 
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