| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale,
30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo
della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI VARESE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 25 ottobre 1995
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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TRIBUNALE PENALE DI VARESE
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Ordinanza ex articolo 3 D.L. n. 374/95
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Elena Fumagalli,
nel procedimento in oggetto nei confronti di:
SGARBI VITTORIO, nato a Ferrara, l'8 maggio 1952,
residente a Ro Ferrarese (Fe), Piazza Umberto I, n. 22,
Deputato della Repubblica;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza
preliminare dell'11 ottobre 1995;
osserva
Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio
La difesa dell'indagato Onorevole Sgarbi Vittorio ha
eccepito preliminarmente l'incompetenza del giudice adito, sia
per materia, sia territoriale ed ha chiesto che il G.I.P.
disponga la trasmissione degli atti al Pubblico ministero
presso il Pretore di Roma o comunque al P.M. presso il Pretore
competente in base alle regole generali.
L'eccezione è a parere di questo giudice infondata. Ed
infatti poiché all'indagato è stato contestato il reato di
diffamazione commessa attraverso trasmissioni consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato, le regole generali
sulla competenza subiscono le deroghe espressamente previste
dall'articolo 30, V comma, legge 6 agosto 1990 n. 223: quanto
alla competenza per materia, la stessa viene attribuita -
attraverso l'espresso richiamo all'articolo 21 della legge 2
febbraio 1948 n. 47 - al Tribunale. Quanto alla competenza
territoriale, la norma in esame sancisce che il foro
competente è determinato dal luogo di residenza della persona
offesa (nel caso di specie, l'onorevole Umberto Bossi risiede
in Gemonio, luogo compreso nella circoscrizione del Tribunale
di Varese).
Non può condividersi l'assunto secondo cui le regole
dettate dal comma V dell'articolo 30 legge n. 223 del 1990 si
riferirebbero soltanto all'ipotesi di diffamazione attraverso
trasmissioni posta in essere dai soggetti indicati al comma I
(concessionario privato, concessionaria pubblica ovvero
persona da loro delegata al controllo della trasmissione) e
cioè non solo perché non avrebbe senso determinare una
speciale competenza per una determinata categoria di soggetti,
ma anche
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da un'attenta lettura della norma si evince come il
riferimento ai soggetti di cui al comma 1 viene operato solo
allorquando vengono determinate le pene da irrogare, mentre
nel caso del comma V il legislatore, limitandosi a dire "per
reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo" si è
limitato a far riferimento alle tipologie di reato, fra le
quali "i reati di diffamazione commessi attraverso
trasmissioni consistenti nell'attribuzione commessi attraverso
trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto
determinato" (comma 4).
Quanto all'eccezione di applicabilità dell'articolo 68
Cost.
Nei confronti dell'onorevole Sgarbi Vittorio il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Varese ha presentato
richiesta di rinvio a giudizio in data 1 settembre 1995 in
ordine alla seguente imputazione: IMPUTATO: del delitto p. e
p. dall'articolo 595, 1^, 2^ e 3^ comma del codice penale,
nonché 13 legge n. 47 del 1948 e 30, comma 4, legge 223 del
1990, per avere, comunicando con più persone, nel corso di una
trasmissione televisiva, offeso la reputazione di BOSSI
Umberto, rivolgendo a quest'ultimo frasi ingiuriose ed in
particolare asserendo che quest'ultimo era un "capo banda che
ha preso i soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto,
bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare,
inesistente personaggio senza idee che governa con il furto".
In Roma, nel dicembre 1994.
Il procedimento, sorto a seguito di presentazione di atto
di querela da parte dell'onorevole Bossi - indirizzato al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e
trasmesso per competenza (individuata ai sensi dell'articolo
30, comma 5, legge n. 223 del 1990) a questo Tribunale
nell'ambito della cui circoscrizione risiede la persona offesa
-, ha per oggetto le affermazioni pronunciate dall'onorevole
Sgarbi nei confronti dell'onorevole Bossi nel corso della
trasmissione televisiva denominata "Sgarbi quotidiani" diffusa
dalla rete televisiva "canale 5" nel dicembre 1994,
affermazioni definite dal querelante ingiuriose e gravemente
lesive del proprio prestigio e della propria onorabilità
personale e consistite nell'aver proferito la seguente frase:
"capo banda che ha preso i soldi sporchi, animale, inutile
cervello vuoto, bestia della politica, ladro, scemo, incapace
di pensare, inesistente personaggio senza idee che governa con
il furto".
Nel corso dell'odierna udienza preliminare il difensore
dell'indagato ha chiesto l'applicazione dell'articolo 68,
comma 1, Cost. secondo cui "I membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
La questione non è, a parere di questo giudice,
manifestamente infondata: rileva innanzitutto osservare come
la trasmissione televisiva per cui è provvedimento sia andata
in onda - come sottolinea lo stesso onorevole Bossi nel
proprio atto di querela - in un momento temporaneamente coevo
alle prime fasi della crisi del Governo Berlusconi, ciò che fa
sorgere il dubbio che chi parlava stesse agendo nell'esercizio
delle proprie funzioni di Parlamentare appartenente allo
schieramento "forza Italia" il cui leader era l'allora capo di
Governo, schieramento contrapposto al partito del quale
l'onorevole Bossi è segretario. Nel corso della trasmissione
televisiva l'onorevole Sgarbi fa
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un espresso riferimento al fatto che "il Governo che si
annuncia è il Governo delle regole dei ladri, i ladri della
prima repubblica che vogliono inventare la nuova", circostanza
che denota come le critiche mosse nei confronti
dell'avversario politico abbiano come finalità quella di far
propaganda a tutti gli ascoltatori dei rischi connessi alla
crisi di Governo in corso, propaganda che potrebbe essere
considerata rientrante nell'esercizio delle funzioni di
parlamentare.
L'attacco verbale posto in essere dall'onorevole Sgarbi,
inoltre, si inserisce nella accesa e notoria dialettica
politica che contrappone i due esponenti, dialettica che
rientra sicuramente nelle funzioni tipiche di parlamentare le
quali, se è ben vero che per lo più vengono esercitate
all'interno delle Camere, non è escluso che possano anche
essere esercitate al di fuori di tale sede, come in caso di
riunioni, congressi, comizi, interviste e simili.
Il giudizio di non manifesta infondatezza in ordine
all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 68, comma 1,
costituzione a favore dell'onorevole Sgarbi Vittorio, impone a
questo giudice di trasmettere gli atti del procedimento alla
Camera dei deputati - cui appartiene l'indagato - perché
questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il
procedimento concerna o meno opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.
per questi motivi
Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi
dell'articolo 30 legge 6 agosto 1990 n. 223,
visti gli articoli 68, comma 1, Cost. e 3 decreto legge 7
settembre 1995 n. 374.
dispone
la diretta trasmissione degli atti del procedimento in
epigrafe indicato alla Camera dei deputati perché deliberi se
il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o
meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle proprie funzioni;
dispone
la sospensione del procedimento sino alla deliberazione
della Camera stessa.
Rinvia l'udienza preliminare per il giorno 9 gennaio
1996.
La presente ordinanza costituisce parte integrante del
verbale d'udienza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di
competenza.
Varese, 11 ottobre 1995.
Il giudice per le indagini preliminari
Elena Fumagalli
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: VALTER BIELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595 del codice
penale, 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
13 della legge 8 febbraio 1948, n, 47 (diffamazione col mezzo
della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI VARESE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 25 ottobre 1995
Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
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Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in
materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento
penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi, nasce a seguito
della richiesta dell'interessato per il reato di diffamazione
a mezzo stampa, trasmessa dal tribunale di Varese e pervenuta
alla Camera il 26 ottobre 1995, mantenuta all'ordine del
giorno della precedente legislatura.
Nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi il pubblico
ministero presso il tribunale di Varese ha presentato
richiesta di rinvio a giudizio in data 1^ settembre 1995 per
avere, nel corso di una trasmissione televisiva, offeso la
reputazione dell'onorevole Umberto Bossi con frasi ingiuriose
e in particolare dichiarando che questi era un "capobanda che
ha preso soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto,
bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare,
inesistente personaggio senza idee che governa con il
furto".
Dichiarazioni fatte nel dicembre 1994 nel corso della
trasmissione televisiva denominata "Sgarbi quotidiani".
Non sfugge certamente al relatore il contesto in cui si è
manifestato il "supposto reato" cioè una fase di
contrapposizione politica forte e aspra tra Lega e Forza
Italia, contrapposizione che aveva portato alla caduta del
governo Berlusconi, che aveva fatto gridare al "ribaltone".
Si potrebbe far osservare come il parlamentare, allora
eletto nelle liste di Forza Italia, esercitasse una critica,
una polemica dai toni alti e duri, ma pur sempre
nell'esercizio delle proprie funzioni e quindi procedere per
l'insindacabilità, ma voglio far osservare come l'onorevole
Sgarbi nell'esercitare il ruolo di conduttore della
trasmissione che recava il suo nome, abbia agito come
prestatore d'opera. Egli infatti risultava essere alle
dipendenze della Fininvest e dalla stessa azienda veniva
retribuito: la stessa variazione dell'indice di ascolto è
legata alla capacità del conduttore di fare "audience".
Pertanto ci troviamo di fronte alla situazione per cui il
conduttore della trasmissione, presente in tale veste, si
esibisce in una serie ininterrotta di offese personali, di
contumelie, di affermazioni ingiuriose rivolte contro il Bossi
e lesive del suo prestigio personale, il tutto di fronte a
milioni di spettatori; per tali considerazioni il relatore e
la Giunta chiedono che non venga accolta la richiesta di
insindacabilità.
L'orientamento che qui viene espresso non vuole in alcun
modo ledere le prerogative legate alla funzione del
parlamentare e la richiesta di dichiarare che i fatti non
concernono opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi
nell'esercizio delle sue funzioni attiene all'esigenza di
escludere dall'ambito di competenza dell'articolo 68
l'ingiuria e l'insulto gratuito che nulla hanno a che fare con
le funzioni parlamentari.
A siffatta conclusione si perviene agevolmente e
ribadisco, ove si tenga presente che in tale programma
l'onorevole Sgarbi non agiva nelle vesti di parlamentare, ma
in quella di commentatore alla stregua di un qualsiasi
giornalista o opinionista, esprimendo quindi giudizi
strettamente personali, che non possono essere considerati
convincimenti di un uomo politico e che in ogni caso escludono
l'insulto e l'ingiuria.
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Per il relatore le decisioni che l'Aula andrà tra poco a
prendere segneranno un paradigma di quel discrimine tra
insindacabilità e sindacabilità al quale dovremo anche in
futuro attenerci. Per questi motivi la Giunta propone di
dichiarare che i fatti oggetto del procedimento penale in
discussione, di cui al documento 4- ter n. 9, non
rientrano nelle prerogative salvaguardate dall'articolo 68,
comma 1, della Costituzione che attengono ad opinioni espresse
nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare.
Valter BIELLI, Relatore.
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