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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0010
DOC IV ter n. 10 Legisl. XIII
17-11-95 [ DOC13-4TER-10 DO C134TER0010 13DOC4TER 00010 DOC13-4TER-10A 13DOC4TER 00010 A 000200022 DOC4TER 00010 000004T001000000101000241SI1 2 000101000250SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 81, primo comma e 341,
  commi primo e quarto, del codice penale (oltraggio a pubblico
              ufficiale, continuato e aggravato)
                TRASMESSA DAL PRETORE DI PISA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 17 novembre 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                PRETURA CIRCONDARIALE DI PISA
                          IL PRETORE
        vista l'istanza depositata in cancelleria il 3 novembre
  1995, nell'interesse dell'onorevole Vittorio Sgarbi, sentite
  in merito alla stessa le parti, osserva allo stato per quanto
  è a conoscenza di questo giudice, che i fatti oggetto del
  presente procedimento non sembrano concernere opinioni
  espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare da
  parte dell'imputato, il quale era all'epoca dell'episodio in
  contestazione, ed è tuttora, membro della Camera dei deputati
  della Repubblica.  Dalla lettura del capo di imputazione si
  evince che l'onorevole Sgarbi avrebbe proferito all'indirizzo
  di due agenti della Polizia di Stato, in servizio, alcune
  frasi ingiuriose del seguente tenore:  "C'è una guardia che
  vuole rompere i coglioni.  Di questi me ne sbatto i
  coglioni", in questo modo ledendone il prestigio e l'onore.
  Tale prospettazione accusatoria infatti porta ad escludere che
  le parole che si assume essere state dette dall'onorevole
  Sgarbi siano in qualche modo connesse con la funzione di
  Deputato, che lo stesso ricopre, pertanto ritiene che nel caso
  di specie al momento non siano ravvisabili elementi per poter
  applicare l'articolo 68 della Costituzione.  Tuttavia, attesa
  l'incompleta conoscenza dei fatti oggetto di procedimento,
  dovuta al fatto che gli unici documenti conosciuti dal Giudice
  del dibattimento in questa fase processuale sono quelli
  indicati dall'articolo 431 c.p.p., atteso altresì che al
  momento della richiesta da parte del Pubblico ministero della
  concessione dell'autorizzazione a procedere non è stata
  esaminata l'applicabilità o meno dell'articolo 68 della
  Costituzione, appare opportuno, visto l'articolo 3 del
  decreto-legge 7 settembre 1955 n. 374, ordinare la
  trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei
  Deputati perché deliberi in merito all'eccezione sollevata.
      Sospende il procedimento e lo rinvia all'udienza del 20
  febbraio 1996, ore 9, dando avviso ai testi presenti e ai
  difensori dell'imputato di comparire alla detta udienza senza
  ulteriore comunicazione.  Manda alla cancelleria perché
  provveda a trasmettere la presente ordinanza, unitamente agli
  altri atti del procedimento, alla Camera dei Deputati della
  Repubblica per i provvedimenti di propria competenza.
                          Il Pretore
                          Paola Masi
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
               (Relatore:  FRANCO RAFFALDINI)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 81, primo comma e
  341, commi primo e quarto, del codice penale (oltraggio a
         pubblico ufficiale, continuato e aggravato)
                TRASMESSA DAL PRETORE DI PISA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 17 novembre 1995
       Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La questione che si sottopone
  all'Assemblea riguarda un episodio avvenuto alla fine del mese
  di luglio 1992 in Piazza dei Miracoli a Pisa.
     A quanto risulta dagli atti del procedimento, il deputato
  Sgarbi, invitato a una manifestazione pubblica che si teneva
  presso tale luogo, si stava apprestando ad entrare
  dall'ingresso riservato alle autorità.
     Dopo essersi soffermato presso una piccola folla che
  sostava al di qua delle transenne, avrebbe deciso di portare
  con sé, oltre il varco, cioè nel luogo riservato alle
  autorità, due ragazze che appartenevano al gruppo degli
  astanti.
     Dopo aver ricevuto un rifiuto da parte degli agenti di
  polizia, anche a fronte delle proteste degli astanti che
  aspiravano ad entrare al pari delle due ragazze, il deputato
  Sgarbi avrebbe proferito ad alta voce alcuni insulti al loro
  indirizzo (riportati nella richiesta dell'autorità giudiziaria
  doc. IV-  ter  n. 10):
       "voglio telefonare al Prefetto perché c'è una guardia
  che vuole rompere i coglioni...  Di questi me ne sbatto i
  coglioni".
     Per questo il deputato Sgarbi è stato citato per il reato
  di oltraggio a pubblico ufficiale, confermato ed approvato di
  cui agli articoli 81, primo comma e 341, comma primo e quarto
  del codice penale.
     L'udienza veniva fissata per il 4 novembre 1995.
     Il 17 novembre 1995 il Pretore di Pisa, atteso che al
  momento della richiesta da parte del pubblico ministero della
  concessione dell'autorizzazione a procedere non è stata
  esaminata l'applicabilità o meno dell'articolo 68 della
  Costituzione, ritiene opportuna la trasmissione degli atti del
  procedimento alla Camera dei deputati perché deliberi in
  merito all'udienza del 20 febbraio 1996.
     Non essendo pervenuto alcun pronunciamento delle Camere,
  il procedimento è ripreso il 24 maggio c.a. Il Pretore di Pisa
  assolve il deputato Sgarbi per la prima frase pronunciata e lo
  condanna per la seconda al pagamento di lire 400.000 in
  sostituzione di 16 giorni di reclusione.  Contro tale sentenza
  il deputato Sgarbi ha presentato ricorso.
     Comunque dal contesto dell'episodio e dal tenore delle
  frasi appare del tutto certo che non ci si trovi dinanzi a una
  ipotesi di esercizio di funzioni parlamentari, né che le
  affermazioni del deputato Sgarbi siano opinioni espresse in un
  contesto politico oppure aventi contenuti politici e in
  qualche modo inerenti alla sua funzione parlamentare.
     Tale è stata l'opinione unanime della Giunta che nella
  seduta del 31 luglio 1996 ha approvato la proposta del
  relatore di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti
  citati non concernono opinioni espresse nell'esercizio delle
  funzioni parlamentari.
                                Franco RAFFALDINI,  Relatore.
 
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