| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
DEVECCHI
per il reato di cui agli articoli 56 e 317 del codice
penale (tentata concussione); per il reato di cui all'articolo
341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 18 dicembre 1995
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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TRIBUNALE DI BERGAMO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
RGPM. 1135.95
RGIP. 2381.95
IL GIUDICE
sulla richiesta ex decreto-legge n. 466 del 1995 del
difensore di Devecchi Paolo, membro della Camera dei deputati,
imputato dei reati di cui agli articoli 56 e 317, nonché 341
del codice penale, emette, sentite le parti, la seguente
ORDINANZA
Il difensore di Devecchi Paolo, con istanze del 7 e 29
novembre ultimo scorso, prospetta l'applicazione dell'articolo
68 della Costituzione perché sostiene che il fatto per cui
procedesi è stato commesso da un parlamentare nell'esercizio
delle sue funzioni.
Trattasi di episodio accaduto in Bossico il 2 aprile
1995, quando, secondo la prospettiva accusatoria di cui alla
richiesta di rinvio a giudizio del 2 agosto ultimo scorso, il
Devecchi transitava a bordo della propria motocicletta tipo
"enduro" sul Colle S. Fermo in compagnia di altre persone, ed
ivi si imbatteva in due guardie ecologiche volontarie. Ne
seguiva una discussione relativa alla legittimità del transito
in questione, nel corso della quale il parlamentare avrebbe
criticato le leggi regionali vigenti in materia e quindi
avrebbe preteso di transitare ugualmente sul colle in parola -
fatto qualificato dall'accusa come utilità indebita - non
subendo le relative sanzioni, specificando pure che, in
ragione delle sue funzioni di parlamentare, le due guardie
venatorie dovevano fare quanto da lui ordinato.
Il fatto appena esposto è stato sussunto dal pubblico
ministero nel reato di concussione tentata (articoli 56 e 317
del codice penale), in quanto le due guardie hanno invece
elevato verbale di contravvenzione.
Il Devecchi avrebbe anche oltraggiato i due pubblici
ufficiali profferendo le espressioni volgari di cui al capo di
imputazione, così integrando il reato di cui all'articolo 341
del codice penale.
Il Devecchi, nel corso dell'interrogatorio davanti al
pubblico ministero, ha dichiarato di non aver pronunciato le
espressioni che gli vengono contestate, e di aver solamente
esortato le due guardie ad occuparsi dei problemi ambientali e
dell'inquinamento, e di non limitarsi a contestazioni relative
a divieto di transito.
Tanto premesso in fatto, non può dirsi manifestamente
infondata la questione relativa all'applicabilità
dell'articolo 68 della Costituzione.
Nell'ipotesi più favorevole al Devecchi potrebbe trovare
applicazione la nozione più lata - talvolta fatta propria
dalla giurisdizione domestica delle Camere - di funzione
parlamentare ricomprendente
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ogni attività in qualche modo a questa strumentale. Ed in
effetti una critica alle leggi vigenti della regione Lombardia
potrebbe in qualche modo cogliersi se la condotta contestata
al Devecchi - laddove sussistente - potesse inquadrarsi in un
atto di disubbidienza civile a carattere prevalentemente
dimostrativo.
Cionondimeno, sia la circostanza che il Devecchi si
trovasse sul luogo del fatto per una gita di piacere, sia le
modalità della condotta in contestazione (specie nella parte
in cui l'imputato avrebbe ordinato alle guardie di fare un
qualcosa a cui non erano certo tenute), lasciano invece
emergere dubbi sulla riconducibilità del fatto alla funzione
di parlamentare. Si rende pertanto necessario interpellare la
Camera dei deputati affinché detto Organo deliberi se il fatto
per cui procedesi rientra o meno nel campo di applicazione
dell'articolo 68 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 466 del
1995;
SOSPENDE
il processo nei confronti di Devecchi Paolo sino alla
deliberazione della Camera dei deputati e comunque per un
tempo non superiore ai novanta giorni e
DISPONE
che gli atti relativi vengano trasmessi alla Camera dei
deputati medesima affinché deliberi se il fatto per cui
procedesi costituisca o meno esercizio delle funzioni di
parlamentare.
RINVIA
l'udienza preliminare già fissata per il 30 gennaio 1996 al 4
giugno 1996, ore 9, aula d'udienza sita al piano terra del
Tribunale di Bergamo.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti in
plico chiuso della presente ordinanza, e per l'estrazione di
copia conforme di tutti gli atti del processo epigrafato e
conseguente formazione di autonomo fascicolo che resterà qui
depositato.
Manda ufficiali di polizia giudiziaria in forza presso la
questura di Bergamo - che per l'occasione effettueranno il
servizio richiesto in abiti civili - per la trasmissione degli
atti alla Camera dei deputati.
Bergamo, 2 dicembre 1995.
Il Collaboratore di cancelleria Il Giudice
Santo Guido Dott. Carmine Castaldo
Depositato in cancelleria il 2 dicembre 1995.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BIELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
DEVECCHI
per il reato di cui agli articoli 56 e 317 del codice
penale (tentata concussione); per il reato di cui all'articolo
341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 18 dicembre 1995
Presentata alla Presidenza il 5 novembre 1996
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Onorevoli Colleghi! - Siamo chiamati a decidere se, per
l'onorevole Devecchi i fatti in relazione ai quali l'autorità
giudiziaria ha ravvisato le ipotesi di reato di cui agli
articoli 56 e 317 del codice penale (tentata concussione) e di
cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico
ufficiale) costituiscono o meno esercizio delle funzioni
parlamentari.
La richiesta di deliberazione in materia di
insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, ci
proviene dal tribunale di Bergamo ed è giunta alla Presidenza
della Camera in data 18 dicembre 1995.
Riguarda una vicenda per molti versi banale "ma che
sarebbe bene non venisse mai a verificarsi".
ll fatto: il Devecchi con suoi amici, transitava in
motocicletta "enduro" come sua abitudine domenicale, sul colle
di S. Fermo.
Fermato da due guardie ecologiche, che gli facevano
osservare come il luogo fosse inibito al traffico e gli
contestavano il fatto di poter proseguire nel suo giro, l'ex
parlamentare, - allora in carica - avrebbe, a detta delle
dichiarazioni rese dalle due guardie criticato le leggi
regionali vigenti ed avrebbe preteso di passare ugualmente in
ragione del fatto di essere parlamentare.
Nel corso di questa discussione il Devecchi, avrebbe
proferito le frasi che per correttezza e per dare conto delle
realtà sono costretto a riportare con qualche "omissis" per
ragione di buona educazione: " Io quando ero consigliere
regionale ho votato contro questa legge. A me queste leggi non
interessano, sono un deputato della Repubblica per cui dovete
fare quello che io vi ordino". "Venite sempre a rompere i c...
a noi, andate a romperli da altre parti; mi state rompendo i
c..., toglietevi di mezzo".
"E' inutile che il vostro Presidente - è ancora Claudio
Contessi il vostro capo vero? venga a piangere da me per far
aprire la galleria a Costa Volpino e voi veniate qua a
rompere". "Domani vengo a Lovere, vi faccio convocare dal
vostro capo e poi vediamo come finisce ".
Come si è detto, il Devecchi in quel periodo deputato
della Repubblica a seguito di questo episodio è indagato per
tentata concussione e per oltraggio a pubblico ufficiale.
L'imputazione di tentata concussione con riferimento alla
pretesa induzione a promettere l'utilità del passaggio per il
sentiero vietato abusando della sua qualità di pubblico
ufficiale a me pare francamente eccessiva e auspico che cada
al più presto nelle fasi successive del procedimento.
Sull'imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale il
relatore non ha nulla da dire.
Parlano i fatti, le dichiarazione rese.
Sulla insindacabilità di questi atti, in quanto ricadenti
entro le prerogative parlamentari, richiesta dall'onorevole
Devecchi, c'è da aggiungere per dovere di completezza che lo
stesso ha dichiarato perché ascoltato dalla Giunta per le
autorizzazioni in data 30 ottobre 1996 (era stato ascoltato
anche dalla Giunta della scorsa legislatura ma non si era
pervenuti ad una decisione definitiva dell'Assemblea) che le
affermazioni attribuitegli non corrispondono al vero e che si
era recato in quel luogo, località Colle San Fermo, per
contestare l'applicazione di un divieto ritenuto
eccessivamente restrittivo e su cui aveva
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già avuto modo di esprimersi attraverso lettere e
dichiarazioni.
Le dichiarazioni del Devecchi, che non spetta a noi
verificare, ma che saranno chiarite in sede processuale, a
giudizio del relatore, non fanno da ostacolo alla decisione
che dobbiamo assumere.
La giurisprudenza della Giunta offre già una risposta al
caso in questione e le ultime decisioni assunte hanno escluso
dall'ambito di applicazione delle prerogative di cui
all'articolo 68, primo comma, della Costituzione le opinioni
personali prive di rilievo politico e a maggior ragione gli
insulti, che invece in questo episodio sono più che
presenti.
Per queste considerazioni non mi pare che nelle
affermazioni del Devecchi possa trovare riscontro alcunché che
possa fare riferimento ad una funzione ispettivo-parlamentare
anche in senso lato, in quanto, come emerge dagli atti, si
tratta di una gita tra amici in montagna, l'episodio in cui
incorre l'ex parlamentare non si inserisce in alcun modo nelle
prerogative del deputato e, in ogni caso, l'insulto non
rientra nell'insindacabilità.
Il relatore e la Giunta all'unanimità propongono pertanto
all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, a
prescindere, ovviamente, dall'accertamento degli stessi che
verrà effettuato nelle sedi opportune.
Valter BIELLI, Relatore.
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