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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0013
DOC IV ter n. 13 Legisl. XIII
18-12-95 [ DOC13-4TER-13 DO C134TER0013 13DOC4TER 00013 DOC13-4TER-13A 13DOC4TER 00013 A 000300032 DOC4TER 00013 000004T001300000101000344SI1 3 000101000327SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           DEVECCHI
  per il reato di cui agli articoli 56 e 317 del codice
  penale (tentata concussione); per il reato di cui all'articolo
    341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 18 dicembre 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                     TRIBUNALE DI BERGAMO
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
  RGPM. 1135.95
  RGIP. 2381.95
                          IL GIUDICE
  sulla richiesta ex decreto-legge n. 466 del 1995 del
  difensore di Devecchi Paolo, membro della Camera dei deputati,
  imputato dei reati di cui agli articoli 56 e 317, nonché 341
  del codice penale, emette, sentite le parti, la seguente
                          ORDINANZA
      Il difensore di Devecchi Paolo, con istanze del 7 e 29
  novembre ultimo scorso, prospetta l'applicazione dell'articolo
  68 della Costituzione perché sostiene che il fatto per cui
  procedesi è stato commesso da un parlamentare nell'esercizio
  delle sue funzioni.
      Trattasi di episodio accaduto in Bossico il 2 aprile
  1995, quando, secondo la prospettiva accusatoria di cui alla
  richiesta di rinvio a giudizio del 2 agosto ultimo scorso, il
  Devecchi transitava a bordo della propria motocicletta tipo
  "enduro" sul Colle S. Fermo in compagnia di altre persone, ed
  ivi si imbatteva in due guardie ecologiche volontarie.  Ne
  seguiva una discussione relativa alla legittimità del transito
  in questione, nel corso della quale il parlamentare avrebbe
  criticato le leggi regionali vigenti in materia e quindi
  avrebbe preteso di transitare ugualmente sul colle in parola -
  fatto qualificato dall'accusa come utilità indebita - non
  subendo le relative sanzioni, specificando pure che, in
  ragione delle sue funzioni di parlamentare, le due guardie
  venatorie dovevano fare quanto da lui ordinato.
      Il fatto appena esposto è stato sussunto dal pubblico
  ministero nel reato di concussione tentata (articoli 56 e 317
  del codice penale), in quanto le due guardie hanno invece
  elevato verbale di contravvenzione.
      Il Devecchi avrebbe anche oltraggiato i due pubblici
  ufficiali profferendo le espressioni volgari di cui al capo di
  imputazione, così integrando il reato di cui all'articolo 341
  del codice penale.
      Il Devecchi, nel corso dell'interrogatorio davanti al
  pubblico ministero, ha dichiarato di non aver pronunciato le
  espressioni che gli vengono contestate, e di aver solamente
  esortato le due guardie ad occuparsi dei problemi ambientali e
  dell'inquinamento, e di non limitarsi a contestazioni relative
  a divieto di transito.
      Tanto premesso in fatto, non può dirsi manifestamente
  infondata la questione relativa all'applicabilità
  dell'articolo 68 della Costituzione.
      Nell'ipotesi più favorevole al Devecchi potrebbe trovare
  applicazione la nozione più lata - talvolta fatta propria
  dalla giurisdizione domestica delle Camere - di funzione
  parlamentare ricomprendente
 
                              Pag.3
 
  ogni attività in qualche modo a questa strumentale.  Ed in
  effetti una critica alle leggi vigenti della regione Lombardia
  potrebbe in qualche modo cogliersi se la condotta contestata
  al Devecchi - laddove sussistente - potesse inquadrarsi in un
  atto di disubbidienza civile a carattere prevalentemente
  dimostrativo.
      Cionondimeno, sia la circostanza che il Devecchi si
  trovasse sul luogo del fatto per una gita di piacere, sia le
  modalità della condotta in contestazione (specie nella parte
  in cui l'imputato avrebbe ordinato alle guardie di fare un
  qualcosa a cui non erano certo tenute), lasciano invece
  emergere dubbi sulla riconducibilità del fatto alla funzione
  di parlamentare.  Si rende pertanto necessario interpellare la
  Camera dei deputati affinché detto Organo deliberi se il fatto
  per cui procedesi rientra o meno nel campo di applicazione
  dell'articolo 68 della Costituzione.
                      PER QUESTI MOTIVI
  visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 466 del
  1995;
                           SOSPENDE
  il processo nei confronti di Devecchi Paolo sino alla
  deliberazione della Camera dei deputati e comunque per un
  tempo non superiore ai novanta giorni e
                           DISPONE
  che gli atti relativi vengano trasmessi alla Camera dei
  deputati medesima affinché deliberi se il fatto per cui
  procedesi costituisca o meno esercizio delle funzioni di
  parlamentare.
                            RINVIA
  l'udienza preliminare già fissata per il 30 gennaio 1996 al 4
  giugno 1996, ore 9, aula d'udienza sita al piano terra del
  Tribunale di Bergamo.
      Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti in
  plico chiuso della presente ordinanza, e per l'estrazione di
  copia conforme di tutti gli atti del processo epigrafato e
  conseguente formazione di autonomo fascicolo che resterà qui
  depositato.
      Manda ufficiali di polizia giudiziaria in forza presso la
  questura di Bergamo - che per l'occasione effettueranno il
  servizio richiesto in abiti civili - per la trasmissione degli
  atti alla Camera dei deputati.
      Bergamo, 2 dicembre 1995.
  Il Collaboratore di cancelleria          Il Giudice
          Santo Guido                 Dott. Carmine Castaldo
      Depositato in cancelleria il 2 dicembre 1995.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                    (Relatore:  BIELLI)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           DEVECCHI
  per il reato di cui agli articoli 56 e 317 del codice
  penale (tentata concussione); per il reato di cui all'articolo
    341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 18 dicembre 1995
        Presentata alla Presidenza il 5 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Siamo chiamati a decidere se, per
  l'onorevole Devecchi i fatti in relazione ai quali l'autorità
  giudiziaria ha ravvisato le ipotesi di reato di cui agli
  articoli 56 e 317 del codice penale (tentata concussione) e di
  cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico
  ufficiale) costituiscono o meno esercizio delle funzioni
  parlamentari.
     La richiesta di deliberazione in materia di
  insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, ci
  proviene dal tribunale di Bergamo ed è giunta alla Presidenza
  della Camera in data 18 dicembre 1995.
     Riguarda una vicenda per molti versi banale "ma che
  sarebbe bene non venisse mai a verificarsi".
     ll fatto: il Devecchi con suoi amici, transitava in
  motocicletta "enduro" come sua abitudine domenicale, sul colle
  di S. Fermo.
     Fermato da due guardie ecologiche, che gli facevano
  osservare come il luogo fosse inibito al traffico e gli
  contestavano il fatto di poter proseguire nel suo giro, l'ex
  parlamentare, - allora in carica - avrebbe, a detta delle
  dichiarazioni rese dalle due guardie criticato le leggi
  regionali vigenti ed avrebbe preteso di passare ugualmente in
  ragione del fatto di essere parlamentare.
     Nel corso di questa discussione il Devecchi, avrebbe
  proferito le frasi che per correttezza e per dare conto delle
  realtà sono costretto a riportare con qualche "omissis" per
  ragione di buona educazione: "  Io quando ero consigliere
  regionale ho votato contro questa legge.  A me queste leggi non
  interessano, sono un deputato della Repubblica per cui dovete
  fare quello che io vi ordino". "Venite sempre a rompere i c...
  a noi, andate a romperli da altre parti; mi state rompendo i
  c..., toglietevi di mezzo".
     "E' inutile che il vostro Presidente - è ancora Claudio
  Contessi il vostro capo vero? venga a piangere da me per far
  aprire la galleria a Costa Volpino e voi veniate qua a
  rompere". "Domani vengo a Lovere, vi faccio convocare dal
  vostro capo e poi vediamo come finisce  ".
     Come si è detto, il Devecchi in quel periodo deputato
  della Repubblica a seguito di questo episodio è indagato per
  tentata concussione e per oltraggio a pubblico ufficiale.
     L'imputazione di tentata concussione con riferimento alla
  pretesa induzione a promettere l'utilità del passaggio per il
  sentiero vietato abusando della sua qualità di pubblico
  ufficiale a me pare francamente eccessiva e auspico che cada
  al più presto nelle fasi successive del procedimento.
     Sull'imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale il
  relatore non ha nulla da dire.
     Parlano i fatti, le dichiarazione rese.
     Sulla insindacabilità di questi atti, in quanto ricadenti
  entro le prerogative parlamentari, richiesta dall'onorevole
  Devecchi, c'è da aggiungere per dovere di completezza che lo
  stesso ha dichiarato perché ascoltato dalla Giunta per le
  autorizzazioni in data 30 ottobre 1996 (era stato ascoltato
  anche dalla Giunta della scorsa legislatura ma non si era
  pervenuti ad una decisione definitiva dell'Assemblea) che le
  affermazioni attribuitegli non corrispondono al vero e che si
  era recato in quel luogo, località Colle San Fermo, per
  contestare l'applicazione di un divieto ritenuto
  eccessivamente restrittivo e su cui aveva
 
                              Pag.3
 
  già avuto modo di esprimersi attraverso lettere e
  dichiarazioni.
     Le dichiarazioni del Devecchi, che non spetta a noi
  verificare, ma che saranno chiarite in sede processuale, a
  giudizio del relatore, non fanno da ostacolo alla decisione
  che dobbiamo assumere.
     La giurisprudenza della Giunta offre già una risposta al
  caso in questione e le ultime decisioni assunte hanno escluso
  dall'ambito di applicazione delle prerogative di cui
  all'articolo 68, primo comma, della Costituzione le opinioni
  personali prive di rilievo politico e a maggior ragione gli
  insulti, che invece in questo episodio sono più che
  presenti.
     Per queste considerazioni non mi pare che nelle
  affermazioni del Devecchi possa trovare riscontro alcunché che
  possa fare riferimento ad una funzione ispettivo-parlamentare
  anche in senso lato, in quanto, come emerge dagli atti, si
  tratta di una gita tra amici in montagna, l'episodio in cui
  incorre l'ex parlamentare non si inserisce in alcun modo nelle
  prerogative del deputato e, in ogni caso, l'insulto non
  rientra nell'insindacabilità.
     Il relatore e la Giunta all'unanimità propongono pertanto
  all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro
  del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, a
  prescindere, ovviamente, dall'accertamento degli stessi che
  verrà effettuato nelle sedi opportune.
                                    Valter BIELLI,  Relatore.
 
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