| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
STORACE
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 1^ dicembre 1995
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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TRIBUNALE PENALE DI ROMA
Sezione del giudice per le indagini preliminari
Ufficio I
Il Giudice per le indagini preliminari dottor Maurizio
Pacioni ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza
dell'8 novembre 1995 la seguente
ORDINANZA
nel procedimento n. 8646/95 R.G. G.I.P. a carico di:
1) De Luca Aldo, nato a Siena il 7 luglio 1945;
2) Storace Francesco, nato a Cassino il 25 gennaio
1959;
3) Anselmi Giulio, nato a Valbrevenna il 27 febbraio
1945.
Rilevato che in data 19 giugno 1995 il pubblico ministero
ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di
De Luca Aldo e Storace Francesco
in ordine al delitto di cui all'articolo 110, 595 del
codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per
aver redatto e pubblicato, il primo recependo le dichiarazioni
del secondo, sul quotidiano Il Messaggero del 1^
febbraio 1995 un articolo dal titolo "Berlusconiani e Bossiani
a duello anche davanti alle fettuccine", che qui si deve
intendere interamente riportato, con il quale si offendeva,
anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la
reputazione di Bosco Rinaldo nato ad Udine il 1^ febbraio
1950, affermando tra l'altro: "Io quando vado nei ristoranti
romani li trovo sempre puliti, si mangia sempre bene, e danno
sempre la ricevuta fiscale: punto e basta. Evidentemente Bosco
deve essersi ubriacato in qualche osteria della Carnia e ora
fa un po' di confusione...";
e nei confronti di Anselmi Giulio
in ordine al delitto di cui agli articoli 57, 595 del
codice penale, 13, 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per
aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano
indicato sub a di cui è direttore responsabile, il
controllo necessario al fine di impedire che, con l'articolo e
le frasi di cui al capo che precede, si offendesse, anche,
mediante l'attribuzione di fatti determinanti la reputazione
di Bosco Rinaldo;
indicando quali fonti di prova: la querela della
persona offesa Bosco Rinaldo, copia dell'articolo
giornalistico di cui al capo A, l'esito delle indagini di
P.G.;
sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che Storace all'epoca del fatto era
componente della Camera dei deputati, essendo stato eletto a
seguito delle elezioni svoltesi il 27 marzo 1994;
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ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi
non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento
dell'imputato;
ritenuto, peraltro, che non appare manifestamente
infondata la questione relativa all'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata
dai difensori; che, infatti, la Corte costituzionale nella
sentenza n. 1150 del 1988 ha espresso il principio secondo cui
le prerogative parlamentari implicano il potere in capo
all'organo a tutela del quale sono poste di valutarne
l'effettiva ricorrenza; che nel caso di specie non appare del
tutto priva di fondamento la tesi del collegamento strumentale
dell'attività atipica compiuta al di fuori della sede
parlamentare (interviste giornalistiche) rispetto
all'esercizio della funzione parlamentare tipica, avendo
l'imputato Storace affermato, tra l'altro, nella intervista
menzionata nel capo d'imputazione che lo riguarda (cfr.
articolo pubblicato sul quotidiano Il Messaggero del 1^
febbraio 1995): "Evidentemente Bosco deve essersi ubriacato in
qualche osteria della Carnia ed ora fa un po' di
confusione".
Per questi motivi
visti gli articoli 68, comma primo, della
Costituzione, 3 e 5 del decreto-legge 8 novembre 1995, n.
466;
dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei
deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in
corso il procedimento nei confronti di Storace Francesco
concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento per giorni
novanta.
Roma, 22 novembre 1995.
Il giudice per le indagini preliminari
Dott. Maurizio Pacioni
Depositato in cancelleria il 22 novembre 1995.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(Relatore: SAPONARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
STORACE
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595
dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 1^ dicembre 1995
Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in
materia di insindacabilità su cui la Giunta riferisce riguarda
un'ipotesi di reato formulata nei confronti del deputato
Storace per alcune dichiarazioni rese al quotidiano "Il
Messaggero" in data 1^ febbraio 1995.
La vicenda è piuttosto semplice ed anche, in verità,
abbastanza banale. In un articolo dal titolo "Berlusconiani
e bossiani a duello anche davanti alle fettuccine" si dava
infatti conto della polemica, insorta tra il senatore Rinaldo
Bosco e il citato deputato Storace sulla qualità dei
ristoranti romani.
Il senatore Bosco aveva presentato un'interrogazione a
risposta scritta (successivamente trasformata in
interrogazione a risposta orale, n. 3-00616) con la quale
lamentava il fatto che numerosi ristoratori romani tendevano a
rilasciare la ritenuta fiscale soltanto a richiesta del
cliente, omettendo di farlo negli altri casi e soprattutto con
i clienti stranieri.
Il deputato Storace, che, come è noto, è eletto a Roma,
interrogato estemporaneamente da un giornalista che gli
riferiva genericamente i contenuti dell'interrogazione,
rispondeva d'impulso: "Io quando vado nei ristoranti romani
li trovo sempre puliti, si mangia sempre bene, e danno sempre
la ricevuta fiscale: punto e basta. Evidentemente Bosco deve
essersi ubriacato in qualche osteria della Carnia e ora fa un
po' di confusione...".
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 12
settembre 1996 ascoltando anche il deputato Storace, che ha
messo in evidenza da un lato il carattere di risposta ad una
provocazione politica delle sue dichiarazioni, dall'altro
l'intenzione assolutamente non diffamatoria delle medesime.
Tali valutazioni ha ritenuto di condividere anche il
relatore: al di là dei toni della polemica, certamente
deprecabili, non si può non considerare da un lato la tenuità
dell'addebito mosso al collega Storace, dall'altro l'indubbio
rilievo di polemica politica da attribuirsi alle sue
dichiarazioni.
Non va sottaciuto, infatti, che la critica del senatore
Bosco non era intesa genericamente a rilevare un disservizio
quanto piuttosto, nel quadro del programma politico -
astrattamente legittimo - della lega nord, ad evidenziare un
certo malcostume caratteristico di alcune parti d'Italia a
differenza di altre. Altrettanto politico era il significato
della risposta del deputato Storace, che mirava, viceversa, a
tutelare l'immagine delle persone (e della parte d'Italia) che
il senatore Bosco intendeva criticare.
Per questi motivi la Giunta ha deliberato di dichiarare
che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni.
Michele SAPONARA, Relatore
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