| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
VENDOLA
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 3 gennaio 1996
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
Ufficio 16^
Il giudice per le indagini preliminari dottor Matilde
Cammino ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del
13 dicembre 1995 la seguente
ORDINANZA
nel procedimento n. 16296/94R R.G. not.r.-45367/94 R. G.I.P.
a carico di:
1) Vendola Nicola, nato a Bari il 6 agosto 1959;
2) Arosio Enrico, nato a Milano il 23 marzo 1957;
3) Rinaldi Tufi Claudio, nato a Roma il 9 aprile
1946.
Rilevato che in data 30 dicembre 1994 il pubblico
ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio:
nei confronti di Vendola Nicola e Arosio Enrico;
in ordine al reato previsto e punito dagli articoli
110, 595 del codice penale, 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47
per avere, in concorso tra loro, offeso la reputazione di
Tricarico Vito, segretario della sezione di Terlizzi (BA) del
Movimento sociale italiano - Alleanza nazionale, in quanto il
Vendola rilasciava un'intervista all'Arosio da quest'ultimo
pubblicata sul settimanale L'Espresso del 1^ luglio 1994
in un articolo dal titolo "Gay: ne vedrete di tutti i colori",
che qui deve intendersi integralmente riportato, nel quale era
scritto tra l'altro: "La rossa Toscana non è la Puglia. Altra
aria per l'onorevole Nicola Vendola, detto Nichi, eletto nel
collegio maggioritario di Terlizzi, unico deputato
ufficialmente omosessuale del Parlamento italiano. Per
Vendola, comunista, la battaglia politica è stata durissima.
'In quei due mesi", racconta, 'mi è sembrato di tornare ai
miei diciotto anni, alla rivendicazione di un'identità. Mi
sentivo un animale braccato, con i miei avversari missini che
hanno mandato dei ragazzini davanti alle chiese - davanti a
quei parroci che mi stimano per il mio lavoro sulle questioni
sociali e contro la mafia - a dire che io li avevo violentati
all'età di sei anni. Ho dovuto querelare il segretario AN del
mio paese"".
e nei confronti di Rinaldi Tufi:
in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 57,
595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
perché, quale direttore responsabile, ometteva di esercitare
sul periodico da lui diretto il controllo necessario ad
impedire la pubblicazione dell'articolo di cui al capo A)
offensivo della reputazione di Tricarico Vito;
indicando quali fonti di prova la querela della persona
offesa Tricarico Vito, la copia dell'articolo a firma di
Enrico Arosio e l'esito delle indagini di P.G.;
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sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che l'imputato Vendola all'epoca del fatto era
componente della Camera dei deputati, essendo stato eletto a
seguito delle elezioni svoltesi il 27 marzo 1994;
ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi
non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento
dell'imputato;
ritenuto peraltro che non appare manifestamente
infondata la questione relativa all'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata
dai difensori; che infatti la Corte costituzionale nella
sentenza n. 1150 del 1988 ha espresso il principio secondo cui
le prerogative parlamentari implicano il potere in capo
all'organo a tutela del quale sono poste di valutarne
l'effettiva ricorrenza; che nel caso di specie non appare del
tutto priva di fondamento la tesi del collegamento strumentale
dell'attività atipica compiuta al di fuori della sede
parlamentare (interviste giornalistiche) rispetto
all'esercizio della funzione parlamentare tipica, avendo tra
l'altro l'imputato Vendola fatto riferimento nell'intervista
menzionata nel capo d'imputazione che lo riguarda (cfr.
articolo pubblicato sul settimanale L'Espresso del 1^
luglio 1994) ad un episodio di emarginazione concernente la
sua attività politica, che sarebbe stata ostacolata dagli
avversari in ragione della rivendicata situazione personale di
omosessualità;
PER QUESTI MOTIVI
visti gli articoli 68, primo comma, della Costituzione,
3 e 5 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466,
dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei
deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in
corso il procedimento nei confronti di Vendola Nicola concerna
o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento per giorni
novanta.
Roma 13 dicembre 1995.
Il giudice per le indagini preliminari
Dott. Matilde Cammino
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(Relatore: PARRELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
VENDOLA
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 3 gennaio 1996
Presentata alla Presidenza il 15 gennaio 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 13 dicembre
1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Roma nel procedimento penale n. 16296/R.G. e 45367/94
R.G.G.I.P. contro l'onorevole Nicola Vendola e Enrico Arosio,
trasmetteva gli atti alla Camera dei deputati ai sensi del
decreto-legge n. 657 del 1995 dell'articolo 68 della
Costituzione.
Nel testo dell'ordinanza l'imputazione e i fatti sono così
riassunti:
" in ordine al reato previsto e punito dagli articoli
110, 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47 per avere, in concorso tra loro, offeso la reputazione di
Tricarico Vito, segretario della sezione di Terlizzi (Bari)
del Movimento sociale italiano - Alleanza nazionale, in quanto
il Vendola rilasciava un'intervista all'Arosio da quest'ultimo
pubblicata sul settimanale L'Espresso del 1^ luglio 1994
in un articolo dal titolo "Gay: ne vedrete di tutti i colori",
che qui deve intendersi integralmente riportato, nel quale era
scritto tra l'altro: "La rossa Toscana non è la Puglia. Altra
aria per l'onorevole Nicola Vendola, detto Nichi, eletto nel
collegio maggioritario di Terlizzi, unico deputato
ufficialmente omosessuale del Parlamento italiano. Per
Vendola, comunista, la battaglia politica è stata durissima.
"In quei due mesi", racconta, "mi è sembrato di tornare ai
miei diciotto anni, alla rivendicazione di un'identità. Mi
sentivo un animale braccato, con i miei avversari missini che
hanno mandato dei ragazzini davanti alle chiese - davanti a
quei parroci che mi stimano per il mio lavoro sulle questioni
sociali e contro la mafia - a dire che io li avevo violentati
all'età di sei anni. Ho dovuto querelare il segretario AN del
mio paese" ".
Dalla stessa semplice lettura suddetta che, peraltro,
riporta integralmente il testo della querela, risulta di
assoluta evidenza che l'onorevole Vendola si è limitato a
riferirsi ad episodi elettoralistici e a svolgere
considerazioni politiche ambientali della campagna elettorale
che l'aveva visto protagonista, peraltro senza l'uso di
espressioni eccedenti il normale linguaggio, spoglio da
attacchi smodati.
Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, ha deliberato
che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni.
Ennio PARRELLI, Relatore.
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