| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
D'ALEMA
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
comma dello stesso codice, 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47 (diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 17 gennaio 1996
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Sezione del giudice per le indagini preliminari
N. 13603/93/21
N. 610/94 R.G. G.I.P.
IL GIUDICE
sciolta la riserva fatta nel verbale di udienza del 13
dicembre 1995;
sentiti il pubblico ministero e i difensori delle
parti;
premette in punto di fatto che Giancarlo Cito, eletto
sindaco di Taranto al ballottaggio del 5 dicembre 1993, si è
querelato per il contenuto dell'articolo pubblicato il 7
dicembre 1993 sulla Gazzetta del Mezzogiorno di Bari a
firma di Marcello Conetti;
Cito denunzia il contenuto diffamatorio, tra l'altro,
della frase attribuita, come tutto il contenuto dell'articolo,
a Massimo D'Alema che lo indica come uno condannato per
ricettazione, rinviato a giudizio per violenza carnale e
dentro una inchiesta sulla mafia.
Per lo stesso articolo, si querela Pietro Cerullo che si
duole di essere stato indicato, con espressione attribuita al
D'Alema, come uno che è stato espulso dal MSI perché di Ordine
Nuovo; è uno che è a cavallo fra delinquenza e lo squadrismo
extraparlamentare.
Ora, D'Alema quando ha reso le dichiarazioni riportate,
era deputato del Parlamento italiano eletto nella
circoscrizione Lecce, Brindisi, Taranto; indubbiamente, gli
apprezzamenti ch'egli fa nei confronti del Cito e del Cerullo
hanno una carica diffamatoria; ma gli è che sono stati fatti
in una intervista pubblicata il 7 dicembre, cioè due giorni
dopo aver conosciuto il risultato del ballottaggio per la
elezione del sindaco di Taranto.
La vicenda della elezione amministrativa di quella città,
che precede d'appena due giorni la data dell'intervista e la
posizione di D'Alema, parlamentare, eletto, come si è detto,
nella circoscrizione che comprende Taranto, non possono non
essere tenute presenti quando si deve valutare la rilevanza
penale delle frasi incriminate.
L'articolo 68, primo comma, della Costituzione è invocato
a proposito dall'indagato per sostenere ch'egli, in quanto
membro del Parlamento, non può essere perseguito per le
opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
Ed è ben noto che il concetto di esercizio della funzione
non può essere circoscritto alle opinioni espresse nella sede
del Parlamento, ma va esteso con riferimento alla natura delle
opinioni medesime, tali potendo essere anche quelle rese fuori
dall'Aula parlamentare.
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E nel caso in cui tale connotazione non sia
immediatamente evincibile, soccorre il disposto dell'articolo
3, secondo comma, del decreto-legge n. 23 del 1994; che
prevede la trasmissione degli atti alla Camera competente
perché sia questa a deliberare l'applicabilità dell'articolo
68 della Costituzione alla concreta fattispecie.
La richiesta, che in tal senso è stata fatta dal pubblico
ministero e dalla difesa dell'indagato, è condivisa dal
giudice perché, per un verso, trattasi di questione, sollevata
dalle parti, non manifestamente infondata e per l'altro, vede
la necessità che sia proprio la Camera a stabilire se le
espressioni (che appaiono diffamatorie della reputazione di
cittadini), siano coperte dalla immunità assicurata dalla
norma costituzionale a un membro del Parlamento, per la
prevalenza di quest'ultimo interesse sull'altro, degradato e
compresso.
PER QUESTI MOTIVI
Il giudice per le indagini preliminari, sentiti il
pubblico ministero e le difese delle parti, ordina
trasmettersi gli atti del procedimento direttamente alla
Camera dei deputati perché deliberi se le opinioni espresse
dall'onorevole D'Alema Massimo, pubblicate dal quotidiano
La Gazzetta del Mezzogiorno di Bari il giorno 7 dicembre
1993, ritenute diffamatorie da Giancarlo Cito e Pietro
Cerullo, siano state espresse nell'esercizio della funzione
parlamentare.
Dispone al contempo la sospensione del procedimento sino
alla deliberazione della Camera e comunque per un tempo non
superiore a novanta giorni.
Bari, 22 dicembre 1995.
Il giudice per le indagini preliminari
Dott. Vito Rubino
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: CEREMIGNA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
D'ALEMA
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
comma, dello stesso codice, 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BARI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 7 gennaio 1996
Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in
materia di insindacabilità su cui la Giunta riferisce
all'Assemblea riguarda un'ipotesi di reato di diffamazione col
mezzo della stampa nei confronti del deputato D'Alema per
alcune dichiarazioni rese al quotidiano La Gazzetta del
Mezzogiorno all'indomani delle elezioni a sindaco di
Taranto dell'onorevole Cito, attualmente deputato, nelle quali
erano contenuti alcuni apprezzamenti critici nei confronti del
medesimo onorevole Cito, nonché di Pietro Cerullo, suo
"consigliere politico ideologico", deputato, da ultimo, nella
scorsa legislatura.
La richiesta è pervenuta nella scorsa legislatura. Poiché,
tuttavia, per l'intervenuto scioglimento delle Camere, non si
è riusciti ad esaminarla in tempo, essa è stata mantenuta
all'ordine del giorno della presente legislatura.
Venendo al merito del procedimento, per comprendere
pienamente il significato degli addebiti mossi all'onorevole
D'Alema, nonché quello intrinseco alle sue dichiarazioni, vale
la pena di riportare queste ultime per esteso, nel
"virgolettato" che compare nel citato articolo di giornale a
firma di Marcello Cometti: " Fuori al consesso civile. Il
risultato elettorale di domenica notte pone la città di
Taranto fuori dal consesso civile (...). Neanche il MSI ha
voluto imparentarsi con Cito. E' uno condannato per
ricettazione, rinviato a giudizio per violenza carnale ed è
dentro una inchiesta sulla mafia. Non è il MSI. Il MSI io lo
combatto, ma è una forza politica nazionale. Quello di Cito è
un caso drammatico, un fenomeno sudamericano, frutto del
crollo della presenza operaia nella città che ha lambito le
basi sociali. Purtroppo Taranto è una città dove il
riciclaggio di denaro è diventata un'attività di cui vive
l'economia. Il consigliere politico-ideologico di Cito,
Cerullo, è uno che è stato espulso dal MSI perché di Ordine
Nuovo, è uno che è a cavallo tra la delinquenza e lo
squadrismo extraparlamentare (...). Una parte della DC si è
schierata con il candidato progressista, ma i vecchi potentati
democristiani si sono messi con Cito e le vecchie cordate
elettorali sono risultate vincenti".
Per completezza vale la pena di ribadire che le suddette
dichiarazioni sono state rese proprio all'indomani della
diffusione dei risultati elettorali relativi alle elezioni
amministrative.
Una lettura attenta e sistematica delle dichiarazioni
dell'onorevole D'Alema consente di evidenziare con chiarezza
che nelle medesime è assente ogni specifico intento
diffamatorio e che esse sono state pronunciate nell'ambito di
una complessiva riflessione di natura politica sul risultato
elettorale delle consultazioni amministrative, compiuta in
qualità di segretario politico del maggior partito italiano.
Questa ultima considerazione è da ritenersi assorbente e
preliminare rispetto alla valutazione specifica del contenuto
delle singole frasi dette dal citato leader politico.
Infine, il legame con le funzioni politiche e parlamentari del
deputato D'Alema risulta vieppiù accentuato in considerazione
del fatto che il medesimo è eletto in un collegio elettorale
pugliese e, dunque, a maggior ragione, si trova a dover
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esprimere opinioni e giudizi sulla situazione politica locale
agli organi di stampa di quella regione.
Tale è stata anche l'opinione della Giunta, che, nella
seduta del 27 novembre 1996, dopo aver ascoltato l'onorevole
D'Alema, ha deliberato, all'unanimità, di proporre
all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Enzo CEREMIGNA, Relatore.
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