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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0017
DOC IV ter n. 17 Legisl. XIII
19-01-96 [ DOC13-4TER-17 DO C134TER0017 13DOC4TER 00017 DOC13-4TER-17A 13DOC4TER 00017 A 000300032 DOC4TER 00017 000004T001700000101000310SI1 3 000101000310SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                            CRAXI
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 19 gennaio 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                     IL TRIBUNALE DI ROMA
                       Sezione I civile
  Così composto:
        dott. Alberto Bucci:  Presidente;
        dott.ssa Aida Campolongo:  giudice;
        dott. Luigi Caso:  giudice relatore;
  nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6711 del
  ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1994,
  posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 ottobre
  1995 e vertente tra
        Giulietto Chiesa
  elett.te dom.to in Roma, via Paulucci de' Calboli n. 1,
  presso lo studio dell'avvocato Massimo Frattali Clementi e del
  dottor procuratore Lorenzo Marello, che lo rappresentano e
  difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione,
  attore e
        Benedetto Craxi detto Bettino, convenuto contumace
  ha emesso la seguente
                          ORDINANZA
      Rilevato che oggetto del presente giudizio è il
  risarcimento del danno al proprio onore e alla propria
  reputazione che l'attore, di professione giornalista, assume
  di aver subito a seguito delle affermazioni che il convenuto,
  nell'ambito di una polemica con l'allora Presidente del
  Comitato parlamentare sui servzi segreti, senatore Pecchioli,
  aveva rilasciato in data 17 novembre 1993 all'agenzia di
  stampa  Adn-Kronos,  poi riportate con grande risalto dai
  maggiori quotidiani nazionali nonché dalle più importanti reti
  televisive;
        rilevato che all'epoca il convenuto era parlamentare,
  in quanto membro della Camera dei deputati;
        ritenuto che, pur non risultando evidente
  l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, la
  questione non appare manifestamente infondata;
                      PER QUESTI MOTIVI
  manda alla Cancelleria di trasmettere gli atti del presente
  giudizio alla Camera dei deputati perché deliberi se le
  affermazioni rilasciate dall'onorevole Craxi in data 17
  novembre 1993 all'agenzia di stampa
 
                              Pag.3
 
  Adn-Kronos,  di cui è causa, possano considerarsi
  espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari;
        sospende il presente giudizio fino alla deliberazione
  della Camera dei deputati e, comunque, non oltre il termine
  massimo di giorni novanta e rinvia al 15 marzo 1996 innanzi al
  Collegio.
      Così deciso in Roma, 27 ottobre 1995, nella camera di
  consiglio della I sezione civile.
  Il direttore di Sezione           Il Presidente
      Paola Podrini                 Alberto Bucci
      Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 1996.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  BERSELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                 nei confronti dell'onorevole
                            CRAXI
                 deputato all'epoca dei fatti
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 19 gennaio 1996
        Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che
  trae origine da un procedimento civile per il risarcimento del
  danno iniziato nei confronti dell'onorevole Craxi.  Attore
  risulta essere il giornalista del quotidiano  La Stampa
  Giulietto Chiesa, per lungo tempo corrispondente da Mosca per
  il suddetto giornale.
     Questi i fatti.  Nel corso della polemica politica che, nel
  novembre del 1993, vide opposti l'onorevole Craxi e l'allora
  senatore del PDS Ugo Pecchioli circa l'esistenza di
  un'organizzazione comunemente denominata "Gladio rossa",
  l'onorevole Craxi ebbe a dettare ad un'agenzia di stampa le
  seguenti dichiarazioni, riferite al dottor Chiesa:
  "  pretendere da lui che indaghi sul caso Pecchioli a Mosca
  mi sembrerebbe eccessivo.  Da una nota classificata
  segretissima risulta che per incarico dei servizi sovietici
  riceveva uno stipendio mensile ed uno stipendio straordinario
  dalla Mezza Luna Rossa e dalla Croce Rossa sovietica, gli
  venivano pagati alberghi, appartamenti, viaggi, segretaria,
  assistenza sanitaria e i soggiorni in stabilimenti di cura, il
  tutto per lui e per i suoi familiari  ".  Il dottor Chiesa ha
  ritenuto le suddette affermazioni gravemente lesive del suo
  onore e della sua reputazione nonché tali da costituire un
  serio attentato alla sua identità personale, morale e
  professionale, ed ha pertanto richiesto il risarcimento del
  danno.
     Per completezza va detto che la richiesta è pervenuta
  nella scorsa legislatura.  All'epoca la Giunta si pronunciò nel
  senso della sindacabilità.  Poiché, tuttavia, per l'intervenuto
  scioglimento delle Camere, l'Assemblea non riuscì a
  pronunciarsi, la richiesta è stata mantenuta all'ordine del
  giorno anche della presente legislatura.
     Per quanto riguarda l'  iter  relativo alla legislatura
  in corso, la Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del
  15 e del 22 gennaio 1997.  Il collega che svolgeva
  originariamente le funzioni di relatore presso la Giunta aveva
  proposto una delibera nel senso dell'insindacabilità,
  considerando la connessione tra la polemica politica in corso
  all'epoca dello svolgimento dei fatti e l'espressione
  asseritamente diffamatoria nei confronti del giornalista
  Chiesa.  A sostegno di tali sue argomentazioni, aveva anche
  addotto l'esistenza di numerose interrogazioni e di una
  mozione (XI leg., A.C. nn. 4-17934 e 4-20752; A.S. nn.
  3-00806, 4-04881 e 1-00043) presentate da deputati e senatori
  del gruppo socialista con riferimento al caso "Gladio
  rossa".
     La Giunta ha tuttavia ritenuto di respingere tale
  proposta, considerando, da un lato, che, a ben vedere, non vi
  era alcuna connessione tra la polemica politica allora in
  corso e la diffamazione del giornalista.  In secondo luogo, si
  è rilevato che è da ritenersi particolarmente infamante
  insultare una persona sulla base di asserite risultanze
  segrete delle quali non si portano le prove.  Pertanto, sarebbe
  stato sacrosanto per l'onorevole Craxi rivolgere la sua
  polemica, anche con toni particolarmente duri, nei confronti
  del senatore Pecchioli.  Viceversa, tirare in ballo un
 
                              Pag.3
 
  giornalista estraneo alla vicenda politica in questione non
  può che considerarsi al di là della funzione parlamentare.  Al
  limite, l'onorevole Craxi avrebbe dovuto diffondere o quanto
  meno indicare in dettaglio la nota riservatissima sulla quale
  fondava le sue accuse al dottor Chiesa.
     Per tutti questi motivi la Giunta ha deliberato, a
  maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare che i
  fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono
  opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
  delle sue funzioni.
                               Filippo BERSELLI,  Relatore. 
 
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