| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
CRAXI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 gennaio 1996
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
Pag.2
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione I civile
Così composto:
dott. Alberto Bucci: Presidente;
dott.ssa Aida Campolongo: giudice;
dott. Luigi Caso: giudice relatore;
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6711 del
ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1994,
posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 ottobre
1995 e vertente tra
Giulietto Chiesa
elett.te dom.to in Roma, via Paulucci de' Calboli n. 1,
presso lo studio dell'avvocato Massimo Frattali Clementi e del
dottor procuratore Lorenzo Marello, che lo rappresentano e
difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione,
attore e
Benedetto Craxi detto Bettino, convenuto contumace
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Rilevato che oggetto del presente giudizio è il
risarcimento del danno al proprio onore e alla propria
reputazione che l'attore, di professione giornalista, assume
di aver subito a seguito delle affermazioni che il convenuto,
nell'ambito di una polemica con l'allora Presidente del
Comitato parlamentare sui servzi segreti, senatore Pecchioli,
aveva rilasciato in data 17 novembre 1993 all'agenzia di
stampa Adn-Kronos, poi riportate con grande risalto dai
maggiori quotidiani nazionali nonché dalle più importanti reti
televisive;
rilevato che all'epoca il convenuto era parlamentare,
in quanto membro della Camera dei deputati;
ritenuto che, pur non risultando evidente
l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, la
questione non appare manifestamente infondata;
PER QUESTI MOTIVI
manda alla Cancelleria di trasmettere gli atti del presente
giudizio alla Camera dei deputati perché deliberi se le
affermazioni rilasciate dall'onorevole Craxi in data 17
novembre 1993 all'agenzia di stampa
Pag.3
Adn-Kronos, di cui è causa, possano considerarsi
espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari;
sospende il presente giudizio fino alla deliberazione
della Camera dei deputati e, comunque, non oltre il termine
massimo di giorni novanta e rinvia al 15 marzo 1996 innanzi al
Collegio.
Così deciso in Roma, 27 ottobre 1995, nella camera di
consiglio della I sezione civile.
Il direttore di Sezione Il Presidente
Paola Podrini Alberto Bucci
Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 1996.
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BERSELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti dell'onorevole
CRAXI
deputato all'epoca dei fatti
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 gennaio 1996
Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che
trae origine da un procedimento civile per il risarcimento del
danno iniziato nei confronti dell'onorevole Craxi. Attore
risulta essere il giornalista del quotidiano La Stampa
Giulietto Chiesa, per lungo tempo corrispondente da Mosca per
il suddetto giornale.
Questi i fatti. Nel corso della polemica politica che, nel
novembre del 1993, vide opposti l'onorevole Craxi e l'allora
senatore del PDS Ugo Pecchioli circa l'esistenza di
un'organizzazione comunemente denominata "Gladio rossa",
l'onorevole Craxi ebbe a dettare ad un'agenzia di stampa le
seguenti dichiarazioni, riferite al dottor Chiesa:
" pretendere da lui che indaghi sul caso Pecchioli a Mosca
mi sembrerebbe eccessivo. Da una nota classificata
segretissima risulta che per incarico dei servizi sovietici
riceveva uno stipendio mensile ed uno stipendio straordinario
dalla Mezza Luna Rossa e dalla Croce Rossa sovietica, gli
venivano pagati alberghi, appartamenti, viaggi, segretaria,
assistenza sanitaria e i soggiorni in stabilimenti di cura, il
tutto per lui e per i suoi familiari ". Il dottor Chiesa ha
ritenuto le suddette affermazioni gravemente lesive del suo
onore e della sua reputazione nonché tali da costituire un
serio attentato alla sua identità personale, morale e
professionale, ed ha pertanto richiesto il risarcimento del
danno.
Per completezza va detto che la richiesta è pervenuta
nella scorsa legislatura. All'epoca la Giunta si pronunciò nel
senso della sindacabilità. Poiché, tuttavia, per l'intervenuto
scioglimento delle Camere, l'Assemblea non riuscì a
pronunciarsi, la richiesta è stata mantenuta all'ordine del
giorno anche della presente legislatura.
Per quanto riguarda l' iter relativo alla legislatura
in corso, la Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del
15 e del 22 gennaio 1997. Il collega che svolgeva
originariamente le funzioni di relatore presso la Giunta aveva
proposto una delibera nel senso dell'insindacabilità,
considerando la connessione tra la polemica politica in corso
all'epoca dello svolgimento dei fatti e l'espressione
asseritamente diffamatoria nei confronti del giornalista
Chiesa. A sostegno di tali sue argomentazioni, aveva anche
addotto l'esistenza di numerose interrogazioni e di una
mozione (XI leg., A.C. nn. 4-17934 e 4-20752; A.S. nn.
3-00806, 4-04881 e 1-00043) presentate da deputati e senatori
del gruppo socialista con riferimento al caso "Gladio
rossa".
La Giunta ha tuttavia ritenuto di respingere tale
proposta, considerando, da un lato, che, a ben vedere, non vi
era alcuna connessione tra la polemica politica allora in
corso e la diffamazione del giornalista. In secondo luogo, si
è rilevato che è da ritenersi particolarmente infamante
insultare una persona sulla base di asserite risultanze
segrete delle quali non si portano le prove. Pertanto, sarebbe
stato sacrosanto per l'onorevole Craxi rivolgere la sua
polemica, anche con toni particolarmente duri, nei confronti
del senatore Pecchioli. Viceversa, tirare in ballo un
Pag.3
giornalista estraneo alla vicenda politica in questione non
può che considerarsi al di là della funzione parlamentare. Al
limite, l'onorevole Craxi avrebbe dovuto diffondere o quanto
meno indicare in dettaglio la nota riservatissima sulla quale
fondava le sue accuse al dottor Chiesa.
Per tutti questi motivi la Giunta ha deliberato, a
maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare che i
fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni.
Filippo BERSELLI, Relatore.
| |