| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595, commi primo,
secondo e terzo dello stesso codice, 30, comma quarto e
quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 marzo 1996
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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ORDINANZA EX ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
12 MARZO 1996, N. 116
Il giudice per le indagini preliminari, dott. Giancarlo
Pesce;
letti gli atti del procedimento penale indicato in
oggetto;
rilevato che la difesa di Sgarbi Vittorio,
IMPUTATO
del reato previsto e punito dagli articoli 595, comma
primo, secondo e terzo e 61 n. 10 del codice penale e 30,
comma quarto e quinto della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche
in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, in quanto, nel corso del programma "Sgarbi quotidiani"
trasmesso da Canale 5 sosteneva diffamatoriamente che la
dottoressa Gemma Cotti Cometti - già giudice istruttore del
Tribunale di Brescia - avesse prosciolto il magistrato Romeo
Simi De Burgis con sentenza resa per mero favoritismo verso il
collega, "per solidarietà", nella logica della "tutela
reciproca" e "nel clima in cui i giudici proteggevano i
giudici", contrapponendo alla stessa dottoressa Cotti Cometti
il sostituto procuratore dottor Francesco Piantoni,
strumentalmente presentato come "paladino della giustizia
giusta" per aver proposto appello contro tale sentenza.
Con le aggravanti di (I) aver recato l'offesa a mezzo
della televisione, (II) con attribuzione di un fatto
determinato (integrante reato), (III) ed in danno di un
pubblico ufficiale a causa dell'adempimento della funzione
giudiziaria.
Da Roma il 10 aprile 1995
e rinviato avanti a questo Giudice per l'udienza
preliminare che si terrà il giorno 20 marzo 1996 alle ore 9 e
seguenti ha depositato in data 5 corrente mese memoria con la
quale si eccepisce preliminarmente l'applicabilità nel caso di
specie dell'articolo 68 della Costituzione, rivestendo
l'imputato la qualità di membro della Camera dei Deputati.
Osservato:
che l'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni;
che l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 12
marzo 1996, n. 116, dettante "Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione", invocabile
nella specie in base al principio "tempus regit actum",
prevede che l'articolo 68 medesimo si applica in ogni caso per
la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti,
ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze
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le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli
altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto
comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare;
che inoltre, ai sensi del successivo terzo comma, è
demandato al giudice che procede di valutare se l'articolo 68
della Costituzione sia altresì applicabile "ad attività
divulgative connesse, pur se svolte fuori dal Parlamento";
che pertanto ove si verta in uno dei casi espressamente
previsti dal citato primo comma (attività strettamente
parlamentari) oppure, trattandosi di attività
extraparlamentari, le stesse siano comunque connesse alle
attività parlamentari vere e proprie ed abbiano carattere
divulgativo delle medesime ed il giudice ritenga che nel caso
di specie sia invocabile l'articolo 68, il giudice procedente
deve dichiararlo con sentenza, se sia già stato instaurato il
processo, ovvero pronunciare decreto di archiviazione ove il
procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini
preliminari.
Ritenuto:
che nel caso in esame, essendo l'imputato Sgarbi
Vittorio, membro del Parlamento, chiamato a rispondere di un
reato (diffamazione aggravata) commesso nel corso di una
trasmissione televisiva diffusa da una rete televisiva privata
ed in occasione di un programma di attualità ("Sgarbi
quotidiani") manifestamente non inquadrabile tra le attività
tipiche riconducibili alla funzione parlamentare, appare
all'evidenza non fondata l'eccezione "de qua" con riguardo al
già citato primo comma dell'articolo 2;
che neppure si appalesa utilmente invocabile il terzo
comma dello stesso articolo, atteso che il programma
televisivo in questione non può essere considerato un'attività
connessa a quella parlamentare ed avente natura divulgativa
della medesima. A siffatta conclusione si perviene invero
agevolmente ove si ponga mente a che in tale programma
l'onorevole Sgarbi non agiva nella veste di parlamentare bensì
in quella di commentatore di fatti di cronaca e di costume,
alla stregua di un comune giornalista od opinionista,
esprimendo giudizi ed osservazioni strettamente personali
anche se riflettenti i propri convincimenti di uomo
politico.
Può essere aggiunto, inoltre, che oggetto delle
affermazioni attribuite all'onorevole Sgarbi e riguardanti la
parte offesa dottoressa Gemma Cotti Cometti, non è un atto
parlamentare, un'espressione di voto od un giudizio formulato
in occasione dell'esercizio di una tipica funzione
parlamentare, bensì un libro ("io, il Tebano") di cui è autore
il noto Angelo Epaminonda, un passo del quale richiama
un'udienza svoltasi il giorno 11 maggio 1987 nel corso di un
processo celebrato a Milano a carico dello stesso Epaminonda e
le dichiarazioni che il medesimo avrebbe fatto in tale sede
con riferimento alla parte offesa Cotti Cometti.
Il suddetto passo, messo in relazione con riferite
dichiarazioni anche di altri soggetti (il difensore
dell'Epaminonda, avvocato Michele Pepe; il magistrato dottor
Francesco Piantoni), viene utilizzato dal
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commentatore ed opinionista Sgarbi nel contesto di
osservazioni critiche sul comportamento della magistratura in
generale (accusata di tendenza all'autotutela per spirito
corporativo) e sulla persona del dottor Romeo Simi De Burgis
in particolare a suo tempo imputato di corruzione in base a
dichiarazioni fatte dallo stesso Epaminonda e quindi
prosciolto con sentenza istruttoria 11 marzo 1987 appunto
dalla dottoressa Cotti Cometti, allora giudice istruttore
presso il Tribunale di Brescia.
Si tratta, dunque, di opinioni e giudizi concernenti
affermazioni rese da altri in sedi non certamente parlamentari
e riguardanti fatti e circostanze ben determinati, non
riconducibili in alcun modo ad un'attività "divulgativa"
connessa ad attività tipicamente parlamentare.
Considerato tuttavia che, nel caso di mancato
accoglimento dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68
della Costituzione, il giudice è tenuto, a mente del quarto
comma dell'articolo citato, a trasmettere direttamente copia
degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare
interessato, con sospensione di diritto del procedimento fino
alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
della Camera medesima;
PER QUESTI MOTIVI
ORDINA
l'immediata trasmissione alla Camera dei deputati di
copia degli atti del procedimento penale n. 2523/95 R.G.
(3825/95 R. GIP) a carico di Sgarbi Vittorio, mandando alla
Cancelleria per l'esecuzione;
DICHIARA
conseguentemente sospeso, ai sensi del quinto comma,
articolo 2, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il
procedimento stesso;
MANDA
alla Cancelleria per le comunicazioni del caso al
pubblico ministero in sede ed alle altre parti, con avviso che
l'udienza preliminare già fissata per il giorno 20 marzo 1996
non sarà tenuta.
Bergamo, 15 marzo 1996.
L'Assistente giudiziario
Sacco Franco
Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Giancarlo Pesce
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1996.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: LI CALZI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595, commi primo,
secondo e terzo dello stesso codice, 30, commi quarto e
quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 marzo 1996
Presentata alla Presidenza il 2 ottobre 1996
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Onorevoli Colleghi! - La vicenda che si sottopone
all'attenzione dell'Assemblea riguarda il procedimento penale
a carico dell'onorevole Sgarbi nel quale il medesimo risulta
imputato di diffamazione aggravata nei confronti della
dottoressa Gemma Cotti Cometti.
La contestazione è relativa alle affermazioni rese
dall'onorevole Sgarbi nel corso del programma televisivo
"Sgarbi quotidiani" con le quali sosteneva che la dottoressa
Gemma Cotti Cometti avesse prosciolto il magistrato Romeo Simi
De Burgis con sentenza resa "per mero favoritismo" verso il
collega per "solidarietà" nella logica della "tutela
reciproca" e "nel clima in cui i giudici proteggevano i
giudici", e, peraltro, contrapponeva alla stessa il dottor
Francesco Piantoni presentato come "paladino della giustizia
giusta" per avere proposto appello contro tale sentenza.
All'udienza preliminare, a seguito dell'eccezione di
applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione proposta
dalla difesa, il giudice per le indagini preliminari di
Bergamo con accoglieva la detta eccezione e sospendeva il
procedimento e rimetteva gli atti alla Camera ai sensi
dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 2 del
decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, con ordinanza pervenuta
alla Presidenza della Camera in data 19 marzo 1996.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere procedeva
all'esame nella seduta del 12 settembre 1996.
Nel corso del dibattito prevaleva l'opinione che
l'onorevole Sgarbi, anche ad ammettere la possibile
partecipazione alla trasmissione televisiva nella duplice
qualità di parlamentare e di conduttore, tuttavia nel caso in
esame aveva mosso accuse specifiche gratuite e immotivate,
non suffragate da alcun riscontro e senza alcun rilevante
collegamento con l'attività parlamentare.
Nel corso della trasmissione, infatti, l'onorevole Sgarbi,
senza alcun concreto riferimento al dibattito politico in atto
sulla Giustizia, si era limitato a dare lettura di brani
estrapolati dal libro "Io il Tebano" e nei quali venivano
riportate le dichiarazioni rese da Angelo Epaminonda nel corso
di un procedimento a suo carico del 1987 nei confronti della
dottoressa Cotti Cometti.
Si era pertanto in presenza di affermazioni gravi da
riportare a intenti polemici del tutto avulsi dalla funzione
parlamentare anche se latamente intesa.
Per questi motivi la Giunta a maggioranza, propone
all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
il procedimento penale di cui al doc. IV- ter n. 22 non
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle funzioni.
Marianna LI CALZI, Relatore.
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