| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
ARLACCHI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 1^ aprile 1996
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA
Il Giudice dottor Paolo COLELLA,
letti gli atti del procedimento penale n. 14293/95
G.I.P. nei confronti di ROSSO Umberto e ARLACCHI Giuseppe,
imputati di concorso in diffamazione a mezzo stampa nei
confronti di CRAXI Benedetto;
Premesso che Giuseppe ARLACCHI, membro della Camera dei
Deputati in carica, rilasciava intervista al giornalista
Umberto ROSSO, pubblicata sul quotidiano "La Repubblica" del
18.04.1995 con il titolo "Parla Arlacchi, vicepresidente
dell'Antimafia, di ritorno dalla colonia britannica. Il porto
dei soldi sporchi. A Hong Kong non solo miliardi di Craxi ma
anche di altri tangentisti e mafiosi" nel corso della quale
affermava che a Hong Kong si era imbattuto nella conferma di
una grande operazione di riciclaggio di denaro dall'Italia
ricollegabile a Bettino Craxi, denaro provento di "tangenti",
che aveva seguito lo stesso percorso di denaro proveniente da
altri "tangentisti", ma anche da mafiosi;
Premesso, altresì, che per tali fatti la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, con atto del
20.09.1995, chiedeva il rinvio a giudizio dei predetti
Giuseppe ARLACCHI e Umberto ROSSO quali imputati del reato p.
e p. dagli artt, 110, 595 c.p., 13 e 21 della legge n. 47/48
per avere, in concorso tra loro, pubblicando l'articolo di cui
sopra, offeso, anche con attribuzione di fatto determinato, la
reputazione di Bettino CRAXI;
Premesso, infine, che nel corso dell'udienza
preliminare fissata da questo Giudice la difesa di Giuseppe
ARLACCHI, dopo aver provato lo status di parlamentare
del medesimo mediante produzione di idonea documentazione,
avanzava la richiesta di applicazione dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione o, in subordine, di trasmissione
degli atti alla Camera competente, ex art. 2 n. 4 D.L.
12.03.1996, n. 116;
Ritenuto che non risulta dagli atti l'evidente
applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione in
quanto è dubbio che l'imputato ARLACCHI abbia reso le
dichiarazioni rilasciate nell'intervista pubblicata nel
quotidiano "La Repubblica" del 18.04.1995 nell'esercizio delle
sue funzioni di parlamentare della Repubblica o di attività
divulgative connesse, ma che, comunque, la questione
dell'applicabilità del predetto articolo sollevato dalla
difesa non è manifestamente infondata in quanto dette
dichiarazioni risultano connesse con le sue funzioni di vice
presidente della Commissione Parlamentare di
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Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari, e, comunque, di parlamentare, avendo
assunto l'ARLACCHI di aver acquisito le notizie di cui
all'intervista e di sentire il dovere di comunicarle nella sua
qualità di vice presidente della Commissione Antimafia,
Visto l'art. 68 della Costituzione, Visti gli artt. 2 e
4 del D.L. 12.03.1996, n. 116
DISPONE
la sospensione del presente procedimento penale nei confronti
di Umberto ROSSO e di Giuseppe ARLACCHI sino alla
deliberazione della Camera dei Deputati, prevista dall'art. 2
n. 8 del D.L. 12.03.1996, n. 116 e, comunque, fino e non oltre
al 21.06.1996
ORDINA
trasmettersi gli atti alla Camera dei Deputati per la sua
deliberazione.
Roma, lì 21.03.1996.
Il Giudice per le indagini preliminari
Dr. Paolo Colella
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: LI CALZI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
ARLACCHI
(deputato all'epoca dei fatti)
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 1^ aprile 1996
Presentata alla Presidenza il 15 aprile 1998
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Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 21.03.1996,
l'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma trasmetteva alla Camera dei deputati, per la
deliberazione di sua competenza, gli atti del procedimento
penale 14293/95 nei confronti di Rosso Umberto e Arlacchi
Giuseppe, imputati di concorso in diffamazione a mezzo stampa
nei confronti di Craxi Benedetto.
Le ragioni di detto procedimento penale risiedono in
un'intervista rilasciata dall'onorevole Giuseppe Arlacchi,
all'epoca componente della Camera dei deputati in carica,
rilasciata al giornalista Umberto Rosso e pubblicata sul
quotidiano La Repubblica del 18 aprile 1995.
Il titolo dell'intervista recitava: "Parla Arlacchi,
vicepresidente dell'Antimafia, di ritorno dalla colonia
britannica. Il porto dei soldi sporchi. A Hong Kong non solo
miliardi di Craxi ma anche di altri tangentisti e mafiosi".
Nel corso di detta intervista, l'onorevole Arlacchi
riferiva di essere stato ad Hong Kong e di avervi avuto
conferma di una grande operazione di riciclaggio di denaro
proveniente dall'Italia, ricollegabile a Bettino Craxi. Il
denaro di cui l'onorevole Arlacchi affermava di avere trovato
riscontro proveniva da tangenti e aveva seguito lo stesso
percorso di quello di altri tangentisti e mafiosi.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
con atto del 29.09.1995, chiedeva il rinvio a giudizio
dell'onorevole Giuseppe Arlacchi e del giornalista Umberto
Rosso quali imputati del reato p. e p. degli articoli 110, 595
c.p., 13 e 21 della legge n. 47/48, per avere offeso in
concorso tra di loro con la pubblicazione del citato articolo
la reputazione di Benedetto Craxi, anche attribuendogli un
fatto determinato.
Nel corso dell'udienza preliminare fissata presso
l'Ufficio del giudice per le indagini preliminari, la difesa
dell'onorevole Giuseppe Arlacchi eccepiva l'applicazione
dell'articolo 68, primo comma della Costituzione e chiedeva,
in subordine, la trasmissione degli atti alla Camera
competente, ex articolo 2 n. 4 del D. L. 12.03.1996, n.
116.
Il Giudice per le indagini preliminari ritenendo che dagli
atti non risultasse "evidente l'applicabilità dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, in quanto è dubbio che
l'imputato Arlacchi abbia reso le dichiarazioni ...
nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare della
Repubblica o di attività divulgative connesse ma che,
comunque, la questione dell'applicabilità del predetto
articolo sollevato dalla difesa non è manifestamente infondata
in quanto dette dichiarazioni risultano connesse con le sue
funzioni di vicepresidente della Commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari", disponeva la sospensione del procedimento nei
confronti di Umberto Rosso e di Giuseppe Arlacchi,
trasmettendo gli atti alla Camera.
La motivazione con la quale il Giudice per le indagini
preliminari ha disposto la sospensione del procedimento
contiene un'evidente contraddizione. Infatti, da un lato vi si
afferma che non è certo che l'onorevole Giuseppe Arlacchi
abbia reso la sua intervista al quotidiano La Repubblica
nella qualità di parlamentare e, dall'altro, vi si dice che
dette dichiarazioni sono state rilasciate dall'onorevole
Arlacchi in quanto vice presidente della Commissione
antimafia. Il giudice ha, dunque, affermato che le
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dichiarazioni contestate, anche con riferimento a specifici
episodi, sono state rese dall'onorevole Giuseppe Arlacchi
nelle funzioni di vice presidente della Commissione
parlamentare antimafia e, per ciò stesso, in quelle di
parlamentare della Repubblica.
Nell'ambito dell'intervista stessa, con riferimento a
domande specifiche, l'onorevole Arlacchi afferma che se fosse
stato a conoscenza di nomi e di conti precisi, li avrebbe
citati, aggiungendo: "Ma come vice presidente della
Commissione antimafia non potevo starmene zitto davanti alla
conferma dell'esistenza del deposito, non informare l'opinione
pubblica". Frase questa che conferma la funzione in forza
della quale l'onorevole Arlacchi ha rilasciato
l'intervista.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto,
all'unanimità, che le dichiarazioni rese dall'onorevole
Giuseppe Arlacchi nell'intervista rilasciata a Umberto Rosso e
pubblicata sul quotidiano La Repubblica, si iscrivono
nell'ambito del diritto di critica politica e come tali si
possono inquadrare tra le manifestazioni divulgative della
funzione parlamentare.
Pertanto, la Giunta per le autorizzazioni a procedere
propone all'assemblea di deliberare l'insindacabilità a norma
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Marianna LI CALZI, Relatore.
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