| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 61 n. 9 e 337 del codice
penale (resistenza a pubblico ufficiale, aggravata); per il
reato di cui agli articoli 61 e 650 del codice penale
(inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, aggravata)
TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI FORLI'
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'11 aprile 1996
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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PRETURA CIRCONDARIALE DI FORLI'
IL PRETORE
letti gli atti e la memoria difensiva nonché sentite le
parti; rilevato che non appare allo stato applicabile
l'articolo 68, 1^ comma della Costituzione in considerazione
della circostanza che il riferimento alla qualità di
parlamentare dell'imputato contenuto nel capo di imputazione
non appare qualificare i fatti ascritti quali opinioni
espresse o voto dato nell'esercizio delle funzioni; infatti,
secondo le accuse tale limite, sarebbe stato varcato spendendo
impropriamente la predetta qualità e, sia pur implicitamente,
compiendo atti che nulla hanno a che vedere con la qualità
medesima; diversamente opinando ovviamente, non vi sarebbe
abuso, ma "uso" e dunque non punibilità.
Rilevato peraltro che attesa la doverosità della
sospensione del procedimento e l'esame della questione da
parte della Camera competente, il giudizio deve comunque
essere sospeso potendo, l'organo parlamentare pronunciarsi in
materia, così da non consentire neppure incidentalmente un
sindacato del Giudice ordinario in materia riservato ad altro
organo Costituzionale e il procedimento, deve essere sospeso e
gli atti inviati alla Camera dei Deputati.
Per questi motivi
visti gli articoli 68 della Costituzione e 2 del
decreto-legge del 12 marzo 1996 n. 116 rigetta le istanze di
proscioglimento immediato ed ordina la sospensione del
medesimo rinviando al 21 ottobre 1996 h. 9.00 e segg.,
diffidando i testi presenti a comparire senza altro avviso
autorizzando la difesa a citare i propri testi.
Il Pretore
Dott. Stefano Celli
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: LI CALZI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 61 n. 9 e 337 del codice
penale (resistenza a pubblico ufficiale, aggravata); per il
reato di cui agli articoli 61 e 650 del codice penale
(inosservanza dei provvedimenti dell'autorità; aggravata)
TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI FORLI'
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'11 aprile 1996
Presentata alla Presidenza il 2 ottobre 1996
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Onorevoli Colleghi! - La vicenda che si sottopone
all'attenzione dell'Assemblea riguarda il procedimento penale
a carico dell'onorevole Sgarbi nel quale il medesimo risulta
imputato di minaccia aggravata nei confronti dell'appuntato
Piero Prete e di inosservanza di un ordine legittimo dato
sempre dal detto appuntato, in entrambi i casi con abuso della
qualità di membro del Parlamento.
A seguito della richiesta di sospensione avanzata dalla
difesa, il pretore di Forlì rigettava la istanza di
proscioglimento immediato e ordinava la sospensione del
procedimento rimettendo gli atti alla Camera ai sensi
dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 2 del
decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, con ordinanza pervenuta
alla Presidenza della Camera in data 11 aprile 1996.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere procedeva
all'esame nella seduta del 12 settembre 1996.
Nel dibattito, peraltro brevissimo, veniva evidenziato che
la vicenda si commentava da sé con riferimento ai fatti
specificamente menzionati nei rispettivi capi di imputazione
per cui nessuna riferibilità poteva ipotizzarsi in ordine alla
applicazione dell'articolo 68 della Costituzione anche nella
interpretazione più estensiva.
Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del pretore, il
riferimento alla qualità di parlamentare - l'onorevole Sgarbi
aveva pronunciato nel contesto le parole "sono un
parlamentare" - non qualificava i fatti ascritti quali
opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare
pure estensivamente intesa, ma si evidenziava come abuso dal
momento che impropriamente veniva spesa la qualifica di
parlamentare per atti che nessun nesso avevano con la funzione
stessa.
Per questi motivi la Giunta all'unanimità, propone
all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
il procedimento penale di cui al doc. IV- ter n. 24 non
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle funzioni.
Marianna LI CALZI, Relatore.
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