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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0024
DOC IV ter n. 24 Legisl. XIII
11-04-96 [ DOC13-4TER-24 DO C134TER0024 13DOC4TER 00024 DOC13-4TER-24A 13DOC4TER 00024 A 000200022 DOC4TER 00024 000004T002400000101000230SI1 2 000101000236SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 61 n. 9 e 337 del codice
  penale (resistenza a pubblico ufficiale, aggravata); per il
    reato di cui agli articoli 61 e 650 del codice penale
  (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, aggravata)
       TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI FORLI'
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       l'11 aprile 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
               PRETURA CIRCONDARIALE DI FORLI'
                          IL PRETORE
      letti gli atti e la memoria difensiva nonché sentite le
  parti; rilevato che non appare allo stato applicabile
  l'articolo 68, 1^ comma della Costituzione in considerazione
  della circostanza che il riferimento alla qualità di
  parlamentare dell'imputato contenuto nel capo di imputazione
  non appare qualificare i fatti ascritti quali opinioni
  espresse o voto dato nell'esercizio delle funzioni; infatti,
  secondo le accuse tale limite, sarebbe stato varcato spendendo
  impropriamente la predetta qualità e, sia pur implicitamente,
  compiendo atti che nulla hanno a che vedere  con la qualità
  medesima; diversamente opinando ovviamente, non vi sarebbe
  abuso, ma "uso" e dunque non punibilità.
      Rilevato peraltro che attesa la doverosità della
  sospensione del procedimento e l'esame della questione da
  parte della Camera competente, il giudizio deve comunque
  essere sospeso potendo, l'organo parlamentare pronunciarsi in
  materia, così da non consentire neppure incidentalmente un
  sindacato del Giudice ordinario in materia riservato ad altro
  organo Costituzionale e il procedimento, deve essere sospeso e
  gli atti inviati alla Camera dei Deputati.
                      Per questi motivi
      visti gli articoli 68 della Costituzione e 2 del
  decreto-legge del 12 marzo 1996 n. 116 rigetta le istanze di
  proscioglimento immediato ed ordina la sospensione del
  medesimo rinviando al 21 ottobre 1996 h. 9.00 e segg.,
  diffidando i testi presenti a comparire senza altro avviso
  autorizzando la difesa a citare i propri testi.
                                                    Il Pretore
                                           Dott. Stefano Celli
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  LI CALZI)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 61 n. 9 e 337 del codice
  penale (resistenza a pubblico ufficiale, aggravata); per il
  reato di cui agli articoli 61 e 650 del codice penale
  (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità; aggravata)
       TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI FORLI'
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       l'11 aprile 1996
         Presentata alla Presidenza il 2 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La vicenda che si sottopone
  all'attenzione dell'Assemblea riguarda il procedimento penale
  a carico dell'onorevole Sgarbi nel quale il medesimo risulta
  imputato di minaccia aggravata nei confronti dell'appuntato
  Piero Prete e di inosservanza di un ordine legittimo dato
  sempre dal detto appuntato, in entrambi i casi con abuso della
  qualità di membro del Parlamento.
     A seguito della richiesta di sospensione avanzata dalla
  difesa, il pretore di Forlì rigettava la istanza di
  proscioglimento immediato e ordinava la sospensione del
  procedimento rimettendo gli atti alla Camera ai sensi
  dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 2 del
  decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, con ordinanza pervenuta
  alla Presidenza della Camera in data 11 aprile 1996.
     La Giunta per le autorizzazioni a procedere procedeva
  all'esame nella seduta del 12 settembre 1996.
     Nel dibattito, peraltro brevissimo, veniva evidenziato che
  la vicenda si commentava da sé con riferimento ai fatti
  specificamente menzionati nei rispettivi capi di imputazione
  per cui nessuna riferibilità poteva ipotizzarsi in ordine alla
  applicazione dell'articolo 68 della Costituzione anche nella
  interpretazione più estensiva.
     Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del pretore, il
  riferimento alla qualità di parlamentare - l'onorevole Sgarbi
  aveva pronunciato nel contesto le parole "sono un
  parlamentare" - non qualificava i fatti ascritti quali
  opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare
  pure estensivamente intesa, ma si evidenziava come abuso dal
  momento che impropriamente veniva spesa la qualifica di
  parlamentare per atti che nessun nesso avevano con la funzione
  stessa.
     Per questi motivi la Giunta all'unanimità, propone
  all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento penale di cui al doc. IV-  ter  n. 24 non
  concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle funzioni.
                                Marianna LI CALZI,  Relatore.
 
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