| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
MOLINARO
deputato all'epoca dei fatti
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale -
nel reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma,
dello stesso codice in relazione alla legge 8 febbraio 1947,
n. 48
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 24 maggio 1996
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N. 1451/94 R.G. Not. Reato
N. 208/95 R.G. G.I.P.
ORDINANZA
Il G.U.P. presso il tribunale di Udine, dottor Enzo
Turel;
Premesso che - con riferimento al processo a carico di
Molinaro Paolo Sandro, Medeossi Paolo (imputati del delitto di
diffamazione col mezzo della stampa previsto e punito
dall'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale, in
relazione alla legge 8 febbraio 1948,n. 47) e Gervasutti
Sergio (imputato dello stesso reato in relazione all'articolo
57 del codice penale) - all'udienza preliminare del 25 gennaio
1996 il G.U.P. ha dichiarato manifestamente infondata la
questione sollevata dal difensore di Molinaro Paolo Sandro -
membro della Camera dei deputati della Repubblica italiana -
con riferimento alla applicabilità dell'articolo 68 della
Costituzione italiana, ai sensi del decreto-legge 8 gennaio
1996, n. 9 (disponendo la trasmissione di copia dell'ordinanza
alla segreteria della Presidenza della Camera dei deputati, ai
sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge
citato);
Preso atto che, in virtù del nuovo disposto dell'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il
difensore del Molinaro ha richiesto - con atto depositato in
data 10 aprile 1996 - che venga disposta la trasmissione di
copia degli atti del processo alla Camera dei deputati, nonché
la sospensione del processo;
Atteso che la prossima udienza preliminare è stata
fissata per il giorno 16 maggio 1996;
Rilevata l'urgenza a provvedere in ordine alla cennata
richiesta del difensore di Molinaro Paolo Sandro;
FISSA
per la comparizione delle parti l'udienza in camera di
consiglio del 29 aprile 1996, ore 11, presso il tribunale di
Udine, via Treppo, aula udienze preliminari, I piano.
Si dia immediato avviso della presente ordinanza agli
imputati, alla parte civile, ai loro difensori ed al pubblico
ministero a mezzo polizia giudiziaria dei carabinieri.
Udine, 11 aprile 1996.
Il G.U.P.
(dott. Enzo Turel)
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ORDINANZA
IL G.U.P.
Preso atto che ricorre l'ipotesi di cui al comma 4
dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116;
PER QUESTI MOTIVI
Dispone la trasmissione di copia degli atti del
procedimento alla Camera dei deputati della Repubblica
italiana;
Dispone altresì la sospensione del procedimento fino alla
deliberazione della Camera dei deputati.
Udine, 29 aprile 1996.
Il G.U.P.
(dott. Enzo Turel)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: CARMELO CARRARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
MOLINARO
(deputato all'epoca dei fatti)
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui all'articolo 595,
primo e terzo comma, dello stesso codice in relazione alla
legge 8 febbraio 1947, n. 48
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 24 maggio 1996
Presentata alla Presidenza l'8 ottobre 1997
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta è stata chiamata ad
esaminare la richiesta di deliberazione in materia di
insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente
nei confronti dell'onorevole Paolo Molinaro, deputato
all'epoca dei fatti. La citata richiesta è stata trasmessa dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Udine ed è pervenuta alla Presidenza della Camera il 24 maggio
1996.
I fatti possono così sintetizzarsi: con esposto-querela
del 30 giugno 1994 Alberto Di Caporiacco, assessore ai beni
culturali del comune di Udine, lamentava di essere stato
diffamato a mezzo stampa dall'onorevole di Forza Italia Paolo
Molinaro in quanto nel corso di un'intervista rilasciata il 20
aprile 1994 al Messaggero Veneto, il Molinaro,
rappresentante friulano del partito forzista, definiva il Di
Caporiacco " un millantatore... con il quale non vi sarà
alcun contatto politico... con i protagonisti del passato
regime non ci può esser alcun incontro. Quindi escludo un
contatto con lui. Evidentemente questo signore sogna e poi
spera ".
In esito alle indagini preliminari il giudice per
l'udienza preliminare, a seguito dell'eccezione sollevata
dall'onorevole Molinaro, ai sensi dell'allora vigente
decreto-legge n. 253 del 1996, sospendeva il procedimento
disponendo la trasmissione di copia degli atti del
procedimento alla Camera dei deputati.
Ciò premesso, appare indubbio che la frase censurata dal
querelante è stata proferita dal parlamentare Molinaro
nell'esercizio divulgativo delle sue funzioni parlamentari, in
qualità di rappresentante friulano del partito di Forza
Italia, e in un preciso contesto politico. Ciò può essere
argomentato in base al fatto che con l'intervista rilasciata
al Messaggero Veneto, Molinaro, nell'esercizio del suo
mandato rappresentativo e del suo incarico partitico,
intendeva smentire le precedenti dichiarazioni che il Di
Caporiacco aveva attribuito allo stesso parlamentare, nel
senso di un orientamento favorevole all'ingresso del medesimo
Di Caporiacco nel partito di Forza Italia. Pertanto le parole
pronunciate nell'ambito dell'intervista sono da considerarsi
espressione del mandato politico ed istituzionale del
Molinaro, essendo dettate dalla necessità di rettificare
l'opinione che l'affermazione del Di Caporiacco poteva
ingenerare nell'elettorato, nel senso di un reale interesse di
Forza Italia ad accogliere il querelante nelle proprie
file.
Alla stregua di quanto sopra esposto, la Giunta ha
ritenuto alla unanimità di proporre all'Assemblea di
deliberare che il fatto ascritto all'onorevole Molinaro
rientri tra quelli per cui è prevista l'insindacabilità a
norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Carmelo CARRARA, Relatore.
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