Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva
49
DOC4T-0027
DOC IV ter n. 27 Legisl. XIII
06-06-96 [ DOC13-4TER-27 DO C134TER0027 13DOC4TER 00027 DOC13-4TER-27A 13DOC4TER 00027 A 000300022 DOC4TER 00027 000004T002700000101000311SI1 3 000101000236SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
    per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 6 giugno 1996
 
                              Pag.2
 
             TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE
                        SEZIONE G.I.P.
  N. 255/96 R.G. G.I.P.
  N. 1592/95 R.G. N.R.
      Il Giudice per le indagini preliminari dottor Raffaele
  Morvay
         letti gli atti relativi alle querele dei magistrati
  dottor Maurizio Gianesini e dottor Bruno Cherchi nei confronti
  dell'onorevole Vittorio Sgarbi;
         rilevato che il pubblico ministero ha ritenuto non
  manifestamente infondata l'eccezione, pur esprimendo una
  valutazione negativa nel merito, alla stregua dell'articolo 3,
  secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1996, allora
  vigente;
         rilevato che i querelanti sono stati interpellati, e
  che  il dottor Cherchi non ha risposto, mentre il dottor
  Gianesini si è fermemente opposto al riconoscimento di detta
  scriminante;
         ritenuto, in diritto, che la norma applicabile è
  quella ora vigente di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.
  253 del 1996;
         che la scriminante di cui all'articolo 68, primo comma
  della Costituzione, si appalesa nel presente caso
  astrattamente invocabile benché di non immediata applicabilità
  da parte di questo giudice per le indagini preliminari; invero
  la nuova formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge n, 253
  del 1996 consente solo le suddette due alternative, non
  essendo più prevista una valutazione di manifesta
  infondatezza.
      Nel caso in esame, le querele investono il contenuto di 4
  puntate della rubrica  Sgarbi quotidiani,  trascritte nei
  passi salienti dalla polizia giudiziaria, in allegato
  all'informativa in data 26 settembre 1995.  Si evince da tale
  documentazione che in sostanza l'onorevole Sgarbi accusa il
  pubblico ministero dottor Cherchi e il giudice per le indagini
  preliminari dottor Gianesini di aver rispettivamente chiesto
  ed ordinato l'arresto del colonnello dei carabinieri Conforti
  soprattutto per voglia di protagonismo, spinti a ciò dalle
  mogli e dall'invidia verso colleghi più famosi;
         anche la successiva scarcerazione del colonnello
  Conforti sarebbe stata "dettata" dalle mogli e dal clamore
  negativo suscitato dall'arresto.
      Inoltre vengono riportate espressioni come: ridicoli,
  mafiosi, ignoranti, dissennati, eccetera.
      Ritiene il giudice per le indagini preliminari di non
  poter  de plano  far rientrare tali manifestazioni del
  pensiero nell'ambito  del legittimo esercizio delle funzioni
  parlamentari ex articolo 68 della Costituzione, neppure
  nell'eccezione allargata ex articolo 2, terzo comma, del
  decreto-legge n. 253 del 1996, stante l'evidente fantasiosità
  delle argomentazioni
 
                              Pag.3
 
  adottate dall'onorevole Sgarbi, e la gravità e gratuità delle
  espressioni offensive usate.
      Non vi è dunque alternativa alla statuizione come in
  dispositivo.
                      PER QUESTI MOTIVI
      Visto l'articolo 2 del decreto-legge n, 253 del 1996;
         ordina la trasmissione integrale del fascicolo alla
  Camera dei deputati;
         dichiara la sospensione del procedimento;
      Trieste, 25 maggio 1996.
                        Il Giudice per le indagini preliminari
                                        Dottor Raffaele Morvay
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  PARRELLI)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
    per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 6 giugno 1996
        Presentata alla Presidenza il 15 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - E' più che noto il rapporto
  contrattuale, intercorso tra l'onorevole Vittorio Sgarbi e la
  S.p.A. nel cui spettro operativo si colloca l'altrettanto nota
  trasmissione televisiva "Sgarbi Quotidiani", con le relative
  obbligazioni sinallagmatiche dei contraenti (prestazione
  d'opera ed emolumenti in corrispettivo).
     Nel corso delle trasmissioni del 22-23-26 e 27 giugno 1995
  l'onorevole Sgarbi esponeva una fotografia del giudice per le
  indagini preliminari del Tribunale di Padova, dottor Maurizio
  Gianesini, e del pubblico ministero dello stesso Tribunale, di
  Bruno Cherchi, e accusava gli stessi di essersi accordati,
  onde assurgere agli onori televisivi, per rispettivamente
  ordinare e richiedere l'arresto del Colonnello dei Carabinieri
  Roberto Conforti al solo fine di compiacere le proprie mogli
  che si dolevano della, come dire, silente e opaca loro
  attività giudiziaria.  E sempre da siffatti coniugali
  interventi sarebbe stato determinato anche il successivo
  provvedimento di scarcerazione poiché l'effetto pubblicitario
  televisivo era stato al di là del previsto e del
  desiderato.
     E così, come riassume l'ordinanza 25 maggio 1996 del GIP
  del Tribunale di Trieste e come se ne duole il querelante
  dottor Gianesini, l'onorevole Sgarbi aggiungeva alle
  surriferite accuse, espressioni quali: "ridicoli, mafiosi,
  ignoranti, dissennati, eccetera".
     Ed è sulla detta richiesta del GIP che la Giunta ha
  ritenuto che il comportamento dell'onorevole Sgarbi non possa,
  in concreto, godere della tutela accordata dall'articolo 68
  della Costituzione neppure nella dilatazione concettuale delle
  "attività divulgative connesse pur se svolte fuori dal
  Parlamento" di cui è menzione al n. 3 dell'articolo 2 del
  decreto-legge n. 466 del 6 settembre 1996.
     Non è, infatti, pensabile che il parlamentare possa godere
  extra moenia  dello scudo che protegge la funzione quando
  e perfino in Aula alcune espressioni non sarebbero
  consentite.
                                   Ennio PARRELLI,  Relatore.
 
documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva

Ritorna al menu della banca dati