| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 6 giugno 1996
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE
SEZIONE G.I.P.
N. 255/96 R.G. G.I.P.
N. 1592/95 R.G. N.R.
Il Giudice per le indagini preliminari dottor Raffaele
Morvay
letti gli atti relativi alle querele dei magistrati
dottor Maurizio Gianesini e dottor Bruno Cherchi nei confronti
dell'onorevole Vittorio Sgarbi;
rilevato che il pubblico ministero ha ritenuto non
manifestamente infondata l'eccezione, pur esprimendo una
valutazione negativa nel merito, alla stregua dell'articolo 3,
secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1996, allora
vigente;
rilevato che i querelanti sono stati interpellati, e
che il dottor Cherchi non ha risposto, mentre il dottor
Gianesini si è fermemente opposto al riconoscimento di detta
scriminante;
ritenuto, in diritto, che la norma applicabile è
quella ora vigente di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.
253 del 1996;
che la scriminante di cui all'articolo 68, primo comma
della Costituzione, si appalesa nel presente caso
astrattamente invocabile benché di non immediata applicabilità
da parte di questo giudice per le indagini preliminari; invero
la nuova formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge n, 253
del 1996 consente solo le suddette due alternative, non
essendo più prevista una valutazione di manifesta
infondatezza.
Nel caso in esame, le querele investono il contenuto di 4
puntate della rubrica Sgarbi quotidiani, trascritte nei
passi salienti dalla polizia giudiziaria, in allegato
all'informativa in data 26 settembre 1995. Si evince da tale
documentazione che in sostanza l'onorevole Sgarbi accusa il
pubblico ministero dottor Cherchi e il giudice per le indagini
preliminari dottor Gianesini di aver rispettivamente chiesto
ed ordinato l'arresto del colonnello dei carabinieri Conforti
soprattutto per voglia di protagonismo, spinti a ciò dalle
mogli e dall'invidia verso colleghi più famosi;
anche la successiva scarcerazione del colonnello
Conforti sarebbe stata "dettata" dalle mogli e dal clamore
negativo suscitato dall'arresto.
Inoltre vengono riportate espressioni come: ridicoli,
mafiosi, ignoranti, dissennati, eccetera.
Ritiene il giudice per le indagini preliminari di non
poter de plano far rientrare tali manifestazioni del
pensiero nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni
parlamentari ex articolo 68 della Costituzione, neppure
nell'eccezione allargata ex articolo 2, terzo comma, del
decreto-legge n. 253 del 1996, stante l'evidente fantasiosità
delle argomentazioni
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adottate dall'onorevole Sgarbi, e la gravità e gratuità delle
espressioni offensive usate.
Non vi è dunque alternativa alla statuizione come in
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge n, 253 del 1996;
ordina la trasmissione integrale del fascicolo alla
Camera dei deputati;
dichiara la sospensione del procedimento;
Trieste, 25 maggio 1996.
Il Giudice per le indagini preliminari
Dottor Raffaele Morvay
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: PARRELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 6 giugno 1996
Presentata alla Presidenza il 15 ottobre 1996
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Onorevoli Colleghi! - E' più che noto il rapporto
contrattuale, intercorso tra l'onorevole Vittorio Sgarbi e la
S.p.A. nel cui spettro operativo si colloca l'altrettanto nota
trasmissione televisiva "Sgarbi Quotidiani", con le relative
obbligazioni sinallagmatiche dei contraenti (prestazione
d'opera ed emolumenti in corrispettivo).
Nel corso delle trasmissioni del 22-23-26 e 27 giugno 1995
l'onorevole Sgarbi esponeva una fotografia del giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Padova, dottor Maurizio
Gianesini, e del pubblico ministero dello stesso Tribunale, di
Bruno Cherchi, e accusava gli stessi di essersi accordati,
onde assurgere agli onori televisivi, per rispettivamente
ordinare e richiedere l'arresto del Colonnello dei Carabinieri
Roberto Conforti al solo fine di compiacere le proprie mogli
che si dolevano della, come dire, silente e opaca loro
attività giudiziaria. E sempre da siffatti coniugali
interventi sarebbe stato determinato anche il successivo
provvedimento di scarcerazione poiché l'effetto pubblicitario
televisivo era stato al di là del previsto e del
desiderato.
E così, come riassume l'ordinanza 25 maggio 1996 del GIP
del Tribunale di Trieste e come se ne duole il querelante
dottor Gianesini, l'onorevole Sgarbi aggiungeva alle
surriferite accuse, espressioni quali: "ridicoli, mafiosi,
ignoranti, dissennati, eccetera".
Ed è sulla detta richiesta del GIP che la Giunta ha
ritenuto che il comportamento dell'onorevole Sgarbi non possa,
in concreto, godere della tutela accordata dall'articolo 68
della Costituzione neppure nella dilatazione concettuale delle
"attività divulgative connesse pur se svolte fuori dal
Parlamento" di cui è menzione al n. 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 466 del 6 settembre 1996.
Non è, infatti, pensabile che il parlamentare possa godere
extra moenia dello scudo che protegge la funzione quando
e perfino in Aula alcune espressioni non sarebbero
consentite.
Ennio PARRELLI, Relatore.
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