| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 6 giugno 1996
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TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
N. 1355/95 R.G. notizie di reato
N. 2507/95 R. GIP
ORDINANZA
(art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 marzo 1996, n.
116)
Il giudice dottor Emanuele Secci,
letta la memoria presentata dall'avvocato Gian Pietro
Dall'Ara nell'interesse dell'onorevole Vittorio Sgarbi, nato a
Ferrara l'8 maggio 1952, che rappresenta e difende in virtù di
procura speciale in atti, con la quale è eccepita
l'applicabilità, in ordine ai fatti oggetto del procedimento
penale n. 1355/95 RG notizie di reato, dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione;
letti gli atti;
ritenuto che l'eccezione relativa alla applicabilità,
al caso di specie, dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, rilevata dalla difesa della persona sottoposta
ad indagine, non possa, allo stato, essere accolta, atteso
che la condotta riferibile all'onorevole Sgarbi - senza far
ingresso nel merito della responsabilità penale dell'indagato,
non essendo questa la sede processuale per una tale
valutazione - non appare assimilabile al concetto di
espressione di opinioni rese da un membro del Parlamento,
nell'esercizio delle sue funzioni;
rilevato, in particolare, che l'onorevole Sgarbi, nel
corso della trasmissione televisiva da lui condotta, "Sgarbi
Quotidiani", ha dato lettura di uno scritto anonimo, nel quale
vengono attribuiti al dottor Gian Carlo Caselli, fatti
specifici, contrari ai doveri del proprio ufficio.
Visti gli articoli 68 della Costituzione, 2 del
decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116,
PER QUESTI MOTIVI
non accoglie l'eccezione sollevata dalla difesa
dell'onorevole Vittorio Sgarbi.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione di
copia degli atti alla Camera dei deputati, alla quale la
persona sottoposta ad indagini appartiene.
Per l'effetto, il procedimento è sospeso fino alla
deliberazione della Camera, e, comunque, non oltre il termine
di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della
predetta Camera.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
competenza.
Caltanissetta, 24 maggio 1996.
Il Giudice per le indagini preliminari
Dottor Emanuele Secci
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: DEODATO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 6 giugno 1996
Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - 1. Con ordinanza 24 maggio 1996
emessa in base all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge
12 marzo 1996, n. 116, il giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Caltanissetta ha disposto la trasmissione
alla Camera dei deputati di copia degli atti del procedimento
penale per diffamazione aggravata nel quale è imputato
l'onorevole Sgarbi, la cui difesa ha eccepito, con riferimento
ai fatti contestati, l'applicabilità dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione.
Nel contempo il giudice per le indagini preliminari ha
disposto la sospensione del procedimento fino alla
deliberazione della Camera.
2. Nel corso della trasmissione televisiva "Sgarbi
quotidiani" del 7 aprile 1995 l'onorevole Sgarbi ha letto il
testo di una lettera, definita come "un'altra, terribile
lettera di cui non posso dare le generalità di chi l'ha
scritta".
Nella suddetta lettera vengono attribuiti al dottor Gian
Carlo Caselli, procuratore capo della Repubblica presso il
tribunale di Palermo, fatti specifici contrari ai doveri del
suo ufficio, in relazione all'omicidio di don Pino Puglisi,
sacerdote del quartiere "Brancaccio" di Palermo.
3. La Giunta per le autorizzazioni a procedere in
giudizio, nella seduta del 18 dicembre 1996, si è pronunciata
per la sindacabilità nell'ambito del procedimento penale, dei
fatti attribuiti all'onorevole Sgarbi ritenendo che tali fatti
non possano essere considerati come attività divulgativa
connessa alla funzione parlamentare e che di conseguenza ad
essi non possa essere applicata la disposizione dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione.
A tale conclusione la Giunta è pervenuta considerando che
la lettera, della quale l'onorevole Sgarbi ha dato lettura nel
corso della trasmissione televisiva, è uno scritto anonimo
indirizzato allo stesso Sgarbi, al Ministero di grazia e
giustizia e ai carabinieri di Palermo.
Il carattere anonimo della missiva - che è stata trasmessa
dalla procura della Repubblica di Palermo a quella di
Caltanissetta - è confermato dall'ufficio del GIP del
tribunale di Caltanissetta che, dando risposta in data 16
novembre 1996 ad una richiesta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere, ha precisato che "dal fascicolo in
possesso di questo ufficio a tutt'oggi non risulta
documentazione comprovante la provenienza dello scritto letto
dal deputato Sgarbi nel corso della sua trasmissione".
Ne deriva che, trattandosi di una lettera anonima, le
affermazioni in essa contenute devono essere attribuite alla
persona che ne ha dato lettura pubblicamente cioè
all'onorevole Sgarbi.
In conseguenza di quanto precede la Giunta ha ritenuto
all'unanimità che l'attribuzione di fatti specifici e gravi
quali sicuramente sono, particolarmente per chi esercita una
delicata funzione istituzionale, quelli attribuiti
dall'onorevole Sgarbi al dottor Caselli, non possa essere
considerata quale espressione di opinioni rese da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Tale valutazione della Giunta per le autorizzazioni a
procedere corrisponde, pertanto, al parere espresso della
Giunta per il regolamento in data 24 ottobre 1996 (parere n.
1/1996) nel quale si sottolinea (cfr. paragrafo 4.1) che "la
particolare tutela che l'articolo 68 della Costituzione
accorda alla libertà di espressione dei parlamentari è
fondamentale guarentigia di indipendenza nell'esercizio della
rappresentanza politica. L'ampiezza di tale prerogativa
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richiede tuttavia un vigile senso di responsabilità da parte
di coloro che ne sono titolari, affinché essa non si trasformi
in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni
soggettive, di persone fisiche e giuridiche come di organi
dello Stato, parimenti garantiti da norme di rango
costituzionale".
4. Per le ragioni sopraesposte la Giunta per le
autorizzazioni a procedere ha ritenuto, all'unanimità, di
accogliere la proposta del relatore e di proporre
all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso
il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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