| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 341, primo e quarto
comma, del codice penale
(oltraggio a pubblico ufficiale, aggravato).
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI MANTOVA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'11 giugno 1996
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PRETURA CIRCONDARIALE DI MANTOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
N. 7477/95 R.N. notizie di reato
N. 2158/96 N.R. GIP
IL GIUDICE
Visti gli atti relativi al procedimento penale a carico
di Sgarbi Vittorio indagato per il reato previsto
dall'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale,
perché offendeva l'onore e il prestigio del brigadiere
Franceschini Giuseppe e dei carabinieri Papa Michelangelo e
Battista Pietro (componenti la sua scorta), nell'esercizio
delle loro funzioni ed in presenza degli stessi, dicendo loro:
"vi avevo detto che qui c'erano i giornalisti ed io non volevo
venire, siete degli incapaci" (fatto aggravato perché commesso
in presenza di più persone; in Mantova il 10 dicembre 1995) e
per il reato previsto dall'articolo 341, primo e quarto comma,
del codice penale, perché offendeva l'onore e il prestigio del
brigadiere Melia Giuseppe e dei carabinieri Sussi Pietro e
Simion Sergio nell'esercizio delle loro funzioni ed in
presenza degli stessi dicendo loro: "se vi ho detto che io qui
non volevo venire bensì al palazzo Sordi, perché cazzo siamo
venuti qui? Ho capito, come al solito non siete capaci di fare
un cazzo" (fatto aggravato perché commesso in presenza di più
persone; in Mantova il 10 dicembre 1995).
Letta l'istanza 15 maggio 1996 (depositata in data 20
maggio 1996) con la quale l'indagato, quale membro del
Parlamento italiano e presidente della Commissione cultura
della Camera dei deputati, invoca a suo favore il disposto di
cui all'articolo 68 della Costituzione.
Letta la nota 27 maggio 1996 del pubblico ministero;
ritenuto che le frasi pronunciate dall'indagato
all'indirizzo dei carabinieri suindicati non possono ritenersi
in alcun modo rientranti nella previsione dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione (invero, la ricostruzione dei
fatti ad opera dei pubblici funzionari interessati e di altri
testimoni esclude nel modo più categorico che la condotta
dell'indagato possa inquadrarsi nella sua specifica funzione
di parlamentare o in quelle "attività divulgative connesse,
pur se svolte fuori dal Parlamento" di cui al terzo comma,
dell'articolo 2, del decreto-legge n. 253 del 1996);
che, pertanto, prescindendo evidentemente allo stato
da ogni valutazione circa la sussistenza dei reati ipotizzati,
non può essere pronunciato decreto di archiviazione del
procedimento ai sensi del citato decreto-legge;
che, di conseguenza, va disposta la trasmissione di
copia degli atti alla Camera dei deputati per la deliberazione
di competenza;
visto l'articolo 2, del decreto-legge del 10 maggio
1996, n. 253;
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RESPINGE
l'eccezione concernente l'applicabilità nel caso in esame
dell'articolo 68 della Costituzione e
DISPONE
la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei
deputati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, li 29 maggio 1996.
Il Giudice per le indagini preliminari
Gianfranco Villani
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: ABBATE)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 341, primo e quarto
comma, del codice penale
(oltraggio al pubblico ufficiale, aggravato)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI MANTOVA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'11 giugno 1996
Presentata alla Presidenza il 24 ottobre 1996
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Onorevoli Colleghi! - il 10 dicembre 1995 l'onorevole
Vittorio Sgarbi, in visita ad alcuni monumenti della città di
Mantova, infastidito per averlo, i componenti della sua scorta
personale (brigadiere Giuseppe Franceschini e carabinieri
Michelangelo Papa e Pietro Battista) e gli altri costituenti,
per così dire, l'equipaggio di guida nella città nella quale
prestavano servizio (brigadiere Giuseppe Melia e carabinieri
Pietro Sussi e Sergio Simion), condotto a palazzo Te -
precisato nell'itinerario di visita - e non già al Palazzo
Sordi, da Lui indicato - peraltro neppure noto agli
accompagnatori -, in presenza di più persone insolentì i
militari, gridando all'indirizzo della sua scorta "Vi avevo
detto che qui c'erano i giornalisti ed io non volevo venire,
siete degli incapaci" e, scuotendo addirittura per le braccia
i carabinieri Sussi e Simion, urlando disse loro "Se vi ho
detto che io qui non volevo venire bensì a palazzo Sordi,
perché cazzo siamo venuti qui? Ho capito, come al solito non
siete capaci di fare un cazzo".
I fatti formarono oggetto di informativa di reato e nel
procedimento che ne seguì, innanzi la Procura circondariale di
Mantova, a carico del parlamentare per violazione
dell'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale, lo
stesso eccepì la insindacabilità del suo operato ai sensi del
primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Sul tema il giudice per le indagini preliminari della
Pretura circondariale di Mantova, sollecitato dal pubblico
ministero, ritenne non fondata l'eccezione di insindacabilità
e, con ordinanza del 29 maggio 1996, trasmise gli atti alla
Camera dei deputati per le valutazioni di competenza.
Della questione è stata investita questa Giunta, la quale,
all'esito di approfondito dibattito, è pervenuta al
convincimento che la condotta dell'indagato, per le
circostanze di tempo e di luogo in cui si svolse e per le
motivazioni ad essa sottese, non possa inquadrarsi in una
tipica funzione parlamentare o essere comunque ricondotta
nell'ambito di una attività connessa con la funzione
medesima.
Le espressioni di intollerante dileggio appaiono, invece,
animate da un non controllato ed eccessivo risentimento del
deputato indagato; onde questa Giunta esprime, in relazione
alla condotta in valutazione, la proposta di dichiarare che i
fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari.
Michele ABBATE, Relatore.
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