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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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55
DOC4T-0033
DOC IV ter n. 33 Legisl. XIII
18-07-96 [ DOC13-4TER-33 DO C134TER0033 13DOC4TER 00033 DOC13-4TER-33A 13DOC4TER 00033 A 000300032 DOC4TER 00033 000004T003300000101000342SI1 3 000101000318SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per i reati di cui agli articoli 414, 595 e 612 del
  codice penale (istigazione a delinquere; diffamazione;
                          minaccia)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 18 luglio 1996
 
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                     TRIBUNALE DI BERGAMO
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
  N. 2254/95 P.M.
  N. 717/96 G.I.P.
      Il giudice per le indagini preliminari dr. Vito Di Vita,
  sulla richiesta del pubblico ministero di trasmissione alla
  Camera dei deputati del Parlamento degli atti dell'emarginato
  procedimento penale a carico di Umberto BOSSI, persona
  sottoposta ad indagini per i delitti di cui agli articoli 414,
  595, e 612 del codice penale, ha pronunciato la seguente
                          ORDINANZA
   ex articolo 2 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253,
                            LETTA
      la predetta richiesta del pubblico ministero, pervenuta
  in data 24 giugno 1996.
                          OSSERVATO
      che la persona sottoposta ad indagini, in seno
  all'interrogatorio reso  al pubblico ministero in data 14
  giugno 1996, ha sollevato eccezione concernente la
  applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.
                           RILEVATO
      che il pubblico ministero, ritenendo di non dover allo
  stato promuovere la archiviazione del procedimento penale, ha
  trasmesso gli atti a questo giudice, ai sensi e per gli
  effetti dell'articolo 2, comma sesto, del decreto-legge 10
  maggio 1996, n. 253.
                         CONSIDERATO
      che, per tale ragione, questo giudice debba provvedere in
  conformità, non potendo nel corso delle indagini preliminari
  essere pronunciata sentenza ex articolo 129 del codice di
  procedura penale.
                           RILEVATO
      ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge, che
  Umberto BOSSI è persona sottoposta ad indagini, per i delitti
  di cui agli articoli 414, 595 e 612 del codice penale, per
  avere pubblicamente invitato i partecipanti ad una Festa della
  Lega Nord tenutasi in Albano Sant'Alessandro in data 4 agosto
  1995, a segnare i nomi di coloro che avessero votato Alleanza
  Nazionale, "  perché al momento giusto la Lega andrà casa per
  casa a prenderli; li abbiamo già cacciati i fascisti dal Nord,
  è guerra con i nemici  ".
 
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                          RICHIAMATO
      il contenuto della propria ordinanza in data 13 marzo
  1996, in cui si evidenzia che, anche in attività connesse alla
  divulgazione della ideologia del proprio partito politico,
  ogni parlamentare non deve venire meno al rispetto del nome di
  ogni altro partito ed alla tutela di beni e valori essenziali
  quali quello della pacifica convivenza associata e
  dell'ordinato funzionamento del sistema democratico, fra i
  quali rientra il rispetto della legge penale che viene posto
  in pericolo "da ogni azione diretta a far sorgere o rafforzare
  in altri un proposito criminoso" (Cassazione, sezione I, 22
  novembre 1974).
                           REPUTATO
      che, nel caso di specie, non solo Umberto BOSSI abbia
  sostanzialmente equiparato "Alleanza Nazionale" al disciolto
  partito fascista di cui è vietata la riorganizzazione ai sensi
  della disposizione transitoria XII della Carta costituzionale,
  ma abbia addirittura pubblicamente istigato chi lo ascoltava -
  "  su questo non scherzo  " - alla violenza privata, ad
  andare a prendere "  casa per casa  " i cittadini che
  intendono con il voto aderire alla ideologia condivisa da
  Alleanza Nazionale per cacciarli dal Nord.
                           RITENUTO
      che quanto sopra esuli sia dalla attività parlamentare
  propria sia da quella divulgativa connessa.
                      PER QUESTI MOTIVI
      visto l'articolo 2, commi quarto e quinto, del
  decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253
                           DISPONE
      che a cura della Cancelleria sia trasmessa copia degli
  atti alla Camera dei deputati del Parlamento, mandando alla
  polizia giudiziaria - Sede - di provvedere alla duplicazione
  delle cassette a foglio 76 del fascicolo del pubblico
  ministero.
                           DICHIARA
      la sospensione del procedimento fino alla deliberazione
  della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di
  novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della
  stessa, salvo proroga della Camera medesima.
      Bergamo, 25 giugno 1996.
            Il Giudice per le indagini preliminari
                     Dottor Vito Di Vita
      Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1996.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  BONITO) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per il reato di cui agli articoli 414, 595 e 612 del
                 codice penale (istigazione a
             delinquere; diffamazione; minaccia)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 18 luglio 1996
        Presentata alla Presidenza il 30 gennaio 1997
 
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     Onorevoli Colleghi! - Deve la Camera dei deputati
  pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione sulla seguente vicenda nella quale risulta
  coinvolto l'onorevole Umberto Bossi.
     Il 4 agosto 1995 in occasione della festa della Lega nord
  celebratasi in Albano Sant'Alessandro, l'onorevole Bossi
  teneva un pubblico comizio, nel corso del quale invitò i
  partecipanti alla manifestazione a segnare i nomi di coloro
  che avessero votato Alleanza nazionale "perché al momento
  giusto la Lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già
  cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici (...) su
  questo non scherzo...".
     Le affermazioni del parlamentare suscitarono vasta eco e
  provocarono altresì denunce di cittadini a cagione delle quali
  il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di
  Bergamo dette corso alle indagini preliminari.
     In sede di interrogatorio reso al pubblico ministero,
  l'onorevole Bossi eccepì la sussistenza, in relazione alla
  vicenda processuale, dei requisiti per l'applicazione al caso
  concreto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di
  guisa che da parte della stessa pubblica accusa veniva
  formulata richiesta al giudice per le indagini preliminari di
  trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, richiesta
  accolta dal giudice con ordinanza del 25 giugno 1996.
     Il caso è stato, quindi, sottoposto all'esame di questa
  Giunta, la quale, dopo approfondito esame degli atti si è
  espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il
  procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti
  ragioni.
     La norma di riferimento che la Camera è chiamata ad
  applicare, come è noto, afferma il principio in forza del
  quale il deputato non è perseguibile per i voti dati e per le
  opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
     I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione
  costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto
  ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati
  all'esercizio della funzione parlamentare.
     L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato
  dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la
  tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare
  applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni
  vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì
  anche in attività svolta  extra moenia,  purché riferibile
  e comunque annessa alla funzione.
     Tanto premesso sul piano dei princìpi, è ora possibile
  l'induzione.
     Nel caso in esame la Camera deve valutare - giacché questo
  soltanto è il punto in questione - l'aver invitato i militanti
  del partito della Lega nord a segnare i nomi di quanti
  avessero votato in favore del partito di Alleanza nazionale e
  cioè a schedare l'elettorato avversario, finalizzando siffatta
  attività al proposito di andare poi, "al momento giusto ...
  casa per casa a prendere" tali avversari, giustificando
  l'azione così programmata con la constatazione che "è guerra
  con i nemici" e rafforzando - infine - il proclama con
  l'espressione "in questo non scherzo", costituisca o meno
  opinione espressa nell'esercizio delle funzione
  parlamentare.
     La risposta non può che essere negativa.
     Nelle frasi infatti pronunciate dall'onorevole Bossi non è
  possibile individuare opinione alcuna, bensì una evidente
  istigazione a svolgere un'azione illegale in quanto tesa alla
  violazione delle norme e delle regole sulla pacifica
  convivenza tra i
 
                              Pag.3
 
  cittadini e sul corretto, pacifico ed ordinato funzionamento
  del sistema democratico.
     Le espressioni attribuite all'onorevole Bossi esprimono,
  altresì, conclamato ed evidente, un proposito minaccioso e non
  v'è chi non veda che la minaccia è cosa diversa e distinta
  dall'espressione di un'opinione.
     Quanto sin qui esposto conduce altresì ad una ulteriore
  logica conseguenza, giacché non può rientrare nell'esercizio
  della funzione parlamentare l'istigazione a violare le leggi
  né il minacciare l'avversario politico, di guisa che
  l'onorevole Bossi, nel momento in cui pronunciava le frasi e
  le parole innanzi riportate non solo non esprimeva opinioni,
  ma neppure esercitava la funzione parlamentare.
     In conclusione e per le ragioni rapidamente esposte le
  dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto Bossi e di cui
  alla presente procedura costituzionale devono essere
  dichiarate sindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
  della nostra Costituzione.
                                 Francesco BONITO,  Relatore.
 
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