| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per i reati di cui agli articoli 414, 595 e 612 del
codice penale (istigazione a delinquere; diffamazione;
minaccia)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 18 luglio 1996
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TRIBUNALE DI BERGAMO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
N. 2254/95 P.M.
N. 717/96 G.I.P.
Il giudice per le indagini preliminari dr. Vito Di Vita,
sulla richiesta del pubblico ministero di trasmissione alla
Camera dei deputati del Parlamento degli atti dell'emarginato
procedimento penale a carico di Umberto BOSSI, persona
sottoposta ad indagini per i delitti di cui agli articoli 414,
595, e 612 del codice penale, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex articolo 2 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253,
LETTA
la predetta richiesta del pubblico ministero, pervenuta
in data 24 giugno 1996.
OSSERVATO
che la persona sottoposta ad indagini, in seno
all'interrogatorio reso al pubblico ministero in data 14
giugno 1996, ha sollevato eccezione concernente la
applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.
RILEVATO
che il pubblico ministero, ritenendo di non dover allo
stato promuovere la archiviazione del procedimento penale, ha
trasmesso gli atti a questo giudice, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2, comma sesto, del decreto-legge 10
maggio 1996, n. 253.
CONSIDERATO
che, per tale ragione, questo giudice debba provvedere in
conformità, non potendo nel corso delle indagini preliminari
essere pronunciata sentenza ex articolo 129 del codice di
procedura penale.
RILEVATO
ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge, che
Umberto BOSSI è persona sottoposta ad indagini, per i delitti
di cui agli articoli 414, 595 e 612 del codice penale, per
avere pubblicamente invitato i partecipanti ad una Festa della
Lega Nord tenutasi in Albano Sant'Alessandro in data 4 agosto
1995, a segnare i nomi di coloro che avessero votato Alleanza
Nazionale, " perché al momento giusto la Lega andrà casa per
casa a prenderli; li abbiamo già cacciati i fascisti dal Nord,
è guerra con i nemici ".
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RICHIAMATO
il contenuto della propria ordinanza in data 13 marzo
1996, in cui si evidenzia che, anche in attività connesse alla
divulgazione della ideologia del proprio partito politico,
ogni parlamentare non deve venire meno al rispetto del nome di
ogni altro partito ed alla tutela di beni e valori essenziali
quali quello della pacifica convivenza associata e
dell'ordinato funzionamento del sistema democratico, fra i
quali rientra il rispetto della legge penale che viene posto
in pericolo "da ogni azione diretta a far sorgere o rafforzare
in altri un proposito criminoso" (Cassazione, sezione I, 22
novembre 1974).
REPUTATO
che, nel caso di specie, non solo Umberto BOSSI abbia
sostanzialmente equiparato "Alleanza Nazionale" al disciolto
partito fascista di cui è vietata la riorganizzazione ai sensi
della disposizione transitoria XII della Carta costituzionale,
ma abbia addirittura pubblicamente istigato chi lo ascoltava -
" su questo non scherzo " - alla violenza privata, ad
andare a prendere " casa per casa " i cittadini che
intendono con il voto aderire alla ideologia condivisa da
Alleanza Nazionale per cacciarli dal Nord.
RITENUTO
che quanto sopra esuli sia dalla attività parlamentare
propria sia da quella divulgativa connessa.
PER QUESTI MOTIVI
visto l'articolo 2, commi quarto e quinto, del
decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253
DISPONE
che a cura della Cancelleria sia trasmessa copia degli
atti alla Camera dei deputati del Parlamento, mandando alla
polizia giudiziaria - Sede - di provvedere alla duplicazione
delle cassette a foglio 76 del fascicolo del pubblico
ministero.
DICHIARA
la sospensione del procedimento fino alla deliberazione
della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di
novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della
stessa, salvo proroga della Camera medesima.
Bergamo, 25 giugno 1996.
Il Giudice per le indagini preliminari
Dottor Vito Di Vita
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1996.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BONITO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per il reato di cui agli articoli 414, 595 e 612 del
codice penale (istigazione a
delinquere; diffamazione; minaccia)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 18 luglio 1996
Presentata alla Presidenza il 30 gennaio 1997
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Onorevoli Colleghi! - Deve la Camera dei deputati
pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione sulla seguente vicenda nella quale risulta
coinvolto l'onorevole Umberto Bossi.
Il 4 agosto 1995 in occasione della festa della Lega nord
celebratasi in Albano Sant'Alessandro, l'onorevole Bossi
teneva un pubblico comizio, nel corso del quale invitò i
partecipanti alla manifestazione a segnare i nomi di coloro
che avessero votato Alleanza nazionale "perché al momento
giusto la Lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già
cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici (...) su
questo non scherzo...".
Le affermazioni del parlamentare suscitarono vasta eco e
provocarono altresì denunce di cittadini a cagione delle quali
il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di
Bergamo dette corso alle indagini preliminari.
In sede di interrogatorio reso al pubblico ministero,
l'onorevole Bossi eccepì la sussistenza, in relazione alla
vicenda processuale, dei requisiti per l'applicazione al caso
concreto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di
guisa che da parte della stessa pubblica accusa veniva
formulata richiesta al giudice per le indagini preliminari di
trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, richiesta
accolta dal giudice con ordinanza del 25 giugno 1996.
Il caso è stato, quindi, sottoposto all'esame di questa
Giunta, la quale, dopo approfondito esame degli atti si è
espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il
procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti
ragioni.
La norma di riferimento che la Camera è chiamata ad
applicare, come è noto, afferma il principio in forza del
quale il deputato non è perseguibile per i voti dati e per le
opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione
costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto
ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati
all'esercizio della funzione parlamentare.
L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato
dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la
tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare
applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni
vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì
anche in attività svolta extra moenia, purché riferibile
e comunque annessa alla funzione.
Tanto premesso sul piano dei princìpi, è ora possibile
l'induzione.
Nel caso in esame la Camera deve valutare - giacché questo
soltanto è il punto in questione - l'aver invitato i militanti
del partito della Lega nord a segnare i nomi di quanti
avessero votato in favore del partito di Alleanza nazionale e
cioè a schedare l'elettorato avversario, finalizzando siffatta
attività al proposito di andare poi, "al momento giusto ...
casa per casa a prendere" tali avversari, giustificando
l'azione così programmata con la constatazione che "è guerra
con i nemici" e rafforzando - infine - il proclama con
l'espressione "in questo non scherzo", costituisca o meno
opinione espressa nell'esercizio delle funzione
parlamentare.
La risposta non può che essere negativa.
Nelle frasi infatti pronunciate dall'onorevole Bossi non è
possibile individuare opinione alcuna, bensì una evidente
istigazione a svolgere un'azione illegale in quanto tesa alla
violazione delle norme e delle regole sulla pacifica
convivenza tra i
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cittadini e sul corretto, pacifico ed ordinato funzionamento
del sistema democratico.
Le espressioni attribuite all'onorevole Bossi esprimono,
altresì, conclamato ed evidente, un proposito minaccioso e non
v'è chi non veda che la minaccia è cosa diversa e distinta
dall'espressione di un'opinione.
Quanto sin qui esposto conduce altresì ad una ulteriore
logica conseguenza, giacché non può rientrare nell'esercizio
della funzione parlamentare l'istigazione a violare le leggi
né il minacciare l'avversario politico, di guisa che
l'onorevole Bossi, nel momento in cui pronunciava le frasi e
le parole innanzi riportate non solo non esprimeva opinioni,
ma neppure esercitava la funzione parlamentare.
In conclusione e per le ragioni rapidamente esposte le
dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto Bossi e di cui
alla presente procedura costituzionale devono essere
dichiarate sindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della nostra Costituzione.
Francesco BONITO, Relatore.
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