| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PARENTI
per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e terzo
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 17 luglio 1996
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
N. 7209/95 R.G. notizie di reato
N. 4494/95 R. G.I.P.
ORDINANZA
Il presidente aggiunto della sezione dei giudici per le
indagini preliminari dottor Francesco Enrico Saluzzo
letti gli atti del procedimento penale in oggetto a
carico di
Parenti Tiziana
(omissis)
nei cui confronti si procede per il reato di cui agli
articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale, 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, commesso in Torino il 16 settembre
1995;
ritenuto che, a seguito delle indagini preliminari
compiute, il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione
del procedimento: ciò con richiesta in data 21 ottobre
1995;
ritenuto che la persona offesa:
Di Pietro Antonio
(omissis)
a seguito di rituale domanda d'essere avvisata della
richiesta di archiviazione, e di notifica della richiesta
stessa in data 12 ottobre 1995, ha proposto opposizione, con
atto del 21 ottobre 1995;
ritenuto che a seguito di quanto sopra si è svolta
l'udienza prevista dal combinato disposto degli articoli 410 e
409 del codice di procedura penale e che nel corso di essa le
parti hanno assunto conclusioni come da verbale dell'udienza
in data 25 gennaio 1996;
ritenuto che, in data 21 giugno 1996, questo giudice ha
pronunciato ordinanza con la quale ha ordinato al pubblico
ministero di formulare l'imputazione nei confronti di Tiziana
Parenti;
ritenuto che il pubblico ministero, con nota del 1^
luglio 1996 (qui pervenuta in data 3 luglio 1996), ha
osservato che forse deve trovare applicazione l'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, contenente
disposizioni di attuazione all'articolo 68 della
Costituzione;
OSSERVA
La richiesta del pubblico ministero deve essere accolta.
In effetti, la difesa della persona sottoposta alle indagini
non ha mai formulato
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eccezione per ottenere l'applicazione dell'articolo 68 della
Costituzione e delle norme di esso attuative.
Solo nel corpo della memoria del 20 novembre 1995 (f. 6),
la difesa riteneva, in via del tutto subordinata, "di
ricordare al querelante ed al giudice che la dichiarazione
oggetto della querela è stata rilasciata alla stampa da un
membro del Parlamento, Presidente di una Commissione
parlamentare avanti ad oggetto affari di rilevanza nazionale
ed al centro di iniziative legislative; soggetto che, di
certo, ha agito nell'ambito delle sue funzioni di cui
all'articolo 68 della Costituzione".
Si può però ritenere che la proposizione possa essere
intesa come "eccezione" (ai sensi del comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge citato) e, comunque, su di essa si è
innestata l'indicazione del pubblico ministero che induce
questo giudice a rilevare la questione ed a provvedere agli
adempimenti di cui alla norma citata.
Si tratta di via obbligata per il giudice che ritenga che
non si versi palesemente nell'ipotesi di dichiarazioni
rientranti nel legittimo esercizio di critica e di espressione
del pensiero connesso all'attività ed alla qualità di
parlamentare: come, nel caso di specie, trovando così
applicazione il comma 4 del citato articolo 2.
Va, perciò, pronunciata ordinanza con la quale si rimette
copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare,
persona sottoposta alle indagine, in uno con la presente
ordinanza.
PER QUESTI MOTIVI
visti l'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge
10 maggio 1996, n. 253;
ORDINA
la sospensione del procedimento nei confronti di
Parenti Tiziana, sopra generalizzata; fino alla deliberazione
della Camera dei deputati;
ORDINA
che la presente ordinanza sia trasmessa all'onorevole
Presidente della Camera dei deputati, alla quale la persona
sottoposta alle indagini Tiziana Parenti apparteneva al
momento dei fatti ed ancora appartiene;
DISPONE
che venga trasmessa copia degli atti rilevanti ai fini
della decisione che la Camera dei deputati deve assumere:
atto di querela della persona offesa Antonio Di
Pietro ed allegati;
richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
opposizione della persona offesa;
decreto di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio;
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verbali delle udienze tenute in camera di consiglio e
memorie depositate dalle parti ed allegate ai predetti
verbali;
MANDA
alla segreteria di questo giudice per la formazione
degli atti indicati e per la trasmissione di quanto sopra alla
Segreteria generale della Camera dei deputati.
Così deciso in Torino il 9 luglio 1996.
Il Presidente aggiunto
Dottor Francesco Enrico Saluzzo
Depositato in cancelleria il 10 luglio 1996.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BERSELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PARENTI
per il reato di cui all'articolo 595, commi primo e terzo,
del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI TORINO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 17 luglio 1996
Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che
trae origine da un procedimento penale iniziato nei confronti
del deputato Tiziana Parenti per alcune frasi asseritamente
diffamatorie da lei rivolte nei confronti del dottor Antonio
Di Pietro nel corso di un'intervista al quotidiano La
Stampa in data 16 settembre 1995. L'intervista in questione
era pubblicata in un riquadro posto a fianco ad un più ampio
articolo che si riferiva alle inchieste condotte dal pubblico
ministero di Venezia dottor Carlo Nordio in relazione ad
asseriti illeciti commessi da esponenti del PDS. Commentando i
fatti del giorno, l'onorevole Parenti affermava: " sono
sconcertata dal linguaggio di questi giorni nei confronti del
PM Nordio, è lo stesso tono volgare e intimidatorio che ho
sperimentato personalmente e che pesa sull'ambiente e sulla
legittimazione di chi fa le indagini. Si cerca di far passare
per pazzo e scriteriato chi fa le indagini e questo pesa molto
su chi cerca di fare il proprio lavoro ". A queste frasi
seguivano poi quelle nelle quali il dottor Di Pietro,
attraverso apposita querela, ha ritenuto di scorgere gli
estremi della diffamazione: " il dottor Nordio ha lavorato a
lungo, con molta riservatezza, in un clima in cui si possono
portare avanti indagini difficili. Questo non era Milano. Non
voglio fare polemiche. Ma c'era una determinata scelta, per
cui mi pare veramente da buontemponi parlare di indagini
trasparenti ".
La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 16 e
del 24 ottobre procedendo anche all'audizione del deputato
indagato.
Entrando nel merito delle frasi asseritamente diffamatorie
è apparso difficile riscontrare sia il collegamento con il
dottor Di Pietro, sia in generale un qualsiasi intento
diffamatorio. E' sembrato infatti alla maggioranza della
Giunta che si sia trattato di commenti di natura meramente
politica su una vicenda che, all'epoca dei fatti, era al
centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito
tra i partiti.
Per questi motivi la Giunta formula una proposta nel senso
di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il
procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Filippo BERSELLI, Relatore.
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