| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per il reato di cui agli articoli 294, 336, 414, 595 e 612
del codice penale, 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645
(attentato contro i diritti politici del cittadino; minaccia a
pubblico ufficiale; istigazione a delinquere; diffamazione;
minaccia; riorganizzazione del disciolto partito fascista)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI TOLMEZZO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 27 giugno 1996
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TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA DI TRASMISSIONE
DEGLI ATTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(Articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 maggio 1996, n.
253)
N. 368/95 R.G. notizie di reato
N. 700/95 R. G.I.P.
Il giudice, dottoressa Mariarosa Persico,
letti gli atti del procedimento penale emarginato nei
confronti di Bossi Umberto nato a Cassano Magnago (Varese) il
19 settembre 1941, deputato della Repubblica, indagato per i
reati di cui agli articoli 612, 414, 595, 336, 294 del codice
penale, 1 e 2 della legge n. 645 del 1952, per avere proferito
nel corso di un pubblico comizio tenutosi in Villa Santina
(Udine) il 6 agosto 1995 le seguenti frasi: " Prendete nome
e cognome di quelli che votano Alleanza Nazionale, prima o poi
andremo a stanarli a casa loro uno per uno. Hai votato
Alleanza Nazionale? bene, ti veniamo a prendere noi. Porci
Fascisti... " e ancora: " Stia attento giudice Amati, se
vinciamo noi, chi perde prende l'ergastolo, e la Lega non
perderà... ";
esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal
pubblico ministero di data 12 settembre 1995, depositata il 2
novembre 1995;
esaminate le opposizioni presentate dalle parti offese
in data 25 settembre 1995 e 27 ottobre 1995;
evidenziato che in entrambe viene sollevata la
questione dell'applicabilità dell'articolo 68 della
Costituzione concernente l'immunità dei parlamentari per le
opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni;
ritenuto ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 maggio 1996 che l'eccezione di applicazione
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non possa
essere accolta e che la decisione se i fatti addebitati
concernano o meno opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni di parlamentare e siano coperte pertanto
dall'immunità debba essere demandata alla Camera di
appartenenza;
rilevato altresì che la decisione sulla sussistenza
della causa di non punibilità è preliminare alla fissazione
della camera di consiglio ai sensi dell'articolo 410, comma 3,
del codice di procedura penale poiché il riconoscimento
determinerebbe l'archiviazione del procedimento, che nel
frattempo deve essere sospeso;
visto l'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 10
maggio 1996, n. 253;
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PER QUESTI MOTIVI
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera
dei deputati;
dispone la sospensione del procedimento fino alla
comunicazione della deliberazione della Camera e comunque non
oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della
medesima.
Si comunichi all'indagato, al pubblico ministero, alle
parti offese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
competenza.
Tolmezzo, lì 10 giugno 1996.
Il Giudice
Dottoressa Mariarosa Persico
Depositato in cancelleria il 10 giugno 1996.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: CARMELO CARRARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per i reati di cui agli articoli 294, 414, 595 e 612 del
codice penale, 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645
(attentato contro i diritti politici del cittadino; minaccia a
pubblico ufficiale; istigazione a delinquere; diffamazione;
minaccia a pubblico ufficiale; riorganizzazione del disciolto
partito fascista)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI TOLMEZZO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 27 giugno 1996
Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1996
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Onorevoli Colleghi! - La richiesta trasmessa dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Tolmezzo riguarda alcune frasi pronunciate dall'onorevole
Umberto Bossi nel corso di un comizio tenutosi per una festa
della Lega a Villa Santina. In quelle circostanze il
parlamentare profferì le seguenti frasi: " Prendete nome e
cognome di quelli che votano Alleanza Nazionale, prima o poi
andremo a stanarli a casa loro uno per uno. Hai votato
Alleanza Nazionale? Bene, ti veniamo a prendere noi. Porci
fascisti... " e ancora: " Stia attento giudice Amati, se
vinciamo noi, chi prende l'ergastolo, e la Lega non
perderà... ". In esito a tali fatti presentarono denunzia
all'autorità giudiziaria di Tolmezzo il rappresentante locale
dell'Arma dei carabinieri, presente alla manifestazione, ed
alcuni responsabili locali del partito di Alleanza Nazionale.
Il pubblico ministero, in data 12 settembre 1995, richiese
l'archiviazione del Bossi per tutti i reati originariamente
rubricati, tranne che per l'istigazione a delinquere, ma le
parti offese presentarono opposizione all'archiviazione in
data 25 settembre 1995 e 27 ottobre 1995. Il giudice per le
indagini preliminari, tuttavia, rilevò che si versava
verosimilmente nel caso dell'applicazione dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione e, disponendo la sospensione
del procedimento, inviò copie degli atti alla Camera dei
deputati per le seguenti deliberazioni. Ciò posto, appare
indubbio che le frasi profferite dall'onorevole Bossi, nel
contesto di una festa leghista e prive di qualsiasi aggancio
ad un pregresso dibattito parlamentare erano completamente
svincolate dall'esercizio della funzione parlamentare e, lungi
dal poter sembrare anche lontanamente divulgative di atti e
comportamenti tipicamente parlamentari e suscettibili, come
tali, di particolare tutela costituzionale, si sono
concretizzati invece in meri epiteti dispregiativi e
stimolazioni rivolte al pubblico leghista sicuramente idonee,
anche per il periodo di tempo in cui vennero rivolte, a
procurare forti tensioni sociali. I fatti addebitati,
peraltro, non riguardano soltanto reati di opinione e ciò a
prescindere dalla sussistenza o meno di tutte le fattispecie
di reato che furono inizialmente ipotizzate dal pubblico
ministero; le frasi incriminate, pertanto, non potendo
assolutamente annoverarsi tra le opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, inducono
ragionevolmente a ritenere - e in tal senso è la proposta che
la Giunta formula all'Assemblea - che i fatti ascritti al
Bossi non sono coperti dalla insindacabilità a norma
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Carmelo CARRARA, Relatore.
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