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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0031
DOC IV ter n. 31 Legisl. XIII
27-06-96 [ DOC13-4TER-31 DO C134TER0031 13DOC4TER 00031 DOC13-4TER-31A 13DOC4TER 00031 A 000300022 DOC4TER 00031 000004T003100000101000314SI1 3 000101000246SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per il reato di cui agli articoli 294, 336, 414, 595 e 612
  del codice penale, 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645
  (attentato contro i diritti politici del cittadino; minaccia a
  pubblico ufficiale; istigazione a delinquere; diffamazione;
  minaccia; riorganizzazione del disciolto partito fascista)
             TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI TOLMEZZO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 27 giugno 1996
 
                              Pag.2
 
                    TRIBUNALE DI TOLMEZZO
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
                  ORDINANZA DI TRASMISSIONE
             DEGLI ATTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
  (Articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 maggio 1996, n.
                             253)
  N. 368/95 R.G. notizie di reato
  N. 700/95 R. G.I.P.
      Il giudice, dottoressa Mariarosa Persico,
        letti gli atti del procedimento penale emarginato nei
  confronti di Bossi Umberto nato a Cassano Magnago (Varese) il
  19 settembre 1941, deputato della Repubblica, indagato per i
  reati di cui agli articoli 612, 414, 595, 336, 294 del codice
  penale, 1 e 2 della legge n. 645 del 1952, per avere proferito
  nel corso di un pubblico comizio tenutosi in Villa Santina
  (Udine) il 6 agosto 1995 le seguenti frasi: "  Prendete nome
  e cognome di quelli che votano Alleanza Nazionale, prima o poi
  andremo a stanarli a casa loro uno per uno.  Hai votato
  Alleanza Nazionale? bene, ti veniamo a prendere noi.  Porci
  Fascisti...  " e ancora: "  Stia attento giudice Amati, se
  vinciamo noi, chi perde prende l'ergastolo, e la Lega non
  perderà...  ";
        esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal
  pubblico ministero di data 12 settembre 1995, depositata il 2
  novembre 1995;
        esaminate le opposizioni presentate dalle parti offese
  in data 25 settembre 1995 e 27 ottobre 1995;
        evidenziato che in entrambe viene sollevata la
  questione dell'applicabilità dell'articolo 68 della
  Costituzione concernente l'immunità dei parlamentari per le
  opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni;
        ritenuto ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del
  decreto-legge 10 maggio 1996 che l'eccezione di applicazione
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non possa
  essere accolta e che la decisione se i fatti addebitati
  concernano o meno opinioni espresse nell'esercizio delle
  funzioni di parlamentare e siano coperte pertanto
  dall'immunità debba essere demandata alla Camera di
  appartenenza;
        rilevato altresì che la decisione sulla sussistenza
  della causa di non punibilità è preliminare alla fissazione
  della camera di consiglio ai sensi dell'articolo 410, comma 3,
  del codice di procedura penale poiché il riconoscimento
  determinerebbe l'archiviazione del procedimento, che nel
  frattempo deve essere sospeso;
        visto l'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 10
  maggio 1996, n. 253;
 
                              Pag.3
 
                      PER QUESTI MOTIVI
        dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera
  dei deputati;
        dispone la sospensione del procedimento fino alla
  comunicazione della deliberazione della Camera e comunque non
  oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della
  medesima.
      Si comunichi all'indagato, al pubblico ministero, alle
  parti offese.
      Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
  competenza.
      Tolmezzo, lì 10 giugno 1996.
                          Il Giudice
                 Dottoressa Mariarosa Persico
      Depositato in cancelleria il 10 giugno 1996.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
              (Relatore:  CARMELO CARRARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per i reati di cui agli articoli 294, 414, 595 e 612 del
  codice penale, 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645
  (attentato contro i diritti politici del cittadino; minaccia a
  pubblico ufficiale; istigazione a delinquere; diffamazione;
  minaccia a pubblico ufficiale; riorganizzazione del disciolto
                      partito fascista)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
               PRESSO IL TRIBUNALE DI TOLMEZZO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 27 giugno 1996
        Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La richiesta trasmessa dal
  giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
  Tolmezzo riguarda alcune frasi pronunciate dall'onorevole
  Umberto Bossi nel corso di un comizio tenutosi per una festa
  della Lega a Villa Santina.  In quelle circostanze il
  parlamentare profferì le seguenti frasi: "  Prendete nome e
  cognome di quelli che votano Alleanza Nazionale, prima o poi
  andremo a stanarli a casa loro uno per uno.  Hai votato
  Alleanza Nazionale?  Bene, ti veniamo a prendere noi.  Porci
  fascisti...  " e ancora: "  Stia attento giudice Amati, se
  vinciamo noi, chi prende l'ergastolo, e la Lega non
  perderà...  ".  In esito a tali fatti presentarono denunzia
  all'autorità giudiziaria di Tolmezzo il rappresentante locale
  dell'Arma dei carabinieri, presente alla manifestazione, ed
  alcuni responsabili locali del partito di Alleanza Nazionale.
  Il pubblico ministero, in data 12 settembre 1995, richiese
  l'archiviazione del Bossi per tutti i reati originariamente
  rubricati, tranne che per l'istigazione a delinquere, ma le
  parti offese presentarono opposizione all'archiviazione in
  data 25 settembre 1995 e 27 ottobre 1995.  Il giudice per le
  indagini preliminari, tuttavia, rilevò che si versava
  verosimilmente nel caso dell'applicazione dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione e, disponendo la sospensione
  del procedimento, inviò copie degli atti alla Camera dei
  deputati per le seguenti deliberazioni.  Ciò posto, appare
  indubbio che le frasi profferite dall'onorevole Bossi, nel
  contesto di una festa leghista e prive di qualsiasi aggancio
  ad un pregresso dibattito parlamentare erano completamente
  svincolate dall'esercizio della funzione parlamentare e, lungi
  dal poter sembrare anche lontanamente divulgative di atti e
  comportamenti tipicamente parlamentari e suscettibili, come
  tali, di particolare tutela costituzionale, si sono
  concretizzati invece in meri epiteti dispregiativi e
  stimolazioni rivolte al pubblico leghista sicuramente idonee,
  anche per il periodo di tempo in cui vennero rivolte, a
  procurare forti tensioni sociali.  I fatti addebitati,
  peraltro, non riguardano soltanto reati di opinione e ciò a
  prescindere dalla sussistenza o meno di tutte le fattispecie
  di reato che furono inizialmente ipotizzate dal pubblico
  ministero; le frasi incriminate, pertanto, non potendo
  assolutamente annoverarsi tra le opinioni espresse
  nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, inducono
  ragionevolmente a ritenere - e in tal senso è la proposta che
  la Giunta formula all'Assemblea - che i fatti ascritti al
  Bossi non sono coperti dalla insindacabilità a norma
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
                                  Carmelo CARRARA,  Relatore.
 
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