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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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59
DOC4T-0037
DOC IV ter n. 37 Legisl. XIII
06-08-96 [ DOC13-4TER-37 DO C134TER0037 13DOC4TER 00037 DOC13-4TER-37A 13DOC4TER 00037 A 000400042 DOC4TER 00037 000004T003700000101000420SI1 4 000101000454SI1 4 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 6 agosto 1996
 
                              Pag.2
 
           IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE I CIVILE
      così composto:
        dott.ssa Aida Campolongo,  Presidente
        dott.ssa Marina Attenni,  giudice
        dott. Luigi Caso  giudice, relatore
      nella causa civile di primo grado iscritta al n.  31214
  del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995,
  posta in decisione all'udienza collegiale del 17 maggio 1996 e
  vertente tra
  Loredana Olivato  (omissis)
                           ATTRICE
  e
  Vittorio Sgarbi  (omissis)
  e
  Reti Televisive Italiane - R.T.I. s.p.a.  (omissis)
                          CONVENUTI
      OGGETTO: responsabilità aquiliana
      ha emesso la seguente
                          ORDINANZA
      Con atto di citazione notificato in data 10 aprile 1995,
  l'attrice, professore ordinario di Storia dell'Arte dal 1988,
  titolare della cattedra di Storia dell'Arte Medievale e
  Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
  dell'Università di Ferrara nonché componente della commissione
  d'esame di ammissione ai ruoli di professore ordinario, esame
  sostenuto con esito negativo dal convenuto Vittorio Sgarbi,
  conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il medesimo
  Sgarbi e la s.p.a. Reti Televisive Italiane - RTI, esponendo
  che il primo, conduttore della trasmissione televisiva 'Sgarbi
  quotidiani", diffusa da un'emittente gestita dalla seconda,
  nelle edizione dei giorni 12 e 19 novembre 1994 e 9 febbraio e
  14 marzo 1995 aveva rilasciato dichiarazioni gravemente
  offensive dell'onore, reputazione e identità personale di essa
  attrice; pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti, in
  solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non
  patrimoniali subiti.
      All'udienza di prima comparizione si costituivano
  entrambi i convenuti, depositando le rispettive comparse di
  costituzione e risposta, ove chiedevano il rigetto della
  domanda.
      In particolare Vittorio Sgarbi eccepiva preliminarmente
  l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale nonché
  l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 68
  Cost., trattandosi di opinioni espresse nell'esercizio delle
  sue funzioni di membro del Parlamento e,
 
                              Pag.3
 
  in particolare, di Presidente della Commissione Cultura della
  Camera dei deputati; in via subordinata, chiedeva disporsi la
  sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla
  Camera dei Deputati, a norma dell'articolo 3 del decreto-legge
  12 maggio 1995 n. 165; nel merito, chiedeva il rigetto della
  domanda atteso il legittimo esercizio di cronaca e di
  critica.
      La convenuta R.T.I. chiedeva dichiararsi preliminarmente
  la nullità della citazione per violazione del disposto
  dell'articolo 163, 3^ comma, n. 4, c.p.c. e, nel merito,
  rigettarsi la domanda proposta nei propri confronti atteso che
  i fatti addebitati al convenuto Sgarbi erano del tutto
  estranei all'attività professionale oggetto del rapporto
  contrattuale sussistente  inter partes.
      All'udienza del 2 novembre 1995 le parti precisavano le
  rispettive conclusioni in relazione all'eccezione di
  improcedibilità  ex  articolo 68 Cost. e la causa veniva
  rinviata all'udienza collegiale del 17 maggio 1995 e
  trattenuta in decisione.
      Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo  1996
  n.  116, il giudice della causa civile, ove ritenga
  l'applicabilità dell'articolo 68 Cost. pronuncia sentenza con
  i provvedimenti necessari alla definizione del giudizio; ove
  invece ritenga di disattendere l'eccezione di improcedibilità,
  trasmette copia degli atti alla Camera di appartenenza,
  sospendendo il giudizio.
      Dal coordinato disposto dei citati articoli 68 Cost. e 2
  decreto-legge 12 marzo 1996, n.  116, si  evince che
  l'immunità parlamentare riguarda le manifestazioni di pensiero
  (opinioni espresse e voti dati) inerenti all'esercizio delle
  funzioni parlamentari (articolo 2, comma 1 e articolo 68
  Cost.) alle 'attività divulgative connesse, pur se svolte
  fuori del Parlamento".
      In tale seconda categoria devono farsi rientrare tutte le
  manifestazioni del pensiero strumentali all'esercizio delle
  attività parlamentare tipiche.
      Nel caso di specie, non vi è prova alcuna che le
  espressioni usate dal convenuto abbiano avuto carattere di
  strumentalità rispetto ad una specifica sua attività
  parlamentare, in quanto volte a esplicitare o a divulgare le
  proprie proposte o iniziative legislative o politiche in senso
  lato.
      Tali dichiarazioni appaiono invece chiaramente espresse
  nell'ambito dell'attività professionale di
  attore/conduttore/  entertainer  svolta dal convenuto in
  occasione di un rapporto di lavoro e nel contesto di una
  trasmissione di mero intrattenimento (cfr.  Trib.  Roma 30
  settembre 1995).
      Peraltro, non può non evidenziarsi che, seppure in un
  contesto di generale polemica nei confronti dell'ambiente
  accademico, le dichiarazioni relative all'attrice abbiano
  tratto origine da una specifica e personale vicenda del
  convenuto,  relativa alla sua attività non già politica ma
  professionale.
      Va dunque disattesa la richiesta principale, mentre deve
  accogliersi quella formulata in via subordinata, disponendo la
  trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa
  deliberi se il fatto
 
                              Pag.4
 
  per il quale è in corso il procedimento concerna o
  meno opinioni espresse o voti dati da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
      Ne deriva la sospensione del procedimento sino alla
  deliberazione della Camera dei deputati e, comunque, per un
  tempo non superiore a novanta giorni.
                      PER QUESTI MOTIVI
        dispone la trasmissione degli atti di causa alla Camera
  dei deputati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12
  marzo 1996 n.  116 perché questa deliberi se il fatto per il
  quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni
  espresse o voti dati da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni;
        sospende il procedimento sino alla deliberazione della
  Camera dei deputati e, comunque, per un tempo non superiore a
  novanta giorni;
        si comunichi.
      Così deciso in Roma, il 7 giugno 1996, nella camera di
  consiglio della 1^ sez. civile.
                   Il Funzionario di Cancelleria Il Presidente
                               Tiziana Rotella Aida Campolongo
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                    (Relatore: BONITO) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 6 agosto 1996
         Presentata alla Presidenza il 18 marzo 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Camera dei deputati è chiamata
  a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione sulla seguente vicenda nella quale risulta
  coinvolto l'onorevole Vittorio Sgarbi.
     Nel 1990 l'onorevole Sgarbi sosteneva, con esito negativo,
  la prova d'esame, per l'ammissione ai ruoli di professore
  ordinario.  L'onorevole Sgarbi, nel corso delle edizioni dei
  giorni 12 e 19 novembre nonché 9 febbraio e 14 marzo 1995
  della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani", si occupava
  della vicenda esprimendosi, secondo quanto denunciato con gli
  atti processuali in esame, nei modi seguenti:
     "...  Mentre un'altra di queste commissarie, che ha
  valutato i miei titoli, e che è moglie di un singolare
  personaggio che si chiama Lionello Puppi, moglie andata in
  cattedra perché moglie di quel signore, arrivata come tutti
  sanno a vincere quel concorso in giovane età, perché moglie di
  un potente barone.  Ebbene, c'è l'oggettività della sua
  ignoranza.
     Nel giudizio che ha, insegna all'Università, è laureata,
  si chiama Olivato, Loredana Olivato, guardate: "Se il volume
  sul Palladio e la maniera e forse anche quello su Antonio Da
  Crevalcore, presentano ancora requisiti di dignità, tutto
  quanto stà" con l'accento sulla a. Questa insegna.
     Uno all'Università non sa, insegna all'Università ai
  vostri figli, boccia Sgarbi, gli fanno un processo perché ha
  osato dire la verità, a Sgarbi, e abbiamo la testimonianza,
  tra l'altro autografa - perché molti di questi altri che vi ho
  citato non solo hanno una migliore grammatica, ma, per fortuna
  loro, hanno fatto battere a macchina i loro contributi e
  quindi non c'è niente da dire, non entreremo nel merito delle
  loro involute considerazioni - ma quando una scrive, Loridana,
  Loredana Puppi Olivato, sta con l'accento, la devi rimandare
  in prima elementare dove forse sarà bocciata, lei". 
     "...  Ebbene, l'altra volta abbiamo notato uno sta con
  l'accento sulla a, di certa professoressa di ruolo Loredana
  Puppi Olivato, qualcuno dice, d'accordo, ma è forse un
  lapsus calami,  un errore (parliamo come Scàlfaro,
  latino), un  lapsus calami,  cioè le è scappato questo
  accento, che invece come vedete è pre... determinato.
     Ora, voi sapete che, quando si mette un accento?  Si mette
  un accento su una parola che sia confondibile con un'altra,
  per cui in taluni casi è necessario che noi distinguiamo un si
  da un sì, e allora ecco, cioè "si va a casa", si va a casa
  prevede che quel si non abbia l'accento, perché è riflessivo,
  "noi andiamo a casa".
     Ma "ti dico sì", è invece il sì affermativo, ed è molto
  diverso da quel si, e allora ecco perché il sì, forse non lo
  sapevate, deve avere l'accento, in quel caso è fondamentale.
  Ma non c'è nessuna parola che si possa confondere con sta.
     Sta viene da stare, è un verbo, al presente, sta non ha
  nessuna possibile uscita di altra parola che possa essere
  identica a questa, non c'è, non c'è un equivoco possibile, sta
  è il verbo, e quindi è sbagliato distinguerlo da uno sta,
  sostantivo che non esiste.
     Dice, d'accordo, ma è un errore, no, perché ne abbiamo
  trovato un altro.
     Un giudizio dato sempre dalla medesima professoressa,
  stessa scrittura, su uno storico dell'arte che forse ha vinto
  poi qualche cattedra, che si chiama Pierluigi Leone De
  Castris.
     Sentire come in questo giudizio importante, solenne, per
  un concorso universitario, Loredana Puppi Olivato scrive "Si
  tratta di giovane e brillante studioso che ha trattato", cioè
  dopo una riga non è capace di trovare un verbo.  Insegna Storia
 
                              Pag.3
 
  dell'Arte, laureata in Lettere, dovrebbe conoscere la lingua
  italiana, scrive sta con l'accento e dopo una riga tratta
  trattato, "che ha trattato con notevole competenza tematiche
  diverse di ambito tuttavia soprattutto napoletano", e anche
  qui come vede una involuzione.
     Ma arrivati alla successiva proposizione: "I casi o c, -
  non si capisce bene cosa sia stato -, che il candidato ha
  trattato", ancora trattato, a distanza di due righe.
     "Riguardano l'arte del Trecento e del Cinquecento e del
  Seicento napoletano", cioè tutto, in sostanza.  L'arte del.
     E poi ancora qua sotto continuava: "Ci piace ancora
  segnalare nell'attività dello studioso che è attivo",
  cancellato con "operante", perché proprio si vedrebbe, non
  riesce a elaborare una lingua che non si ripeta quasi a
  distanza di poche parole.  Quindi con la incapacità di una
  articolazione del linguaggio che sarebbe fondamentale per chi
  insegna e per chi è laureato in lettere.  Quindi chi ha pensato
  che avessi voluto colpire una povera e indifesa professoressa
  di ruolo, ma che però prende uno stipendio di molti milioni,
  avendo vinto un concorso, non sappiamo con quali capacità, qui
  ha la conferma che è una tendenza a non conoscere la lingua
  che contraddistingue un'insegnante di Storia dell'Arte in una
  facoltà di Lettere o di Magistero e quindi che è legata alla,
  alla disciplina umanistica e alla lingua italiana come
  fondamento della conoscenza".
  "...  Poi, eh, ho saputo perfino che una di queste, certa
  Loredana Olivato, ha chiesto al Consiglio della sua Università
  di fare una mozione d'ordine contro di me, una che scrive sta
  con l'accento.  E le hanno detto: se vuoi denuncialo, denuncia
  Sgarbi!  Perché?  Bisogna vedere che denuncia farà!  La
  solidarietà dei colleghi ...  A pedate, cacciarla a pedate!
  Quale solidarietà dei colleghi!  A pedate!  Solidarietà!  Sta con
  l'accento!  Laureata, ordinario di cattedra, 6/7/8 milioni al
  mese!  Sta con l'accento!  E poi voleva ...  Sgarbi mi ha
  trattato male in televisione, dobbiamo fare una mozione!
  Mozione?  Pedate!  Nel sedere!  A casa, a casa!  Dice la
  televisione è violenta, Sgarbi urla.  Pedate!  La par
  condicio?  Pedate!  Nel sedere!  Calci!  No? Mozione d'ordine?
  Marco Mondadori, preside o professore illustre nell'Università
  di Ferrara, dice: "Sì, voleva - Loredana Olivato Puppi,
  Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi - voleva la
  solidarietà dei suoi colleghi dopo aver scritto sta con
  l'accento".  Sgarbi mi ha maltrattato ...  No!  Ho fatto quello
  che fa qualunque professore quando un allievo fa un errore.
  Prende il compito, vede sta con l'accento, sta con l'accento,
  l'ho sottolineato in rosso, ho messo quattro.  E' repressione
  questa, è violenza?  Forse l'allievo va dai genitori: Papà il
  professore mi ha fatto male?  No, non si può protestare.  Sta
  con l'accento è la prova dell'ignoranza, non legittima in un
  bambino di otto anni, colpevole e criminale per chi insegna
  all'Università prendendo otto milioni di stipendio, con una
  cattedra, andando ad insegnare la sua ignoranza.  No, voleva la
  solidarietà dei suoi colleghi contro di me! Dà!  Avanti,
  avanti!  Venire qui, solidarietà e firme". 
     A cagione delle riportate dichiarazioni Loredana Olivato,
  titolare della cattedra di Storia dell'Arte medievale e
  moderna presso la facoltà di lettere e filosofia
  dell'università di Ferrara e titolare della commissione di
  esame, notificava all'onorevole Sgarbi, in data 10 aprile
  1995, atto di citazione in giudizio, chiedendo il risarcimento
  dei danni patrimoniali e non patrimoniali sul rilievo che le
  dichiarazioni televisive menzionate apparivano gravemente
  offensive dell'onore e della reputazione di essa istante.
     Nel corso del processo civile in tal modo iniziato la
  difesa dell'onorevole Sgarbi eccepiva, tra l'altro,
  l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 68
  della Costituzione, assumendo che il convenuto avrebbe
  espresso opinioni nell'esercizio delle sue funzioni di
  presidente della Commissione cultura della Camera.
     Pronunciandosi su tale accezione il Tribunale disponeva,
  con ordinanza, la trasmissione degli atti di causa alla Camera
  dei deputati per le deliberazioni di competenza in relazione
  all'articolo 68 della Costituzione.
 
                              Pag.4
 
     Della vicenda è stata quindi investita la Giunta per le
  autorizzazioni a procedere in giudizio la quale, all'esito di
  puntuale ed approfondito esame degli atti, si è espressa -
  all'unanimità - nel senso che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro
  del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
     La decisione della Giunta è così motivata: la norma di
  riferimento che la Camera è chiamata ad applicare, come è
  noto, afferma il principio in forza del quale il deputato non
  è perseguibile per i voti dati e per le opinioni espresse
  nell'esercizio delle sue funzioni.
     I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione
  costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto
  ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati
  all'esercizio della funzionale parlamentare.
     L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato
  dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la
  tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare
  applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni
  vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì
  anche in attività svolta  extra moenia,  purché riferibile
  e comunque connessa alla funzione.
     Tanto premesso sul piano dei princìpi, è ora possibile
  l'induzione.
     Nel caso in esame non ricorre alcuno dei requisiti per
  l'applicazione della norma di favore.
     L'onorevole Sgarbi nella conduzione della trasmissione
  televisiva che porta il suo nome non svolgeva la sua funzione
  parlamentare neppure  sub specie  di attività connessa, ma
  esercitava una attività professionale di conduttore ed
  opinionista televisivo nell'ambito di un rapporto di lavoro
  ovvero di un contratto d'opera, retribuiti in forza di intese
  contrattuali concluse con una parte privata.
     Le espressioni poi riferite all'onorevole Sgarbi non
  appaiono sussumibili nel concetto di opinione così come
  richiamato all'articolo 68 della Costituzione, norma che
  tutela la manifestazione di pensiero del parlamentare
  collegata all'esercizio della sua funzione.  Tali espressioni,
  infatti, esprimono null'altro che dileggio, insulto gratuito,
  ingiuria.
     Deve, infine, osservarsi che la vicenda ha connotazioni di
  esclusiva rilevanza personale, giacché trae origine da
  avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare
  dell'onorevole Sgarbi, ma relativi alla vita privata dello
  stesso, in tal guisa dovendosi ritenere la sua partecipazione
  ad una procedura concorsuale predisposta per il conseguimento
  dell'idoneità dei partecipanti all'insegnamento
  universitario.
     In conclusione, e per le ragioni rapidamente esposte, le
  dichiarazioni attribuite all'onorevole Sgarbi e sottoposte
  all'esame dell'Aula non concernono opinioni espresse da un
  membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai
  sensi dell'articolo 68, primo comma, della nostra
  Costituzione.
                               Francesco BONITO,  Relatore. 
 
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