| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 6 agosto 1996
Pag.2
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE I CIVILE
così composto:
dott.ssa Aida Campolongo, Presidente
dott.ssa Marina Attenni, giudice
dott. Luigi Caso giudice, relatore
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31214
del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995,
posta in decisione all'udienza collegiale del 17 maggio 1996 e
vertente tra
Loredana Olivato (omissis)
ATTRICE
e
Vittorio Sgarbi (omissis)
e
Reti Televisive Italiane - R.T.I. s.p.a. (omissis)
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità aquiliana
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione notificato in data 10 aprile 1995,
l'attrice, professore ordinario di Storia dell'Arte dal 1988,
titolare della cattedra di Storia dell'Arte Medievale e
Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Ferrara nonché componente della commissione
d'esame di ammissione ai ruoli di professore ordinario, esame
sostenuto con esito negativo dal convenuto Vittorio Sgarbi,
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il medesimo
Sgarbi e la s.p.a. Reti Televisive Italiane - RTI, esponendo
che il primo, conduttore della trasmissione televisiva 'Sgarbi
quotidiani", diffusa da un'emittente gestita dalla seconda,
nelle edizione dei giorni 12 e 19 novembre 1994 e 9 febbraio e
14 marzo 1995 aveva rilasciato dichiarazioni gravemente
offensive dell'onore, reputazione e identità personale di essa
attrice; pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti, in
solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti.
All'udienza di prima comparizione si costituivano
entrambi i convenuti, depositando le rispettive comparse di
costituzione e risposta, ove chiedevano il rigetto della
domanda.
In particolare Vittorio Sgarbi eccepiva preliminarmente
l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale nonché
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 68
Cost., trattandosi di opinioni espresse nell'esercizio delle
sue funzioni di membro del Parlamento e,
Pag.3
in particolare, di Presidente della Commissione Cultura della
Camera dei deputati; in via subordinata, chiedeva disporsi la
sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla
Camera dei Deputati, a norma dell'articolo 3 del decreto-legge
12 maggio 1995 n. 165; nel merito, chiedeva il rigetto della
domanda atteso il legittimo esercizio di cronaca e di
critica.
La convenuta R.T.I. chiedeva dichiararsi preliminarmente
la nullità della citazione per violazione del disposto
dell'articolo 163, 3^ comma, n. 4, c.p.c. e, nel merito,
rigettarsi la domanda proposta nei propri confronti atteso che
i fatti addebitati al convenuto Sgarbi erano del tutto
estranei all'attività professionale oggetto del rapporto
contrattuale sussistente inter partes.
All'udienza del 2 novembre 1995 le parti precisavano le
rispettive conclusioni in relazione all'eccezione di
improcedibilità ex articolo 68 Cost. e la causa veniva
rinviata all'udienza collegiale del 17 maggio 1995 e
trattenuta in decisione.
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1996
n. 116, il giudice della causa civile, ove ritenga
l'applicabilità dell'articolo 68 Cost. pronuncia sentenza con
i provvedimenti necessari alla definizione del giudizio; ove
invece ritenga di disattendere l'eccezione di improcedibilità,
trasmette copia degli atti alla Camera di appartenenza,
sospendendo il giudizio.
Dal coordinato disposto dei citati articoli 68 Cost. e 2
decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, si evince che
l'immunità parlamentare riguarda le manifestazioni di pensiero
(opinioni espresse e voti dati) inerenti all'esercizio delle
funzioni parlamentari (articolo 2, comma 1 e articolo 68
Cost.) alle 'attività divulgative connesse, pur se svolte
fuori del Parlamento".
In tale seconda categoria devono farsi rientrare tutte le
manifestazioni del pensiero strumentali all'esercizio delle
attività parlamentare tipiche.
Nel caso di specie, non vi è prova alcuna che le
espressioni usate dal convenuto abbiano avuto carattere di
strumentalità rispetto ad una specifica sua attività
parlamentare, in quanto volte a esplicitare o a divulgare le
proprie proposte o iniziative legislative o politiche in senso
lato.
Tali dichiarazioni appaiono invece chiaramente espresse
nell'ambito dell'attività professionale di
attore/conduttore/ entertainer svolta dal convenuto in
occasione di un rapporto di lavoro e nel contesto di una
trasmissione di mero intrattenimento (cfr. Trib. Roma 30
settembre 1995).
Peraltro, non può non evidenziarsi che, seppure in un
contesto di generale polemica nei confronti dell'ambiente
accademico, le dichiarazioni relative all'attrice abbiano
tratto origine da una specifica e personale vicenda del
convenuto, relativa alla sua attività non già politica ma
professionale.
Va dunque disattesa la richiesta principale, mentre deve
accogliersi quella formulata in via subordinata, disponendo la
trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa
deliberi se il fatto
Pag.4
per il quale è in corso il procedimento concerna o
meno opinioni espresse o voti dati da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Ne deriva la sospensione del procedimento sino alla
deliberazione della Camera dei deputati e, comunque, per un
tempo non superiore a novanta giorni.
PER QUESTI MOTIVI
dispone la trasmissione degli atti di causa alla Camera
dei deputati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12
marzo 1996 n. 116 perché questa deliberi se il fatto per il
quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni
espresse o voti dati da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni;
sospende il procedimento sino alla deliberazione della
Camera dei deputati e, comunque, per un tempo non superiore a
novanta giorni;
si comunichi.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 1996, nella camera di
consiglio della 1^ sez. civile.
Il Funzionario di Cancelleria Il Presidente
Tiziana Rotella Aida Campolongo
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BONITO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 6 agosto 1996
Presentata alla Presidenza il 18 marzo 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - La Camera dei deputati è chiamata
a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione sulla seguente vicenda nella quale risulta
coinvolto l'onorevole Vittorio Sgarbi.
Nel 1990 l'onorevole Sgarbi sosteneva, con esito negativo,
la prova d'esame, per l'ammissione ai ruoli di professore
ordinario. L'onorevole Sgarbi, nel corso delle edizioni dei
giorni 12 e 19 novembre nonché 9 febbraio e 14 marzo 1995
della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani", si occupava
della vicenda esprimendosi, secondo quanto denunciato con gli
atti processuali in esame, nei modi seguenti:
"... Mentre un'altra di queste commissarie, che ha
valutato i miei titoli, e che è moglie di un singolare
personaggio che si chiama Lionello Puppi, moglie andata in
cattedra perché moglie di quel signore, arrivata come tutti
sanno a vincere quel concorso in giovane età, perché moglie di
un potente barone. Ebbene, c'è l'oggettività della sua
ignoranza.
Nel giudizio che ha, insegna all'Università, è laureata,
si chiama Olivato, Loredana Olivato, guardate: "Se il volume
sul Palladio e la maniera e forse anche quello su Antonio Da
Crevalcore, presentano ancora requisiti di dignità, tutto
quanto stà" con l'accento sulla a. Questa insegna.
Uno all'Università non sa, insegna all'Università ai
vostri figli, boccia Sgarbi, gli fanno un processo perché ha
osato dire la verità, a Sgarbi, e abbiamo la testimonianza,
tra l'altro autografa - perché molti di questi altri che vi ho
citato non solo hanno una migliore grammatica, ma, per fortuna
loro, hanno fatto battere a macchina i loro contributi e
quindi non c'è niente da dire, non entreremo nel merito delle
loro involute considerazioni - ma quando una scrive, Loridana,
Loredana Puppi Olivato, sta con l'accento, la devi rimandare
in prima elementare dove forse sarà bocciata, lei".
"... Ebbene, l'altra volta abbiamo notato uno sta con
l'accento sulla a, di certa professoressa di ruolo Loredana
Puppi Olivato, qualcuno dice, d'accordo, ma è forse un
lapsus calami, un errore (parliamo come Scàlfaro,
latino), un lapsus calami, cioè le è scappato questo
accento, che invece come vedete è pre... determinato.
Ora, voi sapete che, quando si mette un accento? Si mette
un accento su una parola che sia confondibile con un'altra,
per cui in taluni casi è necessario che noi distinguiamo un si
da un sì, e allora ecco, cioè "si va a casa", si va a casa
prevede che quel si non abbia l'accento, perché è riflessivo,
"noi andiamo a casa".
Ma "ti dico sì", è invece il sì affermativo, ed è molto
diverso da quel si, e allora ecco perché il sì, forse non lo
sapevate, deve avere l'accento, in quel caso è fondamentale.
Ma non c'è nessuna parola che si possa confondere con sta.
Sta viene da stare, è un verbo, al presente, sta non ha
nessuna possibile uscita di altra parola che possa essere
identica a questa, non c'è, non c'è un equivoco possibile, sta
è il verbo, e quindi è sbagliato distinguerlo da uno sta,
sostantivo che non esiste.
Dice, d'accordo, ma è un errore, no, perché ne abbiamo
trovato un altro.
Un giudizio dato sempre dalla medesima professoressa,
stessa scrittura, su uno storico dell'arte che forse ha vinto
poi qualche cattedra, che si chiama Pierluigi Leone De
Castris.
Sentire come in questo giudizio importante, solenne, per
un concorso universitario, Loredana Puppi Olivato scrive "Si
tratta di giovane e brillante studioso che ha trattato", cioè
dopo una riga non è capace di trovare un verbo. Insegna Storia
Pag.3
dell'Arte, laureata in Lettere, dovrebbe conoscere la lingua
italiana, scrive sta con l'accento e dopo una riga tratta
trattato, "che ha trattato con notevole competenza tematiche
diverse di ambito tuttavia soprattutto napoletano", e anche
qui come vede una involuzione.
Ma arrivati alla successiva proposizione: "I casi o c, -
non si capisce bene cosa sia stato -, che il candidato ha
trattato", ancora trattato, a distanza di due righe.
"Riguardano l'arte del Trecento e del Cinquecento e del
Seicento napoletano", cioè tutto, in sostanza. L'arte del.
E poi ancora qua sotto continuava: "Ci piace ancora
segnalare nell'attività dello studioso che è attivo",
cancellato con "operante", perché proprio si vedrebbe, non
riesce a elaborare una lingua che non si ripeta quasi a
distanza di poche parole. Quindi con la incapacità di una
articolazione del linguaggio che sarebbe fondamentale per chi
insegna e per chi è laureato in lettere. Quindi chi ha pensato
che avessi voluto colpire una povera e indifesa professoressa
di ruolo, ma che però prende uno stipendio di molti milioni,
avendo vinto un concorso, non sappiamo con quali capacità, qui
ha la conferma che è una tendenza a non conoscere la lingua
che contraddistingue un'insegnante di Storia dell'Arte in una
facoltà di Lettere o di Magistero e quindi che è legata alla,
alla disciplina umanistica e alla lingua italiana come
fondamento della conoscenza".
"... Poi, eh, ho saputo perfino che una di queste, certa
Loredana Olivato, ha chiesto al Consiglio della sua Università
di fare una mozione d'ordine contro di me, una che scrive sta
con l'accento. E le hanno detto: se vuoi denuncialo, denuncia
Sgarbi! Perché? Bisogna vedere che denuncia farà! La
solidarietà dei colleghi ... A pedate, cacciarla a pedate!
Quale solidarietà dei colleghi! A pedate! Solidarietà! Sta con
l'accento! Laureata, ordinario di cattedra, 6/7/8 milioni al
mese! Sta con l'accento! E poi voleva ... Sgarbi mi ha
trattato male in televisione, dobbiamo fare una mozione!
Mozione? Pedate! Nel sedere! A casa, a casa! Dice la
televisione è violenta, Sgarbi urla. Pedate! La par
condicio? Pedate! Nel sedere! Calci! No? Mozione d'ordine?
Marco Mondadori, preside o professore illustre nell'Università
di Ferrara, dice: "Sì, voleva - Loredana Olivato Puppi,
Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi - voleva la
solidarietà dei suoi colleghi dopo aver scritto sta con
l'accento". Sgarbi mi ha maltrattato ... No! Ho fatto quello
che fa qualunque professore quando un allievo fa un errore.
Prende il compito, vede sta con l'accento, sta con l'accento,
l'ho sottolineato in rosso, ho messo quattro. E' repressione
questa, è violenza? Forse l'allievo va dai genitori: Papà il
professore mi ha fatto male? No, non si può protestare. Sta
con l'accento è la prova dell'ignoranza, non legittima in un
bambino di otto anni, colpevole e criminale per chi insegna
all'Università prendendo otto milioni di stipendio, con una
cattedra, andando ad insegnare la sua ignoranza. No, voleva la
solidarietà dei suoi colleghi contro di me! Dà! Avanti,
avanti! Venire qui, solidarietà e firme".
A cagione delle riportate dichiarazioni Loredana Olivato,
titolare della cattedra di Storia dell'Arte medievale e
moderna presso la facoltà di lettere e filosofia
dell'università di Ferrara e titolare della commissione di
esame, notificava all'onorevole Sgarbi, in data 10 aprile
1995, atto di citazione in giudizio, chiedendo il risarcimento
dei danni patrimoniali e non patrimoniali sul rilievo che le
dichiarazioni televisive menzionate apparivano gravemente
offensive dell'onore e della reputazione di essa istante.
Nel corso del processo civile in tal modo iniziato la
difesa dell'onorevole Sgarbi eccepiva, tra l'altro,
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 68
della Costituzione, assumendo che il convenuto avrebbe
espresso opinioni nell'esercizio delle sue funzioni di
presidente della Commissione cultura della Camera.
Pronunciandosi su tale accezione il Tribunale disponeva,
con ordinanza, la trasmissione degli atti di causa alla Camera
dei deputati per le deliberazioni di competenza in relazione
all'articolo 68 della Costituzione.
Pag.4
Della vicenda è stata quindi investita la Giunta per le
autorizzazioni a procedere in giudizio la quale, all'esito di
puntuale ed approfondito esame degli atti, si è espressa -
all'unanimità - nel senso che i fatti per i quali è in corso
il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
La decisione della Giunta è così motivata: la norma di
riferimento che la Camera è chiamata ad applicare, come è
noto, afferma il principio in forza del quale il deputato non
è perseguibile per i voti dati e per le opinioni espresse
nell'esercizio delle sue funzioni.
I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione
costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto
ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati
all'esercizio della funzionale parlamentare.
L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato
dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la
tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare
applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni
vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì
anche in attività svolta extra moenia, purché riferibile
e comunque connessa alla funzione.
Tanto premesso sul piano dei princìpi, è ora possibile
l'induzione.
Nel caso in esame non ricorre alcuno dei requisiti per
l'applicazione della norma di favore.
L'onorevole Sgarbi nella conduzione della trasmissione
televisiva che porta il suo nome non svolgeva la sua funzione
parlamentare neppure sub specie di attività connessa, ma
esercitava una attività professionale di conduttore ed
opinionista televisivo nell'ambito di un rapporto di lavoro
ovvero di un contratto d'opera, retribuiti in forza di intese
contrattuali concluse con una parte privata.
Le espressioni poi riferite all'onorevole Sgarbi non
appaiono sussumibili nel concetto di opinione così come
richiamato all'articolo 68 della Costituzione, norma che
tutela la manifestazione di pensiero del parlamentare
collegata all'esercizio della sua funzione. Tali espressioni,
infatti, esprimono null'altro che dileggio, insulto gratuito,
ingiuria.
Deve, infine, osservarsi che la vicenda ha connotazioni di
esclusiva rilevanza personale, giacché trae origine da
avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare
dell'onorevole Sgarbi, ma relativi alla vita privata dello
stesso, in tal guisa dovendosi ritenere la sua partecipazione
ad una procedura concorsuale predisposta per il conseguimento
dell'idoneità dei partecipanti all'insegnamento
universitario.
In conclusione, e per le ragioni rapidamente esposte, le
dichiarazioni attribuite all'onorevole Sgarbi e sottoposte
all'esame dell'Aula non concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai
sensi dell'articolo 68, primo comma, della nostra
Costituzione.
Francesco BONITO, Relatore.
| |