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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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60
DOC4T-0038
DOC IV ter n. 38 Legisl. XIII
14-08-96 [ DOC13-4TER-38 DO C134TER0038 13DOC4TER 00038 DOC13-4TER-38A 13DOC4TER 00038 A 000300032 DOC4TER 00038 000004T003800000101000330SI1 3 000101000310SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, in
  relazione agli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
  e 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 14 agosto 1996
 
                              Pag.2
 
  8559/95 PM
  16586/95 GIP
                          IL GIUDICE
      Letta la nota del Presidente della Camera dei deputati
  del 2 agosto 1996 con la quale in relazione alla ordinanza
  pronunciata nella udienza celebratasi il 22 maggio 1996 nel
  procedimento penale a carico del deputato Vittorio SGARBI, ha
  restituito gli atti a suo tempo trasmessi perché venga
  enunciato il fatto per il quale è in corso il procedimento,
  indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su
  cui si fonda il provvedimento;
        rilevato che nei confronti di SGARBI Vittorio, nato a
  Ferrara l'8 maggio 1952, il pubblico ministero - evidenziando
  quali fonti di prova la querela proposta da ESPOSITO Luigi,
  nonché la cassetta video e la trascrizione dattiloscritta
  della trasmissione televisiva  Sgarbi quotidiani  del 24
  gennaio 1995 - ha esercitato l'azione penale formulando
  richiesta di rinvio a giudizio quale imputato del reato di cui
  agli articoli 595 codice penale, 13 legge 8 febbraio 1948, n.
  47, 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, "per aver
  offeso, nel corso della trasmissione televisiva  Sgarbi
  quotidiani,  la reputazione di Luigi Esposito, mettendo
  acriticamente in dubbio la dignità umana dello stesso, in
  riferimento ai denegati doveri di ufficio scaturenti dalle
  funzioni di magistrato, in particolare con il parafrasare il
  metodo di ricerca proprio della filosofia socratica attraverso
  una serie di interrogazioni alla interlocutrice telefonica
  tese a concludere con il dubbio: "Esposito è un uomo?", e
  quindi traendo sintesi di preteso insegnamento nella necessità
  che l'umanità del giudice Esposito si manifestasse in
  riferimento sia alla omissione di verifica delle gravi
  condizioni fisiche del detenuto cui faceva riferimento
  l'interlocutrice, sia in riferimento all'asserito assunto
  atteggiamento di diniego all'accesso in carcere di religiosi,
  senza che fosse la televisione a doverglielo ricordare.  Roma,
  24 gennaio 1995";
        rilevato che - come posto in evidenza nella ordinanza
  del 22 maggio 1996 - la difesa di SGARBI Vittorio ha eccepito
  l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione ritenuto che l'articolo 2 del decreto-legge 10
  luglio 1996, n. 357, ha, nel comma 1, espressamente enunciato
  - in tal modo tipizzandole - le ipotesi in cui la clausola di
  non perseguibilità sancita dall'articolo 68, primo comma della
  Costituzione si applica "in ogni caso", stabilendo poi, nel
  comma 3 del medesimo articolo, che il giudice è tenuto a
  dichiarare ex articolo 129 codice procedura penale in ogni
  stato e grado del processo penale la non punibilità
  dell'imputato in ogni altro caso in cui ritenga applicabile il
  medesimo articolo 68, primo comma della Costituzione "ad
  attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del
  Parlamento";
        rilevato che nella specie i fatti si sono realizzati
  nel corso di una rubrica televisiva condotta dall'imputato e
  che gli argomenti trattati
 
                              Pag.3
 
  non possono in alcun modo qualificarsi come mera divulgazione
  di voti espressi o di atti parlamentari specifici, sicché si
  appalesa un evidente iato tra la  ratio  che ispira la
  garanzia costituzionalmente assistita, la peculiare sede in
  cui il fatto è avvenuto e le espressioni che ivi sono state
  pronunciate;
        ritenuto che il concetto di attività divulgativa deve
  pertanto ritenersi di rigorosa accezione, pena, altrimenti,
  l'inammissibile allargamento della garanzia costituzionale -
  funzionalmente collegata alla attività parlamentare
  propriamente intesa - a qualsiasi manifestazione del pensiero
  in qualsivoglia sede e su qualunque tema espresso con modalità
  in sé lesive di valori anch'essi costituzionalmente
  protetti;
        ritenuto, pertanto, che non può essere accolta
  l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione
                      per questi motivi
  visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 luglio
  1996, n. 357,
                           dispone
  trasmettersi copia degli atti alla Camera dei Deputati perché
  deliberi in ordine alla questione relativa alla applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.  Dispone la
  sospensione del processo fino alla deliberazione della Camera
  dei Deputati e comunque non oltre il termine di novanta giorni
  dalla ricezione degli atti, salvo proroga.
      Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
  Roma, 7 agosto 1996.
            Il giudice per le indagini preliminari
                       Alberto Macchia
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  DEODATO) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, in
  relazione agli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
    e 30, quarto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 14 agosto 1996
        Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1997
 
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     Onorevoli Colleghi! - 1.  Con due ordinanze emanate
  rispettivamente la prima in data 22 maggio 1996 e la seconda
  in data 7 agosto 1996 (contenente, quest'ultima,
  l'enunciazione del fatto e l'indicazione delle norme assunte
  come violate a seguito di una richiesta in tal senso del
  Presidente della Camera dei deputati in data 2 agosto 1996),
  il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma
  ha disposto la trasmissione alla Camera di copia degli atti
  del procedimento penale per diffamazione aggravata nei
  confronti del dottor Luigi Esposito, giudice per le indagini
  preliminari presso il tribunale di Napoli, procedimento nel
  quale è imputato l'onorevole Vittorio Sgarbi.
      Nel contempo il giudice ha disposto la sospensione del
  procedimento sino alla deliberazione della Camera dei
  deputati.
     Il suddetto procedimento penale, instaurato a seguito di
  querela presentata dal dottor Esposito nei confronti
  dell'onorevole Sgarbi, si riferisce al fatto che, durante la
  trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" del 24 gennaio
  1995 l'onorevole Sgarbi ha aspramente criticato l'attività
  giurisdizionale del dottor Esposito riferendosi in particolare
  al caso di Franco Lasi, detenuto in attesa di giudizio nel
  carcere di Poggioreale dal 23 luglio 1993.
     Nel corso della trasmissione televisiva veniva realizzato
  un collegamento telefonico con la moglie del Lasi, la quale
  affermava che durante il lungo periodo di carcerazione
  preventiva del marito, bisognevole di cure mediche per gravi
  disturbi cardiaci, questi non era mai stato visitato né
  interrogato dal dottor Esposito.
     Durante il colloquio telefonico con l'interlocutrice,
  l'onorevole Sgarbi ribadiva le sue critiche all'operato del
  dottor Esposito e lo accusava di disumanità per il
  comportamento tenuto.
     2.  La Giunta per le autorizzazioni a procedere, nella
  seduta del 22 gennaio 1997, ha esaminato il caso e ha
  ritenuto, all'unanimità, che le espressioni usate
  dall'onorevole Sgarbi che sono alla base del procedimento
  penale intentato nei suoi confronti costituiscano attività
  divulgative connesse alle funzioni parlamentari, pur se svolte
  fuori dal Parlamento.
     La Giunta è pervenuta a tale conclusione considerando che
  le frasi pronunciate dall'onorevole Sgarbi contengono critiche
  - sia pure formulate con asprezza - al comportamento del
  dottor Esposito che sono riconducibili nell'ambito della
  funzione parlamentare, in quanto attengono ai problemi
  generali della giustizia e alla tutela dei soggetti sottoposti
  a carcerazione preventiva, sui quali lo stesso deputato ha
  sempre indirizzato la sua azione politica dentro e fuori il
  Parlamento.
     Nel valutare tali espressioni come attività divulgative
  strettamente connesse alla funzione parlamentare, la Giunta ha
  confermato i seguenti criteri già da essa adottati: l'articolo
  68, primo comma, della Costituzione è applicabile a tutti i
  comportamenti del parlamentare riconducibili all'attività
  politica intesa in senso lato, anche se svolti fuori dalla
  sede parlamentare e anche in presenza della esternazione di
  giudizi oggettivamente tali da costituire un fatto illecito,
 
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  purché non siano insulti gratuiti e personali che nul
  nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare.
     Deve conseguentemente ritenersi che nel caso in esame si
  tratta di attività rientrante nell'ambito della funzione
  parlamentare posta in essere  extra moenia.
     3.  Per questa ragione la Giunta ha ritenuto,
  all'unanimità, di accogliere la proposta del Relatore e di
  proporre alla Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali
  è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un
  membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                        Giovanni Giulio DEODATO,  Relatore. 
 
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