| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, in
relazione agli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
e 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 14 agosto 1996
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8559/95 PM
16586/95 GIP
IL GIUDICE
Letta la nota del Presidente della Camera dei deputati
del 2 agosto 1996 con la quale in relazione alla ordinanza
pronunciata nella udienza celebratasi il 22 maggio 1996 nel
procedimento penale a carico del deputato Vittorio SGARBI, ha
restituito gli atti a suo tempo trasmessi perché venga
enunciato il fatto per il quale è in corso il procedimento,
indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su
cui si fonda il provvedimento;
rilevato che nei confronti di SGARBI Vittorio, nato a
Ferrara l'8 maggio 1952, il pubblico ministero - evidenziando
quali fonti di prova la querela proposta da ESPOSITO Luigi,
nonché la cassetta video e la trascrizione dattiloscritta
della trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani del 24
gennaio 1995 - ha esercitato l'azione penale formulando
richiesta di rinvio a giudizio quale imputato del reato di cui
agli articoli 595 codice penale, 13 legge 8 febbraio 1948, n.
47, 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, "per aver
offeso, nel corso della trasmissione televisiva Sgarbi
quotidiani, la reputazione di Luigi Esposito, mettendo
acriticamente in dubbio la dignità umana dello stesso, in
riferimento ai denegati doveri di ufficio scaturenti dalle
funzioni di magistrato, in particolare con il parafrasare il
metodo di ricerca proprio della filosofia socratica attraverso
una serie di interrogazioni alla interlocutrice telefonica
tese a concludere con il dubbio: "Esposito è un uomo?", e
quindi traendo sintesi di preteso insegnamento nella necessità
che l'umanità del giudice Esposito si manifestasse in
riferimento sia alla omissione di verifica delle gravi
condizioni fisiche del detenuto cui faceva riferimento
l'interlocutrice, sia in riferimento all'asserito assunto
atteggiamento di diniego all'accesso in carcere di religiosi,
senza che fosse la televisione a doverglielo ricordare. Roma,
24 gennaio 1995";
rilevato che - come posto in evidenza nella ordinanza
del 22 maggio 1996 - la difesa di SGARBI Vittorio ha eccepito
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione ritenuto che l'articolo 2 del decreto-legge 10
luglio 1996, n. 357, ha, nel comma 1, espressamente enunciato
- in tal modo tipizzandole - le ipotesi in cui la clausola di
non perseguibilità sancita dall'articolo 68, primo comma della
Costituzione si applica "in ogni caso", stabilendo poi, nel
comma 3 del medesimo articolo, che il giudice è tenuto a
dichiarare ex articolo 129 codice procedura penale in ogni
stato e grado del processo penale la non punibilità
dell'imputato in ogni altro caso in cui ritenga applicabile il
medesimo articolo 68, primo comma della Costituzione "ad
attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del
Parlamento";
rilevato che nella specie i fatti si sono realizzati
nel corso di una rubrica televisiva condotta dall'imputato e
che gli argomenti trattati
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non possono in alcun modo qualificarsi come mera divulgazione
di voti espressi o di atti parlamentari specifici, sicché si
appalesa un evidente iato tra la ratio che ispira la
garanzia costituzionalmente assistita, la peculiare sede in
cui il fatto è avvenuto e le espressioni che ivi sono state
pronunciate;
ritenuto che il concetto di attività divulgativa deve
pertanto ritenersi di rigorosa accezione, pena, altrimenti,
l'inammissibile allargamento della garanzia costituzionale -
funzionalmente collegata alla attività parlamentare
propriamente intesa - a qualsiasi manifestazione del pensiero
in qualsivoglia sede e su qualunque tema espresso con modalità
in sé lesive di valori anch'essi costituzionalmente
protetti;
ritenuto, pertanto, che non può essere accolta
l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione
per questi motivi
visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 luglio
1996, n. 357,
dispone
trasmettersi copia degli atti alla Camera dei Deputati perché
deliberi in ordine alla questione relativa alla applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Dispone la
sospensione del processo fino alla deliberazione della Camera
dei Deputati e comunque non oltre il termine di novanta giorni
dalla ricezione degli atti, salvo proroga.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Roma, 7 agosto 1996.
Il giudice per le indagini preliminari
Alberto Macchia
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: DEODATO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, in
relazione agli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
e 30, quarto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 14 agosto 1996
Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - 1. Con due ordinanze emanate
rispettivamente la prima in data 22 maggio 1996 e la seconda
in data 7 agosto 1996 (contenente, quest'ultima,
l'enunciazione del fatto e l'indicazione delle norme assunte
come violate a seguito di una richiesta in tal senso del
Presidente della Camera dei deputati in data 2 agosto 1996),
il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma
ha disposto la trasmissione alla Camera di copia degli atti
del procedimento penale per diffamazione aggravata nei
confronti del dottor Luigi Esposito, giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Napoli, procedimento nel
quale è imputato l'onorevole Vittorio Sgarbi.
Nel contempo il giudice ha disposto la sospensione del
procedimento sino alla deliberazione della Camera dei
deputati.
Il suddetto procedimento penale, instaurato a seguito di
querela presentata dal dottor Esposito nei confronti
dell'onorevole Sgarbi, si riferisce al fatto che, durante la
trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" del 24 gennaio
1995 l'onorevole Sgarbi ha aspramente criticato l'attività
giurisdizionale del dottor Esposito riferendosi in particolare
al caso di Franco Lasi, detenuto in attesa di giudizio nel
carcere di Poggioreale dal 23 luglio 1993.
Nel corso della trasmissione televisiva veniva realizzato
un collegamento telefonico con la moglie del Lasi, la quale
affermava che durante il lungo periodo di carcerazione
preventiva del marito, bisognevole di cure mediche per gravi
disturbi cardiaci, questi non era mai stato visitato né
interrogato dal dottor Esposito.
Durante il colloquio telefonico con l'interlocutrice,
l'onorevole Sgarbi ribadiva le sue critiche all'operato del
dottor Esposito e lo accusava di disumanità per il
comportamento tenuto.
2. La Giunta per le autorizzazioni a procedere, nella
seduta del 22 gennaio 1997, ha esaminato il caso e ha
ritenuto, all'unanimità, che le espressioni usate
dall'onorevole Sgarbi che sono alla base del procedimento
penale intentato nei suoi confronti costituiscano attività
divulgative connesse alle funzioni parlamentari, pur se svolte
fuori dal Parlamento.
La Giunta è pervenuta a tale conclusione considerando che
le frasi pronunciate dall'onorevole Sgarbi contengono critiche
- sia pure formulate con asprezza - al comportamento del
dottor Esposito che sono riconducibili nell'ambito della
funzione parlamentare, in quanto attengono ai problemi
generali della giustizia e alla tutela dei soggetti sottoposti
a carcerazione preventiva, sui quali lo stesso deputato ha
sempre indirizzato la sua azione politica dentro e fuori il
Parlamento.
Nel valutare tali espressioni come attività divulgative
strettamente connesse alla funzione parlamentare, la Giunta ha
confermato i seguenti criteri già da essa adottati: l'articolo
68, primo comma, della Costituzione è applicabile a tutti i
comportamenti del parlamentare riconducibili all'attività
politica intesa in senso lato, anche se svolti fuori dalla
sede parlamentare e anche in presenza della esternazione di
giudizi oggettivamente tali da costituire un fatto illecito,
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purché non siano insulti gratuiti e personali che nul
nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare.
Deve conseguentemente ritenersi che nel caso in esame si
tratta di attività rientrante nell'ambito della funzione
parlamentare posta in essere extra moenia.
3. Per questa ragione la Giunta ha ritenuto,
all'unanimità, di accogliere la proposta del Relatore e di
proporre alla Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali
è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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