| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595, 81 del codice
penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
col mezzo della stampa continuata e aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 26 settembre 1996
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TRIBUNALE PENALE DI ROMA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Ufficio 5 - Dr. A. Pazienti
Il giudice per le indagini preliminari dr. Alberto
Pazienti ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del
19 settembre 1996 la seguente
ORDINANZA
nel procedimento n. 4851/95 R.G. GIP a carico di Sgarbi
Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952.
Rilevato che in data 21 aprile 1995 il pubblico ministero
ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di
Sgarbi Vittorio in ordine al delitto previsto e punito dagli
articoli 595 e 81 del codice penale 13-21 della legge n. 47
del 1948 perché con dichiarazioni pubblicate sui seguenti
quotidiani: la Repubblica, con l'articolo dal titolo
"Sgarbi furente certi giudici sono da interdire", Il
Gazzettino di Venezia con l'articolo "Il pretore non
risponde allo Sgarbi-furioso" del 3 luglio 1994, La Nuova
Venezia con l'articolo "Il procuratore: 'Sgarbi pensi
all'appello"", nei giorni 2-3 luglio 1994 offendeva, anche
mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione
di Abrami Antonino affermando tra l'altro che la sentenza che
lo ha condannato per l'assenteismo è frutto di "arbitrio,
discrezionalità e follia... bisogna interdire... il giudice
che assolve il medico... e condanna Sgarbi... ho sempre detto
che i giudici sono pazzi: oggi ne ho la prova. Qualcuno voleva
vendicarsi per il mio continuo attacco ai giudici - vogliono
solo intimorirmi". Tra lui e il pretore vi è stata "una cena
cordiale alla presenza di diversi ospiti, tra cui la stessa
figlia del pretore e i miei avvocati. E' possibile che un
giudice vada a cena con l'imputato, lo congedi accarezzandolo
e poi lo condanni? Perché questo ripensamento?", nonché per
avere offeso, anche mediante l'attribuzione di fatti
determinati, la reputazione di Abrami Antonino affermando nel
corso di una intervista pubblicata il 28 settembre 1994 dal
quotidiano La Nuova Venezia nell'articolo dal titolo
"Quel magistrato delira": "La sentenza contro di me? Non c'è
motivo di sprecare tempo a leggerla: Quel pretore è un
ignorante, un provocatore... 186 pagine di delirio
giuridico... Ha fatto una bassa manovra politica, ha tentato
di dimostrare che c'è un giudice che piega lo Sgarbi
ribelle... è un personaggio particolarmente spregevole anche
nei comportamenti privati. Al termine di un'udienza è venuto a
pranzo con me, ho pagato io, mi ha persino accarezzato...
Abrami mi carezzava la guancia, carezza paternalistica. Ha
manifestato tendenze vagamente omosessuali... un comportamento
ignobile... la sentenza è il delirio di chi vuole dimostrare
che è persona colta perché si trova di fronte ad una persona
famosa - Abrami dovrebbe tornare in terza elementare. Si
tratta di un
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giudice nemico del Governo... E' grave che un giudice abbia
una patente politica così marcata e poi vada a processare un
nemico politico... i giudici non combattono per difendere la
legge, ma per affermare la loro personalità, spesso modesta
come nel caso del Nostro".
In Roma nel luglio 1994 e settembre 1994, querela del 1^
ottobre 1994 e del 28 dicembre 1994.
Indicando quali fonti di prova:
querele, articoli di giornale, ed allegati;
sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che Sgarbi all'epoca del fatto era componente
della Camera dei deputati, ed è stato eletto a seguito delle
elezioni svoltesi il 21 aprile 1996;
ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e che
quindi non sussistono i presupposti per l'immediato
proscioglimento dell'imputato;
ritenuto, peraltro, che i difensori hanno eccepito
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, che tale eccezione non può essere accolta in
quanto le espressioni usate dallo Sgarbi nei confronti del
pretore Abrami scaturiscono da risentimento personale
determinato dalla condanna e non costituiscono certo
espressioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
PER QUESTI MOTIVI
visti gli articoli 68, comma 1, della Costituzione, 3 e 5
del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
DISPONE
la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati
perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il
procedimento nei confronti di Sgarbi Vittorio concerna o meno
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento per giorni
novanta.
Roma, 19 settembre 1996.
Il Giudice
(Dr. Alberto Pazienti)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: CEREMIGNA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595, 81 del codice
penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
col mezzo della stampa, continuata e aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 26 settembre 1996
Presentata alla Presidenza il 25 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che
trae origine da un procedimento penale iniziato nei confronti
del deputato Vittorio Sgarbi per alcune frasi asseritamente
diffamatorie da lui rivolte nei confronti del dottor Abrami,
pretore penale presso la pretura circondariale di Venezia,
attraverso alcune dichiarazioni riportate dai quotidiani la
Repubblica e Il Gazzettino di Venezia nelle date del
2 e 3 luglio e del 28 settembre 1996, nonché da alcune
emittenti televisive.
A titolo di premessa va detto che il magistrato in
questione è colui che ha condannato in primo grado l'onorevole
Sgarbi in relazione ad ipotesi di reato connesse ad asseriti
addebiti di "assenteismo" nella sua qualità di funzionario
della sovrintendenza ai beni artistici del Veneto.
Le dichiarazioni sono riportate per esteso nell'ordinanza
emanata dal giudice (pubblicate come Atto Camera, doc.
IV- ter, n. 41). A titolo meramente esemplificativo vale
la pena di riportare le seguenti: "Quel pretore è un
ignorante, un provocatore (...) 186 pagine di delirio
giuridico (...) Al termine di un'udienza è venuto a pranzo con
me, ho pagato io, mi ha persino accarezzato (...) Abrami
dovrebbe tornare in terza elementare (...)".
Dal tenore di queste frasi (e da quelle riportate per
esteso dall'ordinanza) si desume chiaramente che la polemica
iniziata dal deputato Sgarbi aveva un carattere prettamente
privato e personale, tale da non poter in alcun modo essere
ricompreso nell'ambito di applicazione della prerogativa di
cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tale è
stata l'opinione unanime della Giunta per le autorizzazioni
che, nella seduta del 22 gennaio 1997, ha deliberato di
proporre all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il
procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Enzo CEREMIGNA, Relatore.
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