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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0041
DOC IV ter n. 41 Legisl. XIII
26-09-96 [ DOC13-4TER-41 DO C134TER0041 13DOC4TER 00041 DOC13-4TER-41A 13DOC4TER 00041 A 000300022 DOC4TER 00041 000004T004100000101000338SI1 3 000101000234SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595, 81 del codice
  penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
        col mezzo della stampa continuata e aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 26 settembre 1996
 
                              Pag.2
 
                   TRIBUNALE PENALE DI ROMA
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
                 Ufficio 5 - Dr. A. Pazienti
      Il giudice per le indagini preliminari dr. Alberto
  Pazienti ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del
  19 settembre 1996 la seguente
                          ORDINANZA
  nel procedimento n. 4851/95 R.G. GIP a carico di Sgarbi
  Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952.
      Rilevato che in data 21 aprile 1995 il pubblico ministero
  ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di
  Sgarbi Vittorio in ordine al delitto previsto e punito dagli
  articoli 595 e 81 del codice penale 13-21 della legge n. 47
  del 1948 perché con dichiarazioni pubblicate sui seguenti
  quotidiani:  la Repubblica,  con l'articolo dal titolo
  "Sgarbi furente certi giudici sono da interdire",  Il
  Gazzettino di Venezia  con l'articolo "Il pretore non
  risponde allo Sgarbi-furioso" del 3 luglio 1994,  La Nuova
  Venezia  con l'articolo "Il procuratore: 'Sgarbi pensi
  all'appello"", nei giorni 2-3 luglio 1994 offendeva, anche
  mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione
  di Abrami Antonino affermando tra l'altro che la sentenza che
  lo ha condannato per l'assenteismo è frutto di "arbitrio,
  discrezionalità e follia... bisogna interdire... il giudice
  che assolve il medico... e condanna Sgarbi... ho sempre detto
  che i giudici sono pazzi: oggi ne ho la prova.  Qualcuno voleva
  vendicarsi per il mio continuo attacco ai giudici - vogliono
  solo intimorirmi".  Tra lui e il pretore vi è stata "una cena
  cordiale alla presenza di diversi ospiti, tra cui la stessa
  figlia del pretore e i miei avvocati.  E' possibile che un
  giudice vada a cena con l'imputato, lo congedi accarezzandolo
  e poi lo condanni?  Perché questo ripensamento?", nonché per
  avere offeso, anche mediante l'attribuzione di fatti
  determinati, la reputazione di Abrami Antonino affermando nel
  corso di una intervista pubblicata il 28 settembre 1994 dal
  quotidiano  La Nuova Venezia  nell'articolo dal titolo
  "Quel magistrato delira": "La sentenza contro di me?  Non c'è
  motivo di sprecare tempo a leggerla: Quel pretore è un
  ignorante, un provocatore... 186 pagine di delirio
  giuridico...  Ha fatto una bassa manovra politica, ha tentato
  di dimostrare che c'è un giudice che piega lo Sgarbi
  ribelle... è un personaggio particolarmente spregevole anche
  nei comportamenti privati.  Al termine di un'udienza è venuto a
  pranzo con me, ho pagato io, mi ha persino accarezzato...
  Abrami mi carezzava la guancia, carezza paternalistica.  Ha
  manifestato tendenze vagamente omosessuali... un comportamento
  ignobile... la sentenza è il delirio di chi vuole dimostrare
  che è persona colta perché si trova di fronte ad una persona
  famosa - Abrami dovrebbe tornare in terza elementare.  Si
  tratta di un
 
                              Pag.3
 
  giudice nemico del Governo...  E'  grave che un giudice abbia
  una patente politica così marcata e poi vada a processare un
  nemico politico... i giudici non combattono per difendere la
  legge, ma per affermare la loro personalità, spesso modesta
  come nel caso del Nostro".
      In Roma nel luglio 1994 e settembre 1994, querela del 1^
  ottobre 1994 e del 28 dicembre 1994.
      Indicando quali fonti di prova:
        querele, articoli di giornale, ed allegati;
        sentite le parti in camera di consiglio;
        rilevato che Sgarbi all'epoca del fatto era componente
  della Camera dei deputati, ed è stato eletto a seguito delle
  elezioni svoltesi il 21 aprile 1996;
        ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e che
  quindi non sussistono i presupposti per l'immediato
  proscioglimento dell'imputato;
        ritenuto, peraltro, che i difensori hanno eccepito
  l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, che tale eccezione non può essere accolta in
  quanto le espressioni usate dallo Sgarbi nei confronti del
  pretore Abrami scaturiscono da risentimento personale
  determinato dalla condanna e non costituiscono certo
  espressioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
                      PER QUESTI MOTIVI
      visti gli articoli 68, comma 1, della Costituzione, 3 e 5
  del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
                           DISPONE
      la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati
  perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il
  procedimento nei confronti di Sgarbi Vittorio concerna o meno
  opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
  delle sue funzioni.
      Dispone la sospensione del procedimento per giorni
  novanta.
      Roma, 19 settembre 1996.
                          Il Giudice
                    (Dr.  Alberto Pazienti)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore: CEREMIGNA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595, 81 del codice
  penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
       col mezzo della stampa, continuata e aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 26 settembre 1996
        Presentata alla Presidenza il 25 febbraio 1997
 
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     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che
  trae origine da un procedimento penale iniziato nei confronti
  del deputato Vittorio Sgarbi per alcune frasi asseritamente
  diffamatorie da lui rivolte nei confronti del dottor Abrami,
  pretore penale presso la pretura circondariale di Venezia,
  attraverso alcune dichiarazioni riportate dai quotidiani  la
  Repubblica  e  Il Gazzettino di Venezia  nelle date del
  2 e 3 luglio e del 28 settembre 1996, nonché da alcune
  emittenti televisive.
     A titolo di premessa va detto che il magistrato in
  questione è colui che ha condannato in primo grado l'onorevole
  Sgarbi in relazione ad ipotesi di reato connesse ad asseriti
  addebiti di "assenteismo" nella sua qualità di funzionario
  della sovrintendenza ai beni artistici del Veneto.
     Le dichiarazioni sono riportate per esteso nell'ordinanza
  emanata dal giudice (pubblicate come Atto Camera, doc.
  IV-  ter,  n. 41).  A titolo meramente esemplificativo vale
  la pena di riportare le seguenti:  "Quel pretore è un
  ignorante, un provocatore (...) 186 pagine di delirio
  giuridico (...) Al termine di un'udienza è venuto a pranzo con
  me, ho pagato io, mi ha persino accarezzato (...) Abrami
  dovrebbe tornare in terza elementare (...)". 
     Dal tenore di queste frasi (e da quelle riportate per
  esteso dall'ordinanza) si desume chiaramente che la polemica
  iniziata dal deputato Sgarbi aveva un carattere prettamente
  privato e personale, tale da non poter in alcun modo essere
  ricompreso nell'ambito di applicazione della prerogativa di
  cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.  Tale è
  stata l'opinione unanime della Giunta per le autorizzazioni
  che, nella seduta del 22 gennaio 1997, ha deliberato di
  proporre all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il
  procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                                 Enzo CEREMIGNA,  Relatore. 
 
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